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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/584 DELLA COMMISSIONE, 7 novembre 2023

G.U.U.E. 15 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2019/1851 per quanto riguarda l'omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 6 marzo 2024

Applicabile dal: 6 marzo 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 14, terzo comma, l'articolo 24, paragrafo 21, terzo comma, e l'articolo 26 ter, paragrafo 13, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione (2) stabilisce criteri uniformi per determinare l'omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (nel seguito le «cartolarizzazioni STS»).

2) Il regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato il regolamento (UE) 2017/2402 per garantire che il quadro dell'Unione in materia di cartolarizzazioni prevedesse uno strumento supplementare per promuovere la ripresa economica all'indomani della crisi COVID-19, introducendo, tra l'altro, la possibilità di riconoscere le cartolarizzazioni nel bilancio come cartolarizzazioni STS.

3) A differenza delle cartolarizzazioni tradizionali, nell'ambito di una cartolarizzazione nel bilancio le esposizioni cartolarizzate rimangono sempre nel bilancio del cedente. Affinché le esposizioni in una cartolarizzazione siano considerate omogenee secondo il criterio di omogeneità di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1851, le esposizioni cartolarizzate dovrebbero essere soggette a procedure di gestione analoghe, compresi il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante, indipendentemente dal fatto che rimangano nel bilancio del cedente, come nel caso delle cartolarizzazioni nel bilancio, o che siano iscritte nel bilancio della società veicolo, come nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali. Per tali ragioni è opportuno depennare il riferimento al «lato dell'attivo della società veicolo» all'articolo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2019/1851.

4) Se le esposizioni sottostanti presentano caratteristiche analoghe e i rischi sottostanti associati delle esposizioni verso imprese e delle esposizioni verso persone fisiche sono valutati sulla base di metodologie e parametri comuni, tali esposizioni dovrebbero essere raggruppate nella stessa tipologia di attività.

5) Per valutare il rischio di credito dei prestiti per veicoli e leasing auto e dei crediti su carte di credito concessi alle imprese, i cedenti o i prestatori originari possono utilizzare un approccio più simile a quello applicato alle esposizioni verso persone fisiche che a quello applicato alle esposizioni verso imprese. E' pertanto necessario modificare l'elenco dei fattori di omogeneità relativi al tipo di debitori per tali tipologie di attività.

6) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle cartolarizzazioni emesse a decorrere dal 6 marzo 2024. Tuttavia, per non interferire con i contratti in essere conclusi prima di definire i criteri di omogeneità modificati, è necessario prevedere un regime transitorio per tali contratti.

7) Uno dei principi fondamentali alla base della modifica del regolamento (UE) 2017/2402 ad opera del regolamento (UE) 2021/557 era garantire un elevato grado di coerenza tra i requisiti STS per le cartolarizzazioni STS nel bilancio e i requisiti STS già previsti per le cartolarizzazioni ABCP e non ABCP. Di conseguenza, le norme per determinare l'omogeneità delle esposizioni sottostanti nelle cartolarizzazioni STS nel bilancio dovrebbero essere allineate il più possibile alle norme già previste per le cartolarizzazioni STS ABCP e non ABCP. Onde agevolare una valutazione globale di tutte le norme per determinare l'omogeneità delle esposizioni sottostanti e consentire alle parti soggette agli obblighi corrispondenti di accedere facilmente a dette norme, è necessario combinare in un unico regolamento le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità per le cartolarizzazioni STS non ABCP, ABCP e nel bilancio.

8) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1851.

9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati in stretta cooperazione con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, e presentati alla Commissione dall'Autorità bancaria europea.

10) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, ne ha analizzato i potenziali costi e benefici e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 28.12.2017.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione, del 28 maggio 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'omogeneità delle esposizioni sottostanti nella cartolarizzazione (GU L 285 del 6.11.2019).

(3)

Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/1851

Il regolamento delegato (UE) 2019/1851 è così modificato:

1. all'articolo 1, il primo comma è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, dell'articolo 24, paragrafo 15, e dell'articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402, le esposizioni sottostanti sono considerate omogenee se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:»;

b) alla lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) linee di credito concesse a persone fisiche per finalità di consumo personale, familiare o domestico e linee di credito concesse a imprese quando il cedente applica lo stesso metodo di valutazione del rischio di credito applicato alle persone fisiche e che non rientrano nei punti i), ii) e da iv) a viii);»;

c) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) sono gestite in conformità di procedure analoghe per il controllo, la raccolta e la gestione dei crediti in contante;

d) ad esse si applicano, se del caso, uno o più fattori di omogeneità in conformità dell'articolo 2.»;

2. l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 4, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;»;

b) al paragrafo 5, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) persone fisiche e imprese quando il cedente valuta il rischio di credito associato alle esposizioni verso imprese applicando lo stesso metodo utilizzato per le esposizioni verso persone fisiche;».

Art. 2

Cartolarizzazioni STS in essere

Per le cartolarizzazioni STS di cui sono emessi i titoli o di cui sono create le posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente alle clausole degli accordi adottati, e che sono state notificate all'ESMA a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402 prima del 6 marzo 2024, il cedente, il promotore e la società veicolo possono, senza soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1 del presente regolamento, continuare a utilizzare la qualifica «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata» o altra qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini, purché dette cartolarizzazioni siano conformi all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN