Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/201 DELLA COMMISSIONE, 10 gennaio 2024

G.U.U.E. 12 gennaio 2024, Serie L

Decisione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 per quanto riguarda le norme armonizzate per i sistemi di governo comandati a distanza, gli impianti permanenti del combustibile e i sistemi idraulici di governo da remoto.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 10 gennaio 2024

Entrata in vigore il: 12 gennaio 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presumono conformi ai requisiti oggetto di tali norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, di tale direttiva e all'allegato I della stessa, qualora siano contemplati in tali norme o parti di esse.

2) La Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e rivedere le norme armonizzate a sostegno della direttiva (UE) 2013/53 («richiesta») mediante decisione di esecuzione C(2015) 8736 (3). Le norme armonizzate richieste dovevano soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I della medesima direttiva, più rigorosi rispetto a quelli della direttiva n. 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abrogata.

3) In base alla richiesta, il CEN ha rivisto le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione (5): EN ISO 8848:2017 sui sistemi di governo comandati a distanza per unità di piccole dimensioni, EN ISO 10088:2017 sugli impianti permanenti del combustibile ed EN ISO 10592:2017 sui sistemi idraulici di governo per unità di piccole dimensioni. Ciò ha condotto rispettivamente all'adozione delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022.

4) In collaborazione con il CEN, la Commissione ha valutato se le norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 siano conformi alla richiesta.

5) Le norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2013/53/UE. E' pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2013/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.

7) E' necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017 dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in quanto sono stati sostituiti rispettivamente dalle norme EN ISO 8848:2022, EN ISO 10088:2023 ed EN ISO 10592:2022. E' pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954.

8) La decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

9) Al fine di concedere ai fabbricanti tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni rivedute delle norme armonizzate EN ISO 8848:2017, EN ISO 10088:2017 ed EN ISO 10592:2017, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme.

10) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. E' pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 316 del 14.11.2012; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj.

(2)

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj).

(3)

Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

(4)

Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/25/oj).

(5)

Decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 della Commissione, del 12 ottobre 2022, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 17.10.2022; ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1954/oj).

Art. 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 12 luglio 2025.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/1954 è così modificato:

1) le righe 13, 18 e 21 sono soppresse;

2) sono inserite le seguenti righe in ordine sequenziale:

N. Riferimento della norma
«13 bis EN ISO 8848:2022 
  Unità di piccole dimensioni - Sistemi di governo comandati a distanza (ISO 8848:2022)
18 bis EN ISO 10088:2023 
  Unità di piccole dimensioni - Impianti permanenti del combustibile (ISO 10088:2022)
21 bis EN ISO 10592:2022 
  Unità di piccole dimensioni - Sistemi idraulici di governo da remoto (ISO 10592:2022)».

.