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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/250 DELLA COMMISSIONE, 10 gennaio 2024

G.U.U.E. 12 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 3 marzo 2024

Applicabile dal: (vedi nota)

Nota:

Per l'applicabilità si veda l'articolo 2

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

1) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha dimostrato che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) deve essere modificato al fine di aggiornare i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l'archiviazione delle informazioni e lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere aggiornati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali rimangano interoperabili una volta aggiornati i suddetti requisiti.

2) L'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le domande e le decisioni. Nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM), l'allegato A di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato al fine di mantenere l'armonizzazione tra i diversi sistemi elettronici per le domande e le decisioni doganali. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3) L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. Al fine di armonizzare i diversi sistemi elettronici per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

4) L'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini della registrazione degli operatori economici e di altre persone. Al fine di fornire alle autorità doganali le informazioni pertinenti, è necessario includere l'indirizzo delle stabili organizzazioni situate nel territorio doganale dell'Unione appartenenti agli operatori economici stabiliti in un paese terzo e si devono pertanto definire i formati e i codici relativi a tali informazioni. Inoltre alcuni formati di cui all'allegato 12-01 di tale regolamento di esecuzione devono essere aggiornati al fine di mantenere l'armonizzazione con gli allegati A e B dello stesso regolamento. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire il testo dell'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

5) E' necessario rinviare l'applicazione delle modifiche che hanno un impatto significativo sui sistemi elettronici per consentire alla Commissione, alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici di adeguare di conseguenza i loro sistemi elettronici nonché per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi alle modifiche dei requisiti in materia di dati, dei formati e dei codici. Alcune delle modifiche sono già prese in considerazione nell'attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora programmati. Gli Stati membri e gli operatori economici necessitano di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti. E' pertanto necessario introdurre modifiche che si applicheranno solo a partire da un periodo compreso fra uno e quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in funzione degli sviluppi specifici nel settore informatico.

6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 269 del 10.10.2013.

(2)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).

Art. 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o dell'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.»

;

2) all'articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

3) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;

4) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;

5) l'allegato 12-01 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.

Art. 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. L'articolo 1, punti da 1 a 4, si applica a decorrere dal 3 marzo 2024.

3. L'articolo 1, punto 5, si applica a decorrere dal 1° marzo 2027.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN