
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/250 DELLA COMMISSIONE, 10 gennaio 2024
G.U.U.E. 12 febbraio 2024, Serie L
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione di determinate informazioni ai sensi della normativa doganale.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 3 marzo 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 2
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
1) L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha dimostrato che il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (2) deve essere modificato al fine di aggiornare i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati per l'archiviazione delle informazioni e lo scambio delle stesse tra le autorità doganali, nonché tra le autorità doganali e gli operatori economici. I requisiti comuni in materia di dati devono essere aggiornati per garantire che i sistemi doganali elettronici utilizzati per i vari tipi di dichiarazioni, notifiche e prova della posizione doganale di merci unionali rimangano interoperabili una volta aggiornati i suddetti requisiti.
2) L'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le domande e le decisioni. Nella prospettiva di un aggiornamento di ampio respiro dei sistemi elettronici relativi al sistema di decisioni doganali (CDS) e al sistema di gestione delle garanzie (GUM), l'allegato A di tale regolamento di esecuzione dovrebbe essere modificato al fine di mantenere l'armonizzazione tra i diversi sistemi elettronici per le domande e le decisioni doganali. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato A del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
3) L'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini dello scambio e dell'archiviazione delle informazioni richieste per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali. Al fine di armonizzare i diversi sistemi elettronici per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale di merci unionali, è opportuno modificare tale allegato. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire integralmente il testo dell'allegato B del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
4) L'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce i formati e i codici dei requisiti comuni in materia di dati ai fini della registrazione degli operatori economici e di altre persone. Al fine di fornire alle autorità doganali le informazioni pertinenti, è necessario includere l'indirizzo delle stabili organizzazioni situate nel territorio doganale dell'Unione appartenenti agli operatori economici stabiliti in un paese terzo e si devono pertanto definire i formati e i codici relativi a tali informazioni. Inoltre alcuni formati di cui all'allegato 12-01 di tale regolamento di esecuzione devono essere aggiornati al fine di mantenere l'armonizzazione con gli allegati A e B dello stesso regolamento. Tenuto conto della portata delle modifiche richieste, è opportuno sostituire il testo dell'allegato 12-01 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
5) E' necessario rinviare l'applicazione delle modifiche che hanno un impatto significativo sui sistemi elettronici per consentire alla Commissione, alle autorità degli Stati membri e agli operatori economici di adeguare di conseguenza i loro sistemi elettronici nonché per concedere agli Stati membri e agli operatori economici il tempo necessario per conformarsi alle modifiche dei requisiti in materia di dati, dei formati e dei codici. Alcune delle modifiche sono già prese in considerazione nell'attuale sviluppo informatico, mentre altre richiederanno cambiamenti dei sistemi elettronici che non sono ancora programmati. Gli Stati membri e gli operatori economici necessitano di una base stabile per prepararsi a tali cambiamenti e predisporre i necessari investimenti. E' pertanto necessario introdurre modifiche che si applicheranno solo a partire da un periodo compreso fra uno e quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, in funzione degli sviluppi specifici nel settore informatico.
6) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 269 del 10.10.2013.
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015).
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:
1) l'articolo 2 è così modificato:
(a) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;
(b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. Fino alle date di introduzione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o dell'aggiornamento dei sistemi nazionali di importazione di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/578, se una domanda di autorizzazione è basata su una dichiarazione doganale in conformità dell'articolo 163, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i formati e i codici di cui all'allegato 12 del regolamento delegato (UE) 2016/341 si applicano per quanto riguarda i dati supplementari richiesti per tale domanda.»
;
2) all'articolo 7, i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;
3) l'allegato A è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
4) l'allegato B è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
5) l'allegato 12-01 è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. L'articolo 1, punti da 1 a 4, si applica a decorrere dal 3 marzo 2024.
3. L'articolo 1, punto 5, si applica a decorrere dal 1° marzo 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN