
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2745 DELLA COMMISSIONE, 8 dicembre 2023
G.U.U.E. 11 dicembre 2023, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione animale. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 31 dicembre 2023
Applicabile dal: 1° gennaio 2025
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli. Al fine di garantire la comparabilità dei dati prodotti dagli Stati membri e di giungere a un'armonizzazione nell'ambito del sistema di statistiche agricole, è necessario specificare gli elementi tecnici delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione animale da trasmettere alla Commissione (Eurostat).
2) Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e, se del caso, dai termini per la trasmissione dei dati.
3) Nell'istituire i sistemi di rilevazione dei dati, gli Stati membri dovrebbero privilegiare opzioni che riducano al minimo il numero di valori riservati nei loro dati.
4) Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.
5) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.
6) E' opportuno precisare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379, al fine di garantire la comparabilità delle statistiche tra gli Stati membri.
7) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall'invio di dati specifici per variabili predefinite entro determinati termini se l'impatto di tale Stato membro sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.
8) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dalla trasmissione di dati specifici per variabili predefinite se l'impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. E' necessario specificare i valori soglia di riferimento per le variabili oggetto di esenzioni.
9) I requisiti di qualità dovrebbero essere proporzionati e garantire che i costi e gli oneri della produzione di statistiche restino ragionevoli. Pertanto, sebbene il regolamento (UE) 2022/2379 imponga che tutte le statistiche siano rappresentative della popolazione statistica della zona geografica pertinente, solo alcune delle variabili richieste dovrebbero essere soggette a ulteriori requisiti di precisione nel presente regolamento.
10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 315 del 7.12.2022.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009).
Requisiti dei dati
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sulla produzione animale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati relativi alla produzione totale e biologica sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto di cui all'articolo 5, paragrafo 10, lettera b), punto iii), del regolamento (UE) 2022/2379, e come indicato negli allegati I, II e III.
Set di dati
1. Il contenuto dei set di dati è specificato:
a) nell'allegato I per la tematica i), bestiame e carni, per le tematiche dettagliate:
i) bestiame;
ii) produzione di carne;
iii) consegne di animali;
b) nell'allegato II per la tematica ii), uova e pulcini, per le tematiche dettagliate:
i) uova da consumo;
ii) uova da cova e pulcini di volatili da cortile;
iii) struttura dei centri di incubazione;
c) nell'allegato III per la tematica iii), latte e prodotti lattiero-caseari, per le tematiche dettagliate:
i) latte prodotto e utilizzato nelle aziende agricole;
ii) disponibilità di latte per il settore lattiero-caseario;
iii) impieghi del latte e dei materiali lattiero-caseari da parte del settore lattiero-caseario e prodotti risultanti;
iv) impieghi mensili di latte vaccino da parte del settore lattiero-caseario;
v) struttura delle aziende lattiero-casearie.
2. Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
a) la descrizione del contenuto dei dati;
b) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
c) le variabili da fornire sulla produzione biologica;
d) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
e) i periodi di riferimento.
3. Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso:
a) la descrizione delle unità di misura;
b) i requisiti tecnici relativi alle variabili;
c) le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati;
d) le soglie per le trasmissioni dei dati regionali;
e) le specifiche di copertura.
4. Per ciascun set di dati la sezione III specifica, se del caso, le regole metodologiche.
Requisiti di precisione
1. Quando i dati sono rilevati sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica all'interno della pertinente unità geografica e siano concepiti per soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato IV.
2. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, per esempio a causa di fonti diverse dalle indagini statistiche, gli Stati membri assicurano che le statistiche siano rappresentative dell'ambito che descrivono e soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Descrizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato V.
Metodologia per le esenzioni
1. La Commissione concede esenzioni dalla trasmissione dei dati per le variabili o i gruppi di variabili nei set di dati delle tematiche i) bestiame e carni, ii) uova e pulcini e iii) latte e prodotti lattiero-caseari. Tali esenzioni sono basate su valori soglia di riferimento e sono concesse se la loro applicazione non riduce di oltre il 5 % le informazioni sul totale UE previsto della variabile corrispondente. I valori soglia di riferimento per le variabili oggetto di esenzioni sono quelli indicati in ciascuna sezione II degli allegati I, II e III. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per tali variabili sulla base di una media triennale di dati statistici. Se non sono disponibili dati annuali per tale periodo triennale, la soglia si riferisce ad altri dati relativi allo stesso periodo, rappresentativi al livello geografico richiesto di cui agli allegati I, II e III, che devono essere forniti dallo Stato membro o dagli Stati membri in questione.
2. Uno Stato membro in cui il valore di una variabile è stato inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati relativi a tale variabile per i termini stabiliti in ciascuna sezione II dei set di dati di cui agli allegati I, II e III. L'esenzione è revocata automaticamente se il valore della variabile dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Lo Stato membro inizia a trasmettere i dati relativi a tale variabile per l'anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L'esenzione è automaticamente reintrodotta se il valore della variabile dello Stato membro è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Se la Commissione non dispone di dati annuali per il triennio in questione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati forniscono altri dati rappresentativi al livello geografico richiesto di cui agli allegati I, II e III.
3. La Commissione può modificare tali valori soglia di riferimento se la media del totale dell'UE resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell'UE utilizzato per il calcolo dei valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi. Se la Commissione non dispone di dati annuali per il triennio in questione, lo Stato membro o gli Stati membri interessati forniscono dati nazionali rappresentativi per il calcolo di detto totale.
4. La Commissione concede agli Stati membri esenzioni per variabili predefinite se l'impatto della variabile è limitato in relazione alla produzione agricola a livello nazionale o regionale. Tali esenzioni si basano sui valori soglia di riferimento di cui all'allegato III, sezione II.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 8 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN