
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CIRCOLARE 29 maggio 2024, n. 1
G.U.R.S. 7 giugno 2024, n. 26
Procedimento di approvazione dei Piani particolareggiati attuativi (PPA) ai sensi della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. - Chiarimenti.
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
ALL'ASSESSORE REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI
ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE
AL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI PALERMO
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI SICILIA - SEDE DI CATANIA
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO
ALL'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CATANIA
Com'è noto la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii. recante "Norme per il governo del territorio" ha profondamente innovato la legislazione regionale in materia di governo del territorio, ed ha riconosciuto agli enti locali un ruolo esclusivo nell'attività di pianificazione.
Il Capo II recante "Piani particolareggiati attuativi (PPA)", della legge regionale in argomento, con gli articoli 30 e 31, norma i contenuti del piano particolareggiato attuativo e il procedimento di formazione dello stesso.
Tuttavia, nell'applicazione delle sopra citate norme, grazie alle attente osservazioni dei Funzionari di questo Dipartimento nonché di taluni Responsabili degli uffici tecnici comunali, sono emerse talune criticità. Pertanto, questa Amministrazione regionale, preso atto di tali difficoltà applicative, ha proposto agli organi legislativi regionali, con il D.D.L. n. 499/2023, alcune modifiche degli articoli in argomento, al fine di superare le incertezze applicative rilevate. Ad oggi, il sopra citato Disegno di Legge, pur essendo già stato licenziato, con esito favorevole, in IV Commissione ARS, attende la sua calendarizzazione nei lavori d'aula presso l'Assemblea Regionale Siciliana.
Pertanto, nelle more dell'approvazione di tali modifiche, si ritiene di fornire taluni chiarimenti in merito all'applicazione degli articoli che disciplinano i Piani Particolareggiati Attuativi (PPA).
Un aspetto ricorrente nelle richieste di chiarimenti che pervengono a questo Dipartimento, da parte delle Amministrazioni comunali, afferisce alla dicitura che fa riferimento al "PUG", più volte ripetuta nell'art. 31 in argomento. In merito, si ritiene che ogni riferimento fatto dalla legge regionale in parola al nuovo Piano Urbanistico Generale, vada letto ed interpretato nel senso univoco del riferimento allo strumento urbanistico in quel momento vigente, quale che esso sia presso la realtà locale in questione; invero le norme di cui si discute, e in particolare l'art. 31 della citata l.r. 13 agosto 2020, n. 19, disciplinano infatti la materia e le attività della pianificazione attuativa prescindendo dallo strumento urbanistico eventualmente vigente e di cui è dotato l'ente comunale. Peraltro, occorre rammentare che con l'abrogazione della precedente legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, si sarebbe prodotto un vuoto normativo inerente alla disciplina dei piani particolareggiati attuativi degli strumenti urbanistici comunali ad oggi vigenti che non siano i PUG.
Un'altra questione posta a questo Dipartimento riguarda la procedura di approvazione dei piani particolareggiati conformi allo strumento urbanistico vigente. Occorre evidenziare che il comma 1 dell'art. 31 recante "Procedimento di formazione del PPA" della legge regionale in argomento ha disposto che "I PPA, d'iniziativa sia pubblica, sia mista, se conformi al PUG, sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale secondo il procedimento disciplinato dal presente articolo. Se introducono varianti al PUG oppure se sono predisposti in assenza di questo, sono adottati ed approvati dal consiglio comunale secondo la procedura prevista per la formazione delle varianti del PUG."
Dal che, si ritiene che il legislatore abbia inteso normare, con l'art. 31, il procedimento di formazione, esclusivamente per la fattispecie dei piani attuativi conformi alle previsioni dello strumento urbanistico (quale che esso sia). Diversamente, nelle eventualità si trattasse di piani attuativi in variante o predisposti in assenza dello strumento urbanistico, allora la disciplina di riferimento sarà quella dell'art. 26, "Procedimento di formazione ed approvazione del PUG e delle relative varianti", al quale il sopra citato comma 1 rimanda.
Quindi, il procedimento di approvazione dei PPA conformi allo strumento urbanistico vigente non potrà essere che quello disposto dall'art. 31 in argomento, in tutte le fasi ivi specificate. La dicitura "adozione da parte del consiglio comunale" di cui al comma 8 dello stesso articolo, sembrerebbe un mero refuso, e si ritiene che tale disposizione avrebbe dovuto fare riferimento all'"organo deliberante di cui al comma 1" come, peraltro, specificato al successivo comma 9.
Infine, in merito alla stipula della convenzione con il comune di cui all'articolo 30, comma 3, della legge di che trattasi, è appena il caso di precisare che la norma attualmente vigente, non facendo riferimento ad alcuna convenzione-tipo, sottintenda la conseguenza che venga predisposta specifica convenzione ogni qualvolta si proceda alla deliberazione consiliare. Nulla vieta, tuttavia, che le amministrazioni locali predispongano una convezione tipizzata, nei caratteri generali, utile ogni qualvolta sia necessario.
La pubblicazione della presente circolare sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente - Dipartimento dell'Urbanistica e sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.
Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: BERINGHELI