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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/912 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023

G.U.U.E. 25 marzo 2024, Serie L

Regolamento che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 aprile 2024

Applicabile dal: 25 giugno 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafo 7, secondo comma,

considerando quanto segue:

1) La portata e il contenuto delle informazioni da notificare alle autorità competenti a norma dell'articolo 33, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/61/UE variano a seconda dello scopo e della forma della notifica. E' pertanto opportuno specificare le informazioni che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) devono comunicare per ciascun tipo di notifica.

2) Per assicurare che le autorità competenti siano informate in ogni momento delle attività dei GEFIA e per consentire a dette autorità di esercitare correttamente i loro poteri di vigilanza, queste ultime dovrebbero essere informate di ogni modifica apportata alle informazioni notificate. Vi rientrano tutte le revoche, cancellazioni o modifiche dell'autorizzazione inizialmente concessa a un GEFIA.

3) Alle autorità competenti dovrebbero essere fornite informazioni sulle persone responsabili della gestione della succursale, unitamente ai loro estremi. Dovrebbero essere considerate responsabili della gestione della succursale le persone abilitate a stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale della succursale per dirigerne di fatto l'attività o le persone responsabili della gestione corrente della succursale in qualità di dirigenti. Al fine di evitare lacune è opportuno garantire che, per ogni aspetto delle attività, dei settori e delle funzioni di gestione della succursale, siano informate le persone che ricoprono le rispettive posizioni direttive.

4) Per consentire l'identificazione univoca del FIA per via elettronica sono estremamente importanti il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) di un fondo di investimento alternativo (FIA). Il presente regolamento introduce quindi la notifica obbligatoria dell'ISIN e del LEI quando siano stati assegnati al FIA e siano pertanto disponibili.

5) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.

6) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha effettuato consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

7) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra i GEFIA e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in cui il GEFIA intende prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire ai GEFIA e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.

8) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

9) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europe e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 ottobre 2023.

10) Per consentire ai GEFIA e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 174 del 1.7.2011.

(2)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(3)

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

(4)

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).

Art. 1

Informazioni da comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE

1. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:

a) il nome, l'indirizzo, il LEI e gli estremi del GEFIA;

b) il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso il GEFIA responsabile dello scambio di informazioni con l'autorità competente dello Stato membro di origine del GEFIA.

2. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:

a) le particolari attività inerenti alla gestione collettiva di portafogli di cui all'allegato I della direttiva 2011/61/UE e ai servizi specifici che saranno prestati, di cui all'articolo 6, paragrafo 4, di detta direttiva;

b) la strategia aziendale del GEFIA nello Stato membro ospitante, in particolare le categorie di clienti e investitori interessati con cui il GEFIA tratterà nello Stato membro ospitante e il modo in cui tratterà con tali investitori;

c) una sintesi dei controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte nello Stato membro ospitante;

d) informazioni sui FIA che il GEFIA intende gestire nello Stato membro ospitante, compresi tutti gli elementi seguenti:

i) il nome, lo Stato membro d'origine, la forma giuridica, la strategia di investimento e, se del caso, la durata del FIA;

ii) il codice di identificazione nazionale, il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l'identificativo della persona giuridica (LEI) del FIA, se disponibili;

iii) nel caso di strutture master-feeder, la denominazione del FIA di destinazione (master), il suo LEI, se disponibile, e, se il GEFIA del FIA di destinazione è diverso dal GEFIA del FIA da gestire, il GEFIA del fondo di destinazione, il suo Stato membro d'origine e, se disponibile, il suo LEI.

Art. 2

Informazioni da fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2011/61/UE

1. Le informazioni che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, l'indirizzo, i codici di identificazione nazionali, se disponibili, e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la succursale responsabile dello scambio di informazioni con le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA o con le autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.

2. Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che i GEFIA sono tenuti a fornire a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2011/61/UE contengono il nome, la posizione, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.

3. Le informazioni circa la struttura organizzativa della succursale che i GEFIA sono tenuti a comunicare a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2011/61/UE contengono tutti gli elementi seguenti:

a) l'eventuale appartenenza del GEFIA a un gruppo;

b) una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia del GEFIA o del gruppo del GEFIA;

c) le seguenti informazioni sull'organizzazione della succursale:

i) le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico;

ii) una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura societaria del GEFIA o, se il GEFIA è membro di un gruppo, nella struttura societaria del gruppo;

iii) le regole in base alle quali la succursale riferisce al GEFIA;

iv) una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dal GEFIA a livello di succursale a norma dell'articolo 45 del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (1);

d) una sintesi dei sistemi e dei controlli che saranno predisposti, compresi tutti gli elementi seguenti:

i) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto delle regole stabilite dallo Stato membro ospitante del GEFIA a norma degli articoli 12 e 14 della direttiva 2011/61/UE;

ii) le procedure approntate e le risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

iii) i controlli effettuati sugli accordi di delega con terzi riguardo alle attività svolte dalla succursale;

e) previsioni su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi.

(1)

Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013).

(2)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

Art. 3

Notifica delle modifiche delle informazioni comunicate o fornite a norma dell'articolo 33, paragrafi 2, 3 e 6 della direttiva 2011/61/UE

1. Il GEFIA notifica alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Il GEFIA informa le autorità competenti del proprio Stato membro d'origine in merito alla cessazione programmata dell'attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e fornisce a tali autorità competenti tutti gli elementi seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione del funzionamento della succursale;

b) il calendario della cessazione programmata;

c) i dati e le procedure proposte di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti.

Art. 4

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 25 giugno 2024

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN