
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 9 gennaio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 2 febbraio 2024, n. 27
Riparto ai comuni, per la riduzione del gettito IMU derivante dagli immobili appartenenti al gruppo catastale D, a decorrere dall'anno 2023, dell'incremento di 1,5 milioni di euro annui del contributo compensativo di cui all'art. 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, disposto dall'art. 4, comma 3-decies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito dalla legge 3 luglio 2023, n. 87.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 21, della citata legge n. 208 del 2015, il quale dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, e che sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
VISTO il successivo comma 22, del medesimo articolo 1, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21;
VISTO, inoltre, il comma 23 della citata legge n. 208 del 2015, il quale prevede che, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;
VISTO, altresì, il comma 24 della menzionata legge n. 208 del 2015, il quale dispone che entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 23, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016, e che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016;
CONSIDERATO che, in base al secondo periodo del menzionato comma 24, a decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 22 e a quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016;
VISTI i precedenti decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 29 settembre 2016, del 29 dicembre 2016, dell'11 luglio 2017 e del 2 febbraio 2018 con i quali è stato ripartito il contributo annuo destinato a compensare i comuni del minore gettito connesso all'applicazione del richiamato comma 21, dell'articolo 1, della 28 dicembre 2015, n. 208;
VISTO l'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita con contestuale eliminazione della TASI e che l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1;
VISTO il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, recante "Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale";
VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 3-novies del menzionato decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, il quale prevede che, al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al medesimo comma 3-novies, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023;
CONSIDERATO che, in base al successivo comma 3-decies, il contributo di cui al comma 3-novies è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022;
VISTA la nota dell'8 novembre 2023 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze, a sensi del richiamato articolo 4, comma 3-decies, del citato decreto-legge n. 51 del 2023, l'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022;
VISTA la "Nota metodologica" in cui sono definiti i criteri e le modalità per il ristoro ai comuni della perdita di gettito derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
ACQUISITO il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2023;
Decreta:
Articolo Unico
Riparto dell'incremento di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, del contributo di cui all'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015
1. In applicazione dell'articolo 4, comma 3-decies, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022, l'incremento di 1,5 milioni di euro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - disposto dal comma 3-novies del medesimo articolo 4 - è parzialmente ripartito, sulla base delle modalità e dei criteri di cui all'allegato A "Nota metodologica", a favore dei comuni individuati nell'allegato B "Piano di riparto" per la somma complessiva di euro 1.366.608,16 euro, secondo le misure indicate pro-quota.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2024
Il Ministro dell'Interno
PIANTEDOSI
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze
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