
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 2 aprile 2024, n. 72
G.U.R.I. 3 giugno 2024, n. 128
Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialità di aeromobile vigile del fuoco, di nautico di coperta vigile del fuoco, di nautico di macchina vigile del fuoco e di sommozzatore vigile del fuoco, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 33, 34, 50, e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 33, 34, 50 e 52;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/27 della Commissione del 19 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile a norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e, in particolare, gli articoli 583 e successivi, disciplinanti l'accertamento dell'idoneità ai servizi di navigazione aerea;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 7 del 10 gennaio 2020;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali marittimi, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del 24 settembre 2020, che individua, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i titoli professionali di sommozzatore professionista o perito tecnico addetto ai lavori subacquei, pubblicato sul sito istituzionale dipartimentale;
Considerato che, a norma del comma 6 dei suddetti articoli 33, 34, 50 e 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e della prova di fine corso;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008, e successive modificazioni;
Udito il parere n. 1573 del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 novembre 2023;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 2862 in data 15 marzo 2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, qualora ad esito delle procedure selettive interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 35 anni;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c), sono accertati ai sensi dell'articolo 8.
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un direttivo, che espleta funzioni operative, da due piloti di aeromobile istruttori e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonchè da una prova di pilotaggio della categoria di aeromobili oggetto del concorso, come individuate nell'allegato A, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei piloti di aeromobile, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali è attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle prove motorio-attitudinali è dato dalla media delle votazioni ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10 (sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in trentesimi.
5. La prova di pilotaggio è volta ad accertare le capacità di eseguire procedure normali, anormali e di emergenza su simulatore di volo rappresentativo della categoria di aeromobili oggetto del concorso nonchè la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione. La prova di pilotaggio si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di pilotaggio è attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata, e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validità.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 3 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 7, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attività di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneità psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto di pilota di aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo dei piloti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, i piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di pilota di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata in volo o su simulatore di volo o su dispositivo di addestramento. La prova orale verte sulle materie del corso ed è finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due piloti istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di pilota di elicottero o di pilota di aereo del Corpo nazionale.
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al volo o al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 9, comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 9, comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 9, comma 9;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dal corso avanzato per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o del corso avanzato, salvi i casi di assenza o inidoneità temporanea al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza o inidoneità temporanea al volo dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito delle procedure selettive interne risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 35 anni;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai servizi di navigazione aerea, secondo i parametri individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettere b) e c), sono accertati ai sensi dell'articolo 18.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da un direttivo che espleta funzioni operative, da due specialisti di aeromobile istruttori e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da due prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, come individuate nell'allegato B, parte II, nonchè da una prova di manutenzione aeronautica della categoria di aeromobili oggetto del concorso.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo degli specialisti di aeromobile dei vigili del fuoco, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi. Le prove sono finalizzate, in particolare, ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità.
3. I candidati si presentano alle prove motorio-attitudinali muniti di certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attività sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale; federazione medico sportiva italiana; centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana; ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i quarantacinque giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determina la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso.
4. Alle prove motorio-attitudinali è attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi). Ciascuna prova motorio-attitudinale si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi) e il voto complessivo delle prove motorio-attitudinali è dato dalla media delle votazioni ottenute nelle due prove. Qualora la prova sia composta da più moduli, il candidato deve ottenere un punteggio non inferiore a 7/10 (sette/decimi) in ciascun modulo e il voto complessivo della prova è dato dalla media dei singoli punteggi, da riparametrare in trentesimi.
5. La prova di manutenzione aeronautica è volta ad accertare la capacità di eseguire ispezioni e riparazioni sulla categoria di aeromobili oggetto del concorso nonchè la conoscenza dei relativi impianti, utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova di manutenzione aeronautica si intende superata se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare in trentesimi.
6. Alla prova di capacità di manutenzione aeronautica è attribuito un punteggio massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli aeronautici individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente, parti I e III, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli aeronautici è attribuito un solo punteggio per ogni categoria di aeromobile e abilitazione considerata e, in caso di possesso di più titoli aeronautici, è preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso ed in corso di validità.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi).
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 13 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 17, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di volo, in qualità di componente dell'equipaggio fisso di volo, è effettuato presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare.
3. Le procedure di visita medica ai fini dell'idoneità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) sono definite dal Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, in conformità a quanto previsto nella direttiva tecnica del Servizio sanitario del Comando logistico dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 195-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di volo rilasciato dall'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica militare comporta l'esclusione dal concorso.
5. I candidati risultati idonei allo svolgimento dell'attività di volo, ai sensi del comma 3, sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici.
6. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
7. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 6 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
8. Con il decreto di cui al comma 6 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
9. Il giudizio di non idoneità psico-fisica ed attitudinale all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione, articolato in una prima fase teorico-pratica diretta all'acquisizione della formazione operativa di base e di un successivo corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.
2. Il corso di formazione, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo degli specialisti di aeromobile ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
3. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
4. La fase teorico-pratica ha durata di almeno dodici settimane e si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
5. Al termine del periodo di cui al comma 4, gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendio, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
6. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento di un corso avanzato per il rilascio del brevetto VF di specialista di aeromobile.
7. Il corso avanzato di cui al comma 6 ha durata non inferiore a quattro settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
8. Durante il corso avanzato, gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
9. Al termine del corso avanzato, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica, una prova pratica e una prova orale. La prova teorica consiste nella risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata utilizzando allo scopo aeromobili o parti di aeromobile in dotazione al Corpo ovvero dispositivi di simulazione del funzionamento degli impianti di aeromobile. La prova orale verte sulle materie del corso ed è finalizzata ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità.
10. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti di aeromobile istruttori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
11. La commissione di cui al comma 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alla prova teorica, alla prova pratica e alla prova orale. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle tre prove.
12. La commissione di cui al comma 10, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
13. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di specialista di aeromobile del Corpo nazionale.
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 19 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 17, commi 4 e 9;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 19, comma 5;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 19, comma 8;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 19, comma 9;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 21, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 36 anni;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 28.
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonchè da una prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unità navali, come individuate nell'allegato C, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di coperta, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza dei sistemi di conduzione di unità navali è diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla conduzione di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 23 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 27, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici, secondo le modalità individuate nell'allegato C, parte V.
3. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di nautico di coperta comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneità psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di coperta, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di coperta allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di coperta allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonchè delle attività di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di coperta.
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 29 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 29, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 29, comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 29, comma 9;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 29, comma 10;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 31, fermo restando quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 36 anni;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, e gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato D, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
c) titoli professionali marittimi individuati dall'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto del Capo del Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 38.
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista nautico formatore e da un componente non appartenente all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonchè da una prova di conoscenza degli impianti di unità navali, come individuate nell'allegato D, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei nautici di macchina, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla media dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
3. La prova di conoscenza degli impianti di unità navali è diretta ad accertare la padronanza e la predisposizione alla gestione di sistemi di propulsione e di impiantistica di natanti del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 10/30 (dieci/trentesimi).
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato D, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 10/30 (dieci/trentesimi), parametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 33 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 37, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsico-diagnostici, secondo le modalità individuate nell'allegato D, parte V.
3. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di nautico di macchina comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneità psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di nautico di macchina, della durata non inferiore a 12 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i nautici di macchina allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico-pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonchè delle attività di soccorso in mare.
9. Durante la fase avanzata, gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche e pratiche.
10. Gli allievi che superano tutte le verifiche intermedie della fase avanzata sostengono un esame finale, articolato in una prova teorica e una prova pratica, ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendi VF.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche intermedie e dell'esame finale. E' presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative ed a due specialisti nautici formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova pratica dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. La commissione di cui al comma 11, sulla base degli esiti dell'esame finale, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
14. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di nautico di macchina.
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 39 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 39, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 39, comma 6;
d) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 39, comma 9;
e) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 39, comma 10;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica o dalla fase avanzata del corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata, rispettivamente, della fase teorico-pratica o della fase avanzata del corso, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale avviene, qualora ad esito della procedura selettiva interna risultino posti vacanti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano al concorso è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Requisiti di partecipazione
1. Al concorso pubblico di cui all'articolo 41, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 36 anni;
b) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato E, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
c) titoli professionali di sommozzatore individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Capo Dipartimento del 24 settembre 2020.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui al comma 1, lettera b), sono accertati ai sensi dell'articolo 48.
Commissione esaminatrice del concorso
1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative, da uno specialista sommozzatore formatore e da un componente esterno all'Amministrazione. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento, in relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Prova preselettiva
1. Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame può essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla di tipo logico-deduttivo e analitico, volti ad esplorare le capacità intellettive e di ragionamento, nonchè di quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, della lingua inglese e di elementi di fisiologia umana e leggi della fisica inerenti l'attività subacquea.
3. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione, il Dipartimento può avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale.
4. La correzione degli elaborati può essere effettuata anche mediante procedure automatizzate.
5. E' ammesso a sostenere le prove di esame un numero di candidati pari a dieci volte quello dei posti messi a concorso, fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella prova preselettiva non può essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 redige, secondo l'ordine della votazione conseguita da ciascuno, un elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. L'elenco è approvato con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa, è data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame.
7. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Prove di esame del concorso
1. Gli esami sono costituiti da tre prove motorio-attitudinali, ciascuna delle quali può essere composta da più moduli, nonchè da una prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea, come individuate nell'allegato E, parte II.
2. Le prove motorio-attitudinali sono dirette ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei sommozzatori, anche eventualmente con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi e sono finalizzate ad accertare la capacità di forza, di resistenza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria e di acquaticità, nonchè l'attitudine a svolgere l'attività specialistica di vigile del fuoco. Il punteggio di ciascuna prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi). Il punteggio della prova 1 assume valore massimo di 4/30 (quattro/trentesimi); il punteggio della prova 2 assume valore massimo di 2/30 (due/trentesimi); il punteggio della prova 3 assume valore massimo di 14/30 (quattordici/trentesimi). Il punteggio complessivo delle prove motorio-attitudinali risulta dalla somma dei punteggi delle singole prove ed assume valore massimo di 20/30 (venti/trentesimi).
3. La prova scritta di conoscenza degli elementi base della subacquea è diretta ad accertare la padronanza delle leggi fisiche che regolano le attività in ambienti iperbarici, tipici del Corpo nazionale. Il punteggio di tale prova deve essere di almeno 7/10 (sette/decimi), da riparametrare fino ad un massimo di 4/30 (quattro/trentesimi).
Titoli
1. I candidati che hanno superato le prove di esame sono ammessi alla valutazione dei titoli di studio e dei titoli professionali individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato E, rispettivamente, parti III e IV, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali è preso in considerazione quello, a cui corrisponde il punteggio più alto, considerandosi assorbente il punteggio del titolo più elevato.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
5. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 6/30 (sei/trentesimi), riparametrato in funzione della somma dei punteggi dei titoli di studio e dei titoli professionali.
6. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 43 forma la graduatoria di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli con i voti conseguiti nelle prove di esame.
Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori del concorso
1. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto è pubblicato sui siti internet, in base alla vigente normativa.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati, in posizione utile nella graduatoria finale di cui all'articolo 47, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale, sino alla copertura dei posti messi a concorso.
2. I candidati risultati idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, sono sottoposti ad un esame clinico generale, ad accertamenti clinico-diagnostici strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuro psicodiagnostici, secondo le modalità individuate nell'allegato E, parte V.
3. Il giudizio di non idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività di sommozzatore comporta l'esclusione dal concorso.
4. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento e composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti medici o sanitari del Corpo nazionale, che la presiede, e da quattro medici. La commissione può essere integrata da un numero massimo di altri due componenti per accertamenti sanitari di natura specialistica.
5. Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma 4 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento.
6. Con il decreto di cui al comma 4 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
7. Il giudizio di non idoneità psico-fisica all'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative comporta l'esclusione dal concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. I vincitori del concorso sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione.
2. Il corso di formazione di cui al comma 1 è articolato in una fase teorico-pratica, diretta all'acquisizione della formazione operativa di base, della durata non inferiore a 12 settimane, e in una fase avanzata, finalizzata al rilascio del brevetto VF di sommozzatore, della durata non inferiore a 18 settimane.
3. Il corso di formazione, a carattere residenziale, si svolge presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano esigenze organizzative, può svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
4. Con decreto del direttore centrale per la formazione, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
5. La fase teorico-pratica è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.
6. Al termine della fase teorico-pratica, i sommozzatori allievi vigili del fuoco sostengono un esame teorico-pratico. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il direttore centrale per la formazione, su proposta del dirigente delle scuole centrali antincendi, formula il giudizio di idoneità al servizio di istituto nei confronti degli allievi che abbiano superato il predetto esame teorico-pratico. L'esame teorico-pratico consiste in una prova scritta, sugli argomenti delle materie oggetto di insegnamento presenti nel programma didattico e una prova pratica, sull'applicazione di tecniche operative e utilizzo di attrezzature di soccorso, apprese durante la fase teorico-pratica. L'esame si intende superato qualora la valutazione conseguita, in ciascuna delle due prove, non sia inferiore a 18/30 (diciotto/trentesimi). Una valutazione insufficiente in una qualsiasi delle due prove, determina il non superamento dell'esame teorico-pratico. L'allievo che, per malattia o per altro grave motivo accertato dalla commissione esaminatrice, non abbia potuto partecipare alle prove dell'esame teorico - pratico, è ammesso a sostenerle in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico - pratico. L'allievo può ripetere le prove in cui sia risultato insufficiente soltanto per una volta, entro il termine massimo di trenta giorni dalla conclusione dell'esame teorico-pratico.
7. Gli allievi riconosciuti idonei ai sensi del comma 6 sono nominati sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento della fase avanzata.
8. La fase avanzata è articolata in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere subacqueo e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambienti iperbarici e di soccorso acquatico di superficie.
9. Durante la fase avanzata gli allievi sostengono verifiche periodiche, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. Le verifiche sono valutate in decimi dalla commissione di cui al comma 11, secondo i criteri individuati al comma 10. Il punteggio delle verifiche periodiche è espresso in trentesimi ed è dato dalla media dei valori dei punteggi di ciascuna verifica teorica, pratica e attitudinale, opportunamente riparametrati in trentesimi.
10. Al fine del superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche. Inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Al termine della fase avanzata, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento delle verifiche periodiche della fase avanzata. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova orale ai fini dell'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale. La prova teorica comporta la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova orale ha per oggetto le materie trattate nella fase avanzata.
11. Con decreto del Capo del Dipartimento è nominata la commissione per la valutazione dell'esame teorico-pratico, delle verifiche periodiche e dell'esame finale. La commissione è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale ed è composta da due direttivi che espletano funzioni operative e da due specialisti sommozzatori formatori. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
12. La commissione di cui al comma 11 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi sia alla prova teorica che alla prova orale dell'esame finale. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove.
13. Il punteggio della fase avanzata risulta dalla media del voto dell'esame finale e delle verifiche periodiche.
14. La commissione di cui al comma 11, sulla base del punteggio di cui al comma 13, redige la graduatoria di fine corso. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità di merito, dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
15. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto VF di sommozzatore.
Dimissione ed espulsione dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 49 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non è riconosciuto idoneo al servizio di istituto ai sensi dell'articolo 49, comma 6;
c) non supera l'esame teorico-pratico di cui all'articolo 49, comma 6;
d) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 49, comma 10;
e) non supera l'esame finale di cui all'articolo 49, comma 10;
f) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase teorico-pratica per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata della fase teorico-pratica, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità, e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso;
g) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per un numero di giorni, non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso;
h) è stato per qualsiasi motivo assente dalla fase avanzata per un numero di giorni, consecutivi, superiore al cinque per cento dei giorni di durata della fase avanzata, salvi i casi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso e i casi di assenza determinata da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso. Nell'ipotesi di assenza determinata da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale ammesso a ripetere il corso di formazione per infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, o per maternità, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 2 aprile 2024
Il Ministro: PIANTEDOSI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 1844