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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 febbraio 2024

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2024, n. 42

Approvazione della modalità di certificazione relativa all'attribuzione, per l'anno 2024, a favore di comuni, province, città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B (ora A.S.P), ad esclusione degli enti appartenenti alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2023, l'aspettativa per motivi sindacali - rectius - distacco per motivi sindacali.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'articolo 1 bis del decreto legge 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai comuni, alle province, alle comunità montane nonché alle I.P.A.B. (ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un contributo erariale corrispondente alla spesa sostenuta dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la legge della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, relativa alla "Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane" e la legge 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane";

Vista la legge della Regione Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2, concernente "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e le successive modifiche introdotte dalla legge 12 aprile 2021, n. 7 dal titolo "Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali";

Ritenuto che Città metropolitane e liberi Consorzi comunali debbano essere considerati tra gli enti assegnatari del contributo erariale di cui al predetto articolo 1 bis del decreto-legge n. 599 del 1996;

Considerata la disciplina sulle aspettative sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali;

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Ritenuta la necessità di definire le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2024;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di una modalità di certificazione i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta:

Art. 1

Spesa ammissibile al rimborso

1. L'espressione "aspettativa per motivi sindacali" utilizzata dal legislatore nell'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, deve intendersi riferita all'istituto del "distacco sindacale". Pertanto, solo gli Enti, di cui all'articolo 2, punto 1, che hanno sostenuto, nell'anno 2023, oneri per il personale cui è stato concesso il distacco per motivi sindacali, sono legittimati alla trasmissione della certificazione, con le modalità e i termini di cui ai successivi articoli 2, punto 2, e 3, punto 1, del presente decreto.

Art. 2

Modalità di certificazione

1. E' approvata la modalità di certificazione presente nell'Area riservata del Sistema certificazioni enti locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati) accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la finanza locale all'indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify relativa all'attribuzione, per l'anno 2024, a favore di comuni, province, Città metropolitane, liberi consorzi comunali, comunità montane e I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, del contributo per le spese sostenute per il personale cui è stato concesso, nell'anno 2023, l'aspettativa per motivi sindacali - rectius - distacco per motivi sindacali.

2. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell'ambito della predetta Area riservata a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 maggio 2024.

Art. 3

Termini e specifiche di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le Città metropolitane, i liberi consorzi comunali, le comunità montane e le I.P.A.B. (ora A.S.P.), ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, devono presentare telematicamente, esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 2, richiesta di contributo a decorrere dal 1° marzo 2024 ed entro le ore 23:59 del 31 maggio 2024, a pena di decadenza.

2. La richiesta di contributo deve essere debitamente sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario mediante apposizione di firma digitale opportunamente e preventivamente censita nella sezione "Configurazione Ente" dell'AREA CERTIFICATI -TBEL del sito web della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'interno.

3. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudichi la certezza del dato riportato nella certificazione già trasmessa telematicamente, comporta la non validità della stessa ai fini del rimborso degli oneri in argomento.

4. E' data facoltà agli Enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, di inoltrare una nuova certificazione, dopo aver annullato la precedente certificazione, sempre telematicamente e comunque entro il termine di trasmissione fissato al precedente comma 1.

Del presente decreto verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 12 febbraio 2024

Il Direttore Centrale

VALENTINO