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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 gennaio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 19 febbraio 2024, n. 41

Riparto del contributo di 230 milioni di euro, per l'anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, finalizzato a incrementare, in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia, nonchè recante gli obiettivi di servizio asilo nido e le modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CON IL MINISTROPER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 774, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;

VISTA, in particolare, la lettera d-sexies) del citato comma 449 - come sostituita dall'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e successivamente modificata dall'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 - la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 230 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;

- che, in considerazione delle risorse ivi previste, i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;

- che, dall'anno 2022, l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo della medesima lettera, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;

- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

CONSIDERATO che il sesto periodo della medesima lettera d-sexies) stabilisce che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR) e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO, inoltre, che i periodi settimo e ottavo della ripetuta lettera dsexies) del comma 449 dispongono, rispettivamente, che, con il citato decreto interministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse, e che le somme che a seguito del predetto monitoraggio risultassero non destinate ad assicurare il potenziamento del servizio asili nido, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della menzionata legge 24 dicembre 2012, n. 228;

PRESO ATTO che i successivi due periodi della predetta lettera d-sexies) stabiliscono che i comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia, utilizzando le risorse di cui alla lettera in narrativa e nei limiti delle stesse e che si applica l'articolo 57, comma 3- septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 è in corso di perfezionamento;

PRESO ATTO, in particolare, che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene l'esplicita previsione secondo cui le quote del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 relative alle finalità di cui alle lettere d-quinquies), di spettanza dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, d-sexies) e d-octies) del comma 449 della legge n. 232 del 2016, saranno ripartite con successivi e autonomi provvedimenti e che, conseguentemente, la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, ripartita con il citato decreto è pari ad euro 7.106.513.368;

VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", approvata nella seduta del 17 novembre 2023;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2024

1. Per l'annualità 2024, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-sexies), della legge n. 232 del 2016, pari a 230 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio asili nido e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 172 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021" approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023, che unita al presente decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna "Maggiori risorse per il 2024" dell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.

2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2024 in termini di utenti aggiuntivi per i servizi educativi per l'infanzia, come riportato nella colonna "Utenti aggiuntivi 2024" del citato allegato alla Nota metodologica.

3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia di cui al comma 2.

Art. 2

Monitoraggio e rendicontazione

1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.

2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata delle istruzioni relative alla compilazione, è pubblicata entro il 31 luglio 2024, a cura della Commissione tecnica per i fabbisogni standard.

3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-sexies) sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.

4. La scheda di monitoraggio e rendicontazione è allegata al rendiconto annuale dell'ente e i comuni sono tenuti a trasmetterla a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2025, in modalità esclusivamente telematica.

Art. 3

Esiti del monitoraggio

1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2 risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio si applica la procedura prevista dalla normativa vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2024

Il Ministro dell'interno

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Il Ministro dell'istruzione e del merito

Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità