
REGOLAMENTO (UE) 2024/238 DELLA COMMISSIONE, 15 gennaio 2024
G.U.U.E. 16 gennaio 2024, Serie L
Regolamento che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di limitazioni dell'uso di determinate sostanze aromatizzanti. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 5 febbraio 2024
Applicabile dal: 5 febbraio 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
1) L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui è autorizzato l'uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d'uso.
2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione (3) è stato adottato l'elenco delle sostanze aromatizzanti ed è stato inserito nell'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
3) Tale elenco può essere aggiornato, conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
4) L'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 contiene, tra l'altro, una serie di sostanze aromatizzanti per le quali, al momento dell'adozione dell'elenco con il regolamento (UE) n. 872/2012, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») non ha potuto escludere un rischio per la salute dei consumatori sulla base dei dati disponibili, concludendo quindi che per completarne la valutazione fossero necessari dati supplementari. Tali sostanze sono state incluse nell'elenco dell'Unione delle sostanze aromatizzanti a condizione che, entro le scadenze specifiche di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008, fossero trasmessi dati sulla sicurezza in risposta alle preoccupazioni espresse dall'Autorità.
5) Tra le sostanze incluse nell'elenco dell'Unione di aromi e materiali di base ma identificate con un rimando a una nota indicante l'obbligo per l'Autorità di completare la valutazione figurano le tre sostanze seguenti appartenenti alla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 (FGE.216): 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100). Per tali sostanze l'Autorità ha chiesto dati scientifici supplementari, che sono stati successivamente presentati dai richiedenti.
6) Nel suo parere scientifico del 29 giugno 2022 (4) l'Autorità ha valutato i dati presentati e ha concluso che la sostanza rappresentativa del gruppo, la 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), ha indotto una modalità d'azione aneugenica. Poiché gli studi sul micronucleo in vivo disponibili non hanno consentito di trarre conclusioni, non si può escludere una potenziale aneugenicità in vivo per le sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100).
7) Sulla base di tale parere e al fine di valutare ulteriormente la sicurezza di queste tre sostanze, gli operatori del settore interessati si sono impegnati a fornire dati supplementari che consentano una valutazione approfondita dell'aneugenicità in vivo per le tre sostanze (5).
8) In attesa della nuova valutazione dei dati supplementari forniti dagli operatori del settore interessati da parte dell'Autorità e dando seguito al suo parere scientifico del 29 giugno 2022, è inoltre opportuno limitare le condizioni d'uso delle sostanze 2-fenilcrotonaldeide (n. FL 05.062), 2-fenil-5-metiles-2-enale (n. FL 05.099) e 2-fenil-4-metil-2-pentenale (n. FL 05.100) al loro uso attuale.
9) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
10) Gli alimenti che non soddisfano le nuove condizioni stabilite ai quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che sono stati immessi sul mercato dell'Unione o che sono stati spediti da paesi terzi e che erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero poter essere commercializzati nell'Unione fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Tale misura transitoria non dovrebbe applicarsi alle preparazioni alle quali è stata aggiunta una delle sostanze interessate e che non sono destinate a essere consumate nella loro forma originale poiché i produttori di prodotti alimentari che utilizzano tali preparazioni come ingredienti ne conoscono la composizione al momento dell'utilizzo.
11) Per motivi di armonizzazione con il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al fine di tenere conto delle limitazioni corrispondenti alle categorie di alimenti utilizzate dall'Autorità durante la valutazione dell'esposizione, le categorie di alimenti elencate nell'allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbero essere sostituite dalle categorie di alimenti elencate nell'allegato II, parte D, del regolamento (CE) n. 1333/2008.
12) Nell'allegato I, parte A, sezione 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, alla colonna 8 dell'elenco dell'Unione dovrebbe essere aggiunta una nuova nota indicante la necessità di dati supplementari laddove questi siano previsti al fine di completare pienamente la valutazione dell'Autorità.
13) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 354 del 31.12.2008.
GU L 354 del 31.12.2008.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1° ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione (GU L 267 del 2.10.2012).
Parere scientifico sulla valutazione del gruppo di aromatizzanti 216 Revisione 2 (FGE.216Rev2): considerazione del potenziale di genotossicità dei 2-fenil-2-alchenali ?,?-insaturi del sottogruppo 3.3 di FGE.19. EFSA Journal 2022;20(8):7420, doi:10.2903/j.efsa.2022.7420. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/7420.
Lettera di IOFI/EFFA alla DG Sante - Parere EFSA 216 Rev2 (EFSA Journal (2022; 20(8) 7420)] - lettera di IOFI/EFFA di follow-up: conferma dei test di follow-up e calendario previsto. Ares(2022)8489668.
Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008).
Modifiche del regolamento (CE) n. 1334/2008
L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Misure transitorie
1. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
2. Gli alimenti ai quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento, che non soddisfano le condizioni stabilite nel medesimo allegato e che sono stati importati nell'Unione da un paese terzo possono essere commercializzati fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza se l'importatore di tali alimenti può dimostrare che sono stati spediti dal paese terzo interessato ed erano in transito verso l'Unione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Le misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle preparazioni che non sono destinate ad essere consumate nella loro forma originale alle quali è stata aggiunta una delle sostanze aromatizzanti elencate nell'allegato del presente regolamento.
4. Ai fini del presente regolamento per «preparazione» si intende una miscela di uno o più aromi in cui possono essere incorporati anche altri ingredienti alimentari quali additivi alimentari, enzimi o supporti per facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o la dissoluzione.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
L'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008 è così modificato:
1) la sezione 1 è così modificata:
a) \la tabella contenente l'elenco delle categorie di alimenti è sostituita dalla seguente:
«Numero della categoria | Categoria di alimenti |
0. | Tutte le categorie di alimenti |
01. | Prodotti lattieri e analoghi |
01.1 | Latte pastorizzato e sterilizzato (compreso il trattamento UHT) non aromatizzato |
01.2 | Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, compreso il latticello naturale non aromatizzato (escluso il latticello sterilizzato) non trattati termicamente dopo la fermentazione |
01.3 | Prodotti non aromatizzati a base di latte fermentato, trattati termicamente dopo la fermentazione |
01.4 | Prodotti aromatizzati a base di latte fermentato, compresi i prodotti trattati termicamente |
01.5 | Latte disidratato, quale definito nella direttiva 2001/114/CE |
01.6 | Panna o crema di latte anche in polvere |
01.6.1 | Panna o crema di latte pastorizzata non aromatizzata (tranne panna a ridotto tenore di grassi) |
01.6.2 | Prodotti a base di panna o crema di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti lattici vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20 % |
01.6.3 | Altri tipi di panna o crema di latte |
01.7 | Formaggio e prodotti caseari |
01.7.1 | Formaggio non stagionato, tranne i prodotti della categoria 16 |
01.7.2 | Formaggio stagionato |
01.7.3 | Crosta edibile di formaggio |
01.7.4 | Formaggio ottenuto dal siero di latte |
01.7.5 | Formaggio fuso |
01.7.6 | Prodotti caseari (tranne i prodotti di cui alla categoria 16) |
01.8 | Prodotti analoghi ai prodotti lattiero-caseari, compresi i preparati per la macchiatura di bevande |
01.9 | Caseinati alimentari |
02. | Oli e grassi ed emulsioni di oli e grassi |
02.1 | Oli e grassi sostanzialmente privi di acqua (tranne il grasso del latte anidro) |
02.2 | Emulsioni di oli e grassi, principalmente del tipo acqua in olio |
02.2.1 | Burro, burro concentrato, butter oil e grasso del latte anidro |
02.2.2 | Altre emulsioni di oli e grassi comprese le paste da spalmare, quali definite dal regolamento (CE) n. 1234/2007 ed emulsioni liquide |
02.3 | Spray di olio vegetale per ungere piastre |
03. | Gelati |
04. | Ortofrutticoli |
04.1 | Ortofrutticoli non trasformati |
04.1.1 | Ortofrutticoli freschi interi |
04.1.2 | Ortofrutticoli sbucciati, tagliati e sminuzzati |
04.1.3 | Ortofrutticoli congelati |
04.2 | Ortofrutticoli trasformati |
04.2.1 | Ortofrutticoli essiccati |
04.2.2 | Ortofrutticoli sottoaceto, sott'olio o in salamoia |
04.2.3 | Ortofrutticoli in recipienti |
04.2.4 | Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne i prodotti di cui alla categoria 5.4 |
04.2.4.1 | Preparazioni di frutta e ortaggi, tranne la composta |
04.2.4.2 | Composta, tranne i prodotti di cui alla categoria 16 |
04.2.5 | Confetture, gelatine, marmellate e prodotti analoghi |
04.2.5.1 | Confettura extra e gelatina extra, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE |
04.2.5.2 | Confetture, gelatine e marmellate di frutta e crema di marroni, quali definite dalla direttiva 2001/113/CE |
04.2.5.3 | Altre creme da spalmare analoghe a base di frutta e ortaggi |
04.2.5.4 | Burro e crema da spalmare a base di frutta a guscio |
04.2.6 | Prodotti trasformati a base di patate |
05. | Prodotti di confetteria |
05.1 | Prodotti di cacao e di cioccolato di cui alla direttiva 2000/36/CE |
05.2 | Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito |
05.3 | Gomme da masticare (chewing-gum) |
05.4 | Decorazioni, ricoperture e ripieni, tranne i ripieni a base di frutta di cui alla categoria 4.2.4 |
06. | Cereali e prodotti a base di cereali |
06.1 | Cereali interi, spezzati o in fiocchi |
06.2 | Farina e altri prodotti della macinazione e amidi |
06.2.1 | Farine |
06.2.2 | Amidi e fecole |
06.3 | Cereali da colazione |
06.4 | Paste alimentari |
06.4.1 | Pasta fresca |
06.4.2 | Pasta secca |
06.4.3 | Pasta fresca precotta |
06.4.4 | Gnocchi di patate |
06.4.5 | Ripieni di paste alimentari farcite (ravioli e prodotti analoghi) |
06.5 | Noodles |
06.6 | Pastelle |
06.7 | Cereali precotti o trasformati |
07. | Prodotti da forno |
07.1 | Pane e panini |
07.1.1 | Pane preparato unicamente con i seguenti ingredienti: farina di frumento, acqua, lievito di birra o lievito, sale |
07.1.2 | Pain courant français; friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek |
07.2 | Prodotti da forno fini |
08. | Carne |
08.1 | Carni fresche, escluse le preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 |
08.2 | Preparazioni di carni quali definite dal regolamento (CE) n. 853/2004 |
08.3 | Prodotti a base di carne |
08.3.1 | Prodotti a base di carne non sottoposti a trattamento termico |
08.3.2 | Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico |
08.3.3 | Involucri e rivestimenti e decorazioni per carne |
08.3.4 | Prodotti a base di carne tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura con disposizioni specifiche riguardanti nitriti e nitrati |
08.3.4.1 | Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura per immersione (prodotti a base di carne immersi in una salamoia contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti) |
08.3.4.2 | Prodotti tradizionali a base di carne ottenuti mediante salatura a secco (il procedimento di salatura a secco consiste nell'applicazione a secco di una miscela contenente nitriti e/o nitrati, sale e altri componenti sulla superficie della carne, cui fa seguito un periodo di stabilizzazione/stagionatura) |
08.3.4.3 | Altri prodotti tradizionali e tradizionalmente ottenuti mediante salatura (compresi procedimenti combinati di salatura per immersione e a secco o allorché i nitriti e/o nitrati sono inclusi in un prodotto composto o allorché la salamoia è iniettata nel prodotto prima della cottura) |
09. | Pesce e prodotti della pesca |
09.1 | Pesce e prodotti della pesca non trasformati |
09.1.1 | Pesce non trasformato |
09.1.2 | Molluschi e crostacei non trasformati |
09.2 | Pesce e prodotti della pesca trasformati, compresi molluschi e crostacei |
09.3 | Uova di pesce |
10. | Uova e ovoprodotti |
10.1 | Uova non trasformate |
10.2 | Uova e ovoprodotti trasformati |
11. | Zuccheri, sciroppi, miele ed edulcoranti da tavola |
11.1 | Tipi di zucchero e sciroppi definiti dalla direttiva 2001/111/CE |
11.2 | Altri tipi di zucchero e sciroppi |
11.3 | Miele, quale definito dalla direttiva 2001/110/CE |
11.4 | Edulcoranti da tavola |
11.4.1 | Edulcoranti da tavola in forma liquida |
11.4.2 | Edulcoranti da tavola in polvere |
11.4.3 | Edulcoranti da tavola sotto forma di compresse |
12. | Sali, spezie, zuppe, minestre, salse, insalate, prodotti a base di proteine |
12.1 | Sale e succedanei del sale |
12.1.1 | Sale |
12.1.2 | Succedanei del sale |
12.2 | Erbe aromatiche, spezie e condimenti |
12.2.1 | Erbe aromatiche e spezie |
12.2.2 | Condimenti |
12.3 | Aceti e acido acetico diluito (diluito con acqua al 4-30 % in volume) |
12.4 | Senape |
12.5 | Zuppe, minestre e brodi |
12.6 | Salse |
12.7 | Insalate e pasta da spalmare a base di aromi |
12.8 | Lievito e prodotti a base di lievito |
12.9 | Prodotti a base di proteine, tranne i prodotti di cui alla categoria 1.8 |
13. | Alimenti destinati ad un'alimentazione particolare, quali definiti dalla direttiva 2009/39/CE |
13.1 | Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
13.1.1 | Alimenti per lattanti, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE della Commissione [1] |
13.1.2 | Alimenti di proseguimento, quali definiti dalla direttiva 2006/141/CE |
13.1.3 | Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione [2] |
13.1.4 | Altri alimenti per bambini nella prima infanzia |
13.1.5 | Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE della Commissione [3], e alimenti speciali per lattanti |
13.1.5.1 | Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e alimenti speciali per lattanti |
13.1.5.2 | Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE |
13.2 | Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE (tranne i prodotti compresi nella categoria alimentare 13.1.5) |
13.3 | Alimenti dietetici contro l'aumento di peso, che sostituiscono l'alimentazione quotidiana o un pasto (l'intera alimentazione quotidiana o parte di essa) |
13.4 | Alimenti adatti alle persone intolleranti al glutine, quali definiti dal regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione [4] |
14. | Bevande |
14.1 | Bevande analcoliche |
14.1.1 | Acqua, compresa l'acqua minerale naturale, quale definita nella direttiva 2009/54/CE, acqua di sorgente e tutti gli altri tipi di acqua in bottiglia o confezionata |
14.1.2 | Succhi di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e succhi di ortaggi |
14.1.3 | Nettari di frutta, quali definiti dalla direttiva 2001/112/CE, e nettari di ortaggi e prodotti analoghi |
14.1.4 | Bevande aromatizzate |
14.1.5 | Caffè, tè, infusioni a base di frutta ed erbe, cicoria; estratti di tè, di infusioni a base di frutta ed erbe e di cicoria; preparati di tè, piante, frutta e cereali per infusioni, comprese le miscele e le miscele solubili di tali prodotti |
14.1.5.1 | Caffè ed estratti di caffè |
14.1.5.2 | Altro |
14.2 | Bevande alcoliche, incluse le bevande analoghe analcoliche o a basso tenore alcolico |
14.2.1 | Birra e bevande a base di malto |
14.2.2 | Vino e altri prodotti definiti nell'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
14.2.3 | Sidro e sidro di pere |
14.2.4 | Vino di frutta e made wine |
14.2.5 | Idromele |
14.2.6 | Bevande spiritose, quali definite dal regolamento (UE) 2019/787 |
14.2.7 | Prodotti vitivinicoli aromatizzati, quali definiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 |
14.2.7.1 | Vini aromatizzati |
14.2.7.2 | Bevande aromatizzate a base di vino |
14.2.7.3 | Cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli |
14.2.8 | Altre bevande alcoliche, comprese miscele di bevande alcoliche e analcoliche e altre bevande alcoliche a base di alcol distillato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 15 % |
15. | Salatini e snack pronti al consumo |
15.1 | Snack a base di patate, cereali, farina o amido |
15.2 | Frutta a guscio trasformata |
16. | Dessert, tranne i prodotti compresi nelle categorie 1, 3 e 4 |
17. | Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE |
17.1 | Integratori alimentari in forma solida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
17.2 | Integratori alimentari in forma liquida, esclusi gli integratori alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia |
18. | Alimenti trasformati non coperti dalle categorie 1-17, tranne gli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia |
.
b) nell'elenco riferito alla colonna 8 (note), è aggiunta la nota seguente:
«(5) dati scientifici supplementari da trasmettere entro un termine concordato con i servizi della Commissione, affinché la valutazione sia completata dall'Autorità»;
2) nella sezione 2, tabella 1, le voci 05.062, 05.099 e 05.100 sono sostituite dalle seguenti:
«05.062 | 2-fenilcrotonaldeide | 4411-89-6 | 1474 | 670 | Categoria 1.4: non oltre 0,50 mg/kg. Categoria 1.7: non oltre 1,40 mg/kg. Categoria 1.8: non oltre 1,30 mg/kg. Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 1,60 mg/kg. Categoria 3.0: non oltre 1,15 mg/kg. Categoria 4.2: non oltre 0,05 mg/kg. Categoria 4.2.2: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 4.2.5: non oltre 0,30 mg/kg. Categoria 5.1: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 1,10 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 6.4: non oltre 0,04 mg/kg. Categoria 6.6: non oltre 0,30 mg/kg. Categoria 6.7: non oltre 0,60 mg/kg. Categoria 7.1: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 7.2: non oltre 2,00 mg/kg. Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 0,80 mg/kg. Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 0,50 mg/kg. Categoria 10.2: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 11.2: non oltre 1,5 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 0,60 mg/kg. Categoria 12.3: non oltre 1,80 mg/kg. Categoria 12.4: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 12.5: non oltre 0,40 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 1,90 mg/kg. Categoria 12.7: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 12.9: non oltre 2,00 mg/kg. Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 14.2.1: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 14.2.2: non oltre 0,30 mg/kg. Categoria 14.2.5: non oltre 0,50 mg/kg. Categoria 14.2.6: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 15.0: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 16: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 18.0: non oltre 0,40 mg/kg. |
5 | EFSA | |
05.099 | 2-fenil-5-metiles-2-enale | 21834-92-4 | 1472 | 10365 | Categoria 1.4: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 1.7: non oltre 3,20 mg/kg. Categoria 1.8: non oltre 5,00 mg/kg. Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 3.0: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 4.2: non oltre 1,10 mg/kg. Categoria 4.2.2: non oltre 0,50 mg/kg. Categoria 4.2.5: non oltre 2,70 mg/kg. Categoria 5.1: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 2,10 mg/kg. Categoria 6.4: non oltre 0,30 mg/kg. Categoria 6.6: non oltre 3,00 mg/kg. Categoria 6.7: non oltre 0,06 mg/kg. Categoria 7.1: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 7.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 0,20 mg/kg. Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 10.2: non oltre 0,50 mg/kg. Categoria 11.1: non oltre 2,40 mg/kg. Categoria 11.2: non oltre 5 mg/kg. Categoria 11.4: non oltre 0,02 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 12.3: non oltre 3,00 mg/kg. Categoria 12.4: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 12.5: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 1,60 mg/kg. Categoria 12.7: non oltre 0,60 mg/kg. Categoria 12.9: non oltre 5,00 mg/kg. Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 1,10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 14.2.1: non oltre 1,25 mg/kg. Categoria 14.2.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 14.2.5: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 14.2.6: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 15.0: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 16: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 17: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 18.0: non oltre 2,30 mg/kg. |
5 | EFSA | |
05.100 | 2-fenil-4-metil-2-pentenale | 26643-91-4 | 1473 | 10366 | Categoria 1.4: non oltre 0,60 mg/kg. Categoria 1.7: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 1.8: non oltre 0,50 mg/kg. Categorie 2.1, 2.2 e 2.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 3.0: non oltre 0,60 mg/kg. Categoria 4.2: non oltre 0,09 mg/kg. Categoria 4.2.2: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 4.2.5: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 5.1: non oltre 2,00 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 5.4: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 6.4: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 6.6: non oltre 3,00 mg/kg. Categoria 6.7: non oltre 0,20 mg/kg. Categoria 7.1: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 7.2: non oltre 5,00 mg/kg. Categorie 8.2 e 8.3: non oltre 1,50 mg/kg. Categorie 9.2 e 9.3: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 10.2: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 11.2: non oltre 0,10 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 0,90 mg/kg. Categoria 12.3: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 12.4: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 12.5: non oltre 0,80 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 12.7: non oltre 1,50 mg/kg. Categoria 12.9: non oltre 5,00 mg/kg. Categorie 13.2, 13.3 e 13.4: non oltre 5,00 mg/kg. Categoria 14.2.1: non oltre 0,08 mg/kg. Categoria 14.2.2: non oltre 0,08 mg/kg. Categoria 14.2.5: non oltre 0,08 mg/kg. Categoria 14.2.6: non oltre 0,08 mg/kg. Categoria 15.0: non oltre 1,8 mg/kg. Categoria 16: non oltre 4,00 mg/kg. Categoria 17: non oltre 0,60 mg/kg.». |
5 | EFSA |
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[1] GU L 401 dell'30.12.2006.
[2] GU L 339 dell'6.12.2006.
[3] GU L 91 dell'7.4.1999.
[4] GU L 16 dell'21.1.2009. »