
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 18 aprile 2024, n. 151
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2024, n. 99
Condizioni e i criteri per l'applicazione ai clienti finali, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e, in particolare l'articolo 5, comma 1, secondo cui la disciplina del mercato elettrico, predisposta dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A (di seguito GME), è approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: ARERA);
VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2003, recante "Approvazione del Testo integrato della disciplina del mercato elettrico. Assunzione della responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. - relativamente al mercato elettrico";
ATTESO che la vigente disciplina del mercato elettrico prevede che il processo di formazione dei prezzi del Mercato del giorno prima si basi sul criterio per cui alle offerte di vendita è riconosciuto il prezzo marginale di equilibrio nella zona di rete in cui è localizzata l'unità di produzione interessata mentre le offerte di acquisto riferite alle unità di consumo, indipendentemente dalla zona ove sono localizzate, sono valorizzate a un prezzo medio a livello nazionale determinato come media dei prezzi zonali, ponderata sulla base delle quantità di energia elettrica acquistate dalle unità di consumo (nel seguito prezzo unico nazionale);
VISTO il regolamento (UE) 1222/2015 del 24 luglio 2015 della Commissione europea che, in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione;
VISTO in particolare l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1222/2015 che ha previsto la definizione di un prezzo unico di equilibrio per ogni zona di offerta e ogni periodo rilevante di mercato, espresso in EUR/MWh, quale risultato del meccanismo di coupling dei mercati giornalieri;
VISTO il regolamento (UE) 943/2019 del 5 giugno 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell'energia elettrica;
VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito, PNIEC) predisposto dall'Italia in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019;
VISTO l'articolo 13 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 2024, n. 11 [N.d.R. recte: legge 2 febbraio 2024, n. 11], secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'ARERA, sono stabiliti le condizioni e i criteri per l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di prezzi zonali definiti in base agli andamenti del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e sono stabiliti indirizzi per la definizione da parte dell'ARERA di un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali che tenga conto del contributo alla flessibilità e all'efficienza del sistema nonché delle esigenze di promozione della concorrenza nel mercato, a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e un prezzo di riferimento calcolato dal GME in continuità con il calcolo del prezzo unico nazionale;
CONSIDERATO che il superamento del prezzo unico nazionale, come prezzo di valorizzazione delle offerte di acquisto sul Mercato del giorno prima, rientra tra le misure per lo sviluppo del mercato integrato dell'energia elettrica basato su un processo di formazione dei prezzi che determini un prezzo di equilibrio per ogni zona di offerta sia in vendita che in acquisto;
TENUTO CONTO che, ai fini della determinazione degli indirizzi per il suo superamento, è opportuno considerare che il prezzo unico nazionale:
a) è utilizzato per la disciplina degli istituti negoziali e regolatori in materia di energia elettrica, nonché con riferimento ai contratti di fornitura di energia elettrica ai clienti finali;
b) costituisce uno strumento di perequazione tra i clienti finali con particolare riferimento ai soggetti non in grado di cogliere le opportunità del mercato derivanti dalla flessibilità della domanda;
c) riduce il rischio di segregazione a livello zonale del mercato al dettaglio con effetti positivi sulla concorrenza;
RITENUTO opportuno prevedere un percorso graduale di applicazione del meccanismo di perequazione sostitutivo del prezzo unico nazionale, eventualmente differenziato per le diverse categorie di clienti finali sulla base di valutazioni svolte dall'ARERA;
SENTITA l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente che, con la deliberazione 133/2024/I/EEL del 9 aprile 2024, ha espresso parere favorevole, evidenziando che il meccanismo transitorio di perequazione sia da applicarsi per via degli utenti del dispacciamento e non direttamente tra i clienti finali in quanto detto meccanismo è afferente a partite economiche relative ai mercati all'ingrosso dell'energia e non ai mercati retail;
Decreta:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le offerte di acquisto di energia elettrica sul Mercato del giorno prima gestito dal GME sono valorizzate ai prezzi zonali.
2. Ai fini della disciplina del mercato elettrico, il GME calcola il prezzo di riferimento dell'energia elettrica scambiata nell'ambito del suddetto mercato, come media dei prezzi zonali ponderata per le quantità acquistate relativamente a portafogli zonali in prelievo in ciascuna zona geografica di mercato.
3. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con uno o più provvedimenti:
a) disciplina un meccanismo transitorio di perequazione tra i clienti finali a compensazione dell'eventuale differenziale tra il prezzo zonale e il prezzo di riferimento di cui al comma 2 e stabilisce le relative modalità di copertura. Il meccanismo di cui alla presente lettera trova applicazione fino a data non anteriore al 31 dicembre 2025;
b) stabilisce termini e modalità per il superamento del meccanismo di perequazione di cui alla lettera a), eventualmente prevedendo che le tempistiche di superamento di detto meccanismo siano differenziate, anche in via transitoria su base opzionale, per le diverse categorie di clienti finali in ragione del loro diverso contributo alla flessibilità ed all'efficienza del sistema nonché delle diverse esigenze di promozione della concorrenza nel mercato con riferimento a dette diverse tipologie di clienti. Le modifiche di cui al periodo precedente sono efficaci non prima di 12 mesi dalla loro adozione;
c) definisce le modalità con le quali il GME calcola il prezzo di riferimento per le finalità di cui alla lettera b), rendendo a tal fine disponibili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, i flussi informativi di prelievo gestiti dal Sistema informativo integrato.
4. Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
GILBERTO PICHETTO FRATIN