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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/856 DELLA COMMISSIONE, 1° dicembre 2023

G.U.U.E. 24 aprile 2024, Serie L

Regolamento che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 14 maggio 2024

Applicabile dal: 14 maggio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 98, paragrafo 5 bis, terzo comma,

considerando quanto segue:

1) Gli scenari prudenziali di shock sono stati specificati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (2) e si rispecchiano negli orientamenti dell'Autorità bancaria europea sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (3), che si applicano a decorrere dal 30 giugno 2019. E' opportuno che gli scenari prudenziali di shock previsti dal presente regolamento si basino su tale specificazione e metodologia.

2) Allo scopo di calcolare il valore economico del capitale proprio e i proventi da interessi netti, è necessario specificare le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni che gli enti dovrebbero utilizzare. A tal fine, per il calcolo dei proventi da interessi netti dovrebbe essere utilizzata un'ipotesi di bilancio costante su un periodo di un anno, mentre per il calcolo del valore economico del capitale proprio si dovrebbe utilizzare un'ipotesi di bilancio statico in cui le posizioni in scadenza non sono sostituite. Queste ipotesi mirano a garantire un buon equilibrio in termini di precisione dei calcoli, affidabilità delle stime e complessità operativa.

3) Per trovare il giusto punto di equilibrio tra la garanzia della comparabilità dei risultati e la flessibilità resa necessaria dall'orizzonte a lungo termine e dall'intrinseca complessità operativa, nel calcolo dei proventi da interessi netti dovrebbero essere inclusi i margini commerciali e gli elementi dei differenziali, mentre per calcolare il valore economico del capitale proprio gli enti dovrebbero procedere conformemente al proprio metodo interno di gestione e misurazione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione.

4) Secondo le norme del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, qualsiasi test sui valori anomali prescritto in aggiunta a quello sul valore economico del capitale proprio dovrebbe utilizzare per individuare le banche anomale una soglia almeno altrettanto rigorosa di quella applicata al test sul valore economico del capitale proprio (15 % del capitale di classe 1). Tale soglia dovrebbe rispecchiare effettivamente il contesto corrente in modo prudente e proporzionato, contribuendo in tal modo alla certezza del diritto e conseguendo l'armonizzazione in tutta l'Unione, tenuto conto anche del fatto che il superamento delle soglie dei test sui valori anomali del valore economico del capitale proprio e dei proventi da interessi netti non obbligherà necessariamente gli enti a ricalibrare i loro dispositivi, processi o meccanismi interni e i corrispondenti modelli e metodi, né comporterà l'esercizio automatico dei poteri di vigilanza, qualora la gestione da parte dell'ente del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione sia adeguata e proporzionata al modello imprenditoriale e l'ente non sia eccessivamente esposto a questo tipo di rischio.

5) Per garantire metodologie armonizzate per il test prudenziale sui valori anomali relativo a cosa si intende per forte diminuzione dei proventi da interessi netti a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse, è opportuno prevedere una soglia di riferimento almeno altrettanto rigorosa di quella relativa al test prudenziale sui valori anomali del valore economico del capitale proprio nonché specificare le modalità di calcolo dei proventi da interessi netti.

6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

7) L'Autorità bancaria europea ha effettuato una consultazione pubblica sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale si fonda il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 176 del 27.6.2013.

(2)

SRP - Processo di revisione prudenziale - SRP31 - Rischio di tasso di interesse nel portafoglio bancario (link).

(3)

EBA/GL/2018/02 del 18 luglio 2018 (link).

(4)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

Art. 1

Scenari prudenziali di shock

1. I sei scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera a), della direttiva 2013/36/UE sono i seguenti:

a) shock al rialzo parallelo (parallel shock up), in cui si verifica uno spostamento verso l'alto parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse positivo per tutte le scadenze;

b) shock al ribasso parallelo (parallel shock down), in cui si verifica uno spostamento verso il basso parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse negativo per tutte le scadenze;

c) steepener shock, in cui si verifica uno spostamento con incremento della pendenza della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più lunghe;

d) flattener shock, in cui si verifica uno spostamento con appiattimento della curva di rendimento, con shock di tasso di interesse positivi per le scadenze più brevi e shock di tasso di interesse negativi per le scadenze più lunghe;

e) shock al rialzo dei tassi a breve (short rates shock up), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse positivi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe;

f) shock al ribasso dei tassi a breve (short rates shock down), in cui si verifica la convergenza degli shock di tasso di interesse negativi più importanti per le scadenze più brevi verso i valori di riferimento per le scadenze più lunghe.

2. I due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/36/UE sono i seguenti:

a) shock al rialzo parallelo, in cui si verifica uno spostamento verso l'alto parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock di tasso di interesse positivo per tutte le scadenze;

b) shock al ribasso parallelo, in cui si verifica uno spostamento verso il basso parallelo della curva di rendimento, con lo stesso shock del tasso di interesse negativo per tutte le scadenze.

3. Gli enti determinano gli scenari prudenziali di shock di cui ai paragrafi 1 e 2 sulla base degli shock di tasso di interesse specifici per valuta di cui alla parte A dell'allegato oppure, per le valute non ivi specificate, sulla base degli shock di tasso di interesse calibrati conformemente alla parte B dell'allegato.

Gli enti effettuano la calibrazione degli shock di tasso di interesse conformemente alla parte B dell'allegato con cadenza almeno quinquennale.

4. Gli scenari prudenziali di shock di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano all'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione denominata separatamente per ciascuna valuta nella quale l'ente detiene posizioni rilevanti, ossia quelle per cui il valore contabile delle attività o passività finanziarie denominate nella valuta in questione corrisponde a uno dei seguenti valori:

a) 5 % o più del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione;

b) meno del 5 % del totale delle attività o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie, escluse le attività materiali, o passività finanziarie non comprese nel portafoglio di negoziazione.

Art. 2

Specificazione degli scenari prudenziali di shock

Data, per ciascuna valuta c, la dimensione specificata degli shock paralleli, a breve e a lungo applicati al tasso di interesse «privo di rischio», si applicano le seguenti parametrizzazioni dei sei scenari prudenziali di shock:

1) Shock parallelo per la valuta c: uno shock al rialzo o uno shock al ribasso parallelo costante per tutte le fasce temporali:

2) Shock di tasso a breve per la valuta c:

dove tk è il punto medio (nel tempo) della fascia k th.

3) Shock di tasso a lungo per la valuta c:

4) Shock rotazionali per la valuta c:

Art. 3

Variazioni del valore economico del capitale proprio dell'ente

1. Gli enti riproducono nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui ai paragrafi da 2 a 10.

2. Gli enti includono nei loro calcoli del valore economico del capitale proprio gli elementi seguenti:

a) tutte le posizioni non comprese nel portafoglio di negoziazione derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse;

b) le piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un'altra misura di rischio;

c) le opzioni automatiche e comportamentali;

d) le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici, a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un'altra misura di rischio;

e) i flussi di cassa derivanti da strumenti sensibili al tasso di interesse, che devono includere qualsiasi rimborso di capitale, qualsiasi riprezzamento del capitale e qualsiasi pagamento di interessi correlato;

f) specifici tassi di interesse minimi e massimi per strumento.

Ai fini della lettera c), gli enti adeguano le principali ipotesi di modellizzazione comportamentale degli strumenti sensibili al tasso di interesse alle caratteristiche dei diversi scenari dei tassi di interesse, tenendo conto delle soglie di proporzionalità e di rilevanza di cui all'articolo 8, paragrafo 10, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione (2).

3. Tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 e altri fondi propri perpetui senza date di call sono esclusi dai calcoli.

4. Gli enti con un indice di esposizione deteriorata pari o superiore al 2 % includono le esposizioni deteriorate tra gli strumenti in generale sensibili al tasso di interesse, la cui modellizzazione dovrebbe riflettere i flussi di cassa attesi e la loro tempistica. Le esposizioni deteriorate sono incluse al netto degli accantonamenti. A tal fine, le esposizioni deteriorate sono determinate da titoli di debito, prestiti e anticipi classificati come esposizioni deteriorate a norma dell'articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, mentre l'indice di esposizione deteriorata è calcolato dividendo l'ammontare delle esposizioni deteriorate per l'ammontare del totale lordo dei titoli di debito, prestiti e anticipi calcolato a livello dell'ente.

5. I margini commerciali e altri elementi dei differenziali nel pagamento degli interessi in termini di esclusione o inclusione nei flussi di cassa sono trattati conformemente al metodo interno di gestione e misurazione degli enti per il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. Se escludono i margini commerciali e altri elementi dei differenziali, gli enti:

a) utilizzano una metodologia trasparente per identificare il tasso privo di rischio alla creazione di ogni strumento;

b) utilizzano una metodologia applicata in modo coerente tra le unità operative;

c) garantiscono che l'esclusione dei margini commerciali e di altri elementi dei differenziali dai flussi di cassa sia coerente con il modo in cui l'ente gestisce e copre il rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione;

d) ne notificano l'esclusione all'autorità competente.

6. La variazione del valore economico del capitale proprio è calcolata in base all'ipotesi di bilancio statico, in cui le posizioni in scadenza non sono sostituite.

7. Per ogni valuta è applicato un tasso di interesse minimo post-shock a seconda della scadenza, partendo da -150 punti base per la scadenza immediata. Questa soglia minima aumenta di 3 punti base all'anno, raggiungendo infine lo 0 % per le scadenze a 50 anni e oltre. Se i tassi di interesse osservati sono inferiori al tasso di interesse minimo post-shock, gli enti applicano il tasso di interesse osservato inferiore.

8. Nel calcolare la variazione aggregata per ciascuno scenario di shock di tasso di interesse, gli enti sommano eventuali variazioni negative e positive che si verificano in ciascuna valuta. Le valute diverse da quella utilizzata per le segnalazioni sono convertite nella valuta utilizzata per le segnalazioni al tasso di cambio a pronti della Banca centrale europea alla data di riferimento. Le variazioni positive sono ponderate con un fattore del 50 % o con un fattore dell'80 % per le valute del meccanismo di cambio ERM II con una banda di oscillazione formalmente convenuta più limitata della banda standard del ± 15 %. Gli utili ponderati sono rilevati fino a concorrenza del maggiore tra a) il valore assoluto delle variazioni negative dell'EUR o delle valute dell'ERM II e b) il risultato dell'applicazione di un fattore del 50 % alle variazioni positive rispettivamente delle valute dell'ERM II o dell'EUR.

9. Per l'attualizzazione è applicata per ciascuna valuta un'idonea curva di rendimento generale «privo di rischio». Tale curva di rendimento non include i differenziali creditizi o i differenziali di liquidità specifici dello strumento, del settore o dell'entità.

10. Nel valutare il rischio dei prodotti sensibili al tasso di interesse collegati all'inflazione o ad altri fattori di mercato, si applicano ipotesi prudenti. Tali ipotesi sono fondate sul valore corrente/sull'ultimo valore osservato, sulle previsioni di un istituto di ricerca economica di elevata reputazione o su altre prassi di mercato generalmente accettate e in generale sono indipendenti dagli scenari.

(1)

Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013).

(2)

Regolamento delegato (UE) 2024/857 della Commissione, del 1° dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione (GU L, 2024/857, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/857/oj).

Art. 4

Variazioni dei proventi da interessi netti dell'ente

1. Gli enti riproducono nei loro calcoli dei proventi da interessi netti le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 4 e da 7 a 10. Inoltre gli enti riproducono nei loro calcoli dei proventi da interessi netti le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

2. Nei loro calcoli gli enti tengono conto degli interessi attivi e passivi su un periodo di un anno a prescindere dalla scadenza e dal trattamento contabile dei pertinenti strumenti sensibili al tasso di interesse non compresi nel portafoglio di negoziazione.

3. Gli enti includono nei loro calcoli i margini commerciali e altri elementi dei differenziali.

4. Gli enti calcolano la variazione dei proventi da interessi netti in base all'ipotesi di bilancio costante, in cui la dimensione e la composizione totali, comprese le voci in bilancio e quelle fuori bilancio, sono mantenute sostituendo gli strumenti con flussi di cassa in scadenza o soggetti a riprezzamento con nuovi strumenti aventi caratteristiche comparabili in termini di valuta, importo e periodo di riprezzamento degli strumenti che generano i flussi di cassa soggetti a riprezzamento. I margini dei nuovi strumenti si basano sui margini di prodotti con caratteristiche simili acquistati o venduti di recente. Nel caso degli strumenti con prezzi di mercato osservabili si utilizzano i differenziali di mercato recenti e non quelli storici.

Art. 5

Forte diminuzione

1. Ai fini dell'articolo 98, paragrafo 5, secondo comma, lettera b), della direttiva 2013/36/UE, per forte diminuzione si intende una diminuzione dei proventi da interessi netti dell'ente superiore in un anno al 5 % del suo capitale di classe 1, a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse secondo uno dei due scenari prudenziali di shock di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. La forte diminuzione di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base della seguente formula:

Art. 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN