
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 21 febbraio 2024
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 12 marzo 2024, n. 60
Bando per l'annualità 2023 del «Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale».
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, concernente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria";
VISTO in particolare, l'articolo 6, comma 7, del citato decreto-legge, il quale nell'istituire il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, denominato «Fondo», prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro "per i rapporti con le regioni", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, per stabilire le modalità di erogazione delle risorse iscritte nel predetto Fondo, nonché i criteri di erogazione dello stesso;
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 27 ottobre 2020 al n. 2395 che ha individuato, tra l'altro, i destinatari del Fondo, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse tra le due macroaree Valle d'Aosta e FriuliVenezia Giulia;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2023 che ha definito, con riferimento al "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento e le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo;
VISTO l'elenco dei comuni confinanti appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2023;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 novembre 2022, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 novembre 2022, al n. 2829, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Paola D'Avena, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (di seguito anche "il Dipartimento") e la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 7 (C.d.R. 7) "Affari regionali e autonomie" del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2023, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 241 in data 16 gennaio 2024, dalla Corte dei Conti al n. 230 in data 23 gennaio 2024, con il quale al dott. Giovanni Vetritto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento in data 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del Bilancio e per il Riscontro di Regolarità Amministrativo-Contabile con visto n. 562 in data 8 febbraio 2024, con il quale al Cons. Giovanni Vetritto, Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", è stata conferita la delega per la gestione amministrativa, finanziaria e contabile delle risorse del C.d.R. 7 relativamente, tra gli altri, al capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale;
DATO ATTO che
- con dPCM n. 317/Bil del 29 agosto 2023, al capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", per l'esercizio finanziario 2023, è stata assegnata in termini di competenza e di cassa la somma di 2.500.000,00 euro;
- con dPCM n. 409/Bil del 31 ottobre 2023, al capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", per l'esercizio finanziario 2023, è stata assegnata in termini di competenza e di cassa la somma di 1.250.000,00 euro;
- con dPCM n. 480/Bil dell'11 dicembre 2023, al capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", per l'esercizio finanziario 2023, è stata assegnata in termini di competenza e di cassa la somma di 1.250.000,00 euro;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 dicembre 2023 recante "Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026";
VISTA la nota DAR 2714 del 15 febbraio 2024, con la quale, tra l'altro, è stato richiesto il riporto, nell'esercizio finanziario 2024, dello stanziamento non impegnato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2023 del capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", del C.d.R. 7 "Affari regionali e autonomie", pari a 5.027.386,62 euro, di cui 5.000.000,00 euro relativi all'annualità 2023 presenti sul Piano Gestionale 1 e 27.386,62 euro relativi al Piano Gestionale 30;
VISTO il decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale, nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2024, è stata disposta la variazione, sia in termini di competenza che di cassa, sul Capitolo 446 "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale", piano gestionale 30, di 5.027.386,62 euro;
CONSIDERATO che la competenza del Fondo nell'esercizio 2024 risulta complessivamente pari a 15.027.386,62 euro, di cui 10.000.000,00 euro sul piano gestionale 01 e 5.027.386,62 sul piano di gestione n. 30,
PRESO ATTO della disponibilità, sul capitolo 446, C.d.R. 7, esercizio finanziario 2024, della somma di 5.000.000,00 euro da destinare alla ripartizione delle risorse del presente bando relativo al Fondo per l'annualità 2023;
Decreta:
Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 in data 21 febbraio 2024 (di seguito dPCM) definisce, con riferimento all'annualità 2023 del "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale" (di seguito denominato "Fondo"):
a) le somme destinate a ciascuna delle due macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, come individuate dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del dPCM;
b) il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascun comune, ai sensi dell'articolo 3 del dPCM;
c) le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento, le condizioni e le modalità di erogazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del dPCM.
Soggetti destinatari del finanziamento
1. I soggetti destinatari del finanziamento sono i comuni appartenenti alle macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, elencati nell'allegato 1 al dPCM.
Risorse disponibili e ripartizione tra le macroaree Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia
1. La disponibilità del Fondo, per l'annualità 2023, risulta pari a 5.000.000,00 euro.
2. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del dPCM a ciascuna macroarea è attribuita la quota di risorse sottoindicata:
a) Macroarea Regione Valle d'Aosta: 42,5 per cento dell'intero importo disponibile per l'annualità 2023, pari a 2.125.000,00 euro;
b) Macroarea Regione Friuli-Venezia Giulia: 57,5 per cento dell'intero importo disponibile per l'annualità 2023, pari a 2.875.000,00 euro.
Limite massimo di finanziamento ammissibile per comune
1. Il limite massimo di finanziamento ammissibile per ciascuna macroarea e per ciascun intervento è determinato dal rapporto tra le risorse disponibili e il numero complessivo dei comuni individuati nell'allegato 1 al dPCM, tenendo conto che, per i comuni che hanno portato a compimento il percorso della fusione o della fusione per incorporazione in un altro comune a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56, è conteggiato il numero dei comuni di confine in essi confluiti e il limite massimo di finanziamento ammissibile è proporzionalmente definito.
2. Per i comuni inclusi nella macroarea Valle d'Aosta, il limite massimo finanziabile è pari a 96.590,91 euro, salvo che per i comuni di Alagna Valsesia, nel quale è stato incorporato il comune di confine di Riva Valdobbia, e di Valchiusa, nato dalla fusione del comune di Meugliano e dei due comuni di confine di Trausella e di Vico Canavese, per i quali il limite massimo finanziabile è pari a 193.181,81 euro.
3. Per i comuni inclusi nella macroarea Friuli-Venezia Giulia, il limite massimo finanziabile è pari a 102.678,57 euro, salvo che per il comune di Longarone, nato dalla fusione dei due comuni di confine di Longarone e Castellavazzo, per il quale il limite massimo finanziabile è pari a 205.357,18 euro.
Oggetto del finanziamento
1. Le risorse sono destinate a finanziare la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei materiali per la realizzazione delle opere principali ammesse al finanziamento per le precedenti annualità, alla realizzazione di opere complementari alle opere principali nonché ad entrambe le due categorie di opere sopra riportate, come stabilito all'art. 1 del dPCM.
2. L'ente proponente può richiedere il finanziamento, a valere sull'annualità 2023 del Fondo, per i progetti già ammessi a finanziamento a valere sulla annualità 2018 - 2020 o sull'annualità 2021 o sull'annualità 2022 del Fondo, o su più annualità tra quelle indicate.
3. In ogni caso non potrà essere superato, a valere sull'annualità 2023 del Fondo, il limite massimo di finanziamento stabilito per ogni singolo comune. Il comune potrà comunque prevedere un cofinanziamento da comprovare secondo quanto indicato nei successivi articoli 6 e 7.
4. Qualora il progetto già ammesso al finanziamento risulti costituito da più interventi, l'ente proponente può richiedere le risorse per entrambe le tipologie di intervento indicate dall'art. 1 comma 1 del dPCM alternativamente per l'intero progetto, per un solo intervento oppure per uno o più interventi.
Contenuto della domanda
1. La domanda va presentata attraverso la compilazione del format allegato al presente bando e deve contenere tutte le informazioni richieste nel format stesso pena l'esclusione.
Modalità di presentazione delle domande per i maggiori oneri
1. I comuni di cui all'allegato 1 al dPCM che intendono presentare la domanda per i maggiori oneri inoltrano il format per il finanziamento nella stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda di contributo nella precedente annualità di riferimento, ovvero in forma singola, in forma aggregata o come unione di comuni.
2. La domanda di finanziamento sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente proponente e debitamente protocollata è trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie - Ufficio I, Via della Stamperia, n. 8, 00187 Roma, all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it.
3. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
- relazione generale descrittiva delle ulteriori necessità economiche necessarie per la realizzazione delle opere, determinatesi a seguito dell'aumento dei costi individuati nel progetto originario o nel corso della progettazione definitiva/esecutiva;
- computo metrico estimativo, in modalità comparativa rispetto a quello precedentemente redatto/presentato, nel quale siano evidenziati i maggiori costi e le relative voci in aumento;
- quadro economico, in modalità comparativa rispetto a quello precedentemente redatto/presentato;
- cronoprogramma aggiornato dei lavori;
- atti approvativi della documentazione suindicata;
- in caso di cofinanziamento, delibera di Giunta Comunale di comprova del cofinanziamento medesimo;
- ogni altro atto amministrativo relativo al progetto ritenuto utile alla realizzazione delle opere.
4. Gli allegati tecnici ed economici di progetto dovranno essere trasmessi sia con firma digitale, sia in formato pdf; per gli ulteriori allegati è sufficiente il formato pdf.
Modalità di presentazione delle domande per le opere complementari
1. I comuni di cui all'allegato 1 al dPCM che intendono presentare la domanda per le opere complementari inoltrano il format per il finanziamento nella stessa modalità utilizzata per la presentazione della domanda di contributo nella precedente annualità di riferimento, ovvero in forma singola, in forma aggregata o come unione di comuni.
2. La domanda di finanziamento, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente proponente e debitamente protocollata, deve essere trasmessa, a pena di esclusione, entro e non oltre il termine di quattro mesi dalla pubblicazione del presente decreto, tramite posta elettronica certificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie - Ufficio I, Via della Stamperia, n. 8, 00187 Roma, all'indirizzo: affariregionali@pec.governo.it.
3. La domanda deve essere corredata dei seguenti allegati:
- Progetto esecutivo approvato con delibera di Giunta Comunale, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'allegato I.7 del vigente D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- verbali di verifica e di validazione del progetto;
- pareri eventualmente necessari;
- sintetica relazione illustrativa della complementarietà delle opere proposte rispetto a quelle del progetto o dell'intervento già finanziato;
- in caso di cofinanziamento, delibera di Giunta Comunale di comprova del cofinanziamento medesimo;
- ogni altro atto amministrativo relativo al progetto ritenuto utile alla realizzazione delle opere.
4. Gli allegati tecnici ed economici di progetto dovranno essere trasmessi sia con firma digitale, sia in formato pdf; per gli ulteriori allegati è sufficiente il formato pdf.
Condizioni di erogazione del Fondo - Tempi di realizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del dPCM, sono definite le seguenti condizioni per l'erogazione del Fondo:
a) per i progetti finanziati nelle annualità precedenti, per i quali si chiede il finanziamento per maggiori oneri, le tempistiche di progettazione e realizzazione, definite nel relativo bando di finanziamento, restano invariate;
b) gli interventi relativi alle opere complementari devono essere completati entro sei mesi dalla ultimazione dei lavori delle opere principali;
c) relativamente alle opere complementari sono ammesse le spese per la progettazione e la realizzazione dell'intervento, nonché quelle relative all'esproprio/acquisto di immobili solo qualora funzionali alla realizzazione dell'intervento e qualora rappresentino una parte marginale dell'importo totale del progetto.
Valutazione, approvazione, pubblicità, cause di esclusione
1. Alla valutazione delle richieste provvede l'Ufficio I del Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie - Servizio per le politiche urbane e della montagna, di sviluppo locale e di sostegno alla marginalità territoriale, attraverso un gruppo di lavoro allo scopo costituito, coordinato dal coordinatore dell'Ufficio I;
2. Ai sensi dell'art. 5 del dPCM, l'Ufficio I opera una verifica di rispondenza delle domande di finanziamento ai requisiti indicati ai precedenti articoli 6 e 7 nonché, relativamente alle opere complementari, anche una verifica di rispondenza dei progetti alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023.
3. Gli elenchi finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del dPCM, sono adottati con provvedimento del coordinatore dell'Ufficio I e vengono pubblicati, con valore legale di notifica degli esiti della procedura, sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie (www.affariregionali.it), entro cinque giorni successivi all'adozione.
4. Con provvedimento del coordinatore dell'Ufficio I sono esclusi i progetti valutati come non rispondenti alle condizioni di ammissibilità indicate dal dPCM e dal presente decreto.
Erogazioni dei finanziamenti
1. Le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati ad esito della valutazione, per una misura corrispondente al 100% del loro valore, sono disciplinate dall'articolo 7 del dPCM.
Monitoraggio e revoca del finanziamento degli interventi
1. Il monitoraggio e la revoca del finanziamento degli interventi si svolgono secondo quanto indicato nell'articolo 8 del dPCM.
2. Il Dipartimento, ad esito della pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 10, provvede a trasmettere alla regione competente per l'attività di verifica finale sulla realizzazione degli interventi e sulla rendicontazione delle spese sostenute, gli atti acquisiti in sede di inoltro delle istanze e quelli eventualmente richiesti ad integrazione delle stesse.
Quesiti e chiarimenti
1. I comuni interessati potranno inoltrare al Dipartimento, con posta elettronica certificata indirizzata a affariregionali@pec.governo.it, quesiti relativi alla procedura avviata con il presente decreto entro due mesi dalla pubblicazione dello stesso; le relative risposte saranno pubblicate, entro i successivi 20 giorni lavorativi, sul sito dipartimentale www.affariregionali.it e consultabili attraverso un apposito link presente nella pagina iniziale del sito.
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento; sarà data comunicazione della avvenuta pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 febbraio 2024
Il Coordinatore dell'Ufficio I
GIOVANNI VETRITTO