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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

CIRCOLARE 15 aprile 2024, n. 5

G.U.R.S. 19 aprile 2024, n. 18

Articolo 22, comma 4, lettera b), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio".

Agli Enti Locali della Regione Siciliana

e, p.c. Alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Siciliana

Come è noto, con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è stata approvata la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Nello specifico, l'articolo 22 del suddetto decreto, al comma 4, lettera b) stabilisce che:

"4. L'autorizzazione all'apertura è revocata qualora il titolare:

(...)

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;".

E' altresì noto, che in applicazione dell'articolo 1, comma 2 del citato decreto legislativo recante "Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione" la Regione siciliana ha emanato la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 recante "Riforma della disciplina del commercio" che, relativamente al territorio regionale, detta disposizioni in ordine all'apertura, all'ampliamento e al trasferimento di sede degli esercizi commerciali.

In particolare, in forza delle competenze dettate dallo Statuto, l'articolo 22 della suddetta legge, al comma 4, lettera b) stabilisce, con lievi differenze rispetto alla disposizione statale, ma con le medesime finalità, che:

"4. L'autorizzazione all'apertura già rilasciata decade automaticamente qualora il titolare:

(...)

b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;".

Pertanto, sia per la normativa statale che per quella regionale, trascorso il termine di un anno di sospensione senza che l'esercizio commerciale abbia ripreso la normale attività, il titolo autorizzatorio è revocato o decade automaticamente.

Tuttavia, sul punto, giova preliminarmente premettere che, le citate disposizioni normative sottostavano ad una specifica logica, in quanto emanate unitamente a norme relative al contingentamento delle autorizzazioni che, a seguito della successiva emanazione di diverse disposizioni di settore, è stato eliminato, determinando che l'attività commerciale, e in particolare quelle relative alle grandi strutture di vendita, è stata liberalizzata e svincolata da parametri quali: bacino di attrazione, spesa attratta, conto economico, impatto commerciale, impatto occupazionale, distanza minima tra attività, ect., subordinando il rilascio dell'autorizzazione solo al rispetto del requisito urbanistico-commerciale e alla verifica dell'impatto sul traffico che la struttura commerciale genera sul tessuto urbano del territorio comunale interessato.

Sulla disposizione normativa in argomento, al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità di concedere deroghe di sospensione dell'attività oltre il previsto termine di un anno.

Sul punto, con un pronunciamento del giugno 2011 la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha emesso in sede giurisdizionale la sentenza n. 03919/2011 che riguarda la possibilità di sospensione dell'attività di una media o grande struttura di vendita oltre il periodo di un anno stabilito dal D.Lgs. n. 114/1998.

Il Consiglio di Stato ha statuito che a seguito di subingresso, avendo l'impresa attivato la procedura di mobilità dei lavoratori, poteva ottenere la proroga per un altro anno, adducendo, in questo caso, motivazioni non imputabili alla ditta.

Pertanto, considerato, come esplicitato, che le medie e in particolare le grandi strutture di vendita non sono più sottoposte a contingentamento/parametro numerico, in analogia alla citata sentenza, se a seguito di subingresso l'impresa subentrante deve svolgere lavori necessari e non procrastinabili di ristrutturazione dei locali adibiti alla vendita, supportati in ogni caso da idonei titoli edilizi (cila, permesso di costruire o altro), che richiedono un lasso di tempo superiore al termine previsto dal comma 4, lettera b) dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, si ritiene possibile derogare parzialmente al citato termine e prorogare in via eccezionale, su richiesta dell'impresa, la sospensione dell'attività per il tempo necessario per la conclusione dei lavori di ristrutturazione, e comunque entro il termine previsto dal relativo titolo edilizio.

L'Assessore: TAMAJO