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LEGGE REGIONALE 22 maggio 2024, n. 19

G.U.R.S. 28 maggio 2024, n. 24

Norme per il riconoscimento e il sostegno della funzione educativa e sociale del consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze come strumento di partecipazione istituzionale delle nuove generazioni alla vita politica e amministrativa.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione dei principi costituzionali e statutari e al fine di dare concreta applicazione alla Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, adottata il 19 marzo 1992 dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa nonché in coerenza e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, promuove la partecipazione istituzionale dei giovani alla vita politica e amministrativa delle comunità locali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione e lo sviluppo dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

3. Ai fini della presente legge con "ragazzi e ragazze" si intendono gli studenti che frequentano le classi quinte della scuola primaria e gli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Art. 2

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze

1. Con delibera del consiglio comunale è istituito il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

2. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze è composto da un numero di componenti pari al numero dei consiglieri comunali.

3. Con la delibera di cui al comma 1 i singoli consigli comunali individuano altresì le modalità di scelta elettiva dei componenti dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

4. La delibera di cui al comma 1 garantisce la parità nella rappresentanza di genere.

5. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;

b) promuove la conoscenza da parte dei giovani della Costituzione della Repubblica, dello Statuto della Regione siciliana e delle funzioni istituzionali degli enti costitutivi della Repubblica nonché delle attività e delle funzioni degli enti locali e dei rispettivi statuti;

c) promuove tra i giovani la formazione di un'attiva educazione civica;

d) elabora progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri comuni;

e) segue l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale;

f) promuove iniziative di carattere intercomunale;

g) promuove percorsi di educazione alla convivenza civile nonché sulle tematiche della legalità, dell'educazione alimentare e dello sviluppo sostenibile, dell'educazione ambientale, dell'educazione finanziaria, dell'educazione all'affettività e di ogni altro ambito per l'accrescimento e lo sviluppo del bagaglio culturale del singolo;

h) promuove iniziative finalizzate al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile;

i) promuove iniziative di sensibilizzazione volte al contrasto delle tossicodipendenze, dell'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive e della ludopatia;

l) promuove iniziative di sensibilizzazione sul tema dello sport e dei corretti stili di vita;

m) promuove iniziative di conoscenza del territorio.

6. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze può altresì presentare osservazioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale anche al fine di eventuali adozioni di atti amministrativi.

7. Sulle materie di competenza comunale il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, se richiesto, può esprimere pareri nonché formulare bozze di interrogazioni consiliari al sindaco e agli assessori comunali.

8. I consigli comunali possono:

a) promuovere sedute congiunte con i consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze;

b) prevedere un contributo per le attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze.

9. Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze interagisce, ove istituita, con la consulta comunale giovanile.

Art. 3

Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze

1. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è istituita la Rete regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze, di seguito denominata "Rete".

2. La Rete è composta da un componente espresso da ciascun consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze individuato con le modalità previste dal decreto di cui al comma 1.

3. I compiti della Rete sono:

a) agevolare la comunicazione e lo scambio di informazioni all'interno dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze e con analoghi organismi di altre regioni;

b) promuovere iniziative periodiche di raccordo e dibattito.

Art. 4

Intese, protocolli e accordi

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a stipulare intese, protocolli e ogni forma di accordo con l'Ufficio scolastico regionale per definire appositi moduli didattici per gli istituti comprensivi e per le scuole secondarie di primo grado al fine di promuovere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, la conoscenza della Regione quale ente politico e amministrativo nonché le attività e le funzioni degli enti locali e la conoscenza dei rispettivi statuti.

Art. 5

Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze

1. E' istituita la Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze per promuovere e rafforzare il ruolo dei giovani nella vita pubblica locale e regionale al fine di contribuire allo sviluppo di una società democratica.

2. A decorrere dal 2025 la celebrazione della Giornata regionale dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze ha luogo nella città di Palermo e, a rotazione, presso sedi della Regione ubicate in altre province, in una data annualmente individuata dall'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

3. In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione favorisce, anche mediante la concessione del proprio patrocinio gratuito, l'organizzazione di manifestazioni, cerimonie e altre iniziative volte a promuovere la conoscenza delle attività dei consigli comunali dei ragazzi e delle ragazze nonché delle tematiche emerse durante le sedute degli stessi.

Art. 6

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 22 maggio 2024.

SCHIFANI

Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica MESSINA