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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/204 DELLA COMMISSIONE, 18 dicembre 2023

G.U.U.E. 29 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG).

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° marzo 2024

Applicabile dal: 1° marzo 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) Lo scopo del presente regolamento è integrare la disposizione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera e), e secondo comma, del regolamento (UE) 2021/691 relativa all'obbligo per gli Stati membri di segnalare alla Commissione irregolarità riguardanti il FEG. Al fine di consentire alla Commissione di esercitare le sue competenze in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare per consentirle di svolgere un'analisi del rischio, sviluppare sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi ed elaborare relazioni ai fini di tali compiti, è necessario stabilire i criteri per determinare i casi di irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a segnalare alla Commissione e specificare i dati da fornire.

2) Gli interessi finanziari dell'Unione vanno protetti allo stesso modo indipendentemente dai fondi in questione e dagli obiettivi per cui sono stati istituiti. A tal fine, l'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/691 conferisce alla Commissione il potere di adottare norme che integrano le disposizioni relative all'obbligo degli Stati membri di segnalare le irregolarità in relazione al finanziamento del FEG. Tali norme dovrebbero essere equivalenti alle modalità dettagliate per la segnalazione delle irregolarità di cui all'allegato XII, sezione 1, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ed essere conformi alle norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione (3).

3) Per consentire un'applicazione coerente degli obblighi di segnalazione in tutti gli Stati membri, è necessario definire il concetto di «sospetto di frode» tenendo conto della definizione di frode e altri reati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (5).

4) Analogamente, è opportuno definire l'espressione «primo verbale amministrativo o giudiziario» per garantire l'efficacia e la coerenza nell'attuazione degli obblighi di comunicazione.

5) E' necessario chiarire che per «operatore economico» ai fini dell'applicazione della nozione di «irregolarità» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/691 si deve intendere qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all'attuazione dell'intervento del Fondo, ad eccezione di uno Stato membro nell'esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica ai sensi dell'articolo 2, punto 30), del regolamento (UE) 2021/1060.

6) Il regolamento (UE) 2021/1060 specifica la soglia al di sotto della quale le irregolarità non devono essere segnalate alla Commissione, nonché i casi per i quali non è necessario effettuare segnalazioni. Per trovare un equilibrio tra gli oneri amministrativi per gli Stati membri e l'interesse comune inerente alla fornitura di dati precisi ai fini delle analisi in materia di lotta contro le frodi all'interno dell'Unione, è opportuno allineare le soglie di segnalazione e le deroghe alla segnalazione delle irregolarità di cui al presente regolamento delegato a quelle previste dal regolamento (UE) 2021/1060.

7) Al fine di garantire la coerenza, occorre definire criteri per determinare i casi di irregolarità che devono essere inizialmente segnalati e i dati che è necessario fornire nella prima segnalazione.

8) Per assicurare che i dati trasmessi alla Commissione siano precisi, è necessario dare un seguito alle segnalazioni. Occorre pertanto che gli Stati membri forniscano alla Commissione informazioni aggiornate su qualsiasi progresso significativo registrato nei procedimenti o provvedimenti amministrativi e giudiziari connessi a ogni singola prima segnalazione.

9) Ove, ai fini del presente regolamento, sia necessario trattare dati personali, tale trattamento dovrebbe avvenire conformemente al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. Alla luce del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), è necessario che la Commissione e gli Stati membri impediscano, in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente regolamento, qualsiasi divulgazione illecita o accesso non autorizzato ai dati personali. Occorre inoltre che il presente regolamento precisi a quali fini la Commissione e gli Stati membri possono trattare tali dati. Qualsiasi ulteriore utilizzo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.

10) Gli obblighi degli Stati membri di segnalare le irregolarità alla Commissione tramite il sistema di gestione delle irregolarità a norma del regolamento (UE) 2021/691 dovrebbero applicarsi fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (9).

11) Il Garante europeo per la protezione dei dati è stato consultato in merito al presente regolamento conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725.

12) Poiché potrebbero essersi già verificate irregolarità da segnalare ed è nell'interesse dell'Unione porvi rimedio, è opportuno che il presente regolamento si applichi quanto prima. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 153 del 3.5.2021.

(2)

Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021).

(3)

Regolamento delegato (UE) 2024/205 della Commissione, del 18 dicembre 2023, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/1971 della Commissione (GU L, 2024/205, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/205/oj).

(4)

Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017).

(5)

GU C 316 del 27.11.1995.

(6)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(7)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

(8)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013).

(9)

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017).

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare i casi di irregolarità che gli Stati membri sono tenuti a segnalare e i dati da fornire a tal fine.

Art. 2

Definizioni

Si applicano le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2021/691. Ai fini del presente regolamento si applicano inoltre le seguenti definizioni:

a) «sospetto di frode»: un'irregolarità che a livello nazionale determina l'avvio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode o di altri reati, di cui rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva (UE) 2017/1371 e, per gli Stati membri non vincolati da tale direttiva, all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

b) «primo verbale amministrativo o giudiziario»: una prima valutazione scritta stilata da un'autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che, in base a fatti specifici, ha accertato la possibile esistenza di un'irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario.

Art. 3

Relazioni

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le irregolarità che sono state oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri non segnalano alla Commissione:

a) irregolarità riguardanti un contributo del Fondo inferiore a 10 000 EUR; tale deroga non si applica alle irregolarità che sono interconnesse e che comportano un contributo totale del Fondo superiore a 10 000 EUR, anche quando nessuna singola irregolarità supera di per sé tale massimale;

b) casi in cui l'irregolarità consiste unicamente nella mancata esecuzione, in tutto o in parte, di una misura sostenuta dal FEG a causa del fallimento non fraudolento dell'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG;

c) casi segnalati spontaneamente dall'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG all'autorità di gestione o ad altra autorità competente prima del rilevamento da parte di una della due autorità, sia prima che dopo il versamento del contributo pubblico;

d) casi rilevati e corretti dall'autorità di gestione o da un'altra autorità competente prima dell'inclusione delle spese in questione in una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione unitamente alla relazione finale sull'attuazione del contributo finanziario.

Le deroghe di cui alle lettere c) e d) del comma precedente non si applicano ai casi di irregolarità di cui all'articolo 2, lettera a).

3. Nella segnalazione iniziale delle irregolarità, gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni:

a) gli identificativi del caso FEG (codice comune d'identificazione (CCI) e titolo del caso), la misura e l'operazione in questione;

b) l'identità delle persone fisiche e/o giuridiche coinvolte o di altri soggetti che hanno partecipato all'esecuzione dell'irregolarità e il ruolo da essi sostenuto, tranne nei casi in cui tale indicazione sia irrilevante ai fini della lotta contro le irregolarità, data la natura dell'irregolarità medesima;

c) il numero di identificazione nazionale delle persone interessate;

d) il numero di partita IVA della persona interessata;

e) la regione o area in cui l'operazione è stata realizzata, identificate utilizzando informazioni appropriate quali il livello NUTS (nomenclatura delle unità territoriali per la statistica);

f) la o le disposizioni, a livello dell'Unione e nazionale, che sono state violate;

g) la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere che sia stata commessa un'irregolarità;

h) le pratiche (modus operandi) utilizzate per commettere l'irregolarità;

i) eventualmente, se tale pratica determina un sospetto di frode;

j) il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

k) il numero del caso OLAF (Ufficio europeo per la lotta antifrode), se del caso;

l) se del caso, gli Stati membri interessati;

m) il periodo o la data in cui è stata commessa l'irregolarità;

n) la data del primo verbale amministrativo o giudiziario relativo all'irregolarità;

o) l'importo totale delle spese espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;

p) l'importo interessato dall'irregolarità, espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;

q) nei casi di sospetto di frode e qualora il contributo pubblico non sia stato versato all'operatore economico coinvolto nell'attuazione del FEG, l'importo che sarebbe stato pagato indebitamente se l'irregolarità non fosse stata scoperta, espresso in termini del contributo dell'Unione e del cofinanziamento nazionale, compresi gli eventuali contributi privati;

r) la natura della spesa irregolare.

4. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio, la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, del tribunale o di altro organo competente, in conformità della normativa nazionale.

5. Qualora alcune delle informazioni di cui al paragrafo 3, in particolare le informazioni relative alle pratiche utilizzate per commettere l'irregolarità e al modo in cui è stata individuata, non siano disponibili o debbano essere rettificate o integrate, gli Stati membri forniscono alla Commissione i dati mancanti o rettificati quando presentano relazioni sui provvedimenti adottati successivamente alla segnalazione delle irregolarità.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'avvio, la conclusione o la rinuncia a procedimenti o provvedimenti per l'imposizione di misure amministrative o di sanzioni amministrative o penali in relazione alle irregolarità segnalate, nonché l'esito di tali procedimenti o provvedimenti. Riguardo alle irregolarità sanzionate, gli Stati membri indicano anche:

a) se le sanzioni sono di carattere amministrativo o penale e i dettagli delle sanzioni;

b) se le sanzioni sono comminate in seguito alla violazione del diritto dell'Unione o nazionale;

c) se è stata accertata una frode.

7. Su richiesta scritta della Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni relative a una specifica irregolarità o a un gruppo specifico di irregolarità.

Art. 4

Utilizzo e trattamento delle informazioni comunicate

1. La Commissione può utilizzare qualsiasi informazione comunicata dagli Stati membri conformemente al presente regolamento per effettuare analisi del rischio avvalendosi della tecnologia informatica e può, sulla scorta delle informazioni ottenute, elaborare relazioni e mettere a punto sistemi atti a individuare più efficacemente i rischi.

2. Le informazioni fornite ai sensi del presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della stessa protezione concessa dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le ha fornite e dalle pertinenti disposizioni che si applicano alle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri e la Commissione prendono tutte le misure di sicurezza necessarie affinché sia garantita la riservatezza delle informazioni scambiate.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non possono, in particolare, essere rivelate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha fornite non abbia dato il suo consenso esplicito.

4. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non vengono utilizzate per fini diversi dalla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a meno che lo Stato membro che le fornisce non abbia dato il suo consenso esplicito.

Art. 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN