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ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

CIRCOLARE 6 marzo 2024, n. 2051/Gab

G.U.R.S. 15 marzo 2024, n. 13

Legge regionale n. 9 del 20 giugno 2019 "Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia".

La presente circolare focalizza alcuni principi sanciti dalla legge regionale n. 9/2019, correlati a specifiche finalità perseguite con il medesimo disposto normativo, al fine di orientare l'azione delle Amministrazioni competenti nel settore a tutela delle esigenze di pubblico uso dell'area demaniale marittima, in assenza di appositi Piani regolatori ovvero di Piani di utilizzo del demanio marittimo.

La Regione Siciliana con la legge regionale n. 9/2019 ha inteso salvaguardare, promuovere e sostenere la pesca mediterranea, definendo tale attività come identitaria del tessuto sociale regionale in quanto, da sempre, ha rappresentato attività di sostegno delle comunità costiere locali. Tali aspetti hanno contribuito alla nascita di specifiche tradizioni culturali, antropologiche e di costume che hanno identificato la figura del pescatore e della pesca mediterranea quale elemento di riconoscimento di una antica tradizione da custodire per le future generazioni che si intende tutelare anche preservando il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica.

Nella medesima legge si sancisce che la Regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, attraverso la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico oltre che la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

Nella stessa direzione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, si promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

Si intende privilegiare, quindi, nel complesso, l'attività della pesca, portatrice di un interesse pubblico preminente, quale attività lavorativa di un antico mestiere che identifica la cultura isolana, individuando, a tal fine, per il sostentamento dei pescatori, anche una serie di "nuovi" mestieri di cui la pesca rappresenta l'attività principale, affinché possa essere salvaguardato il valore e la tradizione del mestiere, che ben caratterizza il costume della nostra isola.

E' indubbio, pertanto, che gli obiettivi perseguiti con quanto previsto dalla legge regionale n. 9/2019, devono trovare concreta attuazione sul territorio regionale, in armonia con gli stessi principi fissati dalle politiche europee e nazionali per il settore pesca, anche sotto l'aspetto dei vincoli temporali nascenti dall'utilizzo di fondi comunitari per l'attività della pesca e dei pescatori, tesi al rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese di pesca, e conseguentemente alla tutela del ceto peschereccio e dell'attività della pesca.

Per il perseguimento di tale obiettivo, il Dipartimento della pesca mediterranea dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, attraverso l'utilizzo dei Fondi FEAMP 2014/2020, ha avviato e completato numerosi interventi per migliorare le infrastrutture portuali regionali su cui si sviluppano i cosiddetti borghi marinari, e con la prossima programmazione FEAMPA 2021/2027 intende potenziare gli interventi a tutela della pesca mediterranea secondo le indicazioni discendenti dalla legge regionale n. 9/2019.

Al contempo, quindi, per le medesime finalità, gli Uffici e le Amministrazioni competenti, nell'istruire le richieste di utilizzo delle aree delle infrastrutture portuali di competenza regionale per usi diversi dalla preminente attività della pesca, non possono che orientare l'azione amministrativa al rispetto dei principi generali richiamati, come imposti normativamente, a tutela dell'esercizio della pesca professionale all'interno dei porti, verificando la compatibilità, degli usi diversi, con la presenza della flotta peschereccia, cui va garantita la sicurezza degli ormeggi e la manovrabilità delle imbarcazioni.

L'agire, a tutela dell'uso pubblico del bene demaniale, a vocazione peschereccia, comporta, sostanzialmente, la primaria protezione e il consequenziale perseguimento degli interessi collettivi delle comunità costiere locali, cosi come salvaguardati dalla legislazione regionale richiamata, attraverso la promozione e il sostentamento della pesca mediterranea, piuttosto che l'interesse imprenditoriale del singolo individuo.

Si auspica una capillare diffusione della presente.

L'Assessore: SAMMARTINO