
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 15 marzo 2024, n. 106
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 30 aprile 2024, n. 100
Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari, a refusione dei costi esposti dal GSE, nell'attuazione della misura «CACER» di cui al decreto 7 dicembre 2023, nell'ambito del PNRR, M2C2 I1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo».
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
VISTO l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare:
a) la Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, accoppiati a sistemi di stoccaggio inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità delle energie rinnovabili, in particolare in comuni con meno di 5 000 abitanti per una potenza complessiva pari almeno a 2 GW;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020, il quale, in attuazione di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (nel seguito: decreto-legge 162/2019), ha individuato una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo di potenza complessiva non superiore a 200 kW, e le relative modalità di accesso;
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e in particolare:
- il Titolo II "Regimi di sostegno e strumenti di promozione" che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili perseguendo nel contempo, l'armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente "Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali" e "Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali";
- il Titolo IV "Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete", Capo I, che disciplina le configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili;
- il Titolo V "Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa" e in particolare l'articolo 42 che definisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;
VISTO, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021, che disciplina la "Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia";
VISTI, inoltre, i seguenti articoli del predetto decreto legislativo n. 199 del 2021:
- articolo 30 che disciplina gli autoconsumatori di energia rinnovabile stabilendo le condizioni e le modalità con le quali un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile, nonché le modalità e le condizioni per divenire autoconsumatori collettivi;
- articolo 31 che definisce le comunità energetiche rinnovabili stabilendo le condizioni e le modalità al ricorrere delle quali i clienti finali hanno il diritto di organizzarsi in comunità energetiche rinnovabili;
- articolo 32 che definisce le modalità di interazione con il sistema elettrico delle configurazioni di autoconsumo e, in particolare, il comma 3 che stabilisce che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) adotti i provvedimenti necessari a garantire l'attuazione delle disposizioni del Capo I, titolo IV del decreto legislativo n. 199 del 2021;
VISTO il citato articolo 14, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo", sono definiti criteri e modalità per la concessione dell'aiuto, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8;
VISTO il comma 4 del sopra richiamato articolo 32 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che prevede che fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 8, del decreto-legge 162/2019;
VISTA la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 "Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso";
VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE";
VISTO l'art. 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
VISTO l'art. 45-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ai sensi del quale "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 recante: «Individuazione di una tariffa incentivante per impianti a fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili e nelle configurazioni di autoconsumo singolo a distanza e collettivo, in attuazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e in attuazione della misura appartenente alla Missione 2, Componente del 2, Investimento 1.2 del PNRR.» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, che esercita l'opzione legislativa di cui all'art. 45-bis del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, individuando, ex. art. 9, comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. quale "soggetto gestore" dell'attuazione della misura in discorso;
VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 6 del richiamato DM 7 dicembre 2023, n. 414 che, nel prevedere le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Soggetto Gestore, così dispone: «Alla copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE si provvede tramite un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle tariffe incentivanti a valere su risorse proprie degli stessi quantificato secondo le modalità previste dall'articolo 25 del sopra citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91»;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;
RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 adottato ai sensi del predetto art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al fine di introdurre specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal decreto ministeriale n. 414/2023;
VISTA la proposta del GSE riguardante i corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura dei costi per la gestione degli incentivi di cui al decreto 7 dicembre 2023, n. 414, trasmessa in conformità con le previsioni dell'art. 25, co. 2, del DL 91/14, acquisita al prot. n. 34597 del 23/02/2024, poi perfezionata e finalizzata mediante nota acquisita al prot. n. 49106 del 14/03/2024;
VISTA la relazione di congruità dei costi del GSE, stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, prot. n. 49753 del 14 marzo 2024;
CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare il decreto ministeriale 7 dicembre 2023, n. 414 al fine di risolvere una incertezza interpretativa derivante dalla formulazione di una disposizione in esso contenuta;
Decreta:
Corrispettivi a carico dei beneficiari previsti dal DM 7 dicembre 2023, n. 414
1. Sono approvati, in allegato ("Allegato 1") al presente decreto, i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti:
a) ammessi alle tariffe incentivanti, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
b) beneficiari del contributo PNRR, a copertura dei costi sostenuti dal GSE connessi all'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
c) richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità di cui all'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.
2. Sono approvati in allegato ("Allegato 2") al presente decreto, le modalità di corresponsione dei corrispettivi approvati ai sensi del comma 1.
Disposizioni ulteriori e finali
1. All'articolo 10, comma 1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414, l'alinea è sostituta con la seguente: "Il Ministero eroga il contributo spettante, secondo criteri e modalità definite nelle regole operative di cui all'art. 11, nel rispetto dei seguenti principi:".
2. Il presente decreto, di cui gli allegati costituiscono parte integrante, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per i successivi adempimenti di competenza.
GILBERTO PICHETTO FRATIN