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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 marzo 2024

G.U.R.I. 5 aprile 2024, n. 80

Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive.

IL DIRETTORE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti i registri delle varietà di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varietà stesse ed in particolare il comma 4, secondo cui i registri delle varietà devono riportare, tra le altre cose, l'identificativo del responsabile o dei responsabili della conservazione in purezza della varietà;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che consente al costitutore di una varietà di demandare ad un responsabile il mantenimento per la conservazione in purezza;

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la possibilità di rinnovo dell'iscrizione delle varietà ove la coltura sia così estesa da giustificarlo o abbia un interesse economico rilevante;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal Registro nazionale qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;

Visto l'art. 15, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede la cancellazione di una varietà dal registro nazionale qualora la validità dell'iscrizione sia giunta a scadenza;

Visto l'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede che nel decreto di cancellazione emanato in applicazione del comma 1, lettera e) del medesimo decreto legislativo possa essere stabilito, su richiesta del costitutore, un periodo transitorio per la certificazione, per il controllo, limitatamente alle specie ortive, quali sementi standard e per la commercializzazione dei prodotti sementieri che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, in corso di registrazione da parte degli organi di controllo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2024, al n. 320;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, in corso di registrazione, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024 ed in particolare l'art. 2;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà, indicate nel presente dispositivo, al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

Visti i decreti ministeriali con i quali sono state iscritte, nel relativo registro, le varietà indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza e richiesta una variazione di denominazione;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la variazione della responsabilità della conservazione in purezza delle varietà indicate nel presente dispositivo;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel presente dispositivo dal registro nazionale;

Visti i pareri espressi nelle riunioni del 18 dicembre 2019, 21 dicembre 2021, del 20 dicembre 2022, del 10 ottobre 2023, del 19 dicembre 2023 e del 19 febbraio 2024 dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Viste le proposte di nuove denominazioni varietali presentate dagli interessati per le varietà in iscrizione oggetto del presente provvedimento;

Considerato concluso l'esame delle nuove denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie agrarie, di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate.

Tabelle

Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie ortive, di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del medesimo decreto legislativo, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le varietà sottoelencate le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base» o «sementi certificate», o controllate in quanto «sementi standard».

SOIA EDAMAME

Codice SIAN Denominazione Responsabile della conservazione in purezza
4455 SYED121SA100 Società Agricola Italiana Sementi (S.A.I.S) S.p.A.

.

Art. 3

1. Le denominazioni delle varietà di specie agrarie, iscritte nel registro nazionale delle varietà dei prodotti sementieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, sono così di seguito modificate:

Codice SIAN Specie Vecchia denominazione Nuova denominazione
22621 Mais SY Tarkin Tarkin
21627 Mais Mograbix Mogabrix

.

Art. 4

1. La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto riportate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al responsabile della conservazione in purezza a fianco indicato.

Tabella

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie e ortive con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo.

Tabelle

Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 14, primo comma del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie e ortive, delle sottoelencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2033:

Tabelle

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Tabelle

Art. 8

1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2026:

SPECIE AGRARIE

Codice SIAN Specie Varietà D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo Gazzetta Ufficiale
14018 Girasole Domingo ST 21/03/2013 08/04/2013
14012 Girasole Imidor 21/03/2013 08/04/2013
14017 Girasole Sergio ST 21/03/2013 08/04/2013
13188 Ibridi di sorgo x erba sudanese Advancegrazer 09/05/2013 27/05/2013
11876 Mais Aboni 18/06/2013 28/06/2013
13387 Mais Arvedo 31/07/2013 19/08/2013
7880 Mais Azema 11/02/2014 04/03/2014
12955 Mais Clischi 18/06/2013 28/06/2013
14185 Mais Codiese 07/01/2013 24/01/2013
13939 Mais DKC3333 07/01/2013 24/01/2013
13946 Mais DKC4012 07/01/2013 24/01/2013
13953 Mais DKC4530 07/01/2013 24/01/2013
13959 Mais DKC4626WX 07/01/2013 24/01/2013
13988 Mais DKC5222 07/01/2013 24/01/2013
13992 Mais DKC5430WX 07/01/2013 24/01/2013
14064 Mais DKC6031 07/01/2013 24/01/2013
14077 Mais DKC6237 07/01/2013 24/01/2013
14071 Mais DKC6130 07/01/2013 24/01/2013
14083 Mais DKC6630 07/01/2013 24/01/2013
14088 Mais DKC6634 07/01/2013 24/01/2013
7864 Mais Kubrick 11/02/2014 04/03/2014
12970 Mais Miloxan 18/06/2013 28/06/2013
7879 Mais Mitic 11/02/2014 04/03/2014
13439 Mais Nystar 18/06/2013 28/06/2013
11880 Mais Roberi 18/06/2013 28/06/2013
7882 Mais Sancia 11/02/2014 04/03/2014
14113 Soia Ginevra 28/08/2013 13/09/2013

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SPECIE ORTIVE

Codice SIAN Specie Varietà D.M. di iscrizione o ultimo rinnovo Gazzetta Ufficiale
3541 C. maxima X C. moschata Kimono 07/11/2013 05/12/2013
3344 Peperone Frank 08/03/2013 06/04/2013
3399 Pomodoro SAAB CRA 17/06/2013 28/06/2013

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Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2024

Il direttore generale: ANGELINI

__________

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.