
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2918 DELLA COMMISSIONE, 22 agosto 2023
G.U.U.E. 28 dicembre 2023, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 29 dicembre 2023
Applicabile: dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) ha istituito un piano temporaneo in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019. Il regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione (3) ha successivamente prorogato il periodo di applicazione del piano temporaneo in materia di rigetti fino al 31 dicembre 2021.
2) Una nuova esenzione de minimis è stata successivamente istituita dal regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione (4). Tale esenzione è stata istituita per le specie demersali fino al 31 dicembre 2023, mentre per le catture accessorie di piccoli pelagici effettuate nelle attività di pesca demersale l'esenzione è stata istituita solo fino al 31 dicembre 2022. Il regolamento delegato (UE) 2022/2564 (5) ha successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2023 l'applicazione delle esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche.
3) La Croazia, l'Italia e la Slovenia (gruppo ad alto livello «Adriatica») e Grecia, Italia, Cipro e Malta (gruppo ad alto livello «Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca, rispettivamente, nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 2 maggio 2023 il gruppo ad alto livello Adriatica e il gruppo ad alto livello Sudestmed hanno presentato raccomandazioni comuni iniziali per chiedere la proroga dell'esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2021/2064.
4) Il 15 giugno 2023 il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») ha valutato le prove scientifiche a sostegno delle raccomandazioni comuni iniziali (6).
5) In primo luogo, lo CSTEP ha osservato che anche se l'approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili, tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale.
6) In secondo luogo, lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare.
7) In terzo luogo, i tassi di rigetto sono estremamente eterogenei sia tra le sottozone geografiche (GSA) sia tra le specie messe in comune (in particolare per le specie catturate con reti a strascico) e occorre privilegiare la riduzione del livello delle catture indesiderate mediante l'uso di attrezzi selettivi o di zone marine protette.
8) In quarto luogo, per quanto riguarda in particolare le prove scientifiche fornite dal gruppo ad alto livello Adriatica sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha osservato che diversi progetti e studi di ricerca sono in corso o saranno sviluppati e che sono state fornite solide argomentazioni per giustificare la difficoltà di migliorare la selettività ed evitare tutte le catture indesiderate nel breve periodo. Lo CSTEP ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti per realizzare studi sui costi sproporzionati e sulla selettività e il fatto che i nuovi progetti saranno attuati dagli Stati membri interessati.
9) In quinto luogo, per quanto riguarda in particolare le prove scientifiche fornite dal gruppo ad alto livello Sudestmed sui costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate, lo CSTEP ha preso atto degli sforzi e del lavoro compiuti per fornire prove dei costi sproporzionati della gestione delle catture indesiderate nella pesca nel Mediterraneo sudorientale mediante un'analisi multicriterio esaustiva della matrice del livello di efficienza. Lo CSTEP ha inoltre accolto con favore gli sforzi compiuti per realizzare studi sulla selettività e il fatto che gli Stati membri attueranno nuovi progetti.
10) Il 27 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Sudestmed e il 28 giugno 2023 il gruppo ad alto livello Adriatica hanno presentato rispettivamente raccomandazioni comuni aggiornate.
11) A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) la Commissione ha esaminato le raccomandazioni comuni aggiornate dei gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed alla luce della valutazione della raccomandazione comune iniziale effettuata dallo CSTEP al fine di garantire che la raccomandazione comune aggiornata sia compatibile con le misure di conservazione pertinenti dell'Unione, compreso l'obbligo di sbarco.
12) La Commissione ha inoltre tenuto conto dei seguenti elementi: i) la prossima valutazione dell'obbligo di sbarco (8) dovrebbe fornire maggiori informazioni sull'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'obbligo di sbarco; e ii) il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha osservato (9) che il processo attuale di valutazione delle raccomandazioni comuni è inefficiente, che è necessaria una nuova riflessione sui possibili miglioramenti e che tale riflessione consentirebbe una discussione sulle questioni relative ai dati e sulla ricerca di nuovi modi per migliorare l'attuazione dell'obbligo di sbarco.
13) La Commissione rileva altresì che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco dislocati geograficamente lungo la costa. Ciò comporta costi sproporzionati per la gestione delle catture indesiderate.
14) Inoltre nelle prove scientifiche aggiornate da essi presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il loro impegno ad intraprendere nuovi studi secondo una tabella di marcia e ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati dei programmi di ricerca in corso, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore a quella minima di riferimento per la conservazione. Gli Stati membri si impegnano anche a individuare ulteriori zone vietate alla pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame.
15) Inoltre, considerando l'elevato numero di specie diverse catturate contemporaneamente in operazioni di pesca demersale con ami, palangari, reti da imbrocco e tramagli nel Mare Adriatico e nel Mediterraneo sudorientale, nelle loro raccomandazioni comuni aggiornate gli Stati membri hanno proposto soglie de minimis proporzionate alla frequenza delle catture.
16) Per i motivi esposti ai considerando da 3 a 15, la Commissione ritiene che le esenzioni debbano essere concesse dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
17) Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell'Unione e sulle relative attività economiche e per motivi di certezza giuridica, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1 gennaio 2024,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 28.12.2013.
Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017).
Regolamento delegato (UE) 2020/4 della Commissione, del 29 agosto 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2017/86 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 2 del 6.1.2020).
Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione, del 25 agosto 2021, che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nell'Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 421 del 26.11.2021).
Regolamento delegato (UE) 2022/2564 della Commissione, del 16 agosto 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2021/2064 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'istituzione di un'esenzione de minimis dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale (GU L 330 del 23.12.2022).
Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), Evaluation of Joint Recommendations on the Landing Obligation and on the Technical Measures Regulation (Valutazione delle raccomandazioni comuni sull'obbligo di sbarco e sul regolamento sulle misure tecniche) (STECF-23-04 e 23-06).
Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013).
COM(2023) 103 final.
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/61703874/STECF+23-0406+-+Ev+JRs+LO.pdf/5cf75911-6a7f-4aa5-be7d-3f371440b2bd
Attuazione dell'obbligo di sbarco
L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell'Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale conformemente al presente regolamento.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a) «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b) «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;
c) «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.
Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011).
Esenzione de minimis
1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i quantitativi di specie seguenti:
a) nel Mare Adriatico:
i) per il nasello (Merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
ii) per il nasello (Merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GSN, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
iii) per il nasello (Merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);
iv) per la sogliola (Solea), fino al 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea) e l'orata (Sparus aurata) fino a un massimo del 2 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
vii) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l'orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);
viii) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), lo sgombro (Scomber spp.) e i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
ix) per lo scampo (Nephrops Sakicus), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano nasse e trappole;
b) nel Mar Mediterraneo sudorientale:
i) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
ii) per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);
iii) per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
iv) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata), lo scampo (Nephrops norvegicus) e la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % del totale di catture annue di queste specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;
v) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata), la sogliola (Solea solea), l'astice (Homarus gammarus) e l'aragosta (Palinuridae) fino a un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tali specie;
vi) per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), l'occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l'orata (Sparus aurata) e il nasello (Merluccius merluccius), fino a un massimo dell'1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie;
vii) per l'acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), lo sgombro (Scomber spp.) e i suri/sugarelli (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % del totale di catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.
2. Entro il 1° maggio 2027 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione ulteriori dati sui rigetti e i risultati delle ricerche, dei progetti e degli studi a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta i dati e le informazioni presentati al più tardi entro il 31 luglio 2027.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN