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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/216 DELLA COMMISSIONE, 11 gennaio 2024

G.U.U.E. 12 gennaio 2024, Serie L

Regolamento che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 per quanto riguarda le malattie elencate degli animali acquatici e l'elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° febbraio 2024

Applicabile dal: 1° febbraio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, incluse le norme per l'organizzazione in base a priorità e per la classificazione delle malattie elencate che suscitano preoccupazione a livello di Unione. Tali norme per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate si applicano a specie e gruppi di specie che possono trasmettere le malattie elencate, perché sono sensibili ad esse o agiscono da vettori. Tali specie e gruppi di specie sono elencati nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) conformemente ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/429.

2) Nei pareri scientifici del 1° agosto 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) si è espressa relativamente alle specie di pesci (3), molluschi (4) e crostacei (5) che possono agire da vettori delle malattie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/429.

3) E' pertanto importante riesaminare in modo tempestivo l'elenco dei vettori delle malattie acquatiche elencate nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, tenendo conto del parere scientifico fornito dall'EFSA, come pure dei criteri di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/429 che stabilisce espressamente che l'elenco comprende le specie animali o i gruppi di specie animali che comportano un rischio elevato di diffusione di malattie elencate specifiche. Secondo la definizione operativa contenuta nei pareri scientifici dell'EFSA, le specie vettrici sono quelle di cui è stato dimostrato che trasmettono alle specie sensibili l'agente causale di una malattia elencata. Tali specie vettrici presentano chiaramente un rischio considerevole di diffusione delle malattie elencate.

4) Nella misura in cui il rischio comportato dalle specie vettrici individuate nei pareri scientifici dell'EFSA può essere gestito dalle autorità competenti degli Stati membri, tali specie vettrici dovrebbero essere elencate nella quarta colonna della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. Inoltre, da tale colonna dovrebbero essere soppresse le specie vettrici attualmente elencate in tale colonna che non sono state individuate dall'EFSA come specie di cui è stata dimostrata la capacità di trasmettere alle specie sensibili l'agente causale di una malattia elencata degli animali acquatici. E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'elenco delle specie vettrici delle malattie acquatiche di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882.

5) Inoltre l'Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) ha recentemente riesaminato le specie acquatiche sensibili all'infezione da Marteilia refringens. Un elenco riveduto delle specie sensibili a tale malattia figura all'articolo 11.4.2, del codice sanitario per gli animali acquatici (6). Poiché anche tale malattia è attualmente elencata nella tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, la Commissione ha riesaminato la relazione del gruppo ad hoc WOAH sulle specie sensibili all'infezione da malattie elencate dalla WOAH (7) che ha portato alla revisione dell'elenco delle specie che figura nel codice sanitario per gli animali acquatici.

6) A seguito di tale riesame da parte della Commissione, è opportuno modificare l'elenco delle specie e dei gruppi di specie che figura nella terza colonna della tabella di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, per quanto riguarda l'infezione da Marteilia refringens. La modifica tiene conto delle più recenti conoscenze scientifiche e mira a raggiungere un adeguato livello di convergenza con le norme WOAH, pur tenendo conto delle precedenti decisioni di gestione dei rischi relative a due specie di mitili, ossia Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis.

7) Tale elenco dovrebbe pertanto rispecchiare l'elenco delle specie sensibili di cui all'articolo 11.4.2, del codice sanitario per gli animali acquatici della WOAH, fatta eccezione per le specie Mytilus edulis e Mytilus galloprovincialis.

8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 84 del 31.3.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

(3)

«Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of fish», EFSA Journal 2023; 21(8): 8174.

(4)

«Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of molluscs», EFSA Journal 2023; 21(8): 8173.

(5)

«Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of crustaceans», EFSA Journal 2023; 21(8): 8172.

(6)

Codice sanitario per gli animali acquatici, 25° edizione, WOAH, 2023.

(7)

https://www.woah.org/app/uploads/2022/10/a-ahg-susceptibility-mollusc-marteilia-refringens-nov-dec-2021-may-june-2022.pdf

Art. 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN