
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 10 gennaio 2024
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U.R.I. 20 febbraio 2024, n. 42
Riparto del contributo di 80 milioni di euro, per l'anno 2024, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio.
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR CON IL MINISTRO PER LE DISABILITA' E CON IL MINISTRO PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
VISTA le legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"
VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale;
VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 774, lett. a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che disciplina le modalità di riparto del Fondo di solidarietà comunale;
VISTO l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha aggiunto al comma 449 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016 la lettera docties);
VISTO il primo periodo della menzionata lettera d-octies), il quale prevede che il Fondo di solidarietà comunale è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 80 milioni di euro per l'anno 2024, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica;
CONSIDERATO che il secondo periodo della predetta lettera d-octies) dispone che il contributo di cui al primo periodo della medesima lettera è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione (ora Ministro dell'istruzione e del merito), il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR), il Ministro per le disabilità e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ora Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità), previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione;
CONSIDERATO, altresì, che il terzo periodo della ripetuta lettera d-octies) stabilisce che, fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono disciplinati anche gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti con disabilità trasportati, da conseguire con le risorse assegnate e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;
VALUTATO che l'ultimo periodo della lettera d-octies) precitata dispone che le somme che, a seguito del predetto monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti con disabilità trasportati sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
CONSIDERATO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante criteri di formazione e riparto del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024, è in corso di perfezionamento;
PRESO ATTO, in particolare, che il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contiene l'esplicita previsione secondo cui le quote del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 con riferimento alle finalità di cui alle lettere d-quinquies), di spettanza dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, d-sexies) e d-octies) del comma 449 delle legge n. 232 del 2016 saranno ripartite con successivi e autonomi provvedimenti e che, conseguentemente, la quota del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2024 ripartita con il medesimo decreto è pari ad euro 7.106.513.368;
VISTA la proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard trasfusa nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", approvata nella seduta della stessa Commissione del 17 novembre 2023;
VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 21 dicembre 2023;
Decreta:
Obiettivi di servizio e riparto del contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'anno 2024
1. Per l'annualità 2024, il contributo di cui all'articolo 1, comma 449, lettera d-octies) della legge n. 232 del 2016, pari a 80 milioni di euro, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, è ripartito sulla base dei criteri e delle modalità esplicitate nella Nota metodologica recante "Obiettivi di servizio trasporto scolastico di studenti disabili e modalità di monitoraggio per la definizione del livello dei servizi offerto per il 2024 in base al comma 174 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021", approvata nella seduta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard del 17 novembre 2023, che, unita al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, ed è attribuito a ciascun comune negli importi indicati nella colonna "Maggiori risorse per il 2024" dell'allegato "Utenti e risorse aggiuntive" alla predetta Nota metodologica.
2. In considerazione del contributo di cui al comma 1, ciascun comune beneficiario è tenuto ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo di servizio assegnato per l'anno 2024 in termini di studenti con disabilità trasportati, come riportato nella colonna "Utenti del servizio trasporto studenti con disabilità aggiuntivi 2024"" del citato allegato alla Nota metodologica.
3. I comuni sono tenuti a destinare le risorse finalizzate al potenziamento del servizio di trasporto scolastico degli studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, di cui al comma 2.
Monitoraggio e rendicontazione
1. Tutti i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-octies) sono sottoposti a monitoraggio e certificano il raggiungimento dell'obiettivo di servizio attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio e rendicontazione.
2. La scheda di monitoraggio e rendicontazione, corredata dalle istruzioni relative alla compilazione è pubblicata entro il 31 luglio 2024, a cura delle Commissione tecnica per i fabbisogni standard.
3. I comuni non beneficiari delle risorse di cui alla ripetuta lettera d-octies) sono tenuti a compilare la scheda di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 1 limitatamente alle parti relative al monitoraggio del servizio sul territorio.
4. I comuni sono tenuti a trasmettere la scheda di monitoraggio e rendicontazione a SOSE S.p.a entro il 31 maggio 2025, in modalità esclusivamente telematica.
Esiti del monitoraggio
1. Nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui all'articolo 2 risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi di servizio, si applica la procedura prevista dalla normativa vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2024
Il Ministro dell'interno
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Il Ministro dell'istruzione e del merito
Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR
Il Ministro per le disabilità
Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità