
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/601 DELLA COMMISSIONE, 14 dicembre 2023
G.U.U.E. 16 febbraio 2024, Serie L
Regolamento recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo e i relativi controlli.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 7 marzo 2024
Applicabile dal: 7 marzo 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 90 bis, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e l'articolo 91, primo comma, lettere b), d) e g),
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce disposizioni in materia di norme di commercializzazione per il luppolo e della certificazione del luppolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dell'applicazione delle norme di commercializzazione e della certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare alcune disposizioni mediante atti di esecuzione. E' opportuno che tali atti sostituiscano le pertinenti disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione (3), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2023/2897 della Commissione (4). I riferimenti al regolamento abrogato dovrebbero essere letti conformemente all'allegato II di tale regolamento delegato, che prevede una tavola di concordanza.
2) L'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all'interno dell'Unione debbano essere soggetti ad una procedura di certificazione che garantisca che soddisfano i requisiti minimi di qualità. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri, è necessario specificare quando e dove la procedura di certificazione dovrebbe svolgersi e chi dovrebbe farsi carico dei costi, nonché che cosa comprova la certificazione. E' opportuno inoltre stabilire disposizioni per i casi in cui l'imballaggio del luppolo o dei prodotti derivati dal luppolo sia modificato dopo la certificazione.
3) Al fine di assicurare la tracciabilità, il luppolo dovrebbe essere commercializzato in imballaggi sigillati, che dovrebbero recare indicazioni relative alla designazione del prodotto, alla varietà, all'anno di raccolta e al numero di riferimento unico della partita, che deve essere identico al numero di riferimento del certificato rilasciato a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per la partita in questione.
4) E' opportuno stabilire disposizioni per definire i numeri di riferimento che consentano l'identificazione e garantiscano la tracciabilità di ciascuna partita. A tal fine, il numero di riferimento dovrebbe contenere informazioni sullo Stato membro di certificazione, sul centro di certificazione che ha rilasciato il certificato, sull'anno di raccolta e sul numero di riferimento unico attribuito alla partita. Oltre al numero di riferimento unico, i certificati per il luppolo e per i prodotti derivati dal luppolo dovrebbero contenere un elenco minimo di caratteristiche che descrivano il prodotto. Al fine di garantire la tracciabilità dei prodotti derivati dal luppolo, i numeri di riferimento dei certificati per i prodotti di partenza e, nel caso di una miscela di prodotti di partenza, le percentuali di luppolo di ciascuna varietà utilizzata e/o regione di coltivazione del luppolo, espresse in equivalenti di luppolo in coni, dovrebbero essere indicati nel certificato del prodotto finale.
5) Al fine di assicurare la tracciabilità del luppolo sin dalla fase di raccolta, è opportuno che a ciascuna partita di luppolo non preparato sia attribuito un numero di identificazione che dovrebbe figurare sul certificato rilasciato per il luppolo preparato. E' opportuno precisare che il luppolo non preparato certificato può essere trasformato in prodotti derivati dal luppolo solo in un circuito operativo chiuso e che in tale processo sono ammessi in quanto additivi solo l'estratto a caldo a base di luppolo e gli sciroppi di glucosio per la standardizzazione degli estratti di luppolo.
6) Dal momento che il tenore di acido alfa del luppolo diminuisce naturalmente con il passare del tempo, è opportuno fissare un termine ultimo per la certificazione del luppolo in coni, dando agli Stati membri la possibilità di stabilire una data anteriore. Per ciascuna partita di luppolo non preparato presentata per la certificazione dovrebbe essere redatta e firmata dal produttore una dichiarazione scritta di raccolta.
7) E' opportuno stabilire disposizioni relative ai metodi di campionamento e di controllo del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione per il luppolo in coni di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897.
8) Al fine di assicurare l'elevata qualità dei prodotti derivati dal luppolo, è opportuno stabilire disposizioni per garantire che per la loro produzione possano essere utilizzati solo prodotti di partenza certificati. Tale obiettivo può essere raggiunto con la presenza di rappresentanti dell'autorità di certificazione competente o con le caratteristiche tecniche dell'impianto di trasformazione.
9) Per quanto riguarda gli impianti di trasformazione del luppolo, essi dovrebbero fornire all'autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto di trasformazione e alle misure adottate per garantire che, nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, il tenore di acido alfa di questi prodotti non sia inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. E' opportuno stabilire disposizioni relative ai registri che devono essere tenuti dagli impianti di trasformazione per ogni partita di prodotti derivati dal luppolo, al fine di consentire la tracciabilità di ciascun prodotto di partenza rispetto ai prodotti finali derivati dal luppolo.
10) Al fine di assicurare il buon funzionamento della certificazione dei prodotti derivati dal luppolo, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità di certificazione competenti responsabili dell'esecuzione dei controlli necessari e dell'elaborazione di manuali delle procedure per garantire un livello minimo di qualità e la piena tracciabilità del luppolo certificato e dei prodotti certificati derivati dal luppolo. L'autorità di certificazione competente dovrebbe riconoscere i centri di certificazione che possono effettuare la certificazione del luppolo e/o dei prodotti derivati dal luppolo, assegnando a ciascuno di essi un codice numerico che farà parte del numero di riferimento unico di ciascun certificato rilasciato.
11) E' opportuno stabilire i requisiti minimi per i centri di certificazione riconosciuti, nonché la frequenza minima delle verifiche mediante controlli in loco eseguite dall'autorità di certificazione competente.
12) L'elevata qualità e la buona reputazione dei prodotti del settore del luppolo sono dovute alla tracciabilità dei prodotti certificati, dal luppolo non preparato al prodotto finale derivato dal luppolo. E' pertanto importante che l'autorità di certificazione sia autorizzata a revocare il riconoscimento di un centro di certificazione in caso si rilevino indicazioni non corrette in un certificato da essi rilasciato o di inadempienza agli obblighi di notifica nei confronti dell'autorità di certificazione. Il riconoscimento dovrebbe essere revocato per almeno 12 mesi e dovrebbe essere ripristinato su richiesta del richiedente solo se l'autorità di certificazione si riterrà soddisfatta delle azioni correttive adottate.
13) Al fine di garantire la piena tracciabilità, le informazioni relative ai certificati rilasciati per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo devono essere centralizzate a livello nazionale. Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, è opportuno consentire agli Stati membri di stabilire in quale forma e con quali modalità tali informazioni debbano essere loro notificate.
14) Per agevolare la comunicazione delle informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione su tutti gli aspetti pertinenti del sistema di certificazione dei prodotti del settore del luppolo, è opportuno stabilire disposizioni relative al contenuto, alla tempistica, alla frequenza e ai termini ultimi delle notifiche relative a tale regime. Per una corretta gestione del settore del luppolo, è opportuno disporre che tutte le notifiche degli Stati membri alla Commissione richieste a norma del presente regolamento siano effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (5) e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (6).
15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347, 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).
Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj).
Regolamento delegato (UE) 2023/2897, del 14 dicembre 2023, della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore del luppolo e abroga il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione (GU L, 2024/602, 16.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj.
Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1183/oj).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj).
Definizioni
Le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2023/2897 si applicano al presente regolamento.
Procedura di certificazione
1. La procedura di certificazione dei coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10 00 rientranti nell'allegato I, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dei prodotti derivati dal luppolo di cui ai codici NC 1210 20 e 1302 13 00 rientranti nell'allegato I, parte VI, del medesimo regolamento a norma dell'articolo 77 dello stesso regolamento è effettuata prima dell'immissione del prodotto sul mercato e consiste in un'analisi della partita in questione.
2. Per poter essere certificati, i coni di luppolo soddisfano i requisiti minimi di commercializzazione di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897. I prodotti derivati dal luppolo soddisfano le disposizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per poter essere certificati e occorre garantire che provengano interamente da luppolo che soddisfa i requisiti minimi di commercializzazione. Il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo sono accompagnati da un certificato rilasciato conformemente all'articolo 77 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
3. La procedura di certificazione è effettuata nello Stato membro in cui il luppolo è coltivato, per i coni di luppolo, e in cui il prodotto derivato dal luppolo è prodotto, per i prodotti trasformati e i prodotti derivati dal luppolo.
4. La procedura di certificazione si svolge nell'azienda agricola o presso i centri di certificazione sotto controllo ufficiale.
5. I costi della certificazione sono a carico degli addetti a essa assoggettati, salvo diversa disposizione degli Stati membri.
6. La bollatura figurante su ogni imballaggio sigillato e il certificato che accompagna il prodotto derivato dal luppolo comprovano la certificazione.
7. Qualora, dopo la certificazione, sia effettuato il cambiamento dell'imballaggio del luppolo o dei prodotti derivati dal luppolo, seguito o meno da un'ulteriore trasformazione, il prodotto è soggetto a una nuova procedura di certificazione. Tuttavia, se un cambiamento di imballaggio viene effettuato sotto controllo ufficiale senza alcuna trasformazione del prodotto, la procedura di certificazione comprende soltanto la bollatura del nuovo imballaggio, l'indicazione della stessa sul certificato originario e della menzione «cambiamento di imballaggio».
Bollatura e sigillatura
1. La bollatura degli imballaggi a norma dell'allegato I è effettuata successivamente alla sigillatura, sotto controllo ufficiale, sull'unità di imballaggio nella quale il prodotto sarà immesso in commercio. Il numero di riferimento è identico per tutti gli imballaggi di una stessa partita e corrisponde al numero di riferimento unico del certificato per tale partita, stabilito a norma dell'allegato II.
2. Ogni imballaggio reca almeno le indicazioni seguenti in una delle lingue ufficiali dell'Unione:
a) la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;
b) la o le varietà;
c) l'anno di raccolta;
d) il numero di riferimento unico del certificato rilasciato a norma dell'articolo 4.
Tali indicazioni sono apposte in modo leggibile e in caratteri indelebili di dimensione uniforme.
3. Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali in fase di sviluppo e prodotto da un istituto di ricerca nei propri locali o da un produttore per conto di un istituto di ricerca, le indicazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), possono essere sostituite da un nome o da un numero che identifichi il ceppo in questione.
Certificato
1. Su ciascun certificato è apposto un numero di riferimento unico composto dai codici che designano, a norma dell'allegato II, lo Stato membro, il codice numerico assegnato al centro di certificazione, l'anno di raccolta e il numero di riferimento attribuito alla partita in questione dal centro di certificazione.
2. Nel caso del luppolo in coni, il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la designazione del prodotto, comprendente a seconda dei casi le menzioni «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» e «luppolo preparato» o «luppolo non preparato»;
b) il numero di riferimento unico del certificato per la partita;
c) il peso netto e/o il peso lordo della partita;
d) la zona di produzione del luppolo;
e) la varietà;
f) la menzione «luppolo contenente semi» o «luppolo senza semi» a seconda dei casi;
g) l'anno di raccolta;
h) l'indicazione figurante all'allegato III in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
Per il luppolo proveniente da ceppi sperimentali, le indicazioni di cui al primo comma, lettera e), possono essere sostituite da un nome o da un numero che identifichi il ceppo.
3. Nel caso dei prodotti derivati dal luppolo il certificato contiene almeno le seguenti indicazioni:
a) la designazione del prodotto;
b) il numero di riferimento unico del certificato della partita;
c) il peso netto e/o il peso lordo della partita;
d) il numero di riferimento unico del certificato o dei certificati del luppolo utilizzato;
e) la o le varietà del luppolo utilizzato;
f) la zona o le zone di produzione del luppolo utilizzato;
g) l'anno di raccolta;
h) il luogo e la data di trasformazione;
i) l'indicazione figurante all'allegato III in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione.
4. Nel caso in cui i coni di luppolo di diverse varietà e/o zone di produzione siano miscelati per essere trasformati in un prodotto derivato dal luppolo, il certificato che accompagna il prodotto deve indicare la percentuale in peso di ciascuna delle diverse varietà di luppolo e regioni di produzione utilizzate nella miscela.
5. Se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo si utilizzano prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se si utilizzano diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale di ciascun prodotto di partenza è indicata sul certificato, sulla base del peso del luppolo in coni che è stato utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza.
6. I numeri di riferimento unici dei certificati rilasciati per i prodotti di partenza utilizzati nella miscela devono essere menzionati accanto al prodotto.
Requisiti comuni di certificazione per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo
1. Alla partita di luppolo non preparato originario viene assegnato un numero di identificazione prima della preparazione. Tale numero deve figurare nel certificato relativo al luppolo preparato.
2. I prodotti derivati dal luppolo prodotti con luppolo non preparato certificato possono essere certificati soltanto se la preparazione è avvenuta in un circuito operativo chiuso.
3. Ad eccezione dell'estratto a caldo a base di luppolo e dello sciroppo di glucosio per la standardizzazione degli estratti di luppolo, solo il luppolo certificato e i prodotti certificati derivati dal luppolo possono entrare nel circuito operativo chiuso. Essi entrano nel circuito esclusivamente nello stato in cui sono stati certificati.
Luppolo non preparato presentato per la certificazione
1. Per il luppolo in coni, la certificazione si svolge entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello della raccolta. Gli Stati membri possono stabilire una data anteriore.
2. Ogni partita di luppolo non preparato presentato per la certificazione è accompagnata da una dichiarazione scritta di raccolta firmata dal produttore e contenente i dati seguenti:
a) il nome e l'indirizzo del produttore;
b) il luogo di produzione;
c) la varietà;
d) l'anno di raccolta;
e) il riferimento alla parcella nel catasto o un'altra indicazione ufficiale equivalente;
f) il numero dei colli costituenti la partita.
3. La dichiarazione di raccolta di cui al paragrafo 2 accompagna la partita di luppolo fino al rilascio del certificato.
Verifica dei criteri minimi di qualità del luppolo non preparato
1. Il possesso del requisito minimo di commercializzazione relativo al tenore di umidità del luppolo di cui all'allegato I del regolamento delegato (UE) 2023/2897 è verificato dai rappresentanti dell'autorità di certificazione competente con uno dei metodi descritti nell'allegato IV, sezione B, del presente regolamento e deve fornire risultati con due scarti tipo. In caso di contestazione il possesso del requisito è verificato secondo il metodo descritto nell'allegato IV, sezione B, punto 1 del presente regolamento.
2. La verifica del possesso dei requisiti minimi di commercializzazione diversi dal tenore di umidità è effettuata secondo le pratiche commerciali correnti.
In caso di contestazione riguardo al contenuto di corpi estranei, tuttavia, è utilizzato il metodo descritto nell'allegato IV, sezione C.
3. Per l'applicazione dei metodi di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2, il prelievo e il trattamento dei campioni sono effettuati secondo il metodo descritto nell'allegato IV, sezione A. In ciascuna partita sono prelevati campioni da almeno un collo su 10 e comunque da almeno due colli di una medesima partita.
Salvaguardie durante la produzione di prodotti derivati dal luppolo
1. I prodotti derivati dal luppolo possono essere certificati soltanto se i rappresentanti dell'autorità di certificazione competente sono presenti ogniqualvolta abbia luogo una trasformazione. I rappresentanti dell'autorità competente sorvegliano la trasformazione in ogni sua fase, dal momento dell'apertura dell'imballaggio sigillato contenente il luppolo certificato o il prodotto certificato derivato da sottoporre a trasformazione fino al completamento delle operazioni di imballaggio, sigillatura e bollatura del prodotto derivato finale.
2. Non è richiesta la presenza dei rappresentanti dell'autorità di certificazione competente durante la trasformazione fintantoché sia possibile garantire, con mezzi tecnici approvati dall'autorità di certificazione competente, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
3. I prodotti derivati dal luppolo possono essere certificati solo se, prima di passare a una partita diversa in un impianto di trasformazione, è stato garantito che l'impianto sia vuoto, almeno nella misura necessaria a evitare la mescolanza di prodotti di due partite diverse.
Informazioni e tenuta dei registri da parte degli impianti di trasformazione
1. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo forniscono all'autorità di certificazione competente tutte le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dell'impianto di trasformazione, nonché le misure in atto per garantire il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Gli addetti agli impianti di trasformazione del luppolo tengono una registrazione esatta dei quantitativi di luppolo trasformati. Per ogni partita di luppolo da sottoporre a trasformazione sono registrati dettagliatamente il peso dei prodotti di partenza e del prodotto trasformato ottenuto.
Per i prodotti di partenza sono altresì registrati i numeri di riferimento unico del certificato per tutte le partite, la varietà e la regione di produzione del luppolo. Qualora nella produzione di una stessa partita sia utilizzato luppolo di più di una varietà o di più di una regione di produzione, sono indicate nei registri le rispettive proporzioni di peso.
Per il prodotto trasformato è inoltre registrata la varietà e la regione di produzione oppure, nel caso delle miscele, la composizione per varietà e/o regioni di produzione. I pesi possono essere arrotondati al chilogrammo più vicino.
3. Non appena terminata la trasformazione di una partita, i rappresentanti dell'autorità di certificazione competente firmano i registri. Gli addetti agli impianti di trasformazione conservano i registri per almeno 3 anni.
Autorità di certificazione competente
1. Gli Stati membri designano le autorità di certificazione competenti e garantiscono l'esistenza e l'operatività dei controlli e dei manuali delle procedure necessari a garantire una qualità minima del luppolo certificato e dei prodotti certificati derivati dal luppolo, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e la tracciabilità del luppolo e dei prodotti derivati a livello di partita.
2. L'autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione autorizzati ad effettuare la certificazione del luppolo e/o dei prodotti derivati dal luppolo e può assegnare loro un codice numerico a norma dell'allegato II, punto 1.
Riconoscimento e controllo dei centri di certificazione
1. L'autorità di certificazione competente riconosce i centri di certificazione, dotati di personalità giuridica o aventi capacità giuridica sufficiente per essere soggetto di diritti e di obblighi ai sensi della legislazione nazionale, e provvede affinché tali centri dispongano di strutture adeguate allo svolgimento delle necessarie attività analitiche, statistiche, di campionamento e di registrazione dei dati.
2. In base a un'analisi dei rischi, almeno una volta per anno civile, l'autorità di certificazione competente esegue controlli casuali in loco presso i centri di certificazione onde verificare l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1. L'efficacia dei parametri utilizzati per l'analisi dei rischi negli anni precedenti è valutata su base annua.
Revoca del riconoscimento
1. L'autorità di certificazione competente revoca il riconoscimento di un centro di certificazione qualora constati che nella preparazione dei prodotti derivati dal luppolo sono stati utilizzati componenti non ammessi, o che i componenti utilizzati non sono conformi alle indicazioni contenute nel certificato ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e qualora ciò sia imputabile al centro di certificazione interessati, o qualora il centro di certificazione non adempiano all'obbligo di notifica di cui all'articolo 13 o presentino notifiche non corrette.
2. Il riconoscimento non può essere concesso nuovamente nei 12 mesi successivi alla data della revoca. Su richiesta del centro di certificazione cui è stato revocato il riconoscimento, il riconoscimento può essere nuovamente concesso dopo tale periodo se l'autorità di certificazione ritiene soddisfacenti le azioni correttive adottate.
Notifica all'autorità di certificazione competente
Le informazioni relative ai certificati rilasciati per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo sono centralizzate a livello nazionale.
Gli Stati membri stabiliscono in quale forma e con quali modalità tali informazioni sono loro notificate da parte dei centri di certificazione.
Notifiche alla Commissione
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 30 giugno di ogni anno:
a) un elenco delle rispettive zone di produzione del luppolo;
b) nomi e indirizzi delle competenti autorità di certificazione;
c) un elenco dei centri di certificazione sul proprio territorio con il codice numerico assegnato a ciascun centro di certificazione.
2. Le notifiche alla Commissione di cui al paragrafo 1 sono effettuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/1183 e al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185.
3. La cancellazione di un centro di certificazione dall'elenco nazionale è notificata senza indugio alla Commissione.
Pubblicazione di elenchi
La Commissione provvede, con frequenza regolare, ad aggiornare l'elenco delle zone di produzione del luppolo e l'elenco dei centri di certificazione con i relativi codici numerici, nonché a rendere disponibili tali elenchi sul proprio sito web.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO I
BOLLATURA DEGLI IMBALLAGGI DI CUI ALL'ARTICOLO 3
A seconda del tipo di imballaggio, la bollatura si effettua nel modo seguente:
a) luppolo in coni, in balle o ballette:
- per impressione sull'imballaggio, oppure
- per impressione sul sigillo adesivo;
b) luppolo in polvere in pacchetti:
- per impressione sul pacchetto, oppure
- per impressione sul sigillo adesivo;
c) luppolo in polvere o estratto di luppolo in recipienti:
- per impressione sul recipiente,
- per impressione sul sigillo adesivo o punzonatura nel recipiente;
d) imballaggi sigillati contenenti una partita di pacchetti o di recipienti di polvere o estratto:
- per impressione sull'imballaggio sigillato o sul sigillo adesivo, e
- per impressione su ogni pacchetto o recipiente di polvere o di estratto contenuto nell'imballaggio sigillato o sul suo sigillo adesivo.
ALLEGATO II
COMPOSIZIONE DEL NUMERO DI RIFERIMENTO UNICO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4
1. CENTRO DI CERTIFICAZIONE
Un numero a tre cifre compreso tra 000 e 099 assegnato dall'autorità di certificazione dello Stato membro.
2. STATI MEMBRI CHE PROCEDONO ALLA CERTIFICAZIONE
BE | per Belgio |
BG | per Bulgaria |
CZ | per Cechia |
DK | per Danimarca |
DE | per Germania |
EE | per Estonia |
EL | per Grecia |
ES | per Spagna |
FR | per Francia |
HR | per la Croazia |
IE | per Irlanda |
IT | per Italia |
CY | per Cipro |
LV | per Lettonia |
LT | per Lituania |
LU | per Lussemburgo |
HU | per Ungheria |
MT | per Malta |
NL | per Paesi Bassi |
AT | per Austria |
PL | per Polonia |
PT | per Portogallo |
RO | per Romania |
SI | per Slovenia |
SK | per Slovacchia |
FI | per Finlandia |
SE | per Svezia |
.
3. ANNO DI RACCOLTA
Le due cifre del decennio dell'anno di raccolta.
4. NUMERO IDENTIFICATIVO UNICO
Ogni centro di certificazione attribuisce numeri consecutivi distinti per le partite che certifica.
5. IDENTIFICAZIONE DELLA PARTITA
Il numero di riferimento unico attribuito alla partita dal centro di certificazione (ad esempio 012 BE 23 170225).
ALLEGATO III
INDICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2, PRIMO COMMA, LETTERA h), E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3, LETTERA i)
in bulgaro: | Сертифициран продукт - Регламент за изпълнение (ЕС) 2023/2896 |
in spagnolo: | Producto certificado - Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2896 de la Comisión |
in ceco: | Ověřený produkt - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2896 |
in danese: | Certificeret produkt - Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2023/2896 |
in tedesco: | Zertifiziertes Erzeugnis - Durchführungsverordnung (EU) 2023/2896 der Kommission |
in estone: | Sertifitseeritud toode - Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2023/2896 |
in greco: | Πιστοποιημένο προϊόν - Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2023/2896 της Επιτροπής |
in inglese: | Certified product - Commission Implementing Regulation (EU) 2023/2896 |
in francese: | Produit certifié - Règlement d'exécution (UE) 2023/2896 de la Commission |
in croato: | Certificirani proizvod - Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/2896 |
in irlandese: | Táirge deimhnithe - Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2023/2896 |
in italiano: | Prodotto certificato - Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2896 della Commissione |
in lettone: | Sertificēts produkts - Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/2896 |
in lituano: | Sertifikuotas produktas - Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2023/2896 |
in ungherese: | Tanúsított termék - A Bizottság (EU) 2023/2896 végrehajtási rendelete |
in maltese: | Prodott Iccertifikat - Regolament tà Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/2896 |
in neerlandese: | Gecertificeerd product - Uitvoeringsverordening (EU) 2023/2896 van de Commissie |
in polacco: | Produkt certyfikowany - Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/2896 |
in portoghese: | Produto certificado - Regulamento de Execução (UE) 2023/2896 da Comissão |
in rumeno: | Produs certificat - Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/2896 al Comisiei |
in slovacco: | Certifikovaný výrobok - Vykonávacie nariadenie Komisie (EU') 2023/2896 |
in sloveno: | Certificiran pridelek - Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2896 |
in finlandese: | Varmennettu tuote - Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/2896 |
in svedese: | Certifierad produkt - Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/2896 |
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ALLEGATO IV
METODI DI CUI ALL'ARTICOLO 7
A. METODO DI CAMPIONAMENTO
Il campionamento del luppolo in coni per determinare il tenore di umidità del luppolo ed eventualmente il contenuto di corpi estranei si effettua come segue.
1. Campionamento
a) Luppolo imballato
Prelevare nel numero di colli di cui all'articolo 7, paragrafo 3, un peso di luppolo proporzionale al peso del collo, prelevando i campioni sufficienti affinché il numero di coni rappresenti correttamente il collo stesso.
b) Luppolo sfuso
Prelevare porzioni eguali provenienti da 5-10 punti diversi del mucchio, sia in superficie che a diverse profondità per costituire un campione. Riporre il campione nel recipiente non appena possibile. Per evitare che il campione si alteri rapidamente, il quantitativo di luppolo deve essere sufficientemente consistente per poter essere ben compresso all'atto della chiusura del recipiente.
Il peso del campione non deve essere inferiore a 250 g.
2. Miscelatura
Per essere rappresentativi della partita, i campioni vanno accuratamente miscelati.
3. Sottocampionamento
Dopo la miscelatura, prelevare uno o più campioni rappresentativi e porli in un recipiente ermetico e stagno, ad esempio una scatola metallica, un barattolo di vetro o un sacchetto di plastica, salvo quando si tratti del controllo dei soli corpi estranei.
4. Stoccaggio
I campioni vanno conservati al freddo, salvo durante il trasporto. Si avrà cura di aprire il recipiente per effettuare l'esame o l'analisi del campione soltanto quando esso sarà tornato a temperatura ambiente.
B. METODI DI CONTROLLO DEL TENORE DI UMIDITA' DEL LUPPOLO
1. Metodo (i)
I campioni destinati alla determinazione del tenore di umidità non devono essere macinati. E' opportuno esporre i campioni all'aria soltanto per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento dal contenitore al recipiente di pesata (provvisto di coperchio).
Apparecchiatura
Bilancia sensibile a 0,005 g.
Stufa elettrica termostatata a 105-107 °C, la cui efficacia è da controllarsi con la prova al solfato di rame.
Scatole metalliche da 70 a 100 mm di diametro e da 20 a 30 mm di profondità, provviste di coperchio ben aderente.
Essiccatori ordinari, di misura adatta a ricevere le scatole e contenenti una sostanza essiccante, quale il gel di silice con indicatore colorato di saturazione.
Modo di operare
Pesare esattamente da 3 a 5 g di luppolo in un recipiente tarato provvisto di coperchio. L'operazione va effettuata il più rapidamente possibile. Togliere il coperchio e porre il recipiente in stufa per un'ora esatta. Coprire rapidamente la scatola e lasciarla raffreddare per almeno 20 minuti nell'essiccatore prima di pesarla.
Calcolo
Calcolare la perdita di peso ed esprimerla in percentuale del peso iniziale del luppolo. Lo scarto massimo ammesso per una sola determinazione è pari all'1 %.
2. Metodo (ii)
Questo metodo utilizza un apparecchio da pesata elettronico che essicca il luppolo con radiazioni infrarosse o aria calda oppure un apparecchio di misurazione elettrico, entrambi del tipo che indica su una scala il tenore di umidità del campione trattato.
C. METODO DI CONTROLLO DEL CONTENUTO DI CORPI ESTRANEI
1. Determinazione del contenuto di foglie, steli e cascami di luppolo
Setacciare, con un setaccio a maglie di 2-3 mm, 5 campioni da 100 g (o un campione da 250 g). Raccogliere la luppolina, i cascami e i semi che si ottengono e separare i semi a mano. Porre da parte i campioni. Trasferire il contenuto del setaccio da 2-3 mm su un setaccio da 8-10 mm e setacciare di nuovo.
Raccogliere a mano sul setaccio i coni di luppolo, le foglie, gli steli e le sostanze estranee; le foglie dei coni, i semi, i cascami di luppolina e una piccola parte di foglie e di steli passano attraverso il setaccio. Cernere a mano tutto questo materiale e raggruppare i vari frammenti come segue:
a) foglie e steli;
b) luppolo (foglie di cono, coni di luppolo e luppolina);
c) cascami;
d) semi.
Una separazione precisa dei cascami e della luppolina è molto difficile da realizzare. Con un setaccio a maglie di 0,8 mm è però possibile determinare approssimativamente la percentuale relativa dei cascami e della luppolina.
Nel valutare la percentuale di luppolina si deve tener presente che la massa volumica della luppolina è quattro volte maggiore di quella dei cascami.
Pesare i diversi gruppi e determinare la percentuale di ciascun gruppo rispetto al peso del campione iniziale.
2. Determinazione della percentuale di semi
Porre un campione da 25 g in un recipiente metallico provvisto di coperchio, che verrà tenuto per due ore in una stufa a 115 °C per neutralizzare la sostanza resinosa attaccaticcia.
Avvolgere il campione essiccato in un tessuto di cotone a trama grossolana e strofinarlo vigorosamente, ovvero batterlo meccanicamente, per staccare i semi dal luppolo. Separare il luppolo essiccato e sminuzzato dai semi servendosi di un mortaio o di un setaccio a maglie metalliche di 1 mm.
Separare le rachidi (assi) dei coni rimaste con i semi utilizzando un piano inclinato rivestito di carta smeriglio o ricorrendo ad altri metodi che permettano di conseguire lo stesso scopo, vale a dire di trattenere le rachidi e altre sostanze e di lasciar passare i semi.
I semi vanno pesati. La percentuale di semi deve essere calcolata rispetto al peso del campione iniziale.