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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2752 DELLA COMMISSIONE, 7 dicembre 2023

G.U.U.E. 11 dicembre 2023, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2023/941 per quanto riguarda le norme armonizzate per l'attrezzatura per alpinismo, gli elmetti per attività equestri e i guanti elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 7 dicembre 2023

Entrata in vigore il: 11 dicembre 2023

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme armonizzate o alle parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II del suddetto regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.

2) Con decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione (3), la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di rivedere e completare il lavoro sulle norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 per fare sì che continuino a rispecchiare lo stato dell'arte generalmente riconosciuto al fine di soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e di cui all'allegato II di tale regolamento.

3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha elaborato le norme armonizzate seguenti: EN 892:2012+A3:2023 sulle corde dinamiche per alpinismo, EN 1384:2023 sugli elmetti per attività equestri e EN 13089:2011+A3:2023 sugli utensili da ghiaccio per attrezzatura per alpinismo.

4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924, il CEN ha rivisto la norma armonizzata EN 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 sulle vibrazioni meccaniche e gli urti, il cui riferimento è pubblicato con decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione (4). La revisione è stata effettuata per adeguare tale norma al quadro giuridico del regolamento (UE) 2016/425 e aumentare la certezza del diritto e la chiarezza aggiungendo informazioni più precise nell'allegato ZA di tale norma e datando il riferimento normativo. Di conseguenza il CEN ha adottato la modifica EN ISO 10819:2013/A2:2022.

5) Insieme al CEN, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2020) 7924.

6) Le norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza cui intendono riferirsi, stabiliti nel regolamento (UE) 2016/425. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità al regolamento (UE) 2016/425. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 892:2012+A3:2023, EN 1384:2023, EN ISO 10819:2013/A2:2022 e EN 13089:2011+A3:2023 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

8) E' necessario ritirare il riferimento della norma armonizzata EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, poiché tale norma è stata rivista. E' pertanto opportuno sopprimere tale riferimento dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941.

9) La decisione di esecuzione (UE) 2023/941 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

10) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma rivista, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma armonizzata EN ISO 10819:2013 quale modificata da EN ISO 10819:2013/A1:2019.

11) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012.

(2)

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016).

(3)

Decisione di esecuzione C(2020) 7924 della Commissione, del 19 novembre 2020, relativa a una richiesta di normazione al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(4)

Decisione di esecuzione (UE) 2023/941 della Commissione, del 2 maggio 2023, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale elaborate a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 dell'11.5.2023).

Art. 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 3) dell'allegato si applica a decorrere dal 11 giugno 2025.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2023/941 è così modificato:

1) è inserita la seguente voce 63 bis:

«63 bis.

EN 892:2012+A3:2023

Attrezzatura per alpinismo - Corde dinamiche per alpinismo - Requisiti di sicurezza e metodi di prova»;

.

2) è inserita la seguente voce 77 bis:

«77 bis.

EN 1384:2023

Elmetti per attività equestri»;

.

3) la voce 84 è soppressa;

4) è inserita la seguente voce 84 bis:

«84 bis.

EN ISO 10819:2013

Vibrazioni meccaniche e urti - Vibrazioni al sistema mano-braccio - Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano (ISO 10819:2013)

EN ISO 10819:2013/A1:2019

EN ISO 10819:2013/A2:2022»;

.

5) è inserita la seguente voce 112 bis:

«112 bis.

EN 13089:2011+A3:2023

Attrezzatura per alpinismo - Utensili da ghiaccio - Requisiti di sicurezza e metodi di prova».

.