
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1728 DELLA COMMISSIONE, 6 dicembre 2023
G.U.U.E. 18 giugno 2024, Serie L
Regolamento che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano in quali circostanze sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione dei gruppi di clienti connessi. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 8 luglio 2024
Applicabile dal: 8 luglio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1) Individuare «gruppi di clienti connessi» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe portare all'identificazione di persone fisiche o giuridiche così strettamente legate da fattori di rischio idiosincratici che risulta prudente trattarle come un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Qualora non sia chiaro a quale categoria specifica di connessioni debba essere attribuita l'interconnessione tra diverse persone, dovrebbe prevalere il principio generale di prudenza ed è opportuno presumere l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio. Di conseguenza, le circostanze in cui sono soddisfatte le condizioni per l'identificazione di gruppi di clienti connessi dovrebbero essere intese come elenchi non esaustivi. I casi in cui le persone fisiche o giuridiche sono legate solo attraverso la loro dipendenza da fattori esterni geografici o settoriali comuni non dovrebbero portare all'identificazione di gruppi di clienti connessi.
2) Per chiarire le circostanze in cui è soddisfatta la condizione del controllo al fine di individuare l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, quando due o più persone giuridiche rientrano nello stesso bilancio consolidato la condizione del controllo dovrebbe essere considerata soddisfatta, anche in assenza di esposizioni verso la persona fisica o giuridica che esercita il controllo, in quanto l'effetto domino delle difficoltà finanziarie all'interno di un gruppo può verificarsi anche se l'ente non ha alcuna esposizione verso la persona che esercita il controllo.
3) Dal momento che un legame di controllo non si limita alle persone che fanno parte dello stesso gruppo consolidato, occorre stabilire in quali circostanze due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono, in virtù di un legame di controllo, un insieme unitario sotto il profilo del rischio, anche nel caso in cui non ci sia un bilancio consolidato perché sono coinvolte persone fisiche o perché le persone giuridiche sono stabilite in un paese terzo, o ancora perché il regime giuridico applicabile a tali persone non richiede il consolidamento finanziario. In particolare, qualora la persona fisica o giuridica detenga la maggioranza dei diritti di voto o sia in grado di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione o eserciti un'influenza dominante su un'altra persona, le condizioni per il riconoscimento di un legame di controllo dovrebbero essere considerate soddisfatte.
4) E' altresì necessario specificare in quali altre circostanze due o più persone fisiche o giuridiche possono costituire un insieme unitario sotto il profilo del rischio perché una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull'altra o sulle altre persone. In particolare, qualora la persona fisica o giuridica abbia il diritto o la capacità di decidere in merito alla strategia o a operazioni importanti di un'altra persona, o abbia il diritto o la capacità di coordinare l'amministrazione di una o più persone giuridiche, tali circostanze dovrebbero essere considerate tali da esercitare un'influenza dominante e quindi soddisfare le condizioni per l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio in virtù di un legame di controllo.
5) Occorre specificare le circostanze minime da prendere in considerazione nel valutare la dipendenza economica al fine di determinare l'esistenza di insieme unitario sotto il profilo del rischio. La dipendenza economica presuppone che il rapporto tra persone fisiche o giuridiche possa innescare difficoltà di finanziamento o di rimborso dei debiti e non possa essere sostituito in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi, ossia spese o una diminuzione delle entrate che potrebbero causare difficoltà di rimborso dei debiti.
6) E' inoltre necessario stabilire le circostanze in cui le condizioni per il legame di controllo e la dipendenza economica coesistono. A tal fine, qualora due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in virtù di un legame di controllo e una o più di esse siano così strettamente interconnesse e interdipendenti con un'altra o più persone fisiche o giuridiche da essere economicamente dipendenti, tutte queste persone dovrebbero costituire un insieme unitario globale sotto il profilo del rischio. Nel valutare la coesistenza del legame di controllo e della dipendenza economica, gli enti dovrebbero considerare ciascun caso separatamente, esaminando le possibili connessioni basate su circostanze individuali. Ove sussista anche una dipendenza economica tra persone facenti parte di gruppi di controllo diversi, tutte queste persone dovrebbero essere raggruppate in un unico gruppo globale di clienti connessi. Tale gruppo dovrebbe inglobare il gruppo di controllo, tutte le persone economicamente dipendenti e tutte le persone controllate da queste ultime.
7) Per tenere conto della possibilità che il sussistere di circostanze eccezionali possa precludere l'esistenza di un insieme unitario sotto il profilo del rischio, l'ente dovrebbe essere in grado di presentare prove adeguate del fatto che due o più persone fisiche o giuridiche non costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le condizioni affinché tali persone siano considerate clienti connessi. In siffatti casi gli enti possono non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
8) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
9) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 176 del 27.6.2013.
Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Legame di controllo
1. Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull'altra o sulle altre persone quando una di queste è tenuta a redigere un bilancio consolidato che comprenda l'altra o le altre persone conformemente all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) o all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 10, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.
2. Il paragrafo 1 si applica anche alle persone giuridiche non incluse nel bilancio consolidato in ragione di esenzioni o deroghe previste dalla direttiva 2013/34/UE o dall'IFRS 10, secondo quanto stabilito dal diritto nazionale dello Stato membro interessato.
3. Laddove non si applichi il paragrafo 1, due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull'altra o sulle altre persone nelle circostanze seguenti:
a) la persona fisica o giuridica detiene la maggioranza dei diritti di voto in un'altra o più persone;
b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o controllo di un'altra o più persone;
c) la persona fisica o giuridica è in grado di esercitare un'influenza dominante su un'altra o più persone in forza di una legge, di un contratto, di disposizioni di atti costitutivi o di disposizioni statutarie.
4. Laddove non si applichino i paragrafi 1, 2 o 3, si può ritenere che due o più persone fisiche o giuridiche costituiscano un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto una di esse esercita, direttamente o indirettamente, un controllo sull'altra o sulle altre persone in una delle circostanze seguenti (l'elenco non è esaustivo):
a) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito alla strategia o di dirigere le attività di un'altra o più persone;
b) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di decidere in merito a operazioni importanti, compreso il trasferimento dei profitti o delle perdite, di un'altra o più persone;
c) la persona fisica o giuridica ha il diritto o la capacità di coordinare l'amministrazione di una o più persone giuridiche.
5. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, l'ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le circostanze contemplate nei suddetti paragrafi in relazione a due o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013).
Dipendenza economica
1. Due o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio poiché sono interconnesse in modo tale che, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, in particolare difficoltà di finanziamento (funding) o di rimborso dei debiti, anche l'altra o le altre incontrerebbero con tutta probabilità difficoltà finanziarie in una delle circostanze seguenti (l'elenco non è esaustivo):
a) quando l'insolvenza o il default di una persona fisica o giuridica comporta con tutta probabilità l'insolvenza o il default di un'altra o più persone fisiche o giuridiche;
b) quando una persona fisica o giuridica ha integralmente o parzialmente garantito l'esposizione di un'altra persona fisica o giuridica e l'esposizione è così significativa per il garante che quest'ultimo riscontrerebbe con tutta probabilità difficoltà finanziarie se venisse attivata la garanzia;
c) quando una parte significativa degli introiti lordi o delle spese lorde di una persona fisica o giuridica deriva da operazioni con un'altra persona fisica o giuridica che non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi;
d) quando una parte significativa dei beni prodotti o dei servizi offerti da una persona fisica o giuridica è venduta o fornita a un'altra persona fisica o giuridica e tale rapporto non può essere sostituito in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi;
e) quando una parte significativa dei crediti o delle passività di una persona fisica o giuridica sussiste nei confronti di un'altra persona fisica o giuridica;
f) quando la fonte prevista dei fondi per rimborsare i prestiti di due o più persone fisiche o giuridiche è la stessa e nessuna di queste persone dispone di un'altra fonte indipendente di reddito con cui poter assicurare il servizio del prestito e rimborsare il prestito integralmente, e la fonte prevista di fondi non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi;
g) quando si prevede che le difficoltà finanziarie di una persona fisica o giuridica mettano un'altra persona fisica o giuridica in difficoltà al momento di rimborsare integralmente e in tempo utile le proprie passività, in quanto tali persone sono responsabili in solido, giuridicamente o contrattualmente, nei confronti dell'ente;
h) quando due o più persone fisiche o giuridiche fanno affidamento sulla stessa fonte per la maggior parte del finanziamento e, in caso di insolvenza o di default di tale fonte di finanziamento, quest'ultima non può essere sostituita in tempo utile senza incorrere in costi aggiuntivi eccessivi;
i) quando due o più persone giuridiche sono sottoposte a una direzione unitaria ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2013/34/UE;
j) quando l'organo di amministrazione di due o più persone giuridiche è costituito in maggioranza dalle stesse persone ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2013/34/UE;
k) quando la maggioranza dei diritti di voto in due o più persone giuridiche è detenuta dalle stesse persone fisiche o giuridiche.
2. In deroga al paragrafo 1, l'ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte una o più circostanze contemplate nel suddetto paragrafo in relazione a due o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
Combinazione di legame di controllo e dipendenza economica
1. Tre o più persone fisiche o giuridiche costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio quando due o più di esse costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio per mezzo di un legame di controllo a norma dell'articolo 1 (gruppo di controllo) e una o più persone fisiche o giuridiche sono connesse a una o più delle persone che fanno parte del gruppo di controllo per mezzo di un legame di dipendenza economica a norma dell'articolo 2.
2. Qualora la persona connessa per mezzo di un legame di dipendenza economica di cui al paragrafo 1 faccia parte di un altro gruppo di clienti connessi, tutte le persone, siano esse controllate da tale persona economicamente dipendente oppure esse stesse economicamente dipendenti da tale persona, costituiscono anch'esse un insieme unitario sotto il profilo del rischio insieme alle persone del gruppo di controllo di cui al paragrafo 1.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'ente che, in casi eccezionali, sia in grado di dimostrare che non sussiste alcun insieme unitario sotto il profilo del rischio benché siano soddisfatte le circostanze contemplate nei suddetti paragrafi in relazione a tre o più persone fisiche o giuridiche, può non identificare tali persone come costituenti un gruppo di clienti connessi.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN