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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 2 maggio 2024

G.U.R.I. 7 maggio 2024, n. 105

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE, in materia di scambio automatico di informazioni sui conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95, e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 ottobre 2021, n. 259 [N.d.R. recte: 8 novembre 2021, n. 266], recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1 Albania 2022 2021
2 Andorra 2018 2017
3 Arabia Saudita 2018 2017
4 Argentina 2017 2016
5 Aruba 2024 2023
6 Australia 2018 2017
7 Austria 2017 2016
8 Azerbaijan 2018 2017
9 Barbados 2019 2018
10 Belgio 2017 2016
11 Bonaire, Sint Eustatius e Saba 2017 2016
12 Brasile 2018 2017
13 Bulgaria 2017 2016
14 Canada 2018 2017
15 Cile 2018 2017
16 Cipro 2017 2016
17 Colombia 2017 2016
18 Corea 2017 2016
19 Costa Rica 2024 2023
20 Croazia 2017 2016
21 Curaçao 2021 2020
22 Danimarca 2017 2016
23 Ecuador 2022 2021
24 Estonia 2017 2016
25 Federazione Russa 2018 2017
26 Finlandia* 2017 2016
27 Francia** 2017 2016
28 Georgia 2024 2023
29 Germania 2017 2016
30 Ghana 2023 2022
31 Giamaica 2023 2022
32 Giappone 2018 2017
33 Gibilterra 2017 2016
34 Grecia 2017 2016
35 Grenada 2020 2019
36 Groenlandia 2018 2017
37 Guernsey 2017 2016
38 Hong Kong 2018 2017
39 India 2017 2016
40 Indonesia 2018 2017
41 Irlanda 2017 2016
42 Islanda 2017 2016
43 Isola Di Man 2017 2016
44 Isole Cook 2019 2018
45 Isole Faroe 2017 2016
46 Israele 2018 2017
47 Jersey 2017 2016
48 Kazakistan 2023 2022
49 Kenya 2022 2021
50 Lettonia 2017 2016
51 Liechtenstein 2017 2016
52 Lituania 2017 2016
53 Lussemburgo 2017 2016
54 Maldive 2023 2022
55 Malesia 2018 2017
56 Malta 2017 2016
57 Mauritius 2018 2017
58 Messico 2017 2016
59 Monaco 2018 2017
60 Nigeria 2022 2021
61 Norvegia 2017 2016
62 Nuova Zelanda 2018 2017
63 Paesi Bassi 2017 2016
64 Pakistan 2018 2017
65 Panama 2019 2018
66 Perù 2021 2020
67 Polonia 2017 2016
68 Portogallo*** 2017 2016
69 Regno Unito 2017 2016
70 Repubblica Ceca 2017 2016
71 Repubblica Popolare Cinese 2018 2017
72 Repubblica Slovacca 2017 2016
73 Romania 2017 2016
74 Saint Kitts e Navis 2024 2023
75 Saint Lucia 2020 2019
76 San Marino 2017 2016
77 Seychelles 2017 2016
78 Singapore 2018 2017
79 Slovenia 2017 2016
80 Spagna**** 2017 2016
81 Sudafrica 2017 2016
82 Svezia 2017 2016
83 Svizzera 2018 2017
84 Tailandia 2023 2022
85 Turchia 2020 2019
86 Ungheria 2017 2016
87 Uruguay 2018 2017

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 Albania
2 Andorra
3 Anguilla
4 Antigua e Barbuda
5 Arabia Saudita
6 Argentina
7 Aruba
8 Australia
9 Austria
10 Azerbaijan
11 Bahamas
12 Bahrain
13 Barbados
14 Belgio
15 Belize
16 Bermuda
17 Bonaire, Sint Eustatius e Saba
18 Brasile
19 Brunei
20 Bulgaria
21 Canada
22 Cile
23 Cipro
24 Colombia
25 Corea
26 Costa Rica
27 Croazia
28 Curaçao
29 Danimarca
30 Dominica
31 Ecuador
32 Emirati Arabi Uniti
33 Estonia
34 Federazione Russa
35 Finlandia*
36 Francia*
37 Georgia
38 Germania
39 Ghana
40 Giamaica
41 Giappone
42 Gibilterra
43 Grecia
44 Grenada
45 Groenlandia
46 Guernsey
47 Hong Kong
48 India
49 Indonesia
50 Irlanda
51 Islanda
52 Isola di Man
53 Isole Cayman
54 Isole Cook
55 Isole Faroe
56 Isole Marshall
57 Isole Turks e Caicos
58 Isole Vergini Britanniche
59 Israele
60 Jersey
61 Kazakistan
62 Kenya
63 Kuwait
64 Lettonia
65 Libano
66 Liechtenstein
67 Lituania
68 Lussemburgo
69 Macao
70 Maldive
71 Malesia
72 Malta
73 Mauritius
74 Messico
75 Monaco
76 Monserrat
77 Nauru
78 Nigeria
79 Niue
80 Norvegia
81 Nuova Caledonia
82 Nuova Zelanda
83 Oman
84 Paesi Bassi
85 Pakistan
86 Panama
87 Perù
88 Polonia
89 Portogallo*
90 Qatar
91 Regno Unito
92 Repubblica Ceca
93 Repubblica Popolare Cinese
94 Repubblica Slovacca
95 Romania
96 Saint Kitts e Nevis
97 Saint Lucia
98 Saint Vincent e Grenadines
99 Samoa
100 San Marino
101 Seychelles
102 Singapore
103 Sint Maarten
104 Slovenia
105 Spagna*
106 Sudafrica
107 Svezia
108 Svizzera
109 Tailandia
110 Turchia
111 Ungheria
112 Uruguay
113 Vanuatu

.

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2024

Il direttore generale delle finanze

SPALLETTA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI