
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
DECRETO 7 dicembre 2023, n. 234
G.U.R.I. 8 marzo 2024, n. 57
Regolamento sulle modalità di attuazione e funzionamento dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON L'AUTORITA' DELEGATA ALL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E ALLA TRANSIZIONE DIGITALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, l'articolo 50-ter, che istituisce la Piattaforma digitale nazionale dati, l'articolo 62, che istituisce l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e l'articolo 62-quater, che istituisce l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) n. 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato alla Commissione Europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 2021/241, e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU);
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonchè misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario» e, in particolare, l'articolo 7, comma 28;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53» e, in particolare, l'articolo 3, che prevede il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2016, recante «Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2016, e in particolare, l'articolo 11;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, che disciplina l'Anagrafe nazionale degli studenti;
Vista la comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 finale del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01»;
Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 96 del 24 marzo 2022, adottato in seguito alla richiesta di parere avanzata dal Ministero dell'istruzione con nota n. 50723 del 19 novembre 2021;
Visti i chiarimenti del Garante, di cui alla nota prot. 73040 del 5 settembre 2022, recante osservazioni in ordine allo schema di decreto trasmesso in data 16 giugno 2022 dal Ministero dell'istruzione;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 2 marzo 2023;
Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione;
Acquisito il concerto dell'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 26 settembre 2023;
Vista la nota del 2 novembre 2023 prot. GABMI n. 128338, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente regolamento, si intende per:
«Ministero»: Ministero dell'istruzione e del merito;
«ANIST»: l'Anagrafe nazionale dell'istruzione di cui all'articolo 62-quater del CAD;
«ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del CAD;
«ANS»: l'Anagrafe nazionale degli studenti istituita ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, per il primo e secondo ciclo di istruzione, la cui normativa di carattere secondario è stata riordinata e contenuta nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 25 settembre 2017, n. 692;
«Anagrafe dell'edilizia scolastica»: l'Anagrafe di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23;
«ANNCSU»: l'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
«CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
«ID ANPR»: il codice identificativo univoco associato ad ogni iscritto in ANPR al fine di garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici;
«PDND»: la Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD;
«Portale ANIST»: sito web dedicato all'ANIST che rende fruibili servizi erogati da ANIST;
«SDG (Single digital gateway)»: lo sportello digitale unico di cui al regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.
Oggetto
1. In prima applicazione dell'articolo 62-quater, comma 6, del CAD, il presente decreto, anche mediante gli Allegati che ne costituiscono parte integrante, detta disposizioni concernenti:
a) le funzioni dell'ANIST;
b) i dati resi disponibili da ANIST;
c) i servizi per i cittadini;
d) i servizi per le pubbliche amministrazioni;
e) le modalità di consultazione e di allineamento con le banche dati di interesse nazionale;
f) la titolarità del trattamento dei dati;
g) le garanzie e misure di sicurezza.
Funzioni dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione
1. In fase di prima applicazione, le funzioni dell'ANIST sono limitate al trattamento dei dati relativi ai percorsi scolastici degli studenti e ai loro esiti, nonchè ai relativi servizi previsti dagli articoli 6 e 7.
2. Le funzioni di cui al comma 1 sono alimentate dall'ANS e dalle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero dell'istruzione e del merito.
3. L'ANIST è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono l'univocità dei dati stessi nell'ambito delle anagrafi e banche dati del Ministero.
Dati di cui dispone l'ANIST
1. L'ANIST ha a disposizione:
a) i dati relativi ai percorsi di studi degli studenti e agli esiti annuali dei medesimi percorsi;
b) i dati relativi all'istituzione scolastica di appartenenza degli studenti, inclusi i dati degli edifici scolastici;
c) i dati relativi ai titoli conseguiti;
d) i dati anagrafici relativi al nome, al cognome, al codice fiscale dello studente e, ove attribuito ai sensi di legge, all'ID ANPR.
2. I dati di cui al comma 1 sono individuati nell'Allegato 1, recante «Descrizione dei dati resi disponibili da ANIST» e nell'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR».
3. I dati di cui al comma 1 sono acquisiti dall'ANIST secondo le modalità di cui all'articolo 5 e conservati solo per il tempo strettamente necessario all'erogazione dei servizi di consultazione di cui al presente decreto.
Modalità di alimentazione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione
1. L'ANIST è alimentata, per il tramite dell'ANS, dalle istituzioni scolastiche e, per il tramite dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica, dagli enti locali, che assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati. L'ANIST accede in consultazione all'ANPR.
2. Al fine di consentire ad ANIST di accedere ai dati di cui all'articolo 4, comma 1, l'ANS, l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e l'ANPR rendono disponibili all'ANIST appositi servizi, realizzati in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità.
3. Per la costituzione dell'ANIST, il Ministero può definire con le istituzioni scolastiche specifiche modalità per la comunicazione dei dati, avvalendosi anche di quelle previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 settembre 2017, n. 692, con riferimento all'ANS, in conformità all'articolo 3, comma 2, del presente decreto e alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 71 del CAD in materia di interoperabilità, ovvero mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della PDND.
Servizi per i cittadini
1. L'ANIST, attraverso il proprio Portale e previa autenticazione con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del CAD, oppure tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD, consente ai cittadini la consultazione e la certificazione dei dati presenti, di cui all'articolo 4, e la presentazione dell'istanza per la rettifica degli stessi.
2. Ferme restando le competenze delle istituzioni scolastiche ai sensi della normativa vigente, il Ministero, su richiesta dei cittadini, rilascia certificazioni relative a dati ed informazioni ad essi riferiti, contenuti nell'ANIST mediante l'emissione, tramite collegamento telematico, di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
Servizi per le pubbliche amministrazioni
1. Mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale, l'ANIST assicura la disponibilità dei dati:
a) ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle istituzioni scolastiche, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza, anche al fine di semplificare e automatizzare le procedure di iscrizione alle istituzioni scolastiche e ai relativi servizi complementari ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5, del CAD, nonchè per consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
b) alle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, nonchè al fine di consentire controlli puntuali circa la veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dai cittadini;
c) alle regioni, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali.
2. I servizi individuati in fase di prima applicazione nell'Allegato 2 «Servizi resi disponibili da ANIST», nonchè quelli ulteriori che potranno essere resi disponibili, consentono l'utilizzazione dell'ANIST tramite l'interoperabilità con le Anagrafi regionali degli studenti, nonchè con le altre banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale, di cui all'articolo 62-quater, comma 6, lettera b), del CAD.
3. In attuazione dell'articolo 62-quater, comma 3, del CAD, l'ANIST mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio, mediante appositi servizi resi disponibili per il tramite della PDND, ai fini della loro fruizione da parte dell'ANPR.
Accesso e consultazione dell'ANIST alle banche dati di interesse nazionale
1. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, al fine di disporre, ove necessario, dei dati anagrafici degli studenti di cui all'Allegato 3, recante «Consultazione ANIST-ANPR» registrati nell'ANPR, l'ANIST consulta l'ANPR ai sensi dell'articolo 62, comma 5, del CAD, mediante appositi servizi resi fruibili per il tramite della Piattaforma digitale nazionale.
2. L'ANIST assicura alle anagrafi e banche dati delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici istituite presso il Ministero il costante allineamento dei dati di cui all'Allegato 4, recante «Allineamento ANIST- ANNCSU», con l'ANNCSU per quanto attiene la codifica e il georiferimento degli indirizzi e dei numeri civici in queste contenuti ai sensi dell'articolo 60, comma 2-bis, del CAD per il tramite dei servizi resi fruibili dalla Piattaforma digitale nazionale.
Titolarità del trattamento dei dati
1. Il Ministero è titolare del trattamento dei dati resi disponibili dall'ANIST nell'erogazione dei servizi.
2. Le istituzioni scolastiche mantengono la titolarità del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento ai sensi del presente decreto.
3. Le regioni, i comuni, le città metropolitane, le province, le istituzioni scolastiche e le pubbliche amministrazioni sono titolari del trattamento dei dati, resi disponibili da ANIST, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), per le funzioni di propria competenza.
4. La società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Garanzie e misure di sicurezza
1. Il Ministero individua garanzie e misure di sicurezza, appropriate e specifiche, finalizzate a tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche i cui dati sono coinvolti nelle attività di trattamento previste nel presente decreto. Le misure di sicurezza di cui Allegato 5 «Garanzie e misure di sicurezza» garantiscono, in ogni caso:
a) l'integrità e la riservatezza dei dati;
b) la sicurezza del sistema e dell'accesso a esso;
c) il tracciamento delle operazioni effettuate.
Disposizioni finali e finanziarie
1. Al fine di garantire l'efficace attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, l'operatività dell'ANIST è avviata entro sette mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di natura non regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, si provvede alla definizione delle specifiche tecniche dei servizi resi dall'ANIST ritenute necessarie per l'avvio dell'operatività. All'aggiornamento e agli sviluppi delle predette specifiche tecniche, nonchè all'ampliamento dei servizi erogati dall'ANIST, si provvede con decreto del Ministero.
3. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con l'Autorità delegata all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, viene disciplinata l'estensione dell'ambito applicativo dell'ANIST all'anagrafe dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), al fine di individuare nuovi servizi a completamento dell'attuazione della delega, secondo il cronoprogramma di cui all'Allegato 6. Con il progressivo ampliamento dell'ambito applicativo e dei servizi erogati dall'ANIST, dalle anagrafi e banche dati esistenti, sono espunte le informazioni e i servizi resi disponibili dall'ANIST sulla PNDN.
4. Con cadenza biennale, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero effettua un monitoraggio sull'attuazione dell'ANIST, sulla base di criteri di analisi quantitativi e qualitativi, pubblicandone gli esiti sul proprio sito internet istituzionale.
5. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 dicembre 2023
Il Ministro dell'istruzione e del merito
VALDITARA
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 242