Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 2024, n. 54

- Allegato al Comunicato Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella G.U.R.I. 17 aprile 2024, n. 90

Istituzione del "cassetto virtuale": lo spazio internet ad accesso riservato, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure espropriative, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTI gli articoli 136 e seguenti del Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante "Codice di procedura civile";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.";

VISTI gli articoli 14, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, recante "Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria";

VISTO in particolare, l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2023, a tenore del quale: "Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato «cassetto virtuale», finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti";

VISTO altresì, l'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2023 che prevede che: "Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.";

RILEVATO che, con riferimento alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, al fine di procedere alla dematerializzazione dello scambio informativo fra autorità espropriante e destinatari, occorre prevedere misure funzionali all'attivazione di un cassetto virtuale e alla determinazione delle modalità di deposito degli atti di esproprio, del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58:

a) le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2023;

b) le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio;

c) il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notificazione degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "autorità espropriante": l'autorità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

b) "cassetto virtuale": lo spazio internet ad accesso riservato, finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure espropriative, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

c) "destinatari delle procedure espropriative": i proprietari dei beni oggetto del procedimento di espropriazione e ogni altro interessato ai sensi del TUEs;

d) "TUEs": il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 2

Cassetto virtuale

1. L'autorità espropriante costituisce il cassetto virtuale, anche mediante ricorso a soggetti privati con le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. Il responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6, comma 6, del TUEs, presiede all'attivazione e al corretto funzionamento del cassetto virtuale.

3. Al cassetto virtuale possono accedere, mediante credenziali personali riservate, il dirigente dell'ufficio espropriazioni di cui all'articolo 6, comma 5, del TUEs, il responsabile del procedimento di cui all'articolo 6, comma 6, del TUEs, o loro delegati, il beneficiario dell'espropriazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del TUEs, il promotore dell'espropriazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del TUEs, i destinatari delle procedure espropriative, o loro delegati.

4. Nella gestione e manutenzione del cassetto virtuale, deve essere garantita la riservatezza dei dati in esso contenuti nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3

Notifica dell'avviso di avvio del procedimento

1. Al momento della notifica ai sensi degli articoli 11 e 16, comma 4, del TUEs, l'autorità espropriante comunica, nelle forme ordinarie, ai destinatari delle procedure espropriative:

a) le modalità di accesso e funzionamento del cassetto virtuale;

b) i soggetti per i quali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, il cassetto virtuale è attivato d'ufficio;

c) le modalità per richiedere l'attivazione del cassetto virtuale da parte di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera b);

d) le modalità di svolgimento delle comunicazioni relative alle procedure espropriative di cui al presente decreto per i soggetti che non aderiscono al cassetto virtuale.

2. Ai fini di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1, nella notifica ai sensi degli articoli 11 e 16, comma 4, del TUEs l'autorità espropriante assegna ai destinatari delle procedure espropriative un termine entro il quale manifestare la propria volontà di ricevere le successive comunicazioni nelle forme ordinarie oppure tramite cassetto virtuale.

3. Il destinatario della procedura espropriativa che, ai sensi del comma 2, manifesta la volontà di ricevere le successive comunicazioni tramite cassetto virtuale fornisce all'autorità espropriante un valido indirizzo di posta elettronica certificata.

4. Qualora il destinatario della procedura espropriativa non manifesti, nel termine di cui al comma 2, alcuna preferenza circa le predette modalità, le successive comunicazioni sono svolte nelle forme ordinarie.

5. La volontà di ricevere le comunicazioni tramite il cassetto virtuale può essere manifestata dai destinatari della procedura espropriativa all'autorità espropriante anche in un momento successivo al termine individuato ai sensi del comma 2.

6. Il pubblico avviso di cui articolo 11, comma 2, secondo periodo, del TUEs, rinvenibile presso l'albo pretorio dei Comuni interessati, oppure presso uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, nonché presso il sito istituzionale delle Regione Calabria e della Regione Siciliana, include le informazioni di cui al comma 1.

Art. 4

Attivazione del cassetto virtuale

1. Il cassetto virtuale è attivato d'ufficio nei confronti dei destinatari delle procedure espropriative titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata registrato presso l'indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Il cassetto virtuale è attivato dall'autorità espropriante nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, entro trenta giorni dalla ricezione delle manifestazioni di volontà ivi previste.

Art. 5

Modalità di funzionamento del cassetto virtuale

1. Tutte le comunicazioni formali della procedura, da parte dei soggetti attivi e passivi dell'espropriazione, avvengono tramite il cassetto virtuale per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e commi 3 e 5.

2. L'ufficio per le espropriazioni deposita nel cassetto virtuale tutti gli atti e i documenti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni e il decreto di esproprio, oltre ai documenti di cui il destinatario della procedura espropriativa abbia fatto eventuale richiesta mediante procedimento di accesso agli atti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai destinatari delle procedure espropriative.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi depositati nel cassetto virtuale si presumono conformi agli originali.

4. All'atto del deposito del documento o della comunicazione da parte dell'autorità espropriante, viene generato e trasmesso in automatico al destinatario della procedura espropriativa, tramite posta elettronica certificata, un avviso di avvenuto deposito, con l'indicazione dell'oggetto del deposito e la contestuale generazione di un link per il download del documento o della comunicazione. Tale avviso assolve ad ogni modalità di comunicazione personale o impersonale prevista nel TUEs.

Art. 6

Efficacia giuridica delle comunicazioni effettuate mediante cassetto virtuale

1. L'avviso di avvenuto deposito di cui all'articolo 5 assume valore di notifica ai sensi degli articoli 136 e seguenti del Codice di procedura civile. L'esito positivo dell'invio tramite posta elettronica certificata è comprovato dalle ricevute di accettazione e avvenuta consegna ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

2. In caso di avviso di non accettazione o di mancata consegna, la comunicazione deve essere ripetuta altre due volte a distanza di 24 ore, e in caso di errore persistente la consegna del documento o della comunicazione è espletata nelle forme ordinarie di cui al TUEs all'indirizzo fisico indicato per le comunicazioni sostitutive nell'apposita sezione del cassetto virtuale.

3. I documenti depositati nel cassetto virtuale non sono modificabili, sostituibili o rimovibili e rimangono disponibili e scaricabili per tutta la durata della dichiarazione di pubblica utilità e nei due anni successivi al termine della sua validità.

4. Quando la notificazione secondo le modalità indicate nel presente decreto, ovvero nei modi ordinari, è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, resta ferma la facoltà dell'autorità espropriante di chiedere al Presidente del tribunale competente, ai sensi dell'articolo 26 del codice di procedura civile, di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150 del codice di procedura civile.

Art. 7

Attivazione sportello di supporto tecnico-help desk

1. L'Autorità espropriante attiva uno o più sportelli (help desk) per il supporto tecnico ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e commi 3 e 5, e il monitoraggio dei processi di digitalizzazione relativi al procedimento espropriativo.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MATTEO SALVINI