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AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 10 gennaio 2024, n. 65

- Allegato al Comunicato Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicato nella G.U.R.I. 24 febbraio 2024, n. 46

Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023.

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTO l'Allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 13 dicembre 2023, punto 31 odg;

Delibera:

Art. 0

Articolo Unico

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

L'art. 19 del Regolamento (Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.) è modificato come segue:

1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;

b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;

c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L'annotazione è disposta ai sensi dell'art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall'art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità. 

Il Presidente

GIUSEPPE BUSIA

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2024

Il Segretario, LAURA MASCALI