
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/910 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023
G.U.U.E. 25 marzo 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 aprile 2024
Applicabile dal: 14 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10, quarto comma, l'articolo 18, paragrafo 5, quarto comma, l'articolo 20, paragrafo 5, quarto comma, e l'articolo 95, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Lo scambio di informazioni tra autorità competenti rientra fra le procedure amministrative concernenti le notifiche di società di gestione e OICVM che intendano svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti. Ai fini dell'espletamento agevole, celere, snello e corretto di tali procedure amministrative è necessario specificare e armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti elaborando formati, modelli, procedure di cooperazione e sistemi di comunicazione elettronica uniformi.
2) Ai fini di una trasmissione celere, affidabile, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano tramesse per via elettronica. Sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata. E' pertanto necessario stabilire una procedura particolareggiata per tali trasmissioni elettroniche e per la soluzione dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi nel processo di trasmissione delle informazioni tra autorità competenti.
3) Il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione (2) ha armonizzato taluni aspetti della procedura di notifica e commercializzazione di OICVM in uno Stato membro ospitante. In particolare ha definito un modello standard per la lettera di notifica e l'attestato OICVM. La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2009/65/CE per introdurre nuovi requisiti in relazione al contenuto della lettera di notifica che le società di gestione devono trasmettere per commercializzare le proprie quote o azioni in uno Stato membro ospitante. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 584/2010, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
4) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le società di gestione e le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in cui dette società intendono prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire alle società di gestione e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.
5) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. L'ESMA ha tenuto conto delle prassi di mercato vigenti e delle norme attualmente stabilite al capo I del regolamento (UE) n. 584/2010.
6) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento relative ai modelli di lettere di notifica per la commercializzazione e la gestione di OICVM negli Stati membri ospitanti, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
7) Per consentire alle società di gestione e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 302 del 17.11.2009.
Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010).
Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (GU L 188 del 12.7.2019).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Forma e contenuto del modello standard di lettera di notifica
1. Nel trasmettere la lettera di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l'OICVM utilizza il modello di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Nel fornire la documentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione utilizza il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, e dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l'indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui le società di gestione devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.
2. Le società di gestione inviano le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all'indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del medesimo paragrafo o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE utilizzando i modelli di cui all'allegato III e, qualora la società di gestione intenda stabilire una succursale, trasmettono altresì le informazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva servendosi del modello di cui all'allegato VII del presente regolamento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, e all'articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE utilizzando il modello di cui all'allegato IV del presente regolamento.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell'allegato V del presente regolamento per l'attestato di cui all'articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, e all'articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell'allegato VI del presente regolamento per l'attestato di cui all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE.
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3. Ciascuna autorità competente comunica a tutte le altre autorità competenti gli estremi del punto di contatto e qualsiasi sua modifica.
2. Ciascuna autorità competente provvede a che l'indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione indicato per la ricezione delle notifiche sia monitorato ogni giorno lavorativo.
3. Ciascuna autorità competente trasmette al punto di contatto di cui al paragrafo 1 le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3 per posta elettronica o, se sono scelti altri canali di comunicazione, in formato leggibile meccanicamente.
4. La comunicazione e la trasmissione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE non si considerano avvenute nei casi seguenti:
a) le informazioni o la documentazione di cui si era richiesta la comunicazione o trasmissione sono assenti, incomplete o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 3;
b) le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM non si sono avvalse del punto di contatto designato a norma del paragrafo 1 dall'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM o della società di gestione;
c) le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM non hanno trasmesso le informazioni e la documentazione complete a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico.
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM notificano alla società di gestione la trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE solo dopo averne appurato l'effettiva trasmissione all'autorità competente ricevente.
6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM che sono state informate o sono venute a conoscenza della mancata trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE procedono immediatamente a trasmetterle.
Ricezione delle notifiche tra autorità competenti
1. Le autorità competenti che ricevono le informazioni o la documentazione di cui all'articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all'articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all'articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM, al più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali informazioni o di tale documentazione e avvalendosi del punto di contatto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, se:
a) le informazioni e la documentazione sono complete;
b) le informazioni e la documentazione sono visionabili o stampabili.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell'OICVM che non hanno ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o che non l"hanno ricevuta entro il termine di cui al medesimo paragrafo contattano le autorità competenti dello Stato membro in cui la società di gestione intende svolgere le attività per le quali è stata autorizzata o in cui l'OICVM intende commercializzare le proprie quote o azioni e si accertano dell'avvenuta trasmissione delle informazioni e della documentazione complete.
Modifiche del regolamento (UE) n. 584/2010
Il regolamento (UE) n. 584/2010 è così modificato:
1) il capo I è soppresso;
2) gli allegati I e II sono soppressi.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN