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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2749 DELLA COMMISSIONE, 11 dicembre 2023

G.U.U.E. 18 dicembre 2023, Serie L

Decisione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. [notificata con il numero C(2023) 8434] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 11 dicembre 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1) Le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques, BAT) fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della direttiva 2010/75/UE. Le autorità competenti dovrebbero fissare valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali, non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni sulle BAT.

2) A norma dell'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/75/UE, il 22 maggio 2023 il forum composto dai rappresentanti degli Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente, istituito con decisione della Commissione del 16 maggio 2011 (2), ha trasmesso alla Commissione il proprio parere in merito al contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili. Il parere è pubblico (3).

3) Le conclusioni sulle BAT di cui all'allegato della presente decisione tengono conto del parere del forum sul contenuto proposto del documento di riferimento sulle BAT. Esse costituiscono il nucleo del documento di riferimento sulle BAT.

4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 75, paragrafo 1, della direttiva 2010/75/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 334 del 17.12.2010.

(2)

Decisione della Commissione, del 16 maggio 2011, che istituisce un forum per lo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 2010/75/UE in materia di emissioni industriali (GU C 146 del 17.5.2011).

(3)

https://circabc.europa.eu/ui/group/06f33a94-9829-4eee-b187-21bb783a0fbf/library/e07eada3-2935-4ef4-b6d7-b7150f75e520?p=1&n=10&sort=modified_DESC

Art. 1

Sono adottate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i macelli e le industrie dei sottoprodotti di origine animale e/o dei coprodotti commestibili riportate in allegato.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 11 dicembre 2023

Per la Commissione

VIRGINIUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

(1)

Con Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 12 gennaio 2024, Serie L è stata sostituita la tabella del paragrafo BAT 8. Inoltre nella tabella del paragrafo BAT 7, colonna «Sostanza/Parametro», riga «Metalli» le parole anziché: «Zinco (Zn) (1) (2)», leggasi: «Zinco (Zn) (2) (3)».