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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/292 DELLA COMMISSIONE, 18 gennaio 2024

G.U.U.E. 19 gennaio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 per quanto riguarda il periodo di deroga e gli organismi nocivi rilevanti per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 20 gennaio 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, l'articolo 40, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione (2) stabilisce un elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione in provenienza da alcuni paesi terzi. Conformemente all'allegato VI, punto 1, di detto regolamento, l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante da impianto di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., esclusi i frutti e le sementi, è vietata.

2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione (3), in deroga all'allegato VI, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, consente, a determinate condizioni, l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone («piante specificate»).

3) Conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, la deroga prevista da tale regolamento di esecuzione scade il 31 dicembre 2023.

4) Il 13 ottobre 2023 il Giappone ha presentato alla Commissione una richiesta di proroga della deroga di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217.

5) L'introduzione nell'Unione delle piante specificate, soggetta alle rispettive prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, come effettivamente applicate dal Giappone, ha comportato un rischio fitosanitario trascurabile per il territorio dell'Unione.

6) La deroga di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024 al fine di concedere tempo sufficiente per valutare pienamente i rischi rappresentati dagli organismi nocivi non ancora inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Tale valutazione consentirà alla Commissione di stabilire se la deroga debba cessare di applicarsi o se le piante specificate debbano essere soggette alle prescrizioni di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda la loro introduzione nell'Unione.

7) Inoltre, nel suo parere del 15 marzo 2019 (4), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha concluso che le piante di Chamaecyparis Spach e Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr) sono ospiti anche dell'organismo nocivo Urocerus japonicus (F. Sm.). Per questo motivo tale organismo nocivo dovrebbe essere elencato nell'allegato di tale regolamento come organismo nocivo rilevante per tali piante.

8) Al fine di evitare perturbazioni delle importazioni e garantire il proseguimento degli scambi oltre la data di scadenza della deroga a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Per tale motivo e al fine di evitare qualsiasi lacuna giuridica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 317 del 23.11.2016, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 della Commissione, del 25 agosto 2020, relativo a una deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e alcune specie di Pinus L., originarie del Giappone, e che abroga la decisione 2002/887/CE (GU L 277 del 26.8.2020, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1217/oj).

(4)

Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali, 2019. «Scienti?c Opinion on the commodity risk assessment of black pine (Pinus thunbergii Parl.) bonsai from Japan». EFSA Journal 2019;17(5):5667, 184 pagg. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5667.

Art. 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217 è così modificato:

1) all'articolo 3, il testo è sostituito dal seguente:

«La deroga di cui all'articolo 2 si applica alle piante specificate importate nell'Unione nei seguenti periodi:

a) Chamaecyparis: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024;

b) Juniperus: dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno fino al 31 dicembre 2024;

c) Pinus L.: dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2024.».

2) L'allegato è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1217, punto 4, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) per le piante di Chamaecyparis:

i) Popillia japonica Newman;

ii) Urocerus japonicus (F. Sm.);

iii) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione;

c) per le piante di Pinus parviflora Sieb. & Zucc. (Pinus pentaphylla Mayr):

i) Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Bührer) Nickle et al.;

ii) Coleosporium paederiae Dietel ex Hirats. f.;

iii) Crisicoccus pini (Kuwana);

iv) Cronartium kurilense (Dietel) Y. Ono;

v) Cronartium quercuum (Berk.) Miyabe ex Shirai;

vi) Dendrolimus sibiricus Chetverikov;

vii) Dendrolimus spectabilis (Butler);

viii) Dendrolimus superans Butler;

ix) Monochamus spp. (popolazioni non europee);

x) Pissodes nitidus Roelofs;

xi) Popillia japonica Newman;

xii) Pseudocercospora pini-densiflorae (Hori & Nambu) Deighton;

xiii) Thecodiplosis japonensis Uchida & Inouye;

xiv) Urocerus japonicus (F. Sm.);

xv) qualsiasi altro organismo nocivo da quarantena o organismo nocivo soggetto alle misure di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031 di cui non è nota la presenza nell'Unione;».