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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2866 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023

G.U.U.E. 18 dicembre 2023, Serie L

Regolamento che attua il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio. (verifica in servizio)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 7 gennaio 2024

Applicabile dal: 7 gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 9, terzo comma, e l'articolo 13, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/631 la Commissione è tenuta a verificare i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli in servizio.

2) Perché la verifica in servizio sia rappresentativa, è opportuno che le autorità di rilascio dell'omologazione selezionino un numero minimo di famiglie di veicoli da sottoporre a prova. E' opportuno individuare sinergie tra la verifica in servizio delle emissioni di CO2 e i controlli della conformità delle emissioni di inquinanti in servizio.

3) Per controllare le famiglie di verifica in servizio che hanno il più alto rischio di includere veicoli con uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 rispetto ai valori delle emissioni specifiche di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità, l'autorità di rilascio dell'omologazione dovrebbe selezionare per la prova le famiglie di verifica in servizio sulle quali ha ricevuto dati che reputa sufficienti a indicare la possibile esistenza di uno scostamento, integrandole con famiglie di verifica in servizio selezionate sulla base di una valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione. (2)

4) Per avere un campione adeguato per ciascun tipo di prova, è opportuno fissare una percentuale minima di famiglie da sottoporre a ciascun tipo di prova, basata sul numero totale di famiglie di verifica in servizio per le quali l'autorità di rilascio dell'omologazione ha rilasciato omologazioni per le emissioni, comprese le estensioni di tali omologazioni che comportano modifiche dei valori dichiarati delle emissioni di CO2.

5) Poiché i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nel certificato di conformità sono determinati sulla base delle prove di omologazione, è opportuno esigere che i veicoli selezionati per la prova di verifica in servizio siano in condizioni simili a quelle dei veicoli sottoposti a prova durante l'omologazione, in particolare stabilendo prescrizioni relative al chilometraggio e all'età massimi.

6) Al fine di limitare l'onere delle prove, l'autorità di rilascio dell'omologazione dovrebbe poter applicare, per il calcolo delle emissioni di CO2 del veicolo, gli stessi fattori di correzione usati per l'omologazione o, se ritiene necessario verificare uno o più di questi fattori, determinarli nell'ambito della verifica in servizio effettuando le stesse prove eseguite per l'omologazione.

7) Per i veicoli ibridi elettrici a ricarica esterna («OVC-HEV»), il risultato della prova di verifica in servizio del dinamometro a rulli dovrebbe essere basato solo sulla modalità charge-sustaining, ed è opportuno raccogliere informazioni sui parametri pertinenti in modalità charge-depleting per poter valutare se sia necessario un adeguamento futuro.

8) Per consentire la futura verifica in servizio dell'accuratezza dei dispostivi di monitoraggio del consumo di carburante e/o di energia installati a bordo dei veicoli («dispositivi OBFCM»), è opportuno raccogliere i valori registrati da tali dispositivi durante la prova di verifica in servizio del dinamometro a rulli.

9) Per non sottostimare l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 di un veicolo di una famiglia di verifica in servizio, essa dovrebbe essere calcolata in base al rapporto medio tra i valori delle emissioni di CO2 determinati con le prove in servizio e i valori delle emissioni di CO2 registrati nel certificato di conformità, e in base al valore delle emissioni di CO2 del veicolo High di quella famiglia di verifica in servizio. (2)

10) Per valutare il risultato della prova di resistenza all'avanzamento rispetto al valore delle emissioni di CO2 registrato nel certificato di conformità del veicolo, il valore delle emissioni di CO2 corrispondente al risultato della prova di resistenza all'avanzamento dovrebbe essere calcolato usando il metodo di interpolazione applicato in fase di omologazione o, se questo metodo non è stato applicato, usando un generico rapporto medio specifico per carburante tra i valori delle emissioni di CO2 e il fabbisogno di energia del ciclo.

11) Per individuare eventuali strategie artificiali che entrano in funzione solo nelle prove di omologazione e non durante il normale funzionamento in servizio, è fondamentale che le condizioni specifiche di prova non siano note in anticipo; di conseguenza le condizioni delle specifiche prove delle strategie artificiali dovrebbero essere stabilite caso per caso dall'autorità di rilascio dell'omologazione.

12) Poiché non è possibile conoscere in anticipo l'esatta natura delle strategie artificiali, l'autorità di rilascio dell'omologazione dovrebbe effettuare l'analisi e la valutazione dei risultati delle prove delle strategie artificiali sulla base di un confronto dei risultati ottenuti in condizioni di prova diverse.

13) Per documentare i risultati delle prove e al fine di sottoporli a ulteriori analisi, l'autorità di rilascio dell'omologazione dovrebbe mettere il verbale di prova a disposizione della Commissione e del costruttore interessato. Per agevolare la valutazione dei rischi effettuata dalla Commissione, è opportuno esigere che anche i dati della prova siano trasmessi alla Commissione mediante un'apposita piattaforma.

14) Se si riscontra uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2, il costruttore interessato dovrebbe avere la possibilità di reagire alle conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione, per esempio fornendo dati in grado di metterle in discussione. Per evitare un indebito protrarsi del processo di verifica in servizio, è ragionevole fissare un limite di tempo entro il quale il costruttore può rispondere. (3)

15) Se a seguito delle verifiche in servizio si riscontra una mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 o la presenza di strategie volte a migliorare artificialmente le prestazioni di un veicolo, è opportuno correggere le emissioni specifiche di CO2 di tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio o, ove applicabile, della famiglia di resistenza all'avanzamento, dato che il campione di veicoli sottoposti a prova è considerato rappresentativo dell'intera famiglia. In tal caso l'autorità di omologazione competente dovrebbe anche adottare le misure necessarie di cui al capo XI del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e garantire la correzione dei certificati di conformità.

16) Dato che le procedure di prova per la verifica in servizio sono basate sulla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (WLTP) stabilita nel regolamento ONU n. 154 (5) e che dal 2021 le emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore sono basate sulla WLTP, a partire da quell'anno è possibile applicare una correzione di dette emissioni specifiche medie. Nell'ambito dell'attuale procedura di notifica degli errori durante il processo di monitoraggio delle emissioni di CO2, un costruttore dovrebbe avere la possibilità di notificare gli errori nelle correzioni applicate.

17) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 111 del 25.4.2019.

(2)

Considerando sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(3)

Considerando modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(4)

Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018).

(5)

Regolamento ONU n. 154 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia in modalità elettrica (WLTP) (GU L 290 del 10.11.2022).

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure per verificare che i valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante registrati nei certificati di conformità corrispondano alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei veicoli in servizio e le procedure per verificare la presenza di strategie a bordo o relative ai veicoli atte a migliorare artificialmente le prestazioni del veicolo nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione («verifica in servizio»).

2. Il presente regolamento stabilisce inoltre norme dettagliate sulle procedure per segnalare gli scostamenti riscontrati nelle emissioni di CO2 dei veicoli in servizio rispetto alle emissioni specifiche di CO2 registrate nei certificati di conformità in seguito alla verifica in servizio e per tenere conto di tali scostamenti ai fini del calcolo delle emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore. (1)

3. Il presente regolamento non si applica:

(a) ai veicoli che sono esenti dalla misurazione delle emissioni di CO2;

(b) ai costruttori che, insieme a tutte le imprese ad essi collegate, sono stati responsabili di un numero di autovetture nuove inferiore a 1 000 o di un numero di veicoli commerciali leggeri nuovi inferiori a 1 000 immatricolati nell'Unione nell'anno civile di due anni anteriore l'anno civile in cui sono selezionate le famiglie per la verifica in servizio in conformità dell'articolo 3.

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione (1), all'articolo 3 del regolamento (UE) 2019/631, al punto 3 del regolamento ONU n. 154, e all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2023/2867 della Commissione (2).

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1) "scostamento dei valori delle emissioni di CO2": situazione in cui le emissioni di CO2 dei veicoli in servizio sono superiori alle emissioni specifiche di CO2 registrate nei certificati di conformità, tenendo conto della valutazione statistica delle prove conformemente all'allegato I; (3)

2) «prova del dinamometro a rulli»: prova del dinamometro a rulli ai sensi degli allegati B6 e B8 del regolamento ONU n. 154, eseguita su un veicolo in servizio;

3) «prova di resistenza all'avanzamento»: prova di resistenza all'avanzamento ai sensi dell'allegato B4 del regolamento ONU n. 154, eseguita su un veicolo in servizio;

4) «prova delle strategie artificiali»: prova specifica eseguita su un veicolo in servizio per verificare se sono presenti strategie artificiali;

5) «veicolo High della famiglia di verifica in servizio»: veicolo High di una delle famiglie di interpolazione incluse nella famiglia di verifica in servizio che presenta il più alto valore dichiarato di emissioni di CO2.

(1)

Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2023/2867 della Commissione, del 5 ottobre 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i principi guida e i criteri per definire le procedure di verifica dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri in servizio (verifica in servizio) (OJ L, 2023/2867, 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2867/oj).

(3)

Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 3

Selezione delle famiglie di verifica in servizio

1. Il numero di famiglie di verifica in servizio selezionate ogni anno da un'autorità di rilascio dell'omologazione deve essere pari almeno al 2 % del totale delle famiglie di verifica in servizio per le quali detta autorità ha rilasciato omologazioni per le emissioni nei tre anni civili precedenti la verifica in servizio.

2. Nel selezionare le famiglie di verifica in servizio in conformità dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2867, l'autorità di rilascio dell'omologazione:

(a) include tutte le famiglie di verifica in servizio per le quali nei 12 mesi precedenti ha ricevuto dalla Commissione, da un'autorità di omologazione, da un'autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione (1) dati indicanti la presenza di uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2;

(b) seleziona ulteriori famiglie di verifica in servizio in base alla valutazione, effettuata dalla Commissione, del rischio che tali famiglie possano includere veicoli con uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 comunicati in conformità del paragrafo 3. (2)

3. Nell'eseguire la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), la Commissione tiene conto almeno degli elementi seguenti, se disponibili:

(a) il numero totale di veicoli nuovi appartenenti alla famiglia di verifica in servizio che sono stati immessi sul mercato dell'Unione;

(b) le famiglie di verifica in servizio con caratteristiche tecniche simili ma con valori delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante inferiori, identificate usando i dati raccolti a norma dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione (3);

(c) i risultati delle precedenti verifiche in servizio, in particolare quelli relativi alla presenza di strategie artificiali;

(d) informazioni pertinenti ricavate dalle prove di conformità in servizio a norma del regolamento (UE) 2017/1151;

(e) dati reali quali definiti all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392.

4. Ogni anno, entro il 31 dicembre, la Commissione pubblica una relazione in cui descrive la metodologia usata per la valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e i risultati della valutazione effettuata nell'anno in questione. La relazione contiene anche un elenco delle famiglie di verifica in servizio che presentano il più alto rischio di includere veicoli con uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2. (4)

(1)

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione, del 7 febbraio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti (GU L 27 dell'8.2.2022).

(2)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/392 della Commissione, del 4 marzo 2021, relativo al monitoraggio e alla comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1014/2010, (UE) n. 293/2012, (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 (GU L 77 del 5.3.2021).

(4)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 4

Tipo e numero di prove di verifica in servizio

1. Per ciascuna famiglia di verifica in servizio selezionata in un determinato anno civile a norma dell'articolo 3, l'autorità di rilascio dell'omologazione effettua in quell'anno almeno una delle seguenti prove sui veicoli selezionati, garantendo la distribuzione seguente:

(a) prove del dinamometro a rulli per almeno il 75 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate;

(b) prove di resistenza all'avanzamento per almeno il 50 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate, escluse quelle per le quali in sede di omologazione è stato applicato il metodo predefinito di calcolo della resistenza all'avanzamento;

(c) prove delle strategie artificiali per almeno il 25 % delle famiglie di verifica in servizio selezionate.

2. Per ciascuna famiglia di verifica in servizio selezionata è sottoposto a prova il seguente numero di veicoli:

(a) per le prove del dinamometro a rulli e le prove di resistenza all'avanzamento: da 3 a 10 veicoli secondo il metodo descritto nell'allegato I;

(b) per le prove delle strategie artificiali: almeno un veicolo.

3. L'autorità di rilascio dell'omologazione può decidere di includere i risultati delle prove di verifica in servizio eseguite dalla Commissione, da un'altra autorità di omologazione, da un'autorità di vigilanza del mercato o da terzi che soddisfano le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione nel metodo statistico descritto nell'allegato I se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

(a) l'autorità di rilascio dell'omologazione è informata delle prove in programma affinché possa osservarle;

(b) tutti i risultati delle prove di verifica in servizio sono comunicati all'autorità di rilascio dell'omologazione entro 5 giorni dall'esecuzione di ciascuna prova.

Art. 5

Selezione dei singoli veicoli di prova

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione seleziona veicoli di prova che, al momento della selezione, soddisfano tutti i criteri seguenti:

(a) hanno un chilometraggio compreso tra 3 000 e 40 000 km;

(b) hanno un'età non superiore a due anni a contare dalla data di prima immatricolazione.

2. In deroga al paragrafo 1, se non riesce a selezionare un numero sufficiente di veicoli che soddisfano i suddetti criteri, l'autorità di rilascio dell'omologazione può selezionare veicoli di prova che, al momento della selezione, soddisfano tutti i criteri seguenti:

(a) hanno un chilometraggio compreso tra 3 000 e 100 000 km;

(b) hanno un'età non superiore a cinque anni a contare dalla data di prima immatricolazione.

3. Attraverso la lista di controllo dei veicoli che figura nell'allegato II, l'autorità di rilascio dell'omologazione verifica e garantisce che lo stato dei veicoli di prova sia rappresentativo di una manutenzione e di un uso adeguati e che le loro caratteristiche figurino tra quelle registrate nel certificato di conformità.

Art. 6

Condizioni di prova per le prove del dinamometro a rulli

1. Per ciascun veicolo di prova selezionato per essere sottoposto a una prova del dinamometro a rulli, le regolazioni del carico del dinamometro a rulli di cui all'allegato B4, punto 8, del regolamento ONU n. 154 sono impostate in base ai coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 e f2 e alla massa di prova indicata nel certificato di conformità del veicolo.

2. Il carburante di prova usato per le prove del dinamometro a rulli deve essere il carburante di riferimento indicato nell'allegato B3 del regolamento ONU n. 154.

Nel caso di veicoli a doppia alimentazione che funzionano a benzina e a gas di petrolio liquefatto o a benzina e a gas naturale compresso, e nel caso di veicoli policarburante che utilizzano benzina ed etanolo (E85), la prova del dinamometro a rulli è eseguita sul carburante per il quale gli Stati membri devono comunicare i valori delle emissioni di CO2, come stabilito all'allegato II, parte A, punto 2 bis, del regolamento (UE) 2019/631, o all'allegato III, parte A, punto 2 bis, del medesimo regolamento.

Art. 7

Risultati della prova del dinamometro a rulli di un singolo veicolo di prova

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione calcola la correzione RCB e le correzioni della velocità e distanza target di cui all'allegato B7 o, se del caso, agli allegati B6 o B8 del regolamento ONU n. 154, usando i risultati della prova del dinamometro a rulli.

Per calcolare i fattori di correzione Ki, KCO2 e della famiglia ATCT di cui agli allegati B6, B7 e B8 del regolamento ONU n. 154, l'autorità di rilascio dell'omologazione procede in uno dei seguenti modi:

(a) applica i fattori di correzione Ki, KCO2 e della famiglia ATCT che sono stati usati per l'omologazione;

(b) calcola i fattori di correzione Ki, KCO2 e della famiglia ATCT sulla base di prove eseguite sul veicolo selezionato per la prova di verifica in servizio secondo le procedure descritte negli allegati B6, B7 e B8 del regolamento ONU n. 154.

2. Per ciascun singolo veicolo di prova diverso da un veicolo OVC-HEV sottoposto a prova del dinamometro a rulli, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina il risultato della prova (CO2 ratio) come il rapporto tra il valore delle emissioni di CO2 calcolato con la prova del dinamometro a rulli, tenendo conto dei fattori di correzione di cui al paragrafo 1 (CO2, in-service verification), e il valore delle emissioni di CO2 in ciclo misto registrato alla voce 49 del certificato di conformità del veicolo (CO2, CoC).

3. Per ciascun veicolo OVC-HEV sottoposto a prova del dinamometro a rulli, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina il risultato della prova (CO2 ratio) come il rapporto tra il valore delle emissioni di CO2 calcolato con la prova del dinamometro a rulli in modalità charge-sustaining conformemente all'allegato B8 del regolamento ONU n. 154, tenendo conto dei fattori di correzione di cui al paragrafo 1 (CO2, in-service verification), e il valore delle emissioni di CO2 in ciclo misto in modalità charge-sustaining registrato alla voce 49 del certificato di conformità del veicolo (CO2, CoC).

Inoltre l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica e il valore delle emissioni di CO2 calcolati a partire dalla prova del dinamometro a rulli in modalità charge-depleting conformemente all'allegato B8 del regolamento ONU n. 154, tenendo conto dei fattori di correzione di cui al paragrafo 1.

Il verbale di prova deve riportare il rapporto tra il valore delle emissioni ponderate di CO2 dei veicoli in ciclo misto calcolato con le prove del dinamometro a rulli, tenendo conto dei fattori di correzione di cui al paragrafo 1, e il valore delle emissioni ponderate di CO2 in ciclo misto registrato alla voce 49 del certificato di conformità del veicolo, nonché le informazioni sul deterioramento della batteria di trazione nel tempo e sull'autonomia equivalente in modalità totalmente elettrica.

4. Per ciascun singolo veicolo di prova, prima e dopo la prova del dinamometro a rulli l'autorità di rilascio dell'omologazione, usando uno scanner generico, legge sulla porta seriale per la diagnosi a bordo dei veicoli i valori dei dati reali come definiti all'articolo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/392. L'autorità di rilascio dell'omologazione include questi valori nel verbale di prova insieme al valore «fuel_consumedWLTP» conformemente all'allegato C5 del regolamento ONU n. 154.

Art. 8

Valutazione statistica dei risultati della prova del dinamometro a rulli e calcolo dell'entità dello scostamento (1)

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione valuta i risultati delle prove del dinamometro a rulli dei singoli veicoli di prova ottenuti conformemente all'articolo 7 per stabilire se vi sia o meno uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 della famiglia di verifica in servizio sottoposta alla prova, usando il metodo descritto nell'allegato I. (2)

2. Se la famiglia di verifica in servizio non supera la valutazione statistica di cui all'allegato I, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 come segue:

Deviation = (average(CO2 ratio) - 1) *CO2 VH [g/km],

laddove:

- CO2 VH è il valore dichiarato delle emissioni di CO2 del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km] o, per i veicoli OVC-HEV, il valore delle emissioni di CO2 in modalità charge-sustaining del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km];

- la media (CO2 ratio) è quella definita nell'allegato I. (2)

(1)

Titolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 9

Condizioni di prova per le prove di resistenza all'avanzamento

1. Per le prove di resistenza all'avanzamento l'autorità di rilascio dell'omologazione può usare uno dei metodi di misurazione di cui all'allegato B4 del regolamento ONU n. 154.

2. Un veicolo selezionato per una prova di resistenza all'avanzamento deve essere vuotato di tutte le apparecchiature supplementari e le eventuali funzionalità che non erano presenti al momento della prima immatricolazione devono essere rimosse. I serbatoi del carburante del veicolo devono essere riempiti almeno per il 90 % della loro capacità. Il veicolo deve essere dotato dell'apparecchiatura standard in conformità delle specifiche del costruttore, di una massa addizionale di 100 kg e della massa rappresentativa del carico del veicolo, come definita al punto 3.2.26 del regolamento ONU n. 154. L'autorità di rilascio dell'omologazione determina la massa del veicolo così predisposto o analogamente predisposto, che sarà considerata la massa di prova determinata durante la prova di resistenza all'avanzamento.

3. L'autorità di rilascio dell'omologazione si assicura che gli pneumatici di un veicolo selezionato per una prova di resistenza all'avanzamento soddisfino tutte le condizioni seguenti:

(a) appartengono alla stessa classe di efficienza energetica registrata nel certificato di conformità;

(b) soddisfano i criteri di cui all'allegato B4, punto 4.2.2.2, del regolamento ONU n. 154.

In alternativa alla condizione a), l'autorità di rilascio dell'omologazione può applicare una correzione al coefficiente di resistenza all'avanzamento f0 secondo le modalità descritte nell'allegato III. Il coefficiente f0, measured, corrected è quindi considerato come il coefficiente f0 determinato durante la prova della resistenza all'avanzamento.

4. L'autorità di rilascio dell'omologazione si assicura che, durante la prova di resistenza all'avanzamento, il comando di regolazione dell'altezza del veicolo, la griglia frontale attiva di ciascun veicolo di prova e altre parti aerodinamiche mobili della carrozzeria che ne modificano dinamicamente la resistenza aerodinamica funzionino conformemente alle prescrizioni dell'allegato B4, punto 4.2.1.5, del regolamento ONU n. 154.

Art. 10

Risultati della prova di resistenza all'avanzamento di un singolo veicolo di prova

1. Per ciascun singolo veicolo di prova diverso da un veicolo OVC-HEV sottoposto a prova di resistenza all'avanzamento, l'autorità di rilascio dell'omologazione calcola il valore delle emissioni di CO2 (CO2, in-service verification) a partire dai coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 e f2 e dalla massa di prova determinati durante la prova di resistenza all'avanzamento applicando i metodi stabiliti nell'allegato B7 o, ove applicabile, nell'allegato B8 del regolamento ONU n. 154, usando i valori delle emissioni di CO2 misurati per il veicolo Low e il veicolo High.

2. Nel caso di un veicolo OVC-HEV sottoposto a prova di resistenza all'avanzamento, l'autorità di rilascio dell'omologazione calcola le emissioni di CO2,in-service verification a partire dai coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 e f2 e dalla massa di prova determinati durante la prova di resistenza all'avanzamento applicando i metodi stabiliti nell'allegato B8 del regolamento ONU n. 154, usando la linea di interpolazione corrispondente alla modalità charge-sustaining.

3. Se il metodo di interpolazione non è stato applicato, la CO2, in-service verification è calcolata a partire dai coefficienti di resistenza all'avanzamento f0, f1 e f2 e dalla massa di prova determinati durante la prova di resistenza all'avanzamento, secondo le modalità stabilite nell'allegato IV.

4. Per ciascun singolo veicolo di prova sottoposto a una prova di resistenza all'avanzamento, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina il risultato della prova di resistenza all'avanzamento (CO2ratio) come il rapporto tra la CO2 in-service verification determinata conformemente ai paragrafi da 1 a 3, e il valore delle emissioni di CO2 in ciclo misto o, nel caso di un veicolo OVC-HEV, il valore delle emissioni di CO2 in ciclo misto in modalità charge-sustaining, registrato nella voce 49 del certificato di conformità del veicolo (CO2, CoC).

Art. 11

Valutazione statistica dei risultati della prova di resistenza all'avanzamento e calcolo dell'entità dello scostamento (1)

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione valuta i risultati della prova di resistenza all'avanzamento ottenuti in conformità dell'articolo 10 per stabilire se ci sia o meno uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2 della famiglia di resistenza all'avanzamento sottoposta a prova, usando il metodo stabilito nell'allegato I. (2)

2. Se la famiglia di resistenza all'avanzamento non supera la valutazione statistica stabilita nell'allegato I, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 come segue:

Deviation = (average(CO2 ratio) - 1) *CO2 VH [g/km],

laddove:

- CO2 VH è il valore dichiarato delle emissioni di CO2 del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km] o, per i veicoli OVC-HEV, il valore delle emissioni di CO2 in modalità charge-sustaining del veicolo High della famiglia di verifica in servizio [g/km];

- la media (CO2 ratio) è quella definita nell'allegato I. (2)

(1)

Titolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 12

Condizioni di prova per le prove delle strategie artificiali

L'autorità di rilascio dell'omologazione verifica la presenza di strategie artificiali nel veicolo di prova selezionato a norma dell'articolo 4 mediante le prove seguenti:

(a) una prova del dinamometro a rulli;

(b) una prova del dinamometro a rulli di cui all'allegato B6 del regolamento ONU n. 154 con le fasi di prova eseguite in un ordine diverso, o qualsiasi altra prova per cui le condizioni di svolgimento non comportano un cambiamento significativo della risposta fisica del veicolo e/o di qualsiasi suo sottosistema in assenza di strategie artificiali;

(c) una prova delle emissioni di guida reali su strada come stabilito all'allegato IIIA del regolamento (UE) 2017/1151 o qualsiasi altra prova su strada che possa indicare se è presente una strategia artificiale;

(d) una prova del dinamometro a rulli volta a replicare la prova su strada eseguita conformemente alla lettera c).

Art. 13

Valutazione dei risultati della prova delle strategie artificiali e calcolo dell'entità dello scostamento (1)

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione valuta i risultati delle prove eseguite a norma dell'articolo 12 per stimare il rischio che nel veicolo di prova siano presenti strategie artificiali, confrontando gli elementi seguenti:

(a) i valori delle emissioni di CO2 risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera b) e i valori risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera a);

(b) i valori delle emissioni di CO2, divisi per il fabbisogno di energia del ciclo, risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera c) e i valori risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera a);

(c) i valori delle emissioni di CO2, divisi per il fabbisogno di energia del ciclo, risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera d) e i valori risultanti dalla prova di cui all'articolo 12, lettera c).

2. L'autorità di rilascio dell'omologazione descrive i criteri usati per la valutazione nel verbale di prova, intendendo per «strategie artificiali» qualsiasi software, logica di controllo, hardware o componente presente a bordo del veicolo o relativo ad esso che riduce i valori delle emissioni di CO2 o del consumo di carburante nelle prove eseguite ai fini dell'omologazione delle emissioni, ma che non entra in funzione in modo sistematico quando il veicolo è in servizio, tenendo conto della differenza di condizioni, a meno che ciò non sia obbligo di legge o non possa essere giustificato dalla necessità di proteggere il veicolo da danni immediati o di garantirne il funzionamento sicuro.

3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di rilascio dell'omologazione stima che vi sia un alto rischio di riscontrare strategie artificiali nel veicolo di prova, illustra ed effettua un programma di prove specifico oltre alle prove eseguite a norma dell'articolo 12, per individuare l'eventuale presenza di una strategia artificiale.

4. Se riscontra la presenza di strategie artificiali, l'autorità di rilascio dell'omologazione determina l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 confrontando i valori di tali emissioni in presenza e in assenza di strategie artificiali. Se non è possibile determinare l'entità dello scostamento sulla base delle prove eseguite in conformità dell'articolo 12 e, se applicabile, del paragrafo 3, l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 è pari al 10 % del valore delle emissioni di CO2 del veicolo High della famiglia di verifica in servizio o, per i veicoli OVC-HEV, al 10 % del valore delle emissioni di CO2 in modalità charge-sustaining del veicolo High della famiglia di verifica in servizio, con un valore minimo di 14 g/km. (2)

(1)

Titolo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 14

Verbali di prova

1. L'autorità di rilascio dell'omologazione riporta nei verbali di prova di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2023/2867 almeno le informazioni seguenti per ciascuna famiglia di verifica in servizio sottoposta a prova e per ciascun tipo di prova:

(a) il tipo di prova eseguita;

(b) la lista di controllo del veicolo;

(c) le condizioni di prova;

(d) i risultati delle prove di ciascuno dei singoli veicoli di prova;

(e) la valutazione statistica dei risultati delle prove;

(f) ove applicabile, il calcolo dell'entità dello scostamento; (1)

(g) in caso di prova delle strategie artificiali: i criteri usati per valutare i risultati della prova.

2. Entro 20 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove, il verbale di prova viene messo a disposizione del costruttore dei veicoli interessati e viene caricato in un apposito server della Commissione in formato criptato, insieme ai dati seguenti per ciascuno dei singoli veicoli di prova:

(a) per ogni prova del dinamometro a rulli e ogni prova delle strategie artificiali eseguita, i dati di cui all'allegato V, punto 1);

(b) per ogni prova di resistenza all'avanzamento eseguita, i dati di cui all'allegato V, punto 2).

I dati e i parametri di cui alle lettere a) e b) non sono pubblicati.

Se tutti i dati sono stati caricati correttamente per tutti i veicoli della famiglia di verifica in servizio, il server della Commissione invia una ricevuta al soggetto che ha effettuato il caricamento.

(1)

Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 15

Conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione

1. Se i risultati della verifica in servizio indicano che non vi sono scostamenti dei valori delle emissioni di CO2, l'autorità di rilascio dell'omologazione giunge a una conclusione in tal senso e la allega al verbale di prova. (1)

2. Se i risultati della verifica in servizio indicano l'esistenza di uno scostamento dei valori delle emissioni di CO2, il costruttore può contestarli entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del verbale di prova, presentando dati che dimostrino la corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 registrati nei certificati di conformità e i valori risultanti dalla verifica in servizio. (2)

In assenza di riscontro, si considera che il costruttore abbia accettato i risultati della verifica in servizio.

3. Tenendo conto delle informazioni fornite dal costruttore a norma del paragrafo 2, l'autorità di rilascio dell'omologazione conclude se la verifica in servizio abbia individuato una mancata corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 della verifica in servizio e i valori registrati nei certificati di conformità o se siano presenti strategie artificiali.

L'autorità di rilascio dell'omologazione trasmette la sua conclusione al costruttore interessato e alla Commissione al più tardi 40 giorni lavorativi dopo aver informato il costruttore a norma del paragrafo 2.

4. Le conclusioni dell'autorità di rilascio dell'omologazione menzionate al paragrafo 3 comprendono almeno gli elementi seguenti:

(a) se l'autorità di rilascio dell'omologazione constata che non vi è mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 in questione o non può stabilire la presenza di strategie artificiali:

(i) la famiglia di verifica in servizio, le famiglie di interpolazione dei veicoli e, se le conclusioni si basano sui risultati delle prove di resistenza all'avanzamento, la famiglia di resistenza all'avanzamento interessata;

(ii) i motivi che inducono a concludere che gli scostamenti riscontrati in seguito alla verifica in servizio non si traducono in una mancanza di corrispondenza. (3)

(b) se l'autorità di rilascio dell'omologazione rileva una mancanza di corrispondenza tra i valori delle emissioni di CO2 in questione o la presenza di strategie artificiali:

(i) la famiglia di verifica in servizio, le famiglie di interpolazione dei veicoli e, se le conclusioni si basano sui risultati delle prove di resistenza all'avanzamento, la famiglia di resistenza all'avanzamento interessata;

(ii) l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2; (3)

(iii) ove applicabile, le strategie artificiali individuate.

5. Prima del 1° marzo di ogni anno civile, l'autorità di rilascio dell'omologazione pubblica una sintesi delle verifiche in servizio eseguite nell'anno civile precedente e delle conclusioni pubblicate in tale anno, in conformità dei paragrafi 1 e 3, usando il formato stabilito nell'allegato VI. Per le prove di verifica in servizio in merito alle quali non è stata raggiunta alcuna conclusione prima della pubblicazione della sintesi, la conclusione è riportata nella sintesi annuale successiva.

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Comma sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(3)

Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 16

Correzione delle emissioni specifiche medie di CO2 di un costruttore

1. Se l'autorità di rilascio dell'omologazione pubblica una conclusione a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), la Commissione, sulla base delle informazioni ivi contenute, applica l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 ai fini del calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/631 per l'anno civile in cui è stata pubblicata la conclusione e per gli anni civili successivi, e ne dà notifica al costruttore a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/631. (1)

2. La Commissione applica inoltre l'entità dello scostamento dei valori delle emissioni di CO2 indicati nelle conclusioni di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), per correggere le emissioni specifiche medie di CO2 del costruttore per i dieci anni civili precedenti l'anno in cui è stata pubblicata la conclusione, ma non per gli anni anteriori all'anno civile 2021. La Commissione modifica di conseguenza gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/631(2)

(1)

Paragrafo sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Paragrafo modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

Art. 17

Riesame

Entro la fine del 2026 la Commissione riesamina la necessità di aumentare il numero minimo di famiglie di verifica in servizio da selezionare ogni anno a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, considerando in particolare gli aspetti seguenti:

(a) il numero totale di famiglie di verifica in servizio per le quali l'autorità di rilascio dell'omologazione ha rilasciato omologazioni per le emissioni negli anni precedenti;

(b) il numero di veicoli di ciascuna famiglia di verifica in servizio sottoposti a prova in conformità dell'articolo 4;

(c) la disponibilità di impianti di prova e la previsione dell'evoluzione di tale disponibilità.

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Valutazione statistica dei risultati delle prove del dinamometro a rulli e di resistenza all'avanzamento

1) Punto di partenza

Il punto di partenza per la valutazione statistica sono i valori di CO2 ratio calcolati per tre singoli veicoli di prova (N = 3) conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, per i risultati della prova del dinamometro a rulli e conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, per i risultati della prova di resistenza all'avanzamento.

I criteri di cui al punto 2 determinano l'eventuale necessità di sottoporre a prova altri veicoli.

2) Parametri statistici

Per il numero totale di veicoli sottoposti a prova (N), occorre determinare la media (Xtest) e la deviazione standard (s) dei risultati della prova:

dove:

xi è il valore di CO2 ratio calcolato per il singolo veicolo di prova i conformemente all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, per i risultati della prova del dinamometro a rulli e conformemente all'articolo 10, paragrafo 4, per i risultati della prova di resistenza all'avanzamento.

3) Valutazione

Per i tre veicoli inizialmente sottoposti a prova e dopo ogni veicolo supplementare sottoposto a prova, il valore di Xtest deve essere valutato come indicato di seguito al fine di giungere a una delle seguenti conclusioni per la famiglia di verifica in servizio o per la famiglia di resistenza all'avanzamento interessata:

1) la famiglia supera la prova (accettazione) se: Xtests≤A - tP·s

2) la famiglia non supera la prova (rifiuto) se: Xtests > A + tF·s

3) sottoporre a prova un veicolo supplementare se: A - tP·s < Xtests≤A + tF·s

dove:

tP e tF corrispondono ai valori stabiliti nella tabella in appresso;

s è la deviazione standard determinata conformemente al punto 2;

A è pari a 1,02 per i risultati della prova del dinamometro a rulli;

A è pari a 1,03 per i risultati della prova di resistenza all'avanzamento; A è pari a 1,08 per i risultati delle prove di resistenza all'avanzamento per le famiglie sottoposte a prova negli anni 2024 o 2025.

Tabella Valori per i parametri t della decisione di accettazione/rifiuto

Numero di veicoli sottoposti a prova tP tF
3 2,2655 Valore più elevato tra 1,1062 e (0,02/s) [1]
4 1,5093 0,5970
5 1,1230 0,3737
6 0,8196 0,2430
7 0,5944 0,1548
8 0,3866 0,0902
9 0,1873 0,0402
10 0,0000 0,0000

________

[1] Dove s'è la deviazione standard determinata conformemente al punto 2.

4) Calcolo dell'entità dello scostamento

Per il calcolo dell'entità dello scostamento, la media (CO2 ratio) è definita come X test per il numero totale di veicoli sottoposti a prova, dopo che la famiglia non ha superato la prova conformemente al punto 3:

media (CO2 ratio) = X tests (1)

(1)

Punto sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

ALLEGATO VI

Modello di comunicazione per la sintesi annuale della verifica in servizio

A. Informazioni generali

1) Autorità che rilascia l'omologazione  
2) Data della sintesi annuale  
3) Anno considerato  
4) Numero totale di famiglie di verifica in servizio per le quali l'autorità ha rilasciato omologazioni per le emissioni nei tre anni civili precedenti la verifica in servizio  
5) Numero minimo di famiglie di verifica in servizio da sottoporre a prova (= 3 % del punto 4)  
6) Numero totale di famiglie di verifica in servizio sottoposte a prova nell'anno considerato  

.

B. Elenco delle famiglie di verifica in servizio selezionate per essere sottoposte a prova

- Numero di identificazione della famiglia di verifica in servizio selezionata (ISV ID)

- Costruttore del veicolo interessato (OEM)

- occorre includere tutti i costruttori ai quali l'autorità di omologazione ha rilasciato un'omologazione per le emissioni nei tre anni precedenti

- Identificatori delle famiglie di interpolazione dei veicoli per ciascuna delle famiglie di verifica in servizio selezionate (IP ID)

- Motivi della selezione delle famiglie di verifica in servizio (motivo):

- «elementi di prova», se la selezione si basa sull'articolo 3, paragrafo 2, lettera a);

- «valutazione del rischio», se la selezione si basa sull'articolo 3, paragrafo 2, lettera b);

- «altro», se la selezione si basa su altro; specificare in una nota a piè di pagina.

ISV ID OEM Identificatori delle famiglie di interpolazione dei veicoli (IP ID) Motivo
1      
2      
3      
...      

.

C. Sintesi dei risultati delle prove di verifica in servizio

- Tipo di prova: dinamometro a rulli (CDM), resistenza all'avanzamento (RL) o strategie artificiali (AS)

- Numero minimo di famiglie di verifica in servizio da sottoporre a prova, per tipo di prova (min.), calcolato conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, in percentuale del numero totale di famiglie di verifica in servizio sottoposte a prova (punto A.6 del presente allegato)

- Numero totale di famiglie di verifica in servizio sottoposte a prova per tipo di prova (totale)

- Numero totale di conclusioni per tipo di prova:

- nessun caso di mancata corrispondenza (superata);

- assenza di corrispondenza (non superata);

- non è ancora stata raggiunta alcuna conclusione (in attesa).

Tipo di prova Min. Totale Superata Non superata In attesa
prova CDM (75 %)          
prova RL (50 %)          
prova AS (25 %)          

.

D. Risultati dettagliati delle prove di verifica in servizio per l'anno considerato

- Numero di identificazione della famiglia di verifica in servizio selezionata (ISV ID)

- Costruttore interessato (OEM)

- Tipo di prova effettuata (tipo di prova): dinamometro a rulli (CDM), resistenza all'avanzamento (RL) o strategie artificiali (AS)

- Data di inizio della prova (data di inizio) a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/2867

- Nome dell'organismo che effettua la prova (autorità di omologazione o servizio tecnico che rilascia l'omologazione) (GTAA/TS)

- Numero di veicoli sottoposti a prova (#veicoli)

- Risultato delle prove per ciascun singolo veicolo sottoposto a prova (CO2, ratio)

- Conclusione della prova (conclusione/scostamento), ossia "Superata", "Non superata" o "In attesa", compresa l'entità dello scostamento in caso di "Non superata" (1)

- Numero di riferimento del verbale di prova (rif. della prova)

- Numero di riferimento della conclusione (rif. della conclusione).

ISV ID OEM Tipo di prova Data di inizio GTAA/ TS # veicoli CO2, ratio Conclusione/ Scostamento (2) Rif. della prova Rif. della conclusione
1                  
2                  
3                  
...                  

.

E. Risultati dettagliati delle prove di verifica in servizio le cui conclusioni sono state indicate come «in attesa» nella precedente sintesi annuale

Anno considerato ISV ID OEM Tipo di prova Data di inizio GTAA/TS # veicoli CO2,ratio Conclusione/ Scostamento (2) Rif. della prova Rif. della conclusione
... ...                  

.

(1)

Trattino sostituito da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.

(2)

Colonna modificata da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 10 febbraio 2025, Serie L.