
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/911 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023
G.U.U.E. 25 marzo 2024, Serie L
Regolamento che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 aprile 2024
Applicabile dal: 25 giugno 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10, secondo comma, l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 20, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) La portata e il contenuto delle informazioni da notificare alle autorità competenti a norma dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE variano a seconda dello scopo e della forma della notifica. E' pertanto opportuno specificare le informazioni che gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari e le società di gestione di detti organismi («società di gestione») devono comunicare per ciascun tipo di notifica.
2) Per assicurare che le autorità competenti siano informate in ogni momento delle attività delle società di gestione e per consentire a dette autorità di esercitare correttamente i loro poteri di vigilanza, queste ultime dovrebbero essere informate di ogni modifica apportata alle informazioni notificate. Vi rientrano tutte le revoche, cancellazioni o modifiche dell'autorizzazione inizialmente concessa a una società di gestione.
3) Per consentire l'identificazione univoca per via elettronica dell'organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono estremamente importanti il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) dell'OICVM. Il presente regolamento introduce quindi la notifica obbligatoria dell'ISIN e del LEI quando siano stati assegnati all'OICVM e siano pertanto disponibili.
4) Alle autorità competenti dovrebbero essere fornite informazioni sulle persone responsabili della gestione della succursale, unitamente ai loro estremi. Dovrebbero essere considerate responsabili della gestione della succursale le persone abilitate a stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale della succursale per dirigerne di fatto l'attività o le persone responsabili della sua gestione corrente in qualità di dirigenti. Al fine di evitare lacune è opportuno garantire che, per ogni aspetto delle attività, dei settori e delle funzioni di gestione della succursale, siano informate le persone che ricoprono le rispettive posizioni direttive.
5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
6) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le società di gestione e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in cui dette società intendono prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire alle società di gestione e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.
8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 ottobre 2023.
10) Per consentire alle società di gestione e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 302 del 17.11.2009.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
1. Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
a) il nome, l'indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione;
b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l'autorità competente dello Stato membro d'origine della società di gestione.
2. La descrizione delle attività e dei servizi da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
a) le attività e i servizi particolari di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
b) l'eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo;
c) una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione;
d) una descrizione della strategia aziendale della succursale;
e) previsioni della succursale su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi.
3. La descrizione della struttura organizzativa della succursale da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
a) le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico;
b) una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura interna della società di gestione o, se la società di gestione appartiene a un gruppo, il modo in cui si inserisce nella struttura interna del gruppo, compresi i dettagli sull'eventuale unità operativa istituita a livello della succursale e un'indicazione delle risorse umane assegnate alla succursale;
c) le regole sulla cui base la succursale riferisce alla società di gestione;
d) una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dalla società di gestione a livello di succursale in base agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2010/43/UE della Commissione (1);
e) una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati a norma dell'articolo 15 della direttiva 2009/65/CE;
f) una sintesi dei sistemi e dei controlli approntati dalla società di gestione a livello di succursale, comprendente tutti gli elementi seguenti:
i) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto delle regole stabilite dallo Stato membro ospitante della società di gestione a norma dell'articolo 14 della direttiva 2009/65/CE;
ii) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
iii) i controlli effettuati sulle modalità di delega riguardo alle attività svolte dalla succursale nello Stato membro ospitante.
4. Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE contengono il nome, la posizione, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.
Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010).
Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).
Informazioni da comunicare a norma dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
1. Le informazioni che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
a) il nome, l'indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione;
b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l'autorità competente dello Stato membro d'origine della società di gestione.
2. La descrizione dei servizi e delle attività da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
a) le attività e i servizi particolari di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante;
b) l'eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo;
c) una spiegazione del modo in cui le attività da svolgere nello Stato membro ospitante contribuiranno alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione.
Informazioni da fornire a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE
Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
a) un elenco delle funzioni in materia di gestione o amministrazione di investimenti soggette a delega;
b) il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del delegato.
Notifica di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell'articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell'articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE
1. Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito a qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 3.
2. Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito alla cessazione programmata dell'attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e forniscono a tali autorità competenti tutte le informazioni seguenti:
a) il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell'attività della succursale;
b) il calendario della cessazione programmata;
c) i dati e i processi proposti di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 25 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN