
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/920 DELLA COMMISSIONE, 13 dicembre 2023
G.U.U.E. 22 marzo 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i fattori di attivazione basati sulla performance e i criteri per la calibrazione di tali fattori di attivazione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 aprile 2024
Applicabile dal: 11 aprile 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 26 quater, paragrafo 5, sesto comma,
considerando quanto segue:
1) Ai fini dell'applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario specificare il punto di partenza da cui deve essere misurato l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni in stato di default o l'aumento delle perdite accumulate. Di norma, come punto di partenza per la misurazione dovrebbe essere adottata la data di conclusione dell'operazione. In alcuni casi, ad esempio quando l'operazione include un periodo di ricostituzione o un periodo predefinito, successivo alla data di conclusione dell'operazione, in cui è costituito il portafoglio cartolarizzato, potrebbe tuttavia non essere possibile utilizzare la data di conclusione dell'operazione come punto di partenza per la misurazione. E' pertanto necessario stabilire norme specifiche per questi casi.
2) Il punto di distacco (detachment point) (D) di un segmento (tranche) determina il punto in cui il nozionale di quel segmento è completamente eroso in conseguenza delle perdite nel portafoglio sottostante. Pertanto, quando il segmento protetto inizia a sopportare perdite, il punto di distacco si abbassa di conseguenza. Al fine di evitare che i segmenti che forniscono supporto di credito siano già stati ammortizzati quando si verificano perdite significative al termine dell'operazione, il fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe essere collegato a una riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, al fine di garantire il supporto di credito fornito dal segmento protetto con il rango più senior rispetto ai segmenti di rango senior più elevato mantenuti dal cedente per tutta la durata dell'operazione. Per lo stesso motivo, il fattore di attivazione prospettico di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe scattare se la performance attesa del portafoglio di esposizioni sottostanti si riduce a causa di un aumento nel tempo del rischio di concentrazione nella cartolarizzazione o, per le operazioni che presentano un rischio di concentrazione meno elevato, a causa di un deterioramento nel tempo della qualità creditizia media del portafoglio di esposizioni sottostante.
3) Un portafoglio di esposizioni sottostanti fortemente concentrato aumenta il rischio di perdite gravi nella cartolarizzazione. Poiché il rischio di concentrazione è più presente soprattutto nei portafogli di esposizioni sottostanti caratterizzati da poca granularità, è necessario stabilire una soglia per la granularità minima del portafoglio di esposizioni sottostanti, misurata sulla base del numero effettivo di esposizioni nel portafoglio. Se il rischio di concentrazione è meno presente, il fattore di attivazione prospettico dovrebbe essere legato alla qualità creditizia media del portafoglio sottostante. Al fine di determinare tale fattore di attivazione, la qualità creditizia del portafoglio sottostante dovrebbe essere misurata a partire dalla creazione della cartolarizzazione.
4) Poiché non è possibile prevedere una calibrazione unica che possa essere applicata a tutte le operazioni, data la varietà dei tipi di portafogli sottostanti e di strutture delle cartolarizzazioni nel bilancio, è necessario stabilire criteri per fissare i livelli dei fattori di attivazione basati sulla performance di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402. Affinché non vi sia alcun rischio significativo che i segmenti che forniscono supporto di credito siano stati ammortizzati in misura tale da non garantire una protezione sufficiente per assorbire perdite significative verificatesi al termine dell'operazione, tali criteri dovrebbero essere fissati in maniera prudenziale. A tal fine, le parti della cartolarizzazione dovrebbero verificare mediante prove l'efficacia dei fattori di attivazione retrospettivi in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo, tenendo conto delle perdite attese nel corso dell'intera durata dell'operazione alla data della sua conclusione.
5) Al fine di non interferire con i contratti esistenti conclusi prima della specificazione dei fattori di attivazione basati sulla performance obbligatori e dei criteri per la loro calibrazione, è necessario prevedere un regime transitorio per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio.
6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
7) L'Autorità bancaria europea ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 del 28.12.2017.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «segmento protetto con il rango più senior»: in una cartolarizzazione indica il segmento meno subordinato in termini di distribuzione delle perdite, che beneficia di una protezione del credito ammissibile a norma dell'accordo sulla protezione del credito;
2) «categoria di rischio di credito»: una frazione del portafoglio sottostante cui sono assegnate le esposizioni di detto portafoglio in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, e a cui è associato un grado di rischio di credito misurato sulla base di criteri relativi al rischio di credito, dove a ciascuna delle frazioni reciprocamente esclusive è associato un rischio di credito maggiore o minore rispetto a un'altra frazione;
3) «scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo»: uno scenario in cui due terzi dell'importo assoluto delle perdite attese nel corso dell'intera durata dell'operazione alla data della sua conclusione si verificano nella terza e ultima parte della durata prevista.
Specificazione dell'importo in essere del portafoglio sottostante per i fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402
1. Ad eccezione dei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, ai fini dell'applicazione dei fattori di attivazione retrospettivi di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402, l'importo in essere del portafoglio sottostante è l'importo in essere alla data di conclusione dell'operazione.
2. Se la cartolarizzazione comprende un periodo di ricostituzione, l'importo in essere del portafoglio sottostante è l'importo più basso tra i seguenti:
a) l'importo in essere alla data di conclusione dell'operazione;
b) l'importo in essere al termine del periodo di ricostituzione.
3. Se la cartolarizzazione comprende un periodo predefinito durante il quale è costituito il portafoglio di esposizioni cartolarizzate e che inizia alla data di conclusione dell'operazione, e se l'accordo sulla protezione del credito è applicabile a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione, l'importo in essere del portafoglio sottostante è il seguente:
a) durante il periodo di costituzione predefinito, l'importo in essere è l'importo massimo delle esposizioni cartolarizzate ammesse nell'accordo sulla protezione del credito al termine del periodo predefinito;
b) dopo la fine del periodo di costituzione predefinito, l'importo in essere è l'importo in essere al termine del periodo predefinito.
4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3, le parti dell'accordo sulla protezione del credito calcolano l'aumento dell'importo accumulato delle esposizioni in stato di default o l'aumento delle perdite accumulate a partire dalla data di conclusione dell'operazione.
Specificazione dell'applicazione del fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402
1. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per la percentuale della riduzione del punto di distacco del segmento protetto con il rango più senior, calcolato conformemente all'articolo 256, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), al livello di tale segmento alla data di conclusione dell'operazione o, se la cartolarizzazione comprende un periodo predefinito durante il quale è costituito il portafoglio di esposizioni cartolarizzate, alla fine del periodo predefinito di costituzione.
2. Il fattore di attivazione retrospettivo addizionale di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2017/2402 si attua in qualsiasi momento dopo la data di conclusione dell'operazione se la diminuzione del punto di distacco supera la soglia determinata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.
Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).
Specificazione dell'applicazione del fattore di attivazione prospettico di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402
1. Il fattore di attivazione prospettico è determinato in conformità del paragrafo 2 o del paragrafo 4 del presente articolo, in funzione del numero effettivo di esposizioni nel portafoglio («N»), calcolato in conformità dell'articolo 259, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, alla data di conclusione dell'operazione.
2. Se N è inferiore a 100, le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3.
Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori, calcolato in conformità del paragrafo 3, scende sotto la soglia determinata in conformità del primo comma.
3. Per determinare il numero delle esposizioni cartolarizzate più elevate verso singoli debitori di cui al paragrafo 2, le parti della cartolarizzazione procedono nel modo e nell'ordine di seguito indicato:
a) consolidano le esposizioni multiple verso lo stesso debitore e le trattano come un'unica esposizione;
b) ordinano in modo decrescente le esposizioni consolidate verso i singoli debitori in base al loro importo in essere;
c) sommano gli importi in essere delle esposizioni consolidate verso i singoli debitori, iniziando dall'esposizione più elevata, in ordine decrescente;
d) la somma di cui alla lettera c) si interrompe prima che, aggiungendo l'esposizione successiva, si determini un totale superiore alla somma degli importi in essere del segmento protetto con il rango più senior e dei segmenti a esso subordinati.
4. Se N è uguale o superiore a 100, le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano una soglia per l'aumento del rapporto tra l'importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato, determinato conformemente al paragrafo 8, e l'importo totale in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate («rapporto delle categorie di rischio di credito più elevato»), con riferimento allo stesso rapporto alla data di conclusione dell'operazione.
Il fattore di attivazione prospettico si attua se, in qualsiasi momento, la soglia determinata in conformità del primo comma è superata.
5. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito stabiliscono in modo chiaro, nella documentazione riguardante l'operazione, i criteri per l'assegnazione delle esposizioni alle categorie di rischio di credito.
Ai fini del primo comma, le parti dell'accordo sulla protezione del credito determinano, in tale accordo, la differenziazione tra le singole categorie di rischio di credito conformemente:
a) alle classi di cui all'articolo 170, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo basato sui rating interni (metodo IRB) a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate verso imprese, a eccezione delle esposizioni da finanziamenti specializzati di cui alla lettera b), enti e amministrazioni centrali e banche centrali;
b) alle classi di cui all'articolo 170, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB a norma della parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni da finanziamenti specializzati cui sono applicati i metodi di cui all'articolo 153, paragrafo 5, del suddetto regolamento;
c) alle classi o pool di cui all'articolo 170, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, se il cedente applica il metodo IRB conformemente alla parte tre, titolo II, capo 3, del suddetto regolamento per determinare i requisiti di fondi propri per il rischio di credito delle esposizioni cartolarizzate che sono trattate come esposizioni al dettaglio;
d) in tutti gli altri casi, alla disciplina contabile applicabile, applicata dal cedente nel proprio bilancio.
6. Le parti dell'accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni indicate di seguito alle categorie di rischio di credito più elevato tra le categorie di rischio di credito determinate conformemente al paragrafo 5:
a) tutte le esposizioni in stato di default di cui all'articolo 178, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
b) tutte le esposizioni verso un debitore di affidabilità creditizia deteriorata;
c) tutte le altre esposizioni che, in base all'accordo sulla protezione del credito, sono associate a un rischio di credito più elevato diverse da quelle di cui alle lettere a) e b).
Le parti dell'accordo sulla protezione del credito escludono dall'assegnazione di cui al primo comma tutte le esposizioni che sono state interessate da un evento creditizio previsto nell'accordo sulla protezione del credito e per cui è stato effettuato un pagamento intermedio o finale per la protezione del credito che ha ridotto l'importo totale del segmento protetto e degli altri segmenti a esso subordinati.
7. Se le esposizioni cartolarizzate includono più di un gruppo di esposizioni di cui al paragrafo 5, lettere da a) a d), le parti dell'accordo sulla protezione del credito assegnano le esposizioni alla categoria di rischio di credito più elevato per ciascuno dei suddetti gruppi determinati conformemente al paragrafo 5.
8. Ai fini del paragrafo 4, l'importo in essere delle categorie di rischio di credito più elevato è costituito dalla somma degli importi in essere di tutte le esposizioni cartolarizzate assegnate alle categorie in conformità dei paragrafi 6 e 7.
Criteri per la fissazione del livello dei fattori di attivazione di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402
Le parti dell'accordo sulla protezione del credito fissano le soglie per i fattori di attivazione basati sulla performance di cui all'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402 a un livello che garantisce che tutti i criteri seguenti siano soddisfatti:
a) i fattori di attivazione sono attivati prima che i segmenti che forniscono la protezione del credito siano stati ammortizzati in misura tale da non potere assorbire perdite significative che si manifestano nell'ultima parte della durata dell'operazione;
b) per quanto riguarda i fattori di attivazione retrospettivi, l'efficacia di tali fattori di attivazione è stata sottoposta a prove in uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo;
c) se il cedente applica la parte tre, titolo II, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 per determinare i requisiti di fondi propri per le sue esposizioni verso la cartolarizzazione, sia il calcolo delle perdite attese nel corso dell'intera durata, sia le ipotesi da formulare sulla base di uno scenario di distribuzione delle perdite concentrate alla fine del periodo sono conformi a quelle utilizzate per la valutazione del trasferimento significativo ed equivalente del rischio a norma dell'articolo 245 di detto regolamento.
Cartolarizzazioni STS nel bilancio in essere caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale
Per le cartolarizzazioni STS in essere nel bilancio che sono caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale e da fattori di attivazione basati sulla performance a norma dell'articolo 26 quater, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE) 2017/2402, e che sono state notificate all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, di detto regolamento prima del 11.aprile 2024, i cedenti e le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) possono, senza conformarsi alle prescrizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del presente regolamento, continuare a utilizzare la denominazione «STS» o «semplice, trasparente e standardizzata» o una qualifica che rimandi direttamente o indirettamente a tali termini, purché tali cartolarizzazioni rispettino i requisiti di cui all'articolo 18 di tale regolamento.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN