
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
ORDINANZA 10 maggio 2024, n. 2
G.U.R.I. 15 maggio 2024, n. 112
Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana. (Ordinanza n. 2/2024).
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA
Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e modificata dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 che ha convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 7, del citato decreto-legge n. 9 del 2022 il quale dispone che «Il Commissario straordinario opera per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile con decreto del residente dei ministri su proposta del Ministero della salute di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare delle foreste e per gli affari regionali e le autonomie per una sola volta per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2024 recante nomina del dott. Vincenzo Caputo a Commissario straordinario alla peste suina africana (PSA), ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 9 del 2022;
Visti i dispositivi dirigenziali DGSAF prot. n. 583 dell'11 gennaio 2022, e n. 13359 del 27 maggio 2022 e successive modificazioni, concernenti l'istituzione delle zone infette a seguito di conferme di casi di peste suina africana nei selvatici ai sensi dell'art. 63, paragrafo 1 del regolamento delegato (UE) n. 2020/687;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «normativa in materia di sanità animale», come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della Commissione, che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi, non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate e, in particolare, l'art. 63 che dispone che in caso di conferma di una malattia di categoria A in animali selvatici delle specie elencate conformemente all'art. 9, paragrafi 2, 3, e 4 del regolamento delegato (UE) n. 2020/689, l'autorità competente può stabilire una zona infetta al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e, in particolare, l'art. 3 che, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere c) ed e) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, individua il Ministero della salute quale Autorità centrale responsabile, ai sensi dell'art. 4, punto 55) del regolamento (UE) n. 2016/429, dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili effettuati a cura dei servizi veterinari delle AASSLL (di seguito denominati Autorità competenti locali (ACL);
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, recante «Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022;
Visto il Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata del portale del Ministero della salute;
Visto il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024, inviato alla Commissione europea per l'approvazione ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 2016/429 e successivi regolamenti derivati, nonchè il manuale delle emergenze da peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 12 dicembre 2022;
Vista la comunicazione della Commissione C/2023/1504 del 18 dicembre 2023 relativa agli orientamenti sulla prevenzione, sul controllo e sull'eradicazione della peste suina africana nell'Unione («orientamenti sulla PSA»);
Visto il dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022, concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) - identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;
Visti i resoconti delle riunioni del Gruppo operativo degli esperti di cui al decreto legislativo n. 136 del 2022, pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Visti i resoconti delle riunioni dell'Unità centrale di crisi (UCC), come regolamentata dall'art. 5, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 pubblicati sul portale del Ministero della salute;
Vista la relazione del Commissario straordinario alla PSA relativa al bimestre novembre - dicembre 2023;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;
Visto il decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante «Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2023, n. 152;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge n. 9 del 2022, il Commissario straordinario definisce, sentite le regioni interessate, il piano nazionale straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con l'indicazione dei tempi e degli obiettivi numerici di cattura e, sentito l'ISPRA, di abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 9 del 2022, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, unitamente agli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per la prevenzione, il contenimento e l'eradicazione della peste suina africana;
Tenuto conto, altresì, che, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del citato decreto-legge n. 9 del 2022 il Commissario straordinario, nell'ambito delle funzioni attribuite dal medesimo articolo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli e far fronte a situazioni eccezionali, può adottare, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e del principio di proporzionalità tra misure adottate e finalità perseguite;
Dato atto della impossibilità di procedere al trasferimento delle opere realizzate mediante gli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere con urgenza all'affidamento delle recinzioni alle regioni territorialmente competenti nell'ambito dei poteri affidati al Commissario straordinario dalla normativa vigente;
Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare il meccanismo sanzionatorio da applicarsi agli eventuali atti di danneggiamento, manomissione o intralcio alle attività di contenimento ed eradicazione della peste suina africana;
Tenuto conto che la peste suina africana continua a diffondersi nel territorio nazionale, assumendo anche un andamento discontinuo con l'insorgenza di focolai puntiformi, talvolta a distanze considerevoli, tali da non trovare giustificazione nella contiguità territoriale;
Considerato che la trasmissione dell'infezione da un territorio ad un altro può avvenire anche attraverso le derrate alimentari di origine suina, in particolare commercializzate fuori dai circuiti legali e senza la dovuta tracciabilità;
Ritenuto, pertanto, necessario intensificare i controlli ufficiali dell'Autorità competente locale (ACL) sulle filiere delle carni suine in tutte le fasi della filiera alimentare;
Considerato che la concessione delle deroghe ai divieti di movimentazione nel rispetto dei principi di biosicurezza così come la designazione degli stabilimenti ai sensi dell'art. 44 del regolamento (UE) 2023/594 è uno strumento necessario al proseguimento delle produzioni suinicole nelle zone di restrizione laddove è possibile garantire adeguati requisiti sanitari utili ad evitare la diffusione della malattia attraverso le attività produttive;
Ritenuto che l'applicazione di procedure armonizzate sull'intero territorio nazionale per il rilascio delle suddette deroghe contribuisce a mantenere in maniera uniforme un adeguato livello di garanzie per contrastare l'adozione di barriere sanitarie da parte di Paesi terzi che ricevono sui propri mercati i prodotti del comparto produttivo suinicolo;
Ritenuto necessario incrementare l'operatività dell'Autorità competente locale attraverso l'istituzione dei Gruppi operativi territoriali (GOT) costituiti da personale tecnico afferente sia all'autorità competente locale che alle diverse amministrazioni coinvolte del livello regionale ivi comprese le polizie provinciali e gli Enti Parco;
Ritenuto altresì opportuno acquisire la disponibilità dei soggetti abilitati all'attività venatoria attraverso la creazione di un elenco nazionale di bioregolatori da cui l'autorità competente locale possa attingere per le azioni di contenimento della popolazione di cinghiali;
Dispone:
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente ordinanza definisce le misure di eradicazione, controllo e prevenzione che devono essere applicate nelle zone istituite in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 di seguito riportate:
a) nelle zone infette e nelle zone di restrizione parte II correlate a casi di peste suina africana (PSA) nel selvatico;
b) in caso di sospetto e conferma di PSA in suini detenuti e nelle relative zone di protezione e sorveglianza e nelle zone di restrizione parte III;
c) nelle zone confinanti con quelle di cui alle lettere a) e b), ovvero nelle zone di restrizione parte I;
d) nelle aree indenni.
2. La struttura commissariale predispone, in maniera coordinata con le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano coinvolte dall'infezione e con il Ministero della salute, un «Piano di eradicazione»;
3. La struttura commissariale ordina alle competenti autorità regionali, in ottemperanza all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, di dare attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028», di cui all'informativa, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, 281, resa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 6 settembre 2023 (all. 6).
4. Il «Piano di eradicazione» e il «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni (PSA) 2023-2028» si applicano rispettivamente nelle seguenti aree:
a) aree territoriali interessate dalla malattia ai fini dell'applicazione da parte delle stesse regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano delle misure di eradicazione di cui alla presente ordinanza e definite nel Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione 2023;
b) Aree indenni.
Il Commissario straordinario alla PSA come previsto dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, si avvale dell'Unità centrale di crisi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 136 del 2022, e degli enti del servizio sanitario nazionale, degli uffici competenti dei ministeri ed in particolare della ex Direzione generale della sanità animale dei farmaci veterinari che assicura il supporto funzionale operativo.
5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di eradicazione e dei «Piani regionali interventi urgenti» (PRIU) che danno applicazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) 2023-2028 predisposto dal Commissario straordinario alla PSA, sentito il parere di ISPRA che pertanto non dovrà autorizzare i PRIU. Il Commissario straordinario alla PSA coordina gli interventi previsti dal Piano nazionale catture e abbattimenti 2023-2028 ed i PRIU per il tramite dei GOT (Gruppi operativi territoriali), previsti dall'art. 15 della presente ordinanza».
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Obblighi di segnalazione
1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, chiunque rinvenga esemplari di suini selvatici morti o moribondi deve segnalarlo immediatamente alle autorità competenti locali (ACL) e deve astenersi dal toccare, manipolare o spostare l'animale, salvo diversa indicazione dell'autorità competente stessa.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT individuano modalità semplificate per facilitare l'adempimento dell'obbligo di segnalazione di cui al comma 1.
3. Ai fini del rispetto delle azioni di cui al comma 1, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT assicurano, sul proprio territorio, una corretta azione di sensibilizzazione della popolazione al fine di ridurre il rischio di diffusione della malattia attraverso il fattore umano.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Misure di controllo nella zona infetta, nelle zone soggette a restrizione parte II e parte III
1. Nelle zone infette istituite in conformità all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'allegato I al medesimo regolamento, le autorità competenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le ACL, in maniera coordinata, attuano quanto segue:
a) suini selvatici:
i. affissione di apposita segnaletica di avviso di accesso nelle zone di cui al comma 1. I segnali forniti dalla regione, anche tramite le ACL, devono essere posti dai comuni interessati su ogni strada di ingresso alle zone di cui al comma 1 e all'ingresso dei centri abitati, paesi e città. I segnali devono essere di dimensioni e colori idonei, costruiti o rivestiti con materiale resistente alle intemperie e devono riportare almeno le informazioni principali sulla malattia, i divieti e i comportamenti corretti da adottare;
ii. ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici, dando priorità alle aree più perimetrali delle zone di cui al presente comma e, in particolare, dove non sono ancora state riscontrate carcasse positive, applicando lo schema operativo di cui al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024 e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) anni 2023-2028» e successive modificazioni, (all. 6) nonchè alle relative linee guida. Considerata l'orografia di alcuni territori, la ricerca può essere svolta in modo mirato, prediligendo i corridoi ecologici, le aree ad alta densità di suini selvatici, i corsi d'acqua e i fondo-valle, avvalendosi di personale appositamente dedicato e coinvolgendo il più possibile associazioni venatorie e di volontariato attive sul territorio previa adeguata formazione. L'attività deve essere programmata e coordinata dai GOT con il supporto dell'autorità competente regionale nell'ambito delle misure di eradicazione adottate dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e deve essere rendicontata con le modalità indicate nell'art. 11, comma 5, della presente ordinanza. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite dei GOT assicurano la disponibilità delle risorse necessarie all'implementazione dell'attività;
iii. tutti i suini selvatici rinvenuti morti o moribondi, catturati e abbattuti devono essere testati per PSA e le carcasse degli animali devono essere smaltite secondo il regolamento (CE) 2009/1069, nel rigoroso rispetto delle procedure di biosicurezza;
iv. adozione da parte delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di una procedura di gestione, campionamento e smaltimento di tutte le carcasse di suini selvatici rinvenuti morti di cui al punto precedente nel rispetto delle misure di biosicurezza, in conformità a quanto previsto nel manuale delle emergenze da peste suina africana nelle popolazioni di suini selvatici e nelle linee guida al Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024. Le carcasse devono essere rimosse e convogliate in un punto di raccolta adeguato nel quale vengono campionate dall'ACL territorialmente competente o da personale appositamente formato e incaricato dalla stessa Autorità e, se necessario, successivamente stoccate in container refrigerati o altro luogo idoneo, in attesa di essere smaltite in impianti preposti. Qualora le carcasse si trovino in luoghi difficilmente accessibili, si procede al prelievo direttamente sul campo, adottando le idonee misure di pulizia e disinfezione dell'area, ivi inclusi la messa in sicurezza della carcassa per limitare il rischio di diffusione della malattia e l'interramento nel rispetto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2009/1069. L'individuazione dei punti di raccolta e stoccaggio e degli impianti di smaltimento sono demandati alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;
v. allestimento di dispositivi di cattura secondo quanto previsto dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» e successive modificazioni. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti;
vi. costruzione di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o rafforzamento di barriere fisiche o rimozione ed eventuale collocamento di barriere già esistenti o gestione dei punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, al fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici, creando delle aree di dimensioni tali da garantire la possibilità di applicare le misure di eradicazione, incluse quelle di depopolamento dei suini selvatici. Tali zone sono definite anche tenendo conto dell'orografia del territorio, delle dinamiche di diffusione della malattia nel selvatico e del rischio di coinvolgimento del settore domestico. I tracciati individuati e le eventuali rimozioni o ricollocazioni devono essere preventivamente valutati dal Commissario straordinario alla PSA, che si può avvalere del parere dell'Unità centrale di crisi e del Gruppo operativo degli esperti (GOE);
vii. a) è vietata l'attività venatoria collettiva (caccia collettiva effettuata con più di tre operatori) di qualsiasi tipologia e l'attività venatoria nei confronti della specie cinghiale. Sono consentite le altre forme di caccia. Le attività di addestramento venatorie della specie cinghiale per i cani da caccia, sono consentite nel rispetto del protocollo di biosicurezza di cui all'allegato n. 4 alla presente ordinanza ad eccezione delle aree individuate come «Distretti suinicoli - L'attività venatoria può essere svolta con non più di tre cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori»;
b) L'attività di depopolamento con le squadre di bioregolatori e autorizzata dai GOT come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza è svolta in ottemperanza al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) anni 2023-2028». I GOT individuano congiuntamente al Commissario straordinario alla PSA aree e finestre temporali in cui mettere in atto gli interventi di depopolamento con l'ausilio dei bioregolatori attraverso le tecniche di prelievo previste per la specie cinghiale al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione del virus PSA sul territorio nazionale ad eccezione della Regione Sardegna;
c) L'attività di controllo faunistico effettuata, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 92, sulla specie cinghiale, deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza e delle linee guida operative di cui all'allegato 3. Tenendo conto della diffusione spaziale della malattia, le modalità di controllo faunistico, indicate nell'allegato 3, sono modulate al fine di prevenire la diffusione della PSA nelle aree prossime al confine esterno della zona di restrizione II. La differenza tra metodi di intervento è da ricondurre solo alla classificazione in zona di restrizione, indipendentemente dalla classificazione faunistica del territorio interessato e dà attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» e successive modificazioni.
Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello, nelle aziende faunistiche venatorie e istituti privati; gli interventi di depopolamento nei parchi naturali e nelle riserve naturali, nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 sono attuati oltre che dal personale incaricato dall'ente gestore o da esso dipendente, dai soggetti previsti dall'art. 16 della presente ordinanza;
viii. è vietata la movimentazione al di fuori delle zone di restrizione II e III di carne, di prodotti a base di carne, di trofei e di ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in tali zone;
ix. nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste dal regolamento (UE) n. 2023/594 e previa valutazione del rischio le regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti, esclusivamente all'interno della stessa zona di restrizione II e III e solo se risultati negativi ai test di identificazione dell'agente patogeno della PSA per ogni suino selvatico. Tutti i suini selvatici abbattuti devono essere stoccati presso una casa di caccia e/o centro di raccolta selvaggina, sito all'interno della stessa zona di restrizione II e III, registrato ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 e ritenuto idoneo a tale scopo a seguito di sopralluogo da parte dell'ACL e manipolati e movimentati solo a seguito dell'acquisizione dell'esito negativo del test di identificazione dell'agente patogeno della PSA;
x. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, su richiesta, autorizzare, in deroga al punto viii, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti con le squadre dei bioregolatori e in attività di controllo faunistico, destinati alla commercializzazione per il consumo umano verso uno stabilimento di trasformazione, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio per ricerca del virus della PSA e, comunque, nel rispetto delle condizioni generali e delle specifiche previste dal regolamento (UE) 2023/594. Laddove non sia possibile l'uso domestico privato per autoconsumo e/o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione parte II sono destinate alla distruzione. Qualora le condizioni geologiche lo consentano, previa autorizzazione dell'ACL, è consentito l'interramento;
xi. le attività all'aperto svolte nelle aree agricole e naturali, le attività umane, ludico-ricreative e sportive nelle zone di restrizione individuate nell'allegato 2 alla presente ordinanza, con numero superiore a venti persone, devono essere preventivamente autorizzate dalle autorità comunali che richiedono in prima istanza, il parere della ACL; acquisito tale parere, le autorità comunali o il comune capofila o in assenza di un comune capofila, la provincia o la regione inviano la comunicazione corredata dal citato parere al Commissario straordinario alla PSA che ne verifica la conformità rispetto alle norme di biosicurezza di cui agli allegati n. 2 e 5 alla presente ordinanza;
xii. il GOT verifica il rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici con il supporto della polizia provinciale e/o di altre forze dell'ordine competenti in materia. L'utilizzo delle esche finalizzato alle attività di depopolamento, incluso il foraggiamento attrattivo, devono essere autorizzate dai GOT nel rispetto delle condizioni per la concessione delle attività in deroga previste al punto precedente e possono essere attuate con tipologie di esche e quantità superiori a quelle previste nell'ordinario quadro normativo. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT relazionano mensilmente al Commissario straordinario alla PSA e al Ministero della salute sull'effettuazione delle suddette verifiche;
xiii. l'utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta ed in zone di restrizione II è consentito a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di escludere qualsiasi contatto con suini. Tali materiali potranno essere destinati, mediante inoltro con procedura canalizzata su autorizzazione del GOT, all'utilizzo in aziende che allevano animali diversi da suini e cinghiali e nelle quali non siano presenti suini. Un eventuale utilizzo in aziende suinicole può essere consentito previo stoccaggio per un periodo di almeno trenta giorni per il fieno e di novanta giorni per la paglia in siti dove sia garantita l'assenza di contatto con suini o l'applicazione di altro trattamento equivalente;
xiv. in caso di segnalazione di suini selvatici in difficoltà da parte dei Centri di recupero animali selvatici (CRAS), adeguatamente formati sulle misure di biosicurezza, si dispone l'obbligo di contattare immediatamente il GOT ai fini dell'eventuale abbattimento, dell'esecuzione dei test diagnostici e dello smaltimento delle carcasse, come materiale di categoria 1 ai sensi del regolamento (CE) n. 2009/1069;
xv. divieto di movimentazione, se non finalizzata all'abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali destinati all'abbattimento non possono uscire dalla zona di restrizione;
xvi. su proposta dei GOT possono essere avviati programmi di studio e ricerche sulle popolazioni selvatiche dei cinghiali, previa a approvazione del Commissario straordinario alla PSA;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvedono le ACL, con l'eventuale supporto delle forze dell'ordine;
ii. l'ACL programma la macellazione immediata dei suini detenuti all'interno di allevamenti familiari, di allevamenti commerciali della tipologia semibradi e di allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci destinati alla produzione di alimenti, e dispone il divieto di ripopolamento;
iii. l'ACL programma la macellazione tempestiva dei suini presenti negli altri allevamenti di tipo commerciale, dispone e verifica il rispetto del divieto di riproduzione e di ripopolamento;
iv. le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prima di consentire il proseguimento o la ripresa dell'attività degli allevamenti di cui ai punti ii e iii, previa verifica della sussistenza di macelli designati verso cui movimentare i capi detenuti in allevamenti, informano il Ministero della salute e il Commissario straordinario alla PSA. La prosecuzione ovvero la ripresa dell'attività di allevamento sono subordinate alla verifica dell'adozione delle misure di biosicurezza rafforzate di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dei livelli di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it Quest'ultimo adempimento è previsto solo per gli allevamenti commerciali;
v. per rafforzare le misure di biosicurezza estese anche all'ambiente circostante le aziende agricole, gli allevamenti di suini, gli stabilimenti di macellazione, sezionamento e lavorazione di carni suine nell'ambito dei distretti suinicoli individuati dalla regione come previsto dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e azioni strategiche per l'elaborazione dei piani di eradicazione nelle aree di restrizione da PSA anni 2023-2028» possono richiedere di compartecipare alle attività di Bioregolazione con procedure concordate e autorizzate dai GOT; qualora non sia possibile attuare le misure di cui ai precedenti punti ii e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare quanto previsto dagli articoli 61 e 70 del regolamento (UE) 2016/429;
vi. per l'applicazione di quanto previsto ai punti ii, iii e v, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono assicurare l'effettuazione di una valutazione preventiva della possibilità e della capacità di abbattimento e di macellazione, ivi compresa la disponibilità di stabilimenti designati, definendo adeguate procedure operative;
vii. le ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verificano il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
viii. l'ACL esegue il controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti, come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e campiona in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti;
ix. qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non destinati alla produzione di alimenti, il detentore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con l'ACL la necessità di effettuare, prima del trattamento, il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
x. divieto di movimentazione di suini detenuti, di carni fresche e di prodotti, sottoprodotti e materiale germinale come definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594; i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti in deroga ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;
xi. il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, può individuare, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui all'art. 6 della presente ordinanza o valutare la necessità di non concedere le deroghe per un determinato periodo di tempo.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Misure di controllo nei Comuni della zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I
1. Nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in conformità alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento, le autorità competenti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano e le Autorità competenti locali in maniera coordinata, attuano quanto segue:
a) suini selvatici:
i. rafforzamento della sorveglianza passiva, ivi inclusa la ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici programmata e coordinata a livello regionale, razionalizzata sulla base degli ultimi ritrovamenti delle carcasse positive e rendicontata con le modalità indicate nell'art. 10, comma 5, della presente ordinanza e attraverso attività di sensibilizzazione volta ad incentivare ed incrementare le segnalazioni di ritrovamento carcasse o animali moribondi o coinvolti in incidenti stradali;
ii. regolamentazione in base alla situazione epidemiologica dell'attività venatoria e di controllo verso i suini selvatici finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile, che deve essere svolta nel rispetto di specifiche misure di biosicurezza di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza. I capi abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo solo se risultati negativi ai test di laboratorio per ricerca del virus PSA. I capi possono inoltre essere ceduti da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, stoccati presso una casa di caccia e/o centro di raccolta selvaggina e solo se risultati negativi al test di identificazione dell'agente patogeno della PSA. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su richiesta, possono autorizzare, la movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti e destinati alla commercializzazione per il consumo umano, direttamente verso uno stabilimento di trasformazione, all'interno della zona di restrizione parte I o fuori di questa, per essere sottoposti ad uno dei trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, a seguito di esito negativo al test di laboratorio e comunque nel rispetto delle condizioni generali e specifiche previste del regolamento (UE) 2023/594, ivi incluse le fattispecie previste dall'art. 49;
iii. previo parere del Commissario straordinario alla PSA e sulla base dell'andamento dei risultati della sorveglianza passiva, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono derogare alla necessità di testare tutti i capi abbattuti;
iv. sono consentite le altre forme di caccia, nonchè l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento ed in attività venatoria. Le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e, in deroga all'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nelle zone boscate e di pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco. Ai fini della eradicazione della peste suina africana fino alla completa e definitiva eliminazione della malattia sono consentite le catture, la selezione, il controllo e l'attività di depopolamento con le squadre di bioregolatori autorizzate dai GOT come previsto dall'art. 16 della presente ordinanza. Tale attività è svolta in ottemperanza al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» (all. 6). I GOT individuano congiuntamente al Commissario straordinario alla PSA aree e finestre temporali in cui mettere in atto interventi di depopolamento con l'ausilio dei bioregolatori attraverso le tecniche di prelievo venatorio previste per la specie cinghiale al fine di raggiungere l'obiettivo dell'eradicazione del virus della peste suina africana sul territorio nazionale ad esclusione della regione Sardegna;
v. l'attività di abbattimento dei cinghiali può essere attuata anche con il metodo alla «cerca» con veicolo, anche notturna, e sparo dallo stesso - non dall'interno dell'abitacolo - purchè fermo e tale da consentire che l'operatore possa intervenire da postazione stabile e adeguatamente sopraelevata rispetto il piano di campagna. Tale metodologia, potrà essere più opportunamente utilizzata direttamente dalle polizie provinciali e dai soggetti previsti dall'art. 16 della presente ordinanza;
vi. utilizzo di trappole quale mezzo di riduzione della popolazione di suini selvatici. Le procedure per la cattura e l'abbattimento degli animali devono essere documentate e applicate nel rispetto delle norme di settore vigenti. Tutte le carcasse degli animali eventualmente catturati e abbattuti possono essere destinate al consumo alle medesime condizioni di cui al punto precedente;
vii. il GOT con il supporto della polizia provinciale, guardie volontarie o di altre Forze dell'ordine, verificano il rispetto del divieto di foraggiamento di suini selvatici ad eccezione dei casi in cui è previsto l'utilizzo delle esche ai fini del depopolamento, con tipologie di esche e quantità superiori a quelle previste nell'ordinario quadro normativo e preventivamente autorizzato dai GOT; divieto di movimentazione se non finalizzata alla macellazione e abbattimento immediato di suini selvatici catturati in aree protette e in tutti i territori di cui al presente articolo. Gli animali non possono uscire dalla zona di restrizione;
viii. su proposta del GOT possono essere avviati programmi di studio e ricerca sulle popolazioni selvatiche di cinghiali previa approvazione da parte del Commissario straordinario alla PSA;
b) suini detenuti (inclusi i cinghiali):
i. censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini, inclusi i cinghiali, ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo ed il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini anche se non destinati alla produzione di alimenti. Alle predette attività provvede l'ACL e le forze dell'ordine territorialmente competenti;
ii. esecuzione puntuale del controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2020/689, campionando in ciascun allevamento da ingrasso ogni settimana i primi due suini morti in età superiore a sessanta giorni o in mancanza di questi qualsiasi suino morto dopo lo svezzamento superiore ai 20 kg in ciascuna unità epidemiologica. Negli allevamenti di suini da riproduzione dovrà essere garantito anche il campionamento di tutti i verri e le scrofe trovati morti; qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini non già precedentemente pianificati, il veterinario libero professionista, valuterà con l'ACL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus PSA;
iii. macellazione dei suini presenti negli allevamenti familiari destinati alla produzione di alimenti e divieto di ripopolamento;
iv. previa valutazione della situazione epidemiologica e verifica dei requisiti di biosicurezza di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono consentire il proseguimento dell'attività di allevamento familiare;
v. l'ACL provvede alla verifica delle misure di biosicurezza rafforzate negli allevamenti commerciali così come previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e dei livelli di biosicurezza, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it In caso di riscontro di non conformità l'ACL, fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti sanzionatori, prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l'operatore non adempie alle prescrizioni, si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse;
vi. rafforzamento della vigilanza sulle movimentazioni dei suini e inserimento dell'obbligo di validazione del modello 4 da parte dell'ACL.
vii. i movimenti di partite di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina all'interno e al di fuori dei territori di cui al presente articolo sono consentiti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6;
viii. l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo direttoriale n. 12438 del 18 maggio 2022.
2. Fatte salve le misure di cui all'art. 7 della presente ordinanza, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in cui insistono le zone di cui agli articoli 3 e 4, possono individuare nei territori di propria competenza non interessati dalla malattia, ulteriori zone a rischio nelle quali disporre almeno le misure di cui al precedente comma 1, lettera b) punti ii, iv, vi. Ulteriori eventuali misure possono essere adottate previo coordinamento nell'ambito dell'Unità centrale di crisi, al fine di garantirne un'uniforme e immediata adozione.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Misure di controllo in caso di malattia in suini detenuti
1. L'ACL adotta e attua immediatamente e senza indugio le misure previste dal regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 in caso di sospetto e conferma della presenza della malattia all'interno di uno stabilimento, ivi compresa l'istituzione di zone soggette a restrizione (zona di protezione e zona di sorveglianza), e vigila sul rispetto degli obblighi previsti da parte degli operatori.
2. A seguito di conferma della malattia all'interno di uno stabilimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dell'Unità di crisi, al fine di prevenire la diffusione della malattia, in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati a disposizione, possono valutare l'abbattimento preventivo e la macellazione dei suini detenuti negli stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizione istituite ai sensi del comma 1.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, in caso di istituzione di una zona soggetta a restrizione parte III di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e in conformità alle disposizioni e ai divieti previsti per detta zona dal medesimo regolamento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su richiesta, possono autorizzare le movimentazioni di suini, prodotti a base di carne, sottoprodotti di origine animale e materiale germinale, secondo le condizioni generali e specifiche previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/594.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Deroghe
1. Tenuto conto dei divieti alla movimentazione di suini, carni fresche e prodotti a base di carne suina dentro e fuori le zone di restrizione istituite per PSA di cui al regolamento (UE) 2023/594, le ACL procedono, nel più breve tempo possibile, al rilascio delle relative deroghe, ivi compresa la designazione degli stabilimenti previa verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa citata. Con apposita circolare adottata dal Ministero della salute sentito il Commissario straordinario saranno individuati i criteri applicativi del regolamento (UE) 2023/594, ivi compresi quelli relativi alla concessione delle deroghe specifiche dallo stesso contemplate e dei poteri all'uopo spettanti al Commissario anche ai fini di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, xi.
2. Il Commissario straordinario alla PSA, sentita l'Unità centrale di crisi, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, può individuare condizioni ulteriori per la concessione delle deroghe di cui al comma 1 o valutare la necessità di non concederle per un determinato periodo di tempo.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Misure di controllo sul territorio nazionale non interessato dalla malattia
1. Sul territorio non ricadente nelle zone di cui agli articoli 3 e 4 le autorità competenti regionali, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, in maniera coordinata, mettono in atto:
a) i «Piani regionali interventi urgenti» (PRIU) che danno applicazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 come previsto dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, di conversione del 7 aprile 2022, n. 29 e modificato dall'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112;
b) completamento del censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini e immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l'orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l'individuazione di ogni stabilimento non registrato in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali o suini, anche se non destinati alla produzione di alimenti;
c) verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti di cui al decreto del Ministro della salute 28 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 luglio 2022, n. 173, dando priorità a quelli di tipologia «semibrado», attraverso la compilazione delle apposite check list e la loro registrazione nel sistema Classyfarm.it In caso di non conformità si applicano, salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136;
d) l'ACL, in presenza di suini detenuti per finalità diverse dalla produzione di alimenti, verifica il rispetto di quanto previsto dal dispositivo dirigenziale DGSAF prot. n. 12438 del 18 maggio 2022;
e) la movimentazione di suini selvatici catturati deve essere finalizzata alla macellazione o all'abbattimento degli stessi animali, limitata esclusivamente all'ambito territoriale e autorizzata dall'ACL secondo procedure stabilite dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio, fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione per la Peste suina africana in Italia per il 2024, il controllo virologico dei casi sospetti come definiti dall'art. 9, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/689 e di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e, per gli allevamenti semibradi, dei suini aventi un peso maggiore di 20 kg o appartenenti a categorie individuate sulla base di una valutazione del rischio.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le associazioni di categoria, effettuano un'attività di formazione e informazione anche ai fini della ricognizione sulla disponibilità di stabilimenti da designare ai sensi del regolamento di esecuzione 2023/594.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano aggiornano i piani di emergenza regionali, con particolare riferimento alle procedure di abbattimento e smaltimento dei capi negli eventuali focolai domestici.
5. Il personale delle polizie provinciali formato sulle procedure e attività di controllo e contenimento faunistico può attuare sia il coordinamento delle attività di controllo /contenimento faunistico sia l'intervento diretto di prelievo previste dai piani di cui al comma 1 del presente articolo indipendentemente dal possesso di licenza di caccia.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Ulteriori misure di controllo su tutto il territorio nazionale
1. Nel caso in cui su tutto il territorio nazionale vengano rinvenuti suini non indentificati per i quali sia impossibile risalire al proprietario, oppure suini selvatici o domestici detenuti illegalmente, l'ACL dispone il sequestro, l'abbattimento e la distruzione degli animali dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari eventualmente ritenuti necessari.
2. Nel caso in cui si rilevino suini allo stato brado, non identificati, indipendentemente dal fenotipo che presentano, l'ACL dispone le stesse misure di cui al comma 1 e l'abbattimento rientra tra le attività previste dai PRIU per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nella specie cinghiale di cui al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9. I suini selvatici sono specie non vocata alla permanenza nei centri abitati. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'adozione di misure necessarie a scoraggiare l'urbanizzazione dei suini selvatici, impedendo l'accesso alle fonti di cibo definibili sia come rifiuti, ivi inclusi quelli domestici e quelli situati nei luoghi pubblici, che come alimenti somministrati volontariamente dai cittadini. Le misure previste dal Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028 (all 6) si applicano a tutto il territorio nazionale, anche nelle aree protette ad ogni livello e in deroga all'art.10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 nelle zone boscate e di pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ai fini dell'eradicazione della PSA, fino alla sua completa eradicazione. Al fine di predisporre un'attività pianificatoria e gestionale della specie su proposta dei GOT ed approvati dal Commissario straordinario alla PSA, sono incentivati programmi di studio e ricerca sulle popolazioni selvatiche di cinghiali.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Attuazione e verifica delle misure e possibilità di delega
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche il tramite delle dei GOT assicurano l'attuazione e la verifica delle misure di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente ordinanza.
2. Il Commissario straordinario riunisce e coordina le Unità di crisi regionali delle regioni interessate dalla malattia per garantire la necessaria integrazione e sinergia delle misure previste dalla presente ordinanza, sentita l'Unità centrale di crisi (UCC).
3. Ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo già individuate all'interno delle UCC e delle Unità di crisi regionali e locali, il Prefetto in accordo con il Commissario straordinario alla PSA, può istituire una cabina di regia per l'attuazione, in maniera coordinata con le diverse istituzioni ed enti territoriali, delle azioni previste dal «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» nel rispetto delle misure previste dalla presente ordinanza.
4. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, le Autorità competenti locali (ACL), sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti), dopo aver verificato di non poter sopperire alle ulteriori esigenze emergenziali con strumenti ordinari di ricostituzione delle piante organiche o mediante il reperimento delle necessarie risorse umane con l'attribuzione di incarichi a tempo determinato a dirigenti veterinari.
5. Per l'attuazione delle misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), punti ii e v ed art. 4, comma 1, lettera a), punti i e iii, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di appartenenza, possono avvalersi, previo accordo con i Ministeri di appartenenza e del Dipartimento della protezione civile nazionale e regionale, di personale delle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale delle associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche per il tramite dei GOT nei casi di cui ai commi 4 e 5, verificano e assicurano che le persone fisiche o giuridiche delegate posseggano le competenze, gli strumenti e le infrastrutture necessarie ad eseguire i compiti loro assegnati e, nel caso, provvedono a fornire tutte le ulteriori informazioni utili.
7. Per l'abbattimento dei suini selvatici coinvolti in incidenti stradali, o comunque rinvenuti feriti o con alterazione del normale comportamento di cui all'art. 1, punto 6 del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, le ACL, sentite le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di appartenenza, richiedono il supporto del personale delle Forze dell'ordine e laddove presente anche del servizio fauna in difficoltà.
8. Per le attività di depopolamento e di controllo faunistico previste all'art. 3, comma 1, lettera a), rispettivamente punti vi e vii, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento possono avvalersi previo accordi tra i Ministeri di appartenenza di personale delle Forze armate e dalle Forze dell'ordine, degli agenti della vigilanza regionale e provinciale, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Procedura di revisione delle zone soggette a restrizione
1. Ove necessario al fine di definire o revisionare le zone soggette a restrizione di cui al regolamento (UE) 2023/594, il Commissario straordinario alla PSA, sentito il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e il GOE, comunica alla Commissione europea la proposta contenente l'individuazione delle zone di restrizione. Per l'elaborazione della proposta devono essere considerate le caratteristiche orografiche del territorio (presenza di aree urbanizzate, fiumi, autostrade, etc..), i risultati della sorveglianza passiva condotta nella zona adiacente la sede della positività e la distanza dagli altri casi più prossimi considerato quanto riportato nel manuale delle emergenze da PSA in popolazioni di suini selvatici.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Flussi informativi
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per il tramite delle ACL, provvedono alla verifica tempestiva della registrazione e dell'aggiornamento dei dati relativi all'anagrafe e alla sorveglianza passiva e delle altre informazioni pertinenti nei rispettivi applicativi del portale VETINFO (BDN, SINVSA, SANAN e SIMAN), al fine di consentire il costante monitoraggio dell'avanzamento del fronte epidemico e la verifica dell'attuazione delle misure adottate nella zona infetta, nell'area confinante con la zona infetta e nel restante territorio nazionale.
2. Nella zona infetta e nella zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta la carcassa di suino selvatico e di suino domestico solo in caso di anomalo aumento della mortalità o lesioni, nonchè di sintomi riferibili alla PSA, provvedendo alla registrazione dei relativi dati nei dei sistemi informativi SINVSA e SIMAN.
3. In caso di positività ai test biomolecolari riscontrata sui campioni prelevati dalle carcasse di cui al comma 2 presso i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio, le ACL procedono direttamente alla conferma di caso o focolaio secondario di PSA.
4. Fuori dalla zona infetta e dalla zona soggetta a restrizioni parte II e parte III, le ACL identificano come sospetta, e la registrano immediatamente come tale in SIMAN e SINVSA, solo la carcassa di suino selvatico o domestico che presenti sintomi o lesioni riferibili a PSA. I campioni prelevati in queste circostanze devono essere prontamente inviati al CEREP senza aspettare l'esito dei test dell'IZS competente per territorio. In caso di positività, l'ACL procede direttamente alla conferma di caso o di focolaio primario di PSA. In caso di assenza di lesioni o sintomi riferibili alla PSA, il campionamento deve essere registrato unicamente nel sistema SINVSA, utilizzando il motivo di campionamento riferito alla sorveglianza passiva, e i campioni sono processati esclusivamente dagli IZS competenti per territorio. In caso di positività, i campioni devono essere inviati al CEREP per la conferma. In tal caso, in attesa della conferma del CEREP, la positività viene comunicata all' ACL ai fini dell'inserimento immediato del sospetto in SIMAN e l'esito diagnostico finale viene registrato in SINVSA.
6. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di cui agli articoli 3 e 4, inseriscono i dati sull'attività di ricerca attiva delle carcasse di cui all'art. 3 comma 1, lettera a), punto ii e art. 4, comma 1, lettera a), punto ii, alimentando il sistema reso disponibile su SINVSA. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori ricadono nelle zone di restrizione di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, al fine di consentire ai Reparti territoriali del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFAA) di svolgere la vigilanza, a campione, prevista dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, comunicano agli stessi Reparti territoriali del CUFAA, secondo modalità da definirsi, i seguenti dati:
a) programmazione settimanale di ogni attività venatoria e di controllo faunistico sui suini selvatici, ove autorizzata, comprendente le modalità operative e il personale coinvolto;
b) rendicontazione settimanale delle attività di cui al punto a), con l'accesso a tutte le informazioni necessarie ad esercitare il controllo.
7. Nelle zone di cui al comma 6 del presente articolo, sarà cura dei Reparti territoriali del CUFAA vigilare sulla corretta apposizione della specifica segnaletica di avviso di accesso alle zone infette, sul rafforzamento delle barriere fisiche autostradali, provvedere alla verifica dell'integrità di quelle poste intorno alla zona di circolazione virale e del rispetto del divieto di foraggiamento dei suini selvatici, della movimentazione di carni di suini selvatici abbattuti nonchè degli altri divieti previsti dalla presente ordinanza. Periodicamente a cadenza mensile, i suddetti Reparti territoriali del CUFAA relazionano al Commissario straordinario alla PSA sugli esiti dell'attività di vigilanza effettuata ai sensi della presente ordinanza.
8. Il Commissario straordinario, previ accordi protocollari, potrà richiedere la disponibilità del personale afferente al CUFAA e alle altre Forze armate iscritto nell'elenco dei «Bioregolatori» per i piani di eradicazione della specie cinghiale.
9. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2 comma 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2023, e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» forniscono al Commissario, i dati riguardanti: le attività venatorie sulla specie cinghiale; l'attività di bioregolazione, le attività di selezione e di controllo sulla specie cinghiale nelle aree non soggette a restrizione; gli abbattimenti nelle aree di restrizione; le catture nelle aree di restrizione. Per la registrazione dei dati del Piano delle catture è stata predisposta un'apposita funzionalità a disposizione delle Regioni all'interno del Portale del Sistema informativo veterinario nazionale https://www.vetinfo.it/ - l'utente regionale in possesso di credenziali autorizzate all'accesso all'aerea riservata del portale, attraverso il link «Piano delle catture - PSA» deve registrare i dati previsti alimentando il sistema settimanalmente e quadrimestralmente per i dati di dettaglio faunistico.
10. Inoltre, dovranno essere trasmessi al Commissario, con la stessa cadenza, la documentazione sulla regolarità delle procedure di abbattimento, di distruzione degli animali infetti e di smaltimento delle carcasse di suini, nonchè le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo delle ASL di competenza.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Provvedimenti regionali
1. Fermi restando gli obiettivi e le finalità della presente ordinanza e nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano i cui territori rientrano nelle zone istituite ai sensi degli articoli 3, 4, e 5 e/o i cui territori non sono interessati dalla malattia in accordo con l'art. 7 della presente ordinanza, possono emanare provvedimenti regionali per individuare modalità e procedure per l'attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza, in funzione della specifica natura dei territori coinvolti e della propria organizzazione amministrativa ed individuare i soggetti attuatori delle stesse.
2. Al fine di assicurare omogeneità nella gestione della malattia e pari livelli di tutela della sanità animale, i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere emanati esclusivamente previa acquisizione del parere positivo del Commissario straordinario alla PSA che informa l'Unità centrale di crisi.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Consegna delle opere
1. Le regioni e le province autonome interessate, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto collaudo da parte della società di committenza, prendono definitivamente in consegna, in relazione alla propria competenza territoriale, le opere realizzate dal Commissario straordinario alla peste suina africana ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Ogni onere connesso alla gestione e alla manutenzione delle opere di cui al comma 1 resta a carico della regione o della provincia autonoma interessata a far data dalla consegna; rimane in facoltà delle regioni l'eventuale ulteriore trasferimento delle opere alle province e ai comuni, per i tratti di rispettiva competenza.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Intensificazione dei controlli sulla carne suina compresa quella di cinghiale e prodotti a base di carne
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano intensificano le attività di controllo tese a verificare la regolarità del commercio di carni e di prodotti a base di carne provenienti da suidi selvatici, in particolare i controlli dovranno essere mirati anche con riferimento alla eventuale provenienza degli stessi da zone sottoposte a restrizione per PSA, in paesi UE ed extra UE. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti, si procederà al sequestro e alla distruzione degli stessi, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. Le carni saranno inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del virus della PSA. Detta attività deve includere controlli, anche congiunti con i carabinieri NAS, presso i mercati locali, le fiere, gli agriturismi e la ristorazione pubblica, nonchè presso gli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione di prodotti a base di carne suine.
2. Le autorità doganali intensificano i controlli mirati ad identificare le carni suine a seguito di viaggiatori provenienti da paesi terzi nei porti, e aeroporti. I controlli di merce anche a seguito di viaggiatori, dovranno avere una frequenza non inferiore a dieci controlli mensili per regioni fino a 2 milioni di abitanti e venti in quelle superiori a 20 milioni di abitanti.
3. I comandi carabinieri NAS, i comandi carabinieri forestali e le forze dell'ordine che intercettano, nell'ambito delle attività di controllo, partite di carni suine o prodotti crudi di origine suina, ne verificano la documentazione di scorta al fine di identificarne la provenienza. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla provenienza di detti prodotti si procede al sequestro e alla distruzione degli stessi congiuntamente alle autorità competenti locali, previo campionamento per l'esecuzione del test per la ricerca del virus della PSA. Le carni sono inviate a distruzione immediatamente, senza attendere l'esito del test per la ricerca del virus della PSA.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Gruppi operativi territoriali - GOT
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con il Commissario straordinario alla peste suina africana, che ha il compito di coordinare i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, istituiscono i Gruppi operativi territoriali (GOT), formati da personale tecnico afferente alle Autorità competenti locali e alle Direzioni regionali della sanità pubblica veterinaria, dell'agricoltura e dell'ambiente, alle polizie provinciali, o in assenza delle polizie provinciali alle guardie giurate volontarie venatorie (GGVV), agli Enti parco regionali, nazionali, e da esperti individuati dal Commissario straordinario alla PSA degli enti del sistema sanitario nazionale in avvalimento come previsto dal decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, Alle riunioni dei GOT sono invitate le rappresentanze delle associazioni nazionali di categoria agricole, agroalimentare del settore suinicolo, delle ATC/CA e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute. I GOT sono coordinati dal Commissario straordinario alla Peste suina africana e svolgono le funzioni di attuazione delle finalità eradicative della PSA e del contenimento della specie cinghiale, nonchè di attuazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028».
2. Il Commissario straordinario alla PSA d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individua quale referente per la PSA, un medico veterinario dell'Autorità competente regionale (ACR) con comprovata esperienza nella materia che ha anche il compito di raccordare le attività dei GOT regionali con i GOT provinciali o locali qualora siano presenti.
3. Al fine di garantire l'adeguata formazione e l'addestramento del personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, dei Dipartimenti di medicina veterinaria e delle Aziende sanitarie locali presenti in aree del territorio nazionale non ancora interessate dalla malattia, il Commissario straordinario stipulerà convenzioni con le amministrazioni interessate per garantire a tutte le figure professionali un affiancamento ai GOT già operanti nelle aree soggette a restrizione, nel rispetto delle specifiche competenze professionali.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Elenco nazionale dei bioregolatori
1. Tutti i soggetti abilitati, ai sensi della legge n. 157 del 1992, al prelievo venatorio con specifica formazione in materia di biosicurezza per il periodo di applicazione dei piani di eradicazione della peste suina africana e del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028» di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, assumono la funzione di «Bioregolatori» e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei «Bioregolatori» attivato nel Portale dei sistemi informativi veterinari VETINFO all'indirizzo https://www.vetinfo.it/p_servizi_csn/#/public/inserisci_bioregolatori /intro - o tramite apposito file al., n. 8 alla presente ordinanza da trasmettere al seguente indirizzo: segr.cspsa@sanita.it Da tale elenco potranno attingere le Autorità competenti locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale.
2. Per l'attuazione dei piani di eradicazione regionali, dei PRIU che danno attuazione al «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana (PSA) 2023-2028» di cui all'art. 29 della legge 10 agosto 2023, n. 112, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attraverso i GOT creano le strutture per lo stoccaggio e la raccolta, per un massimo di sessanta giorni, degli esemplari di Sus scrofa selvatico provenienti dalle operazioni di cattura, in vista dell'abbattimento/macellazione.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Sanzioni
1. Fatta salva la applicazione delle sanzioni penali previste dagli articoli 340 - interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità - e 500 - diffusione di una malattia delle piante e degli animali - del codice penale, chiunque venga sorpreso a utilizzare il foraggiamento anche attrattivo delle specie cinghiale o compie atti di danneggiamento, manomissione o intralcio delle operazioni, compiuti durante le operazioni di cattura per il depopolamento dei cinghiali in aree di restrizione individuate ai fini dell'eradicazione della peste suina africana, risponde dei danni cagionati a terzi secondo le norme generali di diritto privato.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge, 17 febbraio 2022, n. 9 per la violazione degli obblighi di segnalazione.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Interdizione temporanea di aree soggette ad operazioni di cattura
1. Nei centri abitati ove vengono temporaneamente impiantate strutture di cattura, l'autorità competente locale, d'intesa con i sindaci, può interdire l'area alla frequentazione abituale al fine di impedire ulteriori ritardi nelle operazioni di cattura e di prevenire la propagazione del virus.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Divieto di deprezzamento commerciale dei suini
1. E' fatto divieto, rispetto all'andamento di mercato, di deprezzare commercialmente i suini provenienti da allevamenti commerciali ricadenti in comuni che sono stati ricompresi nelle zone di restrizione a seguito di focolai di PSA sia nei suini selvatici che nei suini domestici, a condizione che:
a) l'allevamento sia in regola con le misure di biosicurezza rafforzate previste dal decreto 28 giugno 2022 e i requisiti previsti dall'allegato III del regolamento (UE) 2023/594;
b) sia stato effettuato esame clinico dei suini detenuti e, se necessario, il prelievo di campioni da animali per esami di laboratorio al fine di confermare o escludere la presenza di PSA. Inoltre, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è fatto divieto di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri, nè minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Gli interventi previsti dalla presente ordinanza sono attuati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonchè con le eventuali risorse aggiuntive che saranno messe a disposizione dal legislatore.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9.
2. Gli allegati fanno parte integrante della presente ordinanza.
3. La presente ordinanza si applica a decorrere dalla sua emanazione e fino al 31 marzo 2025 ed è immediatamente comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e alle regioni interessate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, e sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2024
Il Commissario straordinario: CAPUTO
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
ALLEGATO 1
LINEE GUIDA PER MISURE DI BIOSICUREZZA PER GLI ABBATTIMENTI DI CINGHIALI NELLE ZONE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA.
L'obiettivo degli abbattimenti del cinghiale all'interno delle zone sottoposte a restrizione è quello di contribuire alla riduzione della popolazione. Nelle zone di restrizione l'attività di abbattimento del cinghiale deve sempre essere considerata a rischio di contaminazione da virus anche se condotta in modo differenziato tra zona infetta e zona confinante, corrispondenti rispettivamente alla parte II e parte I del dell'allegato I regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana.
Ogni Istituto faunistico ed ogni azienda faunistico-venatoria o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, che intende praticare abbattimenti del cinghiale nelle aree sottoposte a restrizione (parte I e II), deve sviluppare un piano di gestione della biosicurezza con l'obiettivo di prevenire la contaminazione indiretta di operatori e mezzi, ivi inclusi i cacciatori, i bioregolatori e la eventuale diffusione del virus in aree indenni. Le attività di abbattimento del cinghiale nelle zone sottoposte a restrizione sono vincolate all'approvazione da parte dell'Autorità competente locale (ACL), del piano di gestione della biosicurezza di cui sopra, che deve rispettare le linee guida riportate nel presente documento. Tale piano deve essere redatto da ogni Istituto faunistico, o altro soggetto pubblico o privato responsabile dell'attività di prelievo, trasmesso all'Autorità competente locale (ACL) per approvazione e deve contenere l'elenco (i) dei nominativi e dei contatti degli operatori abilitati agli abbattimenti, dei cacciatori autorizzati ad operare nelle zone sottoposte a restrizione, e (ii) delle strutture designate per il conferimento delle carcasse e (iii) le misure messe in essere come di seguito descritte. Anche personale diverso dai cacciatori e operatori, qualora venisse impiegato in azioni di campo, dovrà adottare le misure di biosicurezza di cui al piano. Non possono essere abilitati ad operare soggetti, inclusi i cacciatori, che detengono suini o lavorano a contatto con gli stessi e tali condizioni devono essere riportate in forma di autocertificazione dai soggetti interessati ed inserite nell'elenco di cui sopra.
Formazione
Tutto il personale autorizzato deve ricevere una formazione preliminare riguardo l'individuazione precoce della malattia, la mitigazione dei rischi di trasmissione del virus e le misure di biosicurezza da applicarsi. Tale formazione viene erogata anche tramite supporti informatici o in via multimediale dagli II.ZZ.SS. e dall'Autorità competente locale (ACL) in collaborazione con l'Autorità sanitaria regionale previa richiesta degli Istituti Faunistici o altri soggetti pubblici o privati ricompresi nelle aree di restrizione.
Trasporto del cinghiale dal luogo di abbattimento a una struttura identificata
E' vietato eviscerare gli animali abbattuti sul campo e lasciare gli organi interni sul terreno. Eventuali parti di carcassa che si ritrovassero sul terreno devono essere rimosse e l'area disinfettata utilizzando disinfettanti di provata efficacia (principi attivi elencati nel manuale operativo delle pesti suine e nell'allegato 4 della presente ordinanza) La carcassa deve essere trasportata intera e in sicurezza direttamente in una struttura identificata all'interno della stessa zona di restrizione in cui l'animale è stato abbattuto (punto di raccolta delle carcasse, centro di raccolta carcasse, centro lavorazione selvaggina o casa di caccia) evitando ogni percolazione di liquidi e in particolare del sangue. A tal proposito si consiglia di porre la carcassa in recipienti di metallo o plastica rigida in quanto il solo utilizzo di sacchi di materiale tipo nylon potrebbero danneggiarsi. Qualora le carcasse degli animali abbattuti si trovino in luoghi difficilmente accessibili, ove sia per esempio necessario l'utilizzo di argani per il recupero, e non sia possibile porre immediatamente le carcasse in detti recipienti, il recupero può avvenire con tale strumentazione ponendo le carcasse successivamente nei recipienti e applicando idonee misure di pulizia e disinfezione alla strumentazione utilizzata.
Campionamento
Le operazioni di eviscerazione e campionamento dei cinghiali abbattuti andranno condotte esclusivamente nella struttura individuata e previa opportuna identificazione di ogni singola carcassa. Il campione per il test (preferibilmente milza e in subordine altri organi target) deve essere prelevato dalla carcassa direttamente dal veterinario ufficiale oppure da personale formato, e inviato all'IZS competente del territorio, per il tramite dell'Autorità competente locale (ACL), per ottemperare ai flussi informativi preposti.
Gestione delle carcasse
Una volta ottenuto l'esito favorevole al test per l'identificazione della PSA, le carcasse dei cinghiali abbattuti possono essere inviate, sotto controllo veterinario, ad un centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del regolamento (UE) 2020/687. Le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione II, ai sensi dell'art. 3, comma X laddove non sia possibile l'autoconsumo per uso domestico privato o l'invio presso uno stabilimento di trasformazione, sono destinate alla distruzione.
Le carcasse degli animali abbattuti in zona di restrizione I possono andare all'autoconsumo per uso domestico privato, essere ceduti da parte di cacciatori in piccole quantità direttamente al consumatore finale o a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale o ad un centro di lavorazione delle carni di selvaggina e successivamente presso uno stabilimento di trasformazione in grado di applicare uno dei metodi di riduzione del rischio previsti dall'allegato VII del regolamento (UE) 2020/687. i sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) punto ii della presente ordinanza.
Abbigliamento e attrezzature
Il personale autorizzato a svolgere le attività di manipolazione e gestione delle carcasse deve:
indossare indumenti e calzature lavabili e facilmente disinfettabili;
utilizzare strumenti dedicati che possono essere facilmente puliti e disinfettati;
riporre tutti i prodotti monouso in sacchetti di plastica e provvedere al corretto smaltimento;
utilizzare esclusivamente disinfettanti autorizzati (principi attivi elencati nel manuale operativo delle pesti suine).
Requisiti della struttura identificata e delle attrezzature
In ogni Istituto faunistico o altro soggetto pubblico o privato interessato deve individuare almeno una struttura dedicata per ricevere le carcasse di cinghiali abbattuti che deve essere facilmente raggiungibile dall'Autorità competente locale (ACL) e disporre dei seguenti requisiti:
disinfettanti per ambienti e attrezzature;
acqua corrente ed elettricità;
cella frigo/frigorifero o congelatore;
pavimenti e pareti lavabili;
un'area dedicata per le attività di eviscerazione e scuoiamento;
barriere per evitare l'ingresso di animali nei locali;
un'area per la pulizia e disinfezione degli strumenti e del vestiario;
contenitore per lo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale destinati allo smaltimento;
barriere di disinfezione all'ingresso (vaschette riempite di disinfettante).
Corretto smaltimento dei visceri
I visceri degli animali abbattuti devono essere stoccati in contenitori a tenuta, non accessibili ad animali e devono essere sistematicamente inviati, con le modalità previste dal regolamento (CE) 1069/2009, a impianti di smaltimento.
Stoccaggio sicuro in loco dei cinghiali abbattuti fino all'esito negativo del test per PSA
Nessuna parte dei cinghiali può lasciare la struttura prima di aver acquisito l'esito negativo dei test di laboratorio. Dopo le operazioni di eviscerazione l'intero cinghiale deve essere identificato individualmente immediatamente dopo l'abbattimento e stoccato all'interno della cella frigo/frigorifero/congelatore. Le carcasse presenti in contemporanea all'interno della struttura in attesa del risultato dell'esito del campione devono essere considerate come un unico lotto e liberalizzate esclusivamente a seguito dell'acquisizione del risultato del test di tutte le carcasse. In ogni caso le celle frigorifere/frigoriferi/congelatori devono essere pulite e disinfettate dopo aver rimosso le carcasse.
Procedure per lo smaltimento dei cinghiali positivi alla PSA e relativi visceri
In caso di esito positivo per PSA l'utilizzo della struttura viene sospeso e tutte le carcasse presenti ed i relativi visceri vengono avviate allo smaltimento a cura dell'Autorità competente locale (ACL).
Pulizia e disinfezione della struttura
Una volta riscontrata la positività ai test di laboratorio, tutta la struttura deve essere pulita e disinfettata comprese celle frigo/frigoriferi/congelatori, veicoli, strumenti, vestiti sotto la supervisione dell'Autorità competente locale (ACL). Gli addetti alle operazioni di pulizia e disinfezione devono ricevere una specifica formazione. La soluzione disinfettante deve essere preparata al momento e utilizzata con un tempo di contatto di almeno sessanta minuti. I disinfettanti efficaci sono riportati nel manuale operativo delle pesti suine. L'Autorità competente locale (ACL) verificato l'avvenuta disinfezione dei locali e delle attrezzature.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
ALLEGATO 2
MISURE DI BIOSICUREZZA PREVISTE PER LE DEROGHE AI DIVIETI DELLE ATTIVITA' IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II PSA CON NUMERO SUPERIORE ALLE 20 PERSONE.
Trekking
a) la fruizione delle aree rurali boscate o prative è consentita esclusivamente lungo i sentieri inclusi nella rete escursionistica regionale o, comunque, su quelli segnalati, nonchè nelle pertinenze degli edifici;
b) l'accesso ai sentieri è consentito esclusivamente applicando le misure previste nell'allegato protocollo di biosicurezza; è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
c) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonchè praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per il raggiungimento di apposite aree per lo svolgimento delle attività sportive outdoor previste (ad esempio: piazzole decollo parapendio, accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca sportiva o per balneazione, via d'accesso alle palestre di roccia, aree picnic segnalate, etc.); per le attività di balneazione in fiumi e bacini dove tali attività siano autorizzabili ai sensi delle normative nazionali e regionali, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza delle cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
d) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
e) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette utilizzate per l'escursione e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% ( vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA.
f) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività agropastorali, soccorso, antincendio;
g) i gruppi e/o comitive lungo i sentieri, con o senza accompagnatore o guida, sono ammessi fino ad un numero massimo di venti persone;
h) sono vietate manifestazioni e raduni campestri in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate;
i) al termine dell'attività è necessario provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
j) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
k) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Biking
Nell'ambito di questa attività occorre:
a) provvedere alla disinfezione delle ruote delle biciclette con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% (vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA;
b) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
c) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) per l'accesso ai sentieri e in generale all'attività di biking, i comuni individueranno le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza.
Pesca dilettantistica
Nella zona di restrizione II di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 e successive modifiche e integrazioni la pesca dilettantistica potrà essere effettuata esclusivamente nel rispetto delle seguenti misure di biosicurezza:
a) è vietato uscire dal tracciato dei sentieri nonchè praticare ogni tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso, fatto salvo per l'accesso ai corsi d'acqua per le attività di pesca dilettantistica;
b) ove non consentito da appositi regolamenti di fruizione, od altri provvedimenti normativi, per specifiche aree delimitate, è vietato campeggiare o bivaccare;
c) è obbligatorio effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo dell'attività di pesca; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle calzature utilizzate per l'attività di pesca e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus quali ad esempio ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%, acido peracetico allo 0,5%, acido citrico all'1% ( vedi allegato 4 alla presente ordinanza elenco dei disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA);
d) gli automezzi privati eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree adibite a parcheggio dove i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza; è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente la vegetazione;
e) al termine dell'attività provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
f) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di pesca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
g) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati.
Competizioni di pesca sportiva
L'effettuazione delle competizioni di pesca potrà essere effettuata nel rispetto delle seguenti misure:
a) tutte le auto saranno parcheggiate su aree prive di vegetazione (strade provinciali, piazze o aree destinate a parcheggio);
b) in ogni parcheggio i comuni assicurano la presenza della cartellonistica informativa, di contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti, garantendo la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza Sarà anche presente un distributore per la vaporizzazione/erogazione di disinfettanti efficaci nei confronti del virus della PSA per il lavaggio degli stivali utilizzati per la pesca;
c) sarà vietato ad ogni pescatore o giudice di gara uscire dal settore e poi rientrarvi;
d) sarà proibito l'accesso a visitatori o altre persone non direttamente coinvolte nella competizione.
Attività agrosilvocolturali
I criteri di concessione delle deroghe per le attività del presente capitolo sono validi anche per quelle effettuate in zona di restrizione I ai sensi del regolamento (UE)2023/594:
a) l'area di cantiere di attività selvicolturale e delle strade sterrate di accesso al bosco deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di lavoro e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna all'area di cantiere del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà essere preceduta da una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale nell'area di intervento e sulle strade sterrate di accesso; in caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) per territorio;
b) sanificazione dei mezzi, delle attrezzature e del vestiario da lavoro utilizzati nel cantiere di taglio in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al cantiere con la viabilità ordinaria, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA.
Monitoraggio ambientale e faunistico
a) al termine dell'attività di ricerca provvedere al cambio delle calzature e riporre le calzature utilizzate in un robusto sacchetto di plastica al fine di evitare qualsiasi contaminazione;
b) al rientro a casa, spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante l'attività di ricerca con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
c) provvedere al lavaggio degli indumenti utilizzati;
d) è necessario effettuare il cambio di calzature alla partenza e all'arrivo delle escursioni; in particolare occorrerà provvedere al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme dei mezzi utilizzati e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus PSA;
e) gli automezzi eventualmente utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle attività devono essere parcheggiati preferenzialmente in prossimità delle strade asfaltate, salvo evidente necessità legate allo svolgimento delle attività.
Ricerca di funghi [e tartufi]
Per le attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II dovranno essere assicurate le necessarie misure di cui sopra, volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area. Nello specifico, durante le attività di ricerca, le persone interessate dovranno:
a) munirsi di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza e attrezzature idonee alla disinfezione di mezzi e strumentazione che dovrà avere luogo prima di addentrarsi nelle zone di ricerca dei tuberi e prima di lasciarle (nebulizzatori/diffusori risultano indispensabili);
b) indossare soprascarpe usa e getta oppure calzature facili da pulire e disinfettare prima di lasciare l'area (altamente raccomandato l'uso specifico di calzature dedicate);
c) evitare contatti diretti o indiretti con suini allevati nelle quarantotto ore successive all'attività di ricerca;
d) riporre eventuali indumenti monouso utilizzati (tute, calzari e guanti) in un sacco, che a sua volta dovrà essere inserito un altro involucro, e portarli via per essere smaltiti in un contenitore per rifiuti;
e) rispettare il divieto di lasciare sul campo qualsiasi residuo di materiale potenzialmente infettante, compresi quelli di alimenti portati a seguito;
f) avere cura, prima di lasciare la zona di ricerca, di pulire e disinfettare le zampe del cane/i presente/i nell'attività, come da allegato n. 4 alla presente ordinanza.
Manifestazioni religiose
Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:
a. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per le manifestazioni religiose, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, ivi compreso il giorno della manifestazione, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area di sosta e/o del piazzale del Santuario costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio;
b. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al Santuario con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
c. che l'accesso al Santuario sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
d. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
e. che il pubblico partecipante non esca dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
f. che il Comune individui le aree di Parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
g. che si rispetti il divieto di campeggiare o bivaccare;
h. rispettare il divieto di lasciare sul posto qualsiasi residuo di materiale infettante compresi quelli di alimenti;
i. che il pubblico partecipante provveda ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo della manifestazione religiosa (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 alla presente ordinanza;
j. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione delle celebrazioni siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;
k. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
l. che al rientro a casa, si provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
m. che si provveda al lavaggio degli indumenti utilizzati;
n. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbondonati.
Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite di associazioni, Pro Loco e/o Protezione civile.
Attività di campeggio nei boschi
Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:
1. che le aree di sosta, le aree antistanti le sedi individuate per l'area campeggio, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, da parte di personale (Protezione civile, Pro Loco, ATC etc.) incaricato formalmente dal sindaco, durante la settimana precedente, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area del campeggio costituita da un raggio e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio.
Al termine di ogni battuta dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;
2. procedere alla sanificazione dei mezzi utilizzati in prossimità dell'innesto delle strade sterrate di accesso al campeggio con la viabilità ordinaria attraverso l'utilizzo di disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA;
3. che l'accesso al campeggio sia consentito esclusivamente lungo il percorso prestabilito (strade asfaltate e sentiero tracciato). A tal fine si chiede di utilizzare, nella richiesta di autorizzazione, google maps per il tracciamento del percorso;
4. è raccomandabile in ogni caso evitare di lasciare i cani liberi anche al di fuori delle aree naturali protette, salvo ulteriori obblighi di utilizzo del guinzaglio derivante da regolamentazioni specifiche;
5. che i partecipanti non escano dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso;
6. che il Comune individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti e la presenza di disinfettanti per i mezzi, assicurando la necessaria vigilanza sul rispetto delle misure di biosicurezza;
7. che si rispetti il divieto di consumazione e/o somministrazione di alimenti con autonegozi o altra modalità;
8. che i partecipanti provvedano ad un cambio di calzature alla partenza e all'arrivo del campo (In tal caso i partecipanti dovranno preventivamente essere informati) o in alternativa al lavaggio delle suole delle scarpe e delle gomme delle biciclette/moto/auto eventualmente utilizzate e alla disinfezione delle stesse con disinfettanti attivi nei confronti del virus come da allegato 4 della presente ordinanza.
9. che gli automezzi privati utilizzati per approssimarsi al luogo di effettuazione del campeggio siano parcheggiati esclusivamente in prossimità delle strade asfaltate o su aree appositamente dedicate a parcheggio (è vietato parcheggiare nei prati o in aree dove sia presente della vegetazione), eccetto quelli necessari allo svolgimento di attività soccorso e/o antincendio;
10. che siano vietate ulteriori manifestazioni e raduni campestri;
11. che al rientro a casa, ciascun partecipante provveda a spazzolare e lavare le calzature utilizzate durante la processione con acqua calda e sapone fino a quando le suole non risultano pulite e procedere quindi alla disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA, al lavaggio degli indumenti utilizzati;
12. che il Comune provveda alla raccolta immediata di eventuali rifiuti abbondonati.
Si precisa, infine, che sarà cura del Comune assicurare il rispetto e la vigilanza di quanto prescritto, direttamente o per il tramite della Polizia municipale.
Aree picnic
Qualora l'area picnic sia gestita dal Comune, Ente parco o privato in grado di assicurare, quotidianamente, la presenza sul posto, si ritiene possibile lo svolgimento dell'attività di aree picnic nel rispetto tassativo delle seguenti prescrizioni:
1. che le aree di sosta, le aree antistanti l'area picnic, le strade di accesso laddove sterrate, siano ispezionate giornalmente, prima dell'occupazione dei tavoli, da parte del gestore dell'area al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale o animali in evidente stato di difficoltà all'interno dell'area di sosta e/o lungo il percorso. E' necessario inoltre verificare la presenza di segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna di almeno 50 metri per l'area picnic e di 20 metri per le strade di accesso (strada asfaltata e sterrato). In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (Servizio veterinario) per territorio. Al termine di ogni giornata dovrà esser predisposta apposita scheda contenete almeno il nome dell'operatore ed il percorso fatto. In alternativa, si invita ad utilizzare l'applicativo Xcaccia che può essere scaricato gratuitamente;
2. che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente lungo il consueto e prestabilito percorso (strade asfaltate e/o sterrate);
3. che l'accesso all'area picnic sia consentito esclusivamente con cane a guinzaglio; di conseguenza è tassativamente vietato lasciare i cani liberi;
4. che il pubblico partecipante non esca all'area picnic o dal tracciato dei sentieri e che non si pratichi alcun tipo di attività che implichi l'abbandono del sentiero stesso o dell'area;
5. che il Comune/Ente parco/privato individui le aree di parcheggio e i percorsi di accesso assicurando la presenza della cartellonistica informativa e relativi divieti, i contenitori per i rifiuti assicurandone la quotidiana rimozione a termine della giornata;
6. obbligo di allontanare e mettere in sicurezza i rifiuti alimentari al fine di non renderli disponibili ai selvatici il più rapidamente possibile o, in ogni caso, al termine della giornata;
Spetta al sindaco emanare apposita ordinanza prevedendo che in caso di mancato rispetto di quanto prescritto si procede all'inibizione dell'utilizzo dell'area picnic.
Transumanza/alpeggio
Spetta al sindaco, quale Autorità sanitaria, far rispettare ed adottare le seguenti prescrizioni, in particolare, è obbligatorio:
a) sanificazione dei mezzi utilizzati per lo spostamento dei capi e dei mezzi normalmente utilizzati dall'allevatore per il governo degli animali, mediante disinfezione con disinfettanti attivi nei confronti del virus della PSA come da allegato 4 della presente ordinanza;
b) l'area di accesso e pascolo deve essere ispezionata, durante la settimana precedente all'inizio delle attività, al fine di verificare l'assenza di carcasse di cinghiale all'interno dell'area pascolo e segni evidenti di recente presenza di cinghiali, comprendendo nell'ispezione una zona cuscinetto esterna del raggio di 50 metri e di 20 metri per le strade sterrate di accesso. Ogni giornata lavorativa dovrà prevedere una verifica dell'assenza di carcasse di cinghiale e sulle strade sterrate di accesso, al fine si suggerisce l'utilizzo dell'App Xcaccia che permette di tracciare l'attività di ricerca delle carcasse di cinghiale ed è gratuita e di libero accesso. In caso di rinvenimento di carcasse di cinghiale, parti di esse o cinghiali in evidente stato di difficoltà, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) per territorio;
Spetta al Servizio veterinario di partenza ed a quello di destino verificare le condizioni sanitarie e quant'altro ritenuto necessario, con particolare riferimento alla disinfezione dei mezzi ed a rendere edotti gli allevatori delle misure da adottare nei confronti del virus della PSA.
Procedura: l'allevatore dovrà effettuare istanza indicando la sede di partenza ed il pascolo di destino (quest'ultimo georeferenziato e con codice), la ACL, effettuati i necessari accertamenti provvede ad autorizzare la movimentazione e ad informare il Servizio veterinario di destino.
Nel corso delle attività, inoltre, si rammenta che dovrà essere segnalato all'ACL ogni eventuale ritrovamento di carcasse o parti di carcasse di cinghiale (o cinghiali in evidente stato di difficoltà).
Altre attività all'aperto
Per qualsiasi altra attività all'aperto/manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione non già prevista nei punti precedenti sarà cura dell'ACL verificarne i necessari requisiti di biosicurezza.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
ALLEGATO 3
LINEE GUIDA PER LA MODULAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE IN ZONA INFETTA E IN ZONA DI RESTRIZIONE II.
L'area della ZR II è suddivisa in due fasce:
A. dal confine esterno non inferiore a 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orografiche particolari, verso il cuore dell'area infetta (area a maggior rischio di diffusione della PSA verso territori indenni) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso misure che non determinino o almeno riducano al minimo la movimentazione di cinghiali in abbattimento selettivo o abbattimento tramite girata con l'uso massimo di tre cani anche notturno da veicolo e utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento;
B. nella restante porzione residuale di territorio, se esistente, ossia dal limite non inferiore dei 10 km, salvo barriere naturali o artificiali, con possibilità di deroghe da parte delle Regioni per situazioni orografiche particolari, sino al cuore dell'area infetta (area a rischio di diffusione locale della PSA) le azioni di controllo faunistico (abbattimenti) devono avvenire attraverso le misure più incisive possibili, ma comunque che determinino una scarsa movimentazione di cinghiali, quali ad esempio abbattimento tramite girata e battuta con l'uso massimo di tre cani per cacciatore, abbattimento selettivo anche notturno da veicolo, utilizzo di gabbie di cattura per successivo abbattimento.
Nel caso in cui per le caratteristiche geografiche del territorio la ZR II non confini con una ZR I (ad esempio il mar Ligure) le azioni di controllo faunistico devono avvenire con le modalità previste per la fascia B.
I Comuni di cui ai punti A e B devono essere identificati in base all'elenco delle zone sottoposte a restrizione per PSA di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (e successive modifiche e integrazioni) e relativi regolamenti di esecuzione. Ai Comuni i cui territori rientrano per più della metà della loro estensione in zona A, si applicano le misure previste al medesimo punto.
Tali elenchi sono resi disponibili dalle Regioni tramite gli Osservatori epidemiologici degli II.ZZ.SS. territorialmente competenti che ne danno comunicazione all'Autorità competente locale (ACL) e al Commissario straordinario alla PSA.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
ALLEGATO 4
PROTOCOLLO ATTIVITA' ADDESTRAMENTO CANI E MANIFESTAZIONI CINOFILE
Linee guida per la prevenzione della PSA (peste suina africana)
Il presente Protocollo elenca le norme di comportamento che dovranno essere adottate dai Comitati organizzatori delle prove di lavoro e da tutti i partecipanti a qualsiasi titolo alle suddette manifestazioni.
La peste suina africana (PSA) è una malattia infettiva, altamente contagiosa e spesso letale, causata da un virus appartenente al genere Asfivirus, che colpisce suini e cinghiali, e che è in grado di causare elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso.
Non è trasmissibile agli esseri umani ma ha un vasto potenziale di diffusione, tanto che un'epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attività antropiche, conseguentemente alla definizione delle aree di restrizione dove vengono vietate le attività di campo.
Il virus è noto per la sua alta resistenza alle condizioni ambientali e può rimanere vitale anche fino a cento giorni, sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature.
Attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall'uomo, questo virus può effettuare salti geografici, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.
A fronte dell'emergenza rappresentata dalla diffusione della peste suina africana ENCI collabora come previsto dalla Convenzione con il Commissario straordinario PSA per le attività di informazione dei Comitati organizzatori ed i concorrenti della assoluta necessità di adottare corrette pratiche di prevenzione, al fine di evitare di rappresentare vettori inconsapevoli del virus nel nostro paese.
Prevenzione
La malattia si diffonde per:
contatto diretto (via oro nasale, contatto tra animali infetti). Le zecche molli tipo Ornithodoros sono vettrici capaci di esercitare un importante ruolo epidemiologico;
contatto indiretto: la trasmissione indiretta può avvenire attraverso attrezzature e indumenti contaminati, che possono veicolare il virus, oppure con la somministrazione ai maiali di residui di cucina anch'essi contaminati, pratica vietata dai regolamenti europei dal 1980, o smaltendo rifiuti alimentari, specie se contenenti carni suine, in modo non corretto. Proprio con particolare riferimento alla trasmissione indiretta del virus, fondamentale risulta l'adozione di una serie di buone pratiche di prevenzione in caso di movimentazione di mezzi, animali e persone.
Queste raccomandazioni sono particolarmente rivolte a chiunque (turisti, allevatori, cacciatori, dresseurs, etc.) provenga da aree in cui la malattia è presente e può, di conseguenza, rappresentare un veicolo inconsapevole di trasmissione del virus agli animali:
disinfezione di veicoli;
profilassi antiparassitaria contro le zecche;
non portare in Italia, dalle zone infette comunitarie, prodotti a base di carne suina o di cinghiale, quali, ad esempio, carne fresca e carne surgelata, salsicce, prosciutti, lardo, salvo che i prodotti non siano etichettati con bollo sanitario ovale;
smaltire i rifiuti alimentari, di qualunque tipologia, in contenitori idonei e chiusi e non somministrarli per nessuna ragione ai suini domestici;
non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali;
informare tempestivamente i servizi veterinari il ritrovamento di un cinghiale selvatico morto;
per i conduttori cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare le aree di addestramento e procedere ad una nuova pulizia e disinfezione una volta giunti presso il proprio domicilio.
Procedure da adottare in occasione delle prove di lavoro Comitati organizzatori
Con la «dichiarazione di accettazione per lo svolgimento delle manifestazioni nel rispetto del protocollo sulla prevenzione della diffusione della PSA» i Comitati organizzatori dichiarano di aver preso visione, accettare e rispettare il Protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonchè di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.
Il responsabile del Comitato organizzatore può indicare il responsabile dell'applicazione del protocollo di prevenzione per la PSA nell'ambito della manifestazione (che può anche coincidere con il responsabile della stessa).
Concorrenti
Con l'iscrizione alla prova di lavoro i concorrenti dichiarano di aver preso visione e di accettare e rispettare il protocollo approvato dall'ENCI a garanzia del corretto svolgimento della manifestazione, nonchè di attenersi ai decreti governativi, ministeriali, alle ordinanze regionali e comunali in materia di peste suina africana.
Partecipanti a qualsiasi titolo che provengono da zone rientranti nelle aree infette o nelle aree di sorveglianza:
l'accesso alla prova è consentito esclusivamente previa disinfezione del mezzo di trasporto ed utilizzo di un paio di calzature che non siano state utilizzate nella zona infetta;
prima di spostarsi sui terreni di prove il Comitato organizzatore garantirà comunque la disinfezione delle calzature dei partecipanti con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.
I conduttori che provengono dalle zone infette o dalle zone di sorveglianza garantiscono mediante autocertificazione:
che i cani non hanno avuto accesso ai terreni infetti o aree di sorveglianza nei cinque giorni precedenti alla prova;
di aver provveduto alla disinfezione di indumenti e scarpe e delle attrezzature per la conduzione dei cani con prodotti specifici di cui all'elenco disinfettanti.
Pulizia e disinfezione: le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate periodicamente. Prima della disinfezione si deve togliere la materia organica dalle coperture, superfici, veicoli, ecc.
Elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana
Complesso potassio perossimonosolfato+acido malico+acido sulfamico+dodecilbenzensulfonato+sodio esametafosfato (Virkon S) 1%.
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
Idrossido di Sodio (Soda Caustica) 2%.
Aspersione animali abbattuti stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m3, pH 10,4 -12).
Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%.
Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili.
Ortofenilfenolo (Environ D) 1%.
Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti.
Lysol 5%.
Camion, divise da lavoro, oggetti vari.
(Fonte «Manuale operativo pesti suine Ministero della salute - Direzione della sanità animale e dei farmaci veterinari - Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali).
Ipoclorito di Sodio 1%.
Fonte: Effectiveness of Chemical Compounds Used against African Swine Fever Virus in Commercial Available Disinfectants Małgorzata Juszkiewicz *, Marek Walczak, Natalia Mazur-Panasiuk and Grzegorz Wo ´zniakowski Department of Swine Diseases, National Veterinary Research Institute, Partyzantow 57 Avenue, 24-100 Puławy, Poland.
Nota bene
Considerare i disinfettanti in polvere che vengono ricostituiti in soluzione al momento. Questo riduce molto il peso.
Le soluzioni disinfettanti spesso hanno una durata limitata e non sono più efficaci (in alcuni casi ciò è visibile con un viraggio di colore).
Lavaggio dei cani
Qualora necessario, la pulizia delle zampe del cane si effettua rimuovendo eventuale materiale presente negli spazi interdigitali, utilizzando acqua e sapone neutro, evitando prodotti aggressivi o a base alcolica (che possono indurre fenomeni irritativi, provocando prurito), oppure prodotti specifici di uso veterinario (es clorexidina per uso specifico); risciacquando con abbondante acqua e asciugando accuratamente, in particolare gli spazi interdigitali (indicazioni FNOVI);
Lavaggio e disinfezione attrezzatura per la conduzione dei cani
La disinfezione/lavaggio di collare, guinzaglio ed eventuale pettorina può essere effettuata con idonei prodotti di cui all'elenco precedente (elenco disinfettanti efficaci nei confronti del virus della peste suina africana).
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.
ALLEGATO 5
PROCEDURA AI FINI DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 3 COMMA 1, LETT. A) PUNTO X DELL'ORDINANZA N. 2/2024 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PSA CONCORDATO CON ANCI PER MANIFESTAZIONI CON NUMERO DI PERSONE SUPERIORI A 20.
La richiesta di autorizzazione, comprensiva di una relazione esaustiva delle attività e di un progetto dettagliato delle misure di biosicurezza che saranno adottate durante l'evento, dovrà essere indirizzata al Comune in cui avrà luogo la manifestazione.
Il Comune provvederà ad inoltrare tale richiesta e la relativa documentazione all' Autorità competente locale (ACL) - Servizi veterinari, ai fini dell'acquisizione del necessario parere, che dovrà essere protocollato e trasmesso ufficialmente mezzo Pec.
Sarà cura dell'Autorità comunale trasmettere al Commissario straordinario alla PSA la richiesta di autorizzazione corredata dal parere acquisito dalla ACL, ai fini della verifica della conformità alle norme di biosicurezza, al seguente indirizzo pec cspsa@postacert.sanita.it
L'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni/eventi/attività nelle zone di restrizione sarà rilasciata dal Comune solo a seguito del ricevimento del parere favorevole dell'ACL e del Commissario straordinario alla PSA.
N.d.R. La presente ordinanza è ABROGATA dall'art. 19, comma 3, dell'O.M. Salute 2 ottobre 2024, n. 5.