
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/913 DELLA COMMISSIONE, 15 dicembre 2023
G.U.U.E. 25 marzo 2024, Serie L
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere dei gestori di fondi di investimento alternativi e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 14 aprile 2024
Applicabile dal: 14 aprile 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 32, paragrafo 8, secondo comma, e l'articolo 33, paragrafo 8, secondo comma,
considerando quanto segue:
1) Lo scambio di informazioni tra autorità competenti è uno degli elementi delle procedure amministrative relative alle notifiche dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che intendono svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti. Ai fini dell'espletamento agevole, celere, snello e corretto di tali procedure amministrative è necessario definire e armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti elaborando formulari, modelli, procedure di cooperazione e sistemi di comunicazione elettronica uniformi.
2) Ai fini di una trasmissione celere, corretta, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano fornite per via elettronica. Sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata. E' pertanto necessario stabilire una procedura particolareggiata per tali trasmissioni elettroniche e per la soluzione dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi nel processo di trasmissione delle informazioni tra autorità competenti.
3) Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra i GEFIA e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante in cui il GEFIA intende prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire ai GEFIA e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento.
4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
5) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento relative ai modelli di lettere di notifica per la commercializzazione e la gestione di fondi di investimento alternativi (FIA) negli Stati membri ospitanti, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
6) Per consentire ai GEFIA e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 174 dell'1.7.2011.
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Forma e contenuto del modello uniforme di lettera di notifica
1. Il gestore di fondi di investimento alternativi dell'UE (GEFIA UE) si serve del modello riportato nell'allegato I del presente regolamento per notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine ciascun fondo d'investimento alternativo dell'UE (FIA UE) che intende commercializzare nello Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2. Il GEFIA UE si serve del modello riportato nell'allegato II del presente regolamento per notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine ciascun FIA UE che intende commercializzare in Stati membri diversi dal suo Stato membro d'origine in conformità dell'articolo 32, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
3. Il GEFIA si serve del modello riportato nell'allegato III del presente regolamento per comunicare le informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, e gli abbina il modello riportato nell'allegato V del presente regolamento se intende stabilire una succursale di cui all'articolo 33, paragrafo 3, della medesima direttiva.
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l'indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui i GEFIA devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE.
2. Il GEFIA invia le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all'indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del paragrafo 1 o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA si servono del modello riportato nell'allegato IV del presente regolamento per l'attestazione di cui all'articolo 32, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2011/61/UE.
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all'articolo 3. Ciascuna autorità competente comunica a tutte le altre autorità competenti gli estremi del punto di contatto e qualsiasi sua modifica.
2. Ciascuna autorità competente provvede a che l'indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione indicato per la ricezione delle notifiche sia monitorato ogni giorno lavorativo.
3. Ciascuna autorità competente trasmette al punto di contatto di cui al paragrafo 1 le informazioni e i documenti di cui all'articolo 3 per posta elettronica o, se sono scelti altri canali di comunicazione, in formato leggibile meccanicamente.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 aprile 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN