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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

COMUNICATO

G.U.R.I. 7 febbraio 2024, n. 31

Rivalutazione, per l'anno 2024, della misura e dei requisiti economici dell'assegno di maternità. 

La variazione nella media 2023 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2024 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno di maternità), è pari al 5,4 per cento (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 16 gennaio 2024).

Pertanto, l'assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151 [N.d.R. recte: art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151], da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2024, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 404,17; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente è pari a euro 20.221,13.