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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/249 DELLA COMMISSIONE, 30 novembre 2023

G.U.U.E. 12 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 marzo 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 7, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

1) L'allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (2) stabilisce i requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni richieste per le domande e le decisioni. Nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM), tale allegato dovrebbe essere modificato al fine di mantenere l'armonizzazione.

2) L'attuazione pratica del regolamento (UE) n. 952/2013 in combinazione con il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ha dimostrato che occorre apportare modifiche a tale regolamento delegato al fine di migliorare l'armonizzazione dei requisiti comuni in materia di dati per lo scambio e l'archiviazione di informazioni tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e gli operatori economici. Tali modifiche sono necessarie per mantenere l'interoperabilità tra i sistemi elettronici doganali utilizzati per i diversi tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali che figurano nell'allegato B del regolamento delegato (UE) 2015/2446. E' pertanto necessario modificare il suddetto allegato.

3) E' necessario integrare le informazioni raccolte per la registrazione degli operatori economici di paesi terzi che hanno una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione. L'indirizzo di tale stabile organizzazione dovrebbe essere registrato. Inoltre i requisiti comuni in materia di dati per la registrazione degli operatori economici di cui all'allegato 12-01 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 dovrebbero essere meglio allineati a quelli per le domande e le decisioni, nonché per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, al fine di garantire l'interoperabilità tra il sistema elettronico utilizzato per la registrazione degli operatori economici e quelli che trattano le domande e le decisioni, nonché per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. E' pertanto necessario modificare l'allegato 12-01.

4) E' necessario rinviare l'applicazione delle modifiche che hanno un impatto significativo sui sistemi elettronici per consentire alla Commissione, alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici di adeguare di conseguenza i loro sistemi elettronici e per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi ai requisiti modificati in materia di dati. Alcune delle modifiche sono già prese in considerazione nell'attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora programmati. Gli Stati membri e gli operatori economici necessitano di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti. E' pertanto necessario introdurre modifiche ai requisiti in materia di dati che si applicheranno solo a partire da un periodo compreso fra uno e quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in funzione degli sviluppi specifici nel settore informatico.

5) I modelli del documento di accompagnamento transito di cui all'allegato B-02 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e del documento di accompagnamento transito/sicurezza di cui all'allegato B-04 di tale regolamento delegato, nonché gli elenchi degli articoli di tali documenti di cui, rispettivamente, agli allegati B-03 e B-05 di tale regolamento delegato devono essere allineati ai requisiti comuni in materia di dati per il regime di transito di cui all'allegato B di tale regolamento delegato. Poiché i requisiti comuni in materia di dati applicabili al documento di accompagnamento transito e al documento di accompagnamento transito/sicurezza sono molto simili, non è più necessario disporre di due modelli diversi di tali documenti e dei relativi elenchi di articoli. E' pertanto necessario modificare gli allegati B-02 e B-03 e sopprimere gli allegati B-04 e B-05.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2446,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 è così modificato:

1. L'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) (UE) 2019/2151, per i casi di cui alle colonne A1, A2, B1, B4 e C1 dell'allegato B del presente regolamento;»; fino alla data di utilizzazione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU di cui all'allegato della decisione di esecuzione

b) i paragrafi 5, 6 e 7 sono soppressi;

c) al paragrafo 8, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità all'articolo 163, paragrafo 1, del presente regolamento, la dichiarazione doganale contiene anche i seguenti dati:».

2. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Al momento della registrazione di una persona le autorità doganali raccolgono e conservano i dati stabiliti nell'allegato 12-01 relativi a quella persona. Tali dati costituiscono la registrazione EORI.».

3. All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) doganale tra l'Unione e il paese terzo interessato prevede l'uso di un sistema elettronico dell'UE;». di presentare una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nel territorio doganale dell'Unione o in un paese terzo se un accordo sulla sicurezza

4. L'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.

5. L'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

6. L'allegato 12-01 è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente regolamento.

7. L'allegato B-02 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

8. L'allegato B-03 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento.

9. Gli allegati B-04 e B-05 sono soppressi.

Art. 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1, punti da 1 a 5, si applica a decorrere dal 3 marzo 2024.

3. L'articolo 1, punto 6, si applica a decorrere dal 1° marzo 2027.

4. L'articolo 1, punti da 7 a 9, si applica a decorrere dalla data di introduzione dell'NCTS (nuovo sistema di transito informatizzato) fase 5 conformemente all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione (1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

(1)

Decisione di esecuzione (UE) 2019/2151 della Commissione, del 13 dicembre 2019, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L 325 del 16.12.2019).

(1)

Allegato modificato da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 marzo 2024, Serie L.