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REGOLAMENTO (UE) 2024/792 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 29 febbraio 2024

G.U.U.E. 29 febbraio 2024, Serie L

Regolamento che istituisce lo strumento per l'Ucraina. (1)

(1)

Per l'integrazione del presente regolamento si rimanda al Reg. (UE) 2025/220.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 1° marzo 2024

Applicabile dal: 1° marzo 2024

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Corte dei conti europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

1) Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.

2) Il Consiglio europeo del 23 giugno 2022 ha deciso di concedere lo status di paese candidato all'Ucraina, che ha espresso una forte volontà di collegare la ricostruzione alle riforme nel suo percorso europeo. Il forte sostegno continuo all'Ucraina è una priorità fondamentale per l'Unione e una risposta adeguata al forte impegno politico dell'Unione a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario.

3) La fornitura di assistenza macrofinanziaria da parte dell'Unione per un importo massimo di 18 miliardi di EUR per il 2023 a norma del regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) è stata considerata una risposta adeguata al deficit di finanziamento dell'Ucraina per il 2023 e ha contribuito a mobilitare finanziamenti significativi da parte di altri donatori e istituzioni finanziarie internazionali. Ciò ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.

4) L'Unione ha inoltre fornito un sostegno finanziario significativo attraverso un pacchetto aggiuntivo che combina fondi nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale), istituito dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e i prestiti della BEI. Un sostegno costante è inoltre fornito da autorità, comunità, ONG e gruppi volontari degli Stati membri.

5) Il Consiglio ha inoltre deliberato misure di assistenza fuori bilancio a sostegno delle forze armate ucraine a titolo dello strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (5), per un importo di 6,1 miliardi di EUR, mentre con la decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio (6) ha istituito una missione di assistenza militare a sostegno dell'Ucraina nel cui ambito sono previsti 0,1 miliardi di EUR per i costi comuni. L'Unione e i suoi Stati membri hanno inoltre fornito una risposta di emergenza in natura senza precedenti attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che costituisce la più grande operazione di emergenza dalla creazione di tale meccanismo.

6) Inoltre, i corridoi di solidarietà UE-Ucraina istituiti nel maggio 2022 hanno contribuito a generare un valore stimato delle esportazioni dell'economia ucraina pari a 31 miliardi di EUR fino alla fine di maggio 2023.

7) La guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha causato a quest'ultima danni per oltre 270 miliardi di EUR al 24 febbraio 2023, costi di ricostruzione stimati a 384 miliardi di EUR, nonché una perdita di accesso ai mercati finanziari e un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica destinata ad affrontare la situazione umanitaria e a mantenere la continuità dei servizi pubblici è notevolmente aumentata. Tali stime, nonché le informazioni analitiche provenienti da tutte le altre fonti appropriate e successive, forniscono una base pertinente per stabilire le rispettive esigenze di finanziamento per i prossimi anni, comprese le considerazioni regionali e settoriali.

8) Il 30 marzo 2023 il Fondo monetario internazionale (FMI) ha stimato a 75,1 miliardi di EUR il deficit di finanziamenti statali fino al 2027 e ha concordato con l'Ucraina un programma quadriennale di 14,4 miliardi di EUR per fissare politiche a sostegno della stabilità di bilancio, esterna, finanziaria e dei prezzi e sostenere la ripresa economica, potenziando nel contempo la governance e rafforzando le istituzioni per promuovere la crescita a lungo termine nel contesto della ricostruzione postbellica e del percorso di adesione dell'Ucraina all'Unione.

9) Alla luce della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, permane un divario residuo nel fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina. E' pertanto necessario un sostegno significativo e flessibile al governo ucraino affinché possa mantenere le sue funzioni, fornire servizi pubblici e sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese.

10) Dati i danni all'economia, alla società e alle infrastrutture ucraine causati dalla guerra di aggressione della Russia, l'Ucraina avrà bisogno di sostegno e di una capacità istituzionale significativi per mantenere le sue funzioni, così come di aiuti a breve termine e di assistenza per la ripresa rapida, la ricostruzione e la modernizzazione del paese. L'Ucraina richiederà un sostegno globale per realizzare la "migliore ricostruzione" mediante una ripresa incentrata sulle persone che crei le basi per un paese libero, dinamico sul piano culturale e prospero con un'economia resiliente, ben integrato nell'economia europea e mondiale, ancorato ai valori dell'Unione e che progredisca verso l'adesione all'Unione.

11) In tale contesto, è necessario istituire uno strumento unico a medio termine eccezionale che riunisca il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza. A tal fine è necessario istituire uno strumento per l'Ucraina ("strumento") per il periodo dal 2024 al 2027, che garantisca l'equilibrio tra flessibilità e programmabilità della risposta dell'Unione per far fronte alle esigenze di finanziamento, ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso di adesione all'Unione.

12) Tenuto conto del suo carattere eccezionale, è importante che lo strumento sia sostenuto da un piano di ricostruzione dell'Ucraina coerente e prioritario ("piano per l'Ucraina"), che dovrebbe essere preparato dal governo ucraino, con il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada dell'Ucraina e dei rappresentanti delle organizzazioni della società civile, che fornisca un quadro strutturato e prevedibile per la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina chiaramente compatibile con i requisiti di adesione all'Unione.

13) Il sostegno dell'Unione all'Ucraina nel periodo dal 2024 al 2027 dovrebbe essere fornito primariamente e principalmente nell'ambito dello strumento, evitando potenziali sovrapposizioni con altri programmi, in particolare lo strumento di assistenza preadesione, istituito dal regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), e garantendo un approccio coerente attraverso uno strumento unificato che sostituisca o, se del caso, integri le attività nell'ambito degli strumenti esistenti. Il sostegno a titolo dello strumento non pregiudica la futura assistenza all'Ucraina e la sua possibilità di partecipare ai programmi dell'Unione nell'ambito del quadro finanziario pluriennale post 2027.

14) A tal proposito, il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento dovrebbe sostituire il sostegno bilaterale ai sensi dell'NDICI-Europa globale. E' tuttavia importante garantire che l'Ucraina possa continuare a beneficiare di una risposta regionale, tematica, rapida e di altre forme di sostegno nell'ambito dell'NDICI-Europa globale, in particolare i programmi di cooperazione transfrontaliera, e, più in generale, continuare a far progredire la cooperazione regionale, macro-regionale e transfrontaliera e lo sviluppo territoriale, anche attraverso l'attuazione delle strategie macro-regionali dell'Unione.

15) Gli aiuti umanitari, la difesa e il sostegno agli Stati membri che forniscono protezione alle persone in fuga dalla guerra in Ucraina dovrebbero essere forniti in modo adeguato e coerente al di fuori dello strumento. L'Ucraina può continuare a beneficiare dei pertinenti programmi dell'Unione esistenti nell'ambito del bilancio dell'Unione, come l'NDICI-Europa globale per le attività di cui al considerando 15, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio (9), l'aiuto umanitario a norma del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (10) e le attività nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, come pure delle misure a titolo dello strumento europeo per la pace al di fuori del bilancio dell'Unione.

Inoltre, le entità ucraine possono partecipare a programmi di politica interna dell'Unione quali Orizzonte Europa, istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica, istituito dal regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio (12), il programma Europa digitale, istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, istituito dal regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio (14),

il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale, istituito dal regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), Erasmus+, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (16), il programma "UE per la salute" (EU4Health), istituito dal regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), il programma Europa creativa, istituito dal regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (18),

il programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), istituito dal regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), il programma per il mercato unico, istituito dal regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il meccanismo unionale di protezione civile, il meccanismo per collegare l'Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) e il programma antifrode dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio (22) nonché altri programmi pertinenti conformemente alle rispettive norme e obiettivi e ai pertinenti accordi di associazione.

16) Lo strumento dovrebbe contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina fino al 2027, fornendo sostegno a fondo perduto ed erogando in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo prestiti a condizioni molto agevolate. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe aiutare a mantenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentare i vincoli finanziari esterni del paese.

17) E' importante che gli investimenti nella ripresa, ricostruzione e modernizzazione sostenibili dell'Ucraina nell'ambito dello strumento inizino con urgenza per contribuire a garantire condizioni di vita dignitose alla popolazione ucraina e ricostruire le infrastrutture critiche, ove possibile, generare posti di lavoro ed entrate e ridurre progressivamente il volume dell'assistenza internazionale necessaria, mitigando i danni ambientali indifferibili, nella misura del possibile in un paese dilaniato dalla guerra, e garantendo il sostegno all'Ucraina nella duplice transizione verde e digitale.

18) La prospettiva a medio termine offerta dal piano per l'Ucraina attraverso un unico strumento dovrebbe inoltre incoraggiare l'Ucraina a convogliare gli investimenti e le riforme verso la transizione a un'economia verde, sostenibile, digitale e inclusiva e contribuire a mobilitare donatori che condividono gli stessi principi, anche nel settore privato, per i contributi pluriennali a sostegno dell'Ucraina. Nella misura del possibile, è opportuno che gli investimenti siano in linea con l'acquis dell'Unione in materia di clima e ambiente e coerenti con l'attuazione del piano nazionale dell'Ucraina per l'energia e il clima.

19) Lo sforzo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dovrebbe basarsi sulla titolarità dell'Ucraina, su una cooperazione e un coordinamento stretti con i paesi e le organizzazioni che forniscono sostegno e sul percorso dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione. Le amministrazioni locali e regionali dell'Ucraina, come pure le organizzazioni della società civile ucraine, dovrebbero altresì svolgere un ruolo importante in tale processo, prendendo parte alla sua elaborazione e al suo monitoraggio. La cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni dell'Unione e quelle ucraine hanno già agevolato la fornitura di aiuti umanitari, e altre forme di assistenza, all'Ucraina e costituiscono pertanto un punto di partenza per arricchire e accelerare il processo di ripresa, ricostruzione e modernizzazione.

20) L'Unione dovrebbe inoltre promuovere una stretta consultazione e associazione delle autorità locali e regionali, con il coinvolgimento di un'ampia gamma di livelli subnazionali e amministrazioni, tra cui regioni, comuni, distretti (rajon) e comunità (hromada) e rispettive associazioni, nonché la stretta consultazione e partecipazione delle organizzazioni della società civile ucraine. L'Unione dovrebbe incoraggiare la loro partecipazione significativa alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, sulla base dello sviluppo sostenibile e attraverso l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale e regionale. L'Unione dovrebbe riconoscere e sostenere i molteplici ruoli svolti dalle autorità locali e regionali in quanto promotrici di un approccio territoriale e inclusivo allo sviluppo locale, che comprende processi di decentramento, partecipazione delle organizzazioni della società civile e delle comunità locali, trasparenza e responsabilità, e dovrebbe potenziare ulteriormente il proprio sostegno allo sviluppo delle capacità delle autorità locali e regionali, compresa l'attuazione di progetti nell'ambito dello strumento, in linea con il principio dell'autonomia locale definito nella Carta europea dell'autonomia locale, di cui l'Ucraina è una parte.

21) L'Unione dovrebbe fornire sostegno alla transizione verso l'adesione a vantaggio dell'Ucraina sulla base delle esperienze degli Stati membri. Tale sostegno dovrebbe essere imperniato, in particolare, sulla condivisione delle esperienze acquisite dagli Stati membri durante il proprio processo di riforma.

22) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe inoltre sfruttare e massimizzare le sinergie con le principali organizzazioni che sostengono le riforme e la ricostruzione dell'Ucraina, quali il Gruppo BEI, le istituzioni finanziarie internazionali, tra cui la Banca mondiale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e il FMI; le istituzioni finanziarie multilaterali europee, tra cui la BERS e la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa; le istituzioni finanziarie bilaterali, tra cui le banche di sviluppo e le agenzie per il credito all'esportazione.

23) Date le incertezze legate alla guerra, è opportuno che lo strumento sia in grado di erogare sostegno all'Ucraina in circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare in caso di significativo aggravarsi della guerra, e al fine di mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e garantire il conseguimento degli obiettivi dello strumento. Tali finanziamenti straordinari dovrebbero essere erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e dovrebbero essere erogati, mediante una decisione di esecuzione del Consiglio su proposta della Commissione, solo se si conclude che è impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dallo strumento, quando il paese è il beneficiario del sostegno, e dovrebbero cessare non appena è nuovamente possibile rispettare tali condizioni. Tali finanziamenti eccezionali non dovrebbero incidere sui finanziamenti provenienti da altri strumenti specifici dell'Unione che dovrebbero essere mobilitati nei casi di catastrofi naturali o altre emergenze umanitarie o di protezione civile. Se necessario, finanziamenti straordinari potrebbero essere disponibili nell'ambito dello strumento prima dell'adozione del piano per l'Ucraina e della conclusione dell'accordo quadro. Potrebbero aggiungersi ai finanziamenti ponte straordinari, se del caso.

24) Il quadro della politica di allargamento definito dal Consiglio europeo e dal Consiglio, l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (23) ("accordo di associazione"), comprendente una zona di libero scambio globale e approfondita, gli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e altri accordi che istituiscono relazioni giuridicamente vincolanti con l'Ucraina, così come le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbero costituire il quadro politico generale per l'attuazione del presente regolamento. La Commissione dovrebbe garantire la coerenza tra il sostegno nell'ambito dello strumento e il quadro della politica di allargamento.

25) L'articolo 49 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, e che si impegni a promuoverli può domandare di diventare membro dell'Unione. Tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dall'inclusività, dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità di genere.

26) Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione ne può diventare membro solo previa conferma del pieno rispetto, da parte dello stesso, dei criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 ("criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. I criteri di Copenaghen riguardano la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché il rispetto e la tutela delle minoranze, l'esistenza di un'economia di mercato funzionante, nonché la capacità di far fronte alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato all'interno dell'Unione e la capacità non soltanto di godere dei diritti bensì anche di assumersi gli obblighi previsti dai trattati, incluso il perseguimento degli obiettivi di un'unione politica, economica e monetaria.

27) E' nell'interesse comune dell'Unione e dell'Ucraina che si compiano passi avanti negli sforzi profusi dall'Ucraina per riformare i propri sistemi politici, giuridici ed economici in vista dell'adesione all'Unione. Concedere all'Ucraina lo status di paese candidato all'adesione è un investimento geostrategico dell'Unione per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. In tal modo si forniscono altresì maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dell'Ucraina e si sostiene nel contempo la graduale trasformazione del paese. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di positivi cambiamenti democratici, politici, economici e sociali.

28) Far propri i valori dell'Unione fondamentali e impegnarsi a difenderli è una scelta ed è essenziale per l'Ucraina che aspira a diventare membro dell'Unione. Pertanto è importante che l'Ucraina si faccia carico dei valori dell'Unione, che si impegni pienamente a rispettarli, a difendere un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori e che persegua con determinazione le riforme necessarie nell'interesse della sua popolazione.

29) La ricostruzione dopo i danni causati dalla guerra di aggressione della Russia non può limitarsi a ripristinare ciò che è stato distrutto come prima della guerra. La ricostruzione offre l'opportunità di sostenere l'Ucraina nel suo processo di integrazione nel mercato interno e nell'accelerazione delle sue transizioni sostenibili verdi e digitali, in linea con le politiche dell'Unione, favorendo nel contempo l'integrazione economica con l'Unione e promuovendo lo sviluppo socioeconomico e la cooperazione transfrontaliera. Lo strumento dovrebbe pertanto promuovere la ricostruzione secondo modalità che modernizzano e migliorano l'economia ucraina, sulla base delle norme e degli standard dell'Unione, investendo nella transizione dell'Ucraina verso un'economia sostenibile, verde, digitale e inclusiva, per apportare benefici alla società nel suo insieme, con particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili. La ricostruzione del patrimonio culturale dovrebbe fondarsi su prassi nazionali, internazionali ed europee, testi per la definizione di norme, principi, come il nuovo Bauhaus europeo, e lezioni tratte, e dovrebbe essere coerente con i principi di qualità europei per gli interventi finanziati dall'Unione che hanno un potenziale impatto sul patrimonio culturale. E' opportuno prestare particolare attenzione a garantire la sostenibilità e l'adeguata protezione delle attività finanziate nell'ambito dello strumento alla luce dei rischi per la cibersicurezza e del panorama generale di minacce.

30) In linea con la necessità di sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina in modo sostenibile e adeguato alle esigenze future, lo strumento non dovrebbe sostenere attività o misure che promuovono investimenti nei combustibili fossili o che non rispettano il principio "non arrecare un danno significativo", compresa la biodiversità o il clima, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, nella misura del possibile in un paese dilaniato dalla guerra. Tali attività o misure riguarderebbero, ad esempio, il proseguimento delle attività economiche o la risposta alle necessità urgenti di ripresa e ricostruzione. Dovrebbero tenere conto della necessità di ricostruire e modernizzare le infrastrutture e ripristinare l'ambiente naturale danneggiato dalla guerra in modo resiliente, oltre a essere accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare effetti nocivi.

31) Lo strumento dovrebbe contribuire al rispetto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (24) e dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito di tale convenzione (25) ("accordo di Parigi"), della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (26) e della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi colpiti da gravi siccità e/o desertificazione, in particolare in Africa (27), e non dovrebbe contribuire al degrado ambientale o arrecare danni all'ambiente o al clima. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C rispetto ai livelli preindustriali. Dovrebbero inoltre essere coerenti con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e promuovere la resilienza a tali cambiamenti e con il sostegno a favore della conservazione della biodiversità, dell'economia circolare e dell'inquinamento zero. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle attività che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente. Alla luce degli enormi danni ambientali causati dalla guerra di aggressione della Russia, lo strumento potrebbe contribuire ad affrontare le sfide che ne conseguono. Lo strumento dovrebbe, per quanto possibile, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono. Tale contributo dovrebbe, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, essere equivalente ad almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina. Tale importo dovrebbe essere calcolato sulla base, se del caso e opportuno, dei coefficienti utilizzati nelle metodologie esistenti per il clima e la biodiversità, quali in particolare l'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (28) e ulteriori settori di intervento, adeguati nel contesto dello strumento.

32) Lo strumento dovrebbe essere inteso a migliorare la consapevolezza dei reati ambientali e la lotta contro gli stessi in Ucraina, sostenendo l'attuazione del protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e garantendo il rispetto della normativa sulla protezione ambientale.

33) Le misure finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero essere coerenti, per quanto possibile in un paese dilaniato dalla guerra, con le norme dell'Unione in materia di clima e ambiente. Tali misure dovrebbero inoltre integrare cambiamenti climatici, tutela dell'ambiente, diritti umani, pace, democrazia, parità di genere e non discriminazione e, se del caso, riduzione del rischio di catastrofi, nonché il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe altresì essere guidato dal principio di "non lasciare indietro nessuno" e cercare di garantire un'assegnazione e un utilizzo delle risorse equilibrati e fondati sulle esigenze.

34) L'attuazione del presente regolamento dovrebbe essere guidata dai principi di uguaglianza, inclusività e non discriminazione, elaborati nelle strategie dell'Unione dell'uguaglianza. Dovrebbe prevenire e lottare contro la violenza nei confronti delle donne, la violenza di genere e la violenza domestica. Dovrebbe incoraggiare la partecipazione significativa delle donne ai processi decisionali, promuovere e far progredire la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze nonché la tutela e la promozione dei loro diritti tenendo conto dei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere e delle pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali. Lo strumento dovrebbe contribuire ad affrontare le sfide sociali in materia di salute, compresa la salute mentale quale necessità per una società sana nel dopoguerra e con particolare attenzione ai minori. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (29) e garantire il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interessi nei processi decisionali, come pure l'accessibilità dei suoi investimenti e dell'assistenza tecnica. Lo strumento dovrebbe essere in linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sostenere i bambini e i giovani in quanto fattori chiave del cambiamento e per il loro contributo alla realizzazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

35) Il potenziamento dello Stato di diritto, che comprende l'indipendenza della magistratura, il sostegno agli sforzi di deoligarchizzazione e la lotta contro la corruzione, in particolare quella ad alto livello, il riciclaggio, l'elusione, l'evasione e la frode fiscale nonché la criminalità organizzata, il rafforzamento della trasparenza, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni, il buon governo a tutti i livelli e la partecipazione delle organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni per i diritti umani, la salvaguardia dei media liberi e pluralistici; il rafforzamento della riforma della pubblica amministrazione, anche nei settori degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato restano sfide chiave, essenziali perché l'Ucraina si avvicini all'Unione e si prepari ad assumere pienamente gli obblighi che comporta l'adesione all'Unione. Considerate la natura a lungo termine delle riforme perseguite in tali campi e la necessità di fare bilanci dei risultati ottenuti, il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe affrontare quanto prima tali questioni.

36) In conformità del principio della democrazia partecipativa e ai fini di un rafforzamento del bilanciamento dei poteri, l'Unione dovrebbe incoraggiare il rafforzamento delle capacità parlamentari, del controllo parlamentare, delle procedure democratiche e dell'equa rappresentanza in Ucraina, come pure una partecipazione significativa delle regioni e dei comuni e della società civile, in tutte le fasi del processo democratico, in modo da consentire un maggiore controllo democratico. Il piano per l'Ucraina dovrebbe dimostrare come la partecipazione significativa dei portatori di interessi è stata pianificata e realizzata mediante consultazioni, in modo da consentire tempistiche e trasparenza adeguate, e con chiare procedure sul seguito da dare ai contributi forniti. Conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina, la Verkhovna Rada dovrebbe essere informata e consultata in tutte le fasi del ciclo di vita dello strumento. E' opportuno tenere conto dei risultati di eventuali dibattiti tenuti o pareri espressi in merito al piano per l'Ucraina dalla Verkhovna Rada.

37) Il rafforzamento della cooperazione strategica e operativa tra l'Unione e l'Ucraina in materia di sicurezza è fondamentale per affrontare in modo efficace ed efficiente le minacce legate alla sicurezza - comprese le minacce ibride quali ad esempio le minacce informatiche, nonché la resilienza contro la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri -, alla criminalità organizzata e al terrorismo.

38) Le attività intraprese nell'ambito dello strumento dovrebbero inoltre, in linea con l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE e conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, sostenere, se del caso, misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica e i risarcimenti e le garanzie di non ripetizione, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra e la messa a disposizione dei pertinenti risultati, se del caso. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata al sostegno all'educazione formale, informale e non formale alla pace.

39) Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a rispettare meccanismi democratici effettivi e le istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, nonché a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

40) Il sostegno nell'ambito dello strumento, compreso il percorso dell'Ucraina verso l'adesione, dovrebbe essere erogato per conseguire obiettivi generali e specifici, sulla base di criteri stabiliti e con chiare condizionalità.

41) Gli obiettivi generali dello strumento dovrebbero consistere, tra l'altro, nell'aiutare l'Ucraina ad affrontare le conseguenze sociali, economiche, psicologiche e ambientali della guerra, contribuendo alla ricostruzione, compresi la ripresa, la ricostruzione, il ripristino e la modernizzazione pacifici del paese, promuovere la coesione sociale e territoriale e la resilienza democratica, economica e ambientale, nonché una progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali, come pure una convergenza economica, sociale e ambientale ascendente verso le norme dell'Unione, e preparare l'Ucraina alla futura appartenenza all'Unione sostenendo il suo processo di adesione. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti in modo sinergico.

42) In linea con il pilastro europeo dei diritti sociali, lo strumento dovrebbe sostenere la solidarietà, l'integrazione e la giustizia sociale al fine di creare e mantenere un'occupazione di qualità e una crescita sostenibile e inclusiva, garantire parità di opportunità, istruzione e protezione sociale e l'accesso alle stesse, proteggere i gruppi in situazioni vulnerabili e migliorare il tenore di vita. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire alla lotta alla povertà e ad affrontare la disoccupazione e condurre alla creazione di posti di lavoro di qualità, all'inclusione e all'integrazione dei gruppi svantaggiati. Lo strumento dovrebbe offrire opportunità di investimento nelle competenze, anche attraverso l'istruzione e la formazione professionale finalizzate a preparare la forza lavoro alle transizioni digitale e verde. Dovrebbe inoltre consentire il rafforzamento del dialogo sociale, delle infrastrutture e dei servizi.

43) Lo strumento dovrebbe garantire la coerenza e la complementarità con gli obiettivi generali dell'azione esterna dell'Unione stabiliti all'articolo 21 TUE, compreso il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali nonché la protezione e la promozione dei diritti umani, della democrazia e dei principi fondamentali dello Stato di diritto, anche in materia di lotta contro la corruzione, sistema giudiziario, pubblica amministrazione, buon governo, trasparenza e responsabilità.

44) Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento dovrebbe essere uno strumento flessibile per consentire all'Unione di rispondere alle esigenze dell'Ucraina attraverso un pacchetto di strumenti diversificato che fornisca finanziamenti allo Stato ucraino, sostegno alle priorità a breve termine per la ripresa e la ricostruzione, sostegno agli investimenti e all'accesso ai finanziamenti, nonché assistenza tecnica e sviluppo di capacità e altre attività pertinenti.

45) Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere strutturato intorno a tre pilastri, vale a dire: un pilastro per il sostegno finanziario all'Ucraina per l'attuazione di riforme e investimenti, nonché per mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come illustrato nel piano per l'Ucraina; un pilastro per il quadro di investimenti per l'Ucraina per mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti e un pilastro per l'assistenza all'adesione per mobilitare le competenze tecniche e lo sviluppo di capacità.

46) Poiché le esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina sono sostanziali e non possono essere coperte dal solo bilancio dell'Unione, nel soddisfarle dovrebbero avere un ruolo gli investimenti sia pubblici che privati. Lo strumento dovrebbe permettere la mobilitazione tempestiva di investimenti sia pubblici che privati e dovrebbe prevedere la possibilità di incrementare il sostegno agli investimenti nella ricostruzione a lungo termine quando le circostanze lo consentono, tenendo conto anche della capacità di attuazione e di assorbimento dell'Ucraina. La mobilitazione di investimenti privati attraverso lo strumento dovrebbe contribuire alla competitività a lungo termine e alla capacità innovativa dell'Ucraina.

47) La Russia deve essere chiamata a rispondere pienamente e a pagare per gli ingenti danni causati dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. L'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero, in stretta cooperazione con altri partner internazionali, continuare ad adoperarsi per conseguire tale obiettivo, conformemente al diritto dell'Unione e internazionale, tenendo conto della grave violazione, da parte della Russia, del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite e dei principi della responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti, compreso l'obbligo di risarcire i danni valutabili finanziariamente. E' importante, tra l'altro, che siano compiuti progressi, in coordinamento con i partner internazionali, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni russi bloccati potrebbero essere destinate al sostegno dell'Ucraina e della sua ripresa e ricostruzione, coerentemente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità del diritto dell'Unione e internazionale.

48) L'importo massimo complessivo del sostegno dell'Unione allo strumento dovrebbe essere di 50 miliardi di EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2024 al 2027, per tutte le tipologie di sostegno. Alla luce dell'evoluzione delle circostanze e degli obiettivi dello strumento stesso, il sostegno dell'Unione deve garantire un equilibrio tra flessibilità e programmabilità.

49) Per quanto riguarda il sostegno dell'Unione, nelle forme diverse dai prestiti, il presente regolamento dovrebbe essere finanziato dalla riserva per l'Ucraina e applicato coerentemente ad essa, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (30), per un importo massimo di 17 miliardi di EUR per il periodo dal 2024 al 2027. Tale importo massimo non costituisce, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (31). Potenziali entrate potrebbero essere generate in virtù dei pertinenti atti giuridici, per quanto riguarda l'uso di entrate straordinarie detenute da entità private derivanti direttamente dai beni bloccati della Banca centrale di Russia.

50) Conformemente all'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, la mobilitazione della riserva per l'Ucraina dovrebbe consentire la fornitura di un importo annuo massimo per il sostegno, nelle forme diverse dai prestiti, pari a 5 miliardi di EUR. La quota non utilizzata dell'importo annuo massimo del sostegno nelle forme diverse dai prestiti dovrebbe rimanere disponibile per la parte restante del periodo per il quale è istituito lo strumento.

51) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nessun fondo né alcuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone giuridiche, entità od organismi designati, e le persone giuridiche, entità od organismi da essi detenuti o controllati, non possono pertanto essere sostenuti dallo strumento.

52) Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento provenienti dalla riserva per l'Ucraina dovrebbero essere mobilitati annualmente nel bilancio al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale.

53) Per la parte del sostegno dello strumento erogata sotto forma di prestiti, è opportuno estendere la garanzia di bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina, autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (32). Di conseguenza, il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 mobilita gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel quadro finanziario pluriennale per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027.

54) Nel rispetto del principio di annualità del bilancio dell'Unione, è opportuno prevedere la possibilità di applicare le flessibilità previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per altre politiche, in particolare in relazione ai riporti e al nuovo impegno degli stanziamenti, al fine di garantire un uso efficiente dei fondi dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento.

55) Le restrizioni all'ammissibilità nelle procedure di aggiudicazione nell'ambito dello strumento dovrebbero essere previste, se del caso, in ragione della natura specifica dell'attività o quando l'attività incide sulla sicurezza o sull'ordine pubblico.

56) Al fine di garantire l'attuazione efficiente dello strumento, l'Ucraina è tenuta a garantire l'accesso del pubblico alle informazioni relative alle opportunità di finanziamento nell'ambito dello strumento e assicurare una concorrenza libera e leale nelle procedure di appalto e di assegnazione delle sovvenzioni a titolo dello strumento. Lo strumento dovrebbe inoltre contribuire all'agevolazione dell'integrazione dell'Ucraina nelle catene del valore europee con il risultato che tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito dello strumento hanno origine da Stati membri, dall'Ucraina, dai partner dei Balcani occidentali, dalla Georgia e dalla Moldova, da parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo e da paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni delle loro economie, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina, tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in alcuno di essi. In quest'ultimo caso, la Commissione dovrebbe tenerne informato il Consiglio.

57) E' opportuno che l'Unione si adoperi per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente, al fine di ottimizzare l'impatto della sua azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza, l'uniformità e la complementarità con gli altri strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e attraverso le sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di una combinazione di interventi volta a conseguire un obiettivo comune, è opportuno che lo strumento possa contribuire alle attività nell'ambito di altri programmi, senza che ciò comporti una duplicazione delle misure di sostegno.

58) L'Unione dovrebbe promuovere un approccio multilaterale, basato sulle regole e sui valori per i beni pubblici e le sfide globali e cooperare al riguardo con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e gli altri donatori.

59) Data la necessità di coordinare il sostegno internazionale alla ripresa, alla ricostruzione e alla modernizzazione dell'Ucraina, dovrebbe essere prevista per gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti la possibilità di contribuire all'attuazione dello strumento. Tali contributi dovrebbero essere attuati secondo le stesse norme e condizioni e dovrebbero costituire entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe, per quanto possibile, essere integrato negli sforzi internazionali finalizzati a un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed essere coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.

60) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare la coerenza, l'uniformità, la complementarità e la trasparenza del loro sostegno, in particolare mediante consultazioni periodiche e frequenti scambi di informazioni durante le varie fasi del ciclo di sostegno con i pertinenti portatori di interessi, anche a livello locale e regionale. Alla luce della presenza di vari donatori internazionali, è inoltre opportuno adottare le misure necessarie per migliorare, anche mediante consultazioni periodiche e attività strategiche di sensibilizzazione, il coordinamento e la complementarità con gli altri donatori. A tal fine dovrebbe essere utilizzata la piattaforma multiagenzia di coordinamento dei donatori per l'Ucraina in quanto sede già istituita per tali scambi.

61) Al presente regolamento dovrebbero applicarsi le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 TFUE. Tali regole, stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni, e disciplinano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

62) Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere selezionati in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi dello strumento e di produrre risultati, tenuto conto in particolare dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

63) E' opportuno concludere con l'Ucraina un accordo quadro per stabilire i principi della cooperazione finanziaria tra l'Unione e l'Ucraina, compresi i necessari meccanismi di controllo e audit delle spese e garantire che l'Ucraina consegua un livello elevato di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, paragonabile a quello previsto dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e da altre normative connesse dell'Unione ("accordo quadro"). Dovrebbero inoltre essere conclusi con l'Ucraina accordi di prestito e convenzioni di finanziamento, se del caso in funzione del pilastro in questione, al fine di definire le condizioni per lo sblocco dei fondi.

64) In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che i rimborsi e le entrate generati da uno strumento finanziario sostenuto a norma del presente regolamento costituiscano entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

65) In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno che l'eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina vada a costituire entrate con destinazione specifica interne destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

66) Nell'ambito del pilastro I dello strumento, dovrebbero essere forniti finanziamenti per sostenere l'attuazione del piano per l'Ucraina che delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici dello strumento, che dovrebbe altresì essere integrato in un quadro di politica economica e di bilancio. I finanziamenti nell'ambito del pilastro I dovrebbero essere erogati previo rispetto soddisfacente delle condizioni stabilite nel piano per l'Ucraina.

67) L'Ucraina dovrebbe preparare il piano per l'Ucraina sotto forma di una risposta coerente, completa e adeguatamente equilibrata per la ricostruzione e la modernizzazione del paese, sostenendone la ripresa economica, sociale e ambientale, lo sviluppo sostenibile e i progressi verso l'adesione all'Unione. Il piano per l'Ucraina fornirebbe inoltre una base ad altri donatori per individuare i settori di finanziamento prioritari per la ricostruzione del paese e promuovere la titolarità, la coerenza e i contributi aggiuntivi a tal fine. L'Ucraina dovrebbe quindi garantire che il piano per l'Ucraina preparato tratti le sue esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in modo integrato, individuando in quale misura le misure del piano per l'Ucraina dovrebbero essere finanziate dall'Unione attraverso lo strumento. Nel preparare il piano per l'Ucraina, l'Ucraina dovrebbe tenere conto del sostegno fornito nell'ambito di altri programmi dell'Unione nonché da altri donatori. L'Ucraina dovrebbe elaborare il piano per l'Ucraina in modo tale che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle misure da esso previste, anche aumentando i finanziamenti disponibili nell'ambito dello strumento. Il piano per l'Ucraina dovrebbe garantire un coordinamento e una complementarità adeguati con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.

68) Il piano per l'Ucraina dovrebbe costituire la base per il sostegno erogato nell'ambito del pilastro I dello strumento, ma dovrebbe anche fare da riferimento per il sostegno erogato a titolo dei pilastri II e III dello strumento. Le misure finanziate a titolo dei pilastri II e III dovrebbero sostenere gli obiettivi e l'attuazione del piano per l'Ucraina.

69) Il piano per l'Ucraina dovrebbe includere misure di riforma e di investimento, insieme alle tappe qualitative e quantitative per ottenere il conseguimento soddisfacente di tali misure e a un calendario indicativo per la loro attuazione. Le misure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023 dovrebbero essere ammissibili in via eccezionale.

70) Il piano per l'Ucraina dovrebbe stabilire condizioni che rispecchino i progressi attesi nell'attuazione delle misure in esso contenute. Tali condizioni dovrebbero assumere la forma di tappe qualitative o quantitative. Dette tappe dovrebbero essere attuate entro il 31 dicembre 2027, anche se dovrebbe essere possibile estendere il completamento complessivo delle misure cui tali tappe si riferiscono oltre il 2027. Data la necessità di assicurare la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina sostenendo nel contempo i suoi sforzi di ripresa, ricostruzione e modernizzazione in vista dell'adesione all'Unione, il piano per l'Ucraina dovrebbe includere, in particolare, condizioni connesse a requisiti essenziali, quali la stabilità macrofinanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, che possono essere definiti in modo da rispecchiare progressi soddisfacenti verso il loro conseguimento, alle riforme e agli investimenti settoriali e strutturali. I pagamenti dovrebbero essere strutturati di conseguenza attorno a tali categorie di condizioni, tenendo conto degli obiettivi dello strumento.

71) La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina da parte dell'Ucraina dovrebbero tener conto in particolare della situazione nelle regioni e nei comuni ucraini, considerando le loro esigenze specifiche in materia di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento, e dovrebbero essere effettuate mediante una consultazione significativa con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, come pure con le organizzazioni della società civile, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. Se disponibili, dovrebbero essere presi in considerazione piani per la ripresa locali. In tale contesto, il piano per l'Ucraina dovrebbe in particolare rafforzare lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale delle regioni e dei comuni dell'Ucraina, sostenere la riforma del decentramento in tutto il paese e la convergenza verso gli standard dell'Unione. Il piano per l'Ucraina dovrebbe inoltre garantire il coinvolgimento delle autorità subnazionali, in particolare dei comuni, nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale, nonché garantire che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno.

72) Il completamento della riforma del decentramento quale elemento sostenibile e irreversibile della governance multilivello in Ucraina è una priorità importante. Tale riforma dovrebbe includere una chiara delimitazione dei poteri tra i livelli centrale e locale, strutture interne adeguate per le amministrazioni comunali e un quadro proporzionato di supervisione delle autorità locali, in linea con la Carta europea dell'autonomia locale, nonché proseguire i lavori volti a conferire personalità giuridica ai comuni a norma del diritto pubblico sulla base della prassi europea e in linea con l'ordinamento costituzionale dell'Ucraina.

73) Il piano per l'Ucraina dovrebbe includere inoltre una spiegazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la corruzione, in particolare la frode, tutte le forme di corruzione tra cui quella ad alto livello, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, e i conflitti di interesse, una spiegazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate per indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e una spiegazione dettagliata delle modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o donatori. Le misure previste dal piano per l'Ucraina dovrebbero, se del caso, contribuire a garantire un sistema di gestione e di controllo efficiente e trasparente. Tali misure dovrebbero essere attuate dall'Ucraina entro una data indicativa che dovrebbe essere fissata, se necessario, a seconda di ciascuna misura, nel corso della durata dello strumento.

74) La Commissione dovrebbe valutare il piano per l'Ucraina sulla base dell'elenco di criteri di cui al presente regolamento. In caso di valutazione positiva del piano per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per l'approvazione del piano per l'Ucraina da parte del Consiglio.

75) Date le incertezze e l'esigenza di flessibilità nell'attuazione dello strumento, l'Ucraina dovrebbe poter sottoporre alla Commissione una richiesta motivata affinché quest'ultima presenti una proposta intesa a modificare la decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione del piano per l'Ucraina, qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina - in tutto o in parte - a causa di circostanze oggettive. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, dovrebbe inoltre poter presentare una proposta di modifica di tale decisione di esecuzione del Consiglio, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili. L'Ucraina dovrebbe inoltre poter presentare una richiesta motivata di modifica del piano per l'Ucraina, se del caso anche proponendo addenda, per tenere conto di finanziamenti aggiuntivi provenienti da altri donatori o da altre fonti.

76) Dovrebbe essere possibile erogare sostegno finanziario al piano per l'Ucraina sotto forma di prestito. Nel contesto delle urgenti necessità di finanziamento dell'Ucraina è opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e ivi istituita come metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità delle obbligazioni dell'Unione, come pure l'attrattiva e l'efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'Unione.

77) Data la situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere il suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno fornire all'Ucraina prestiti a condizioni molto agevolate con una durata massima di 35 anni e iniziare il rimborso del capitale non prima del 2034. E' inoltre opportuno derogare all'articolo 220, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e prevedere la possibilità per l'Unione di coprire, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, gli interessi passivi (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e di rinunciare ad addebitare le spese amministrative (costo del servizio per le spese generali amministrative) che sarebbero altrimenti a carico dell'Ucraina. La sovvenzione per gli oneri finanziari dovrebbe essere concessa in quanto strumento ritenuto appropriato per garantire l'efficacia del sostegno nell'ambito dello strumento ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

78) L'Ucraina dovrebbe poter chiedere un contributo in conto interessi e la cancellazione delle spese amministrative ogni anno.

79) In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne, istituita dal presente regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali, e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.

80) E' importante garantire flessibilità e programmabilità nonché stabilità nell'erogazione del sostegno dell'Unione all'Ucraina. A tal fine i pagamenti nell'ambito dello strumento dovrebbero essere effettuati secondo un calendario trimestrale fisso, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, sulla base di una richiesta di pagamento presentata dall'Ucraina e previa valutazione da parte della Commissione del rispetto soddisfacente delle pertinenti condizioni. In caso di valutazione positiva, la Commissione dovrebbe presentare senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisca il rispetto soddisfacente delle condizioni per i pagamenti. Sulla base di tale decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione dovrebbe adottare una decisione che autorizzi l'erogazione. Qualora una condizione non sia soddisfatta secondo il calendario indicativo stabilito nella decisione di approvazione del piano per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe detrarre dal pagamento un importo corrispondente a tali condizioni seguendo una metodologia per un pagamento parziale. L'erogazione dei fondi corrispondenti trattenuti potrebbe aver luogo durante il successivo intervallo di pagamento e fino a 12 mesi dopo il termine originario stabilito nel calendario indicativo, purché le condizioni siano state soddisfatte.

81) Al fine di garantire che l'Ucraina abbia accesso a finanziamenti sufficienti per soddisfare le sue esigenze di stabilità macrofinanziaria e avviare la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese, l'Ucraina dovrebbe avere accesso a un massimo del 7 % del sostegno sotto forma di prestito in forma di prefinanziamento, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito per il sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento.

82) In deroga all'articolo 116, paragrafi 2 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno fissare il termine di pagamento a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina ed escludere il pagamento di interessi di mora da parte della Commissione all'Ucraina.

83) Alla luce della necessità di garantire il mantenimento della stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina, è opportuno che, in caso di mancata firma dell'accordo quadro o di mancata adozione del piano per l'Ucraina, sia fornito un sostegno eccezionale all'Ucraina per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale sostegno dovrebbe essere subordinato al fatto che l'Ucraina abbia compiuto progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina e alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina. Il protocollo d'intesa dovrebbe stabilire in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche dovrebbero includere l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate, e dovrebbero basarsi sulle misure già attuate dall'Ucraina nell'ambito di precedenti programmi di assistenza macrofinanziaria.

84) La trasparenza nell'attuazione dello strumento è un requisito importante del sostegno dell'Unione. Due volte l'anno l'Ucraina dovrebbe pubblicare i dati sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti cumulativamente superiori all'equivalente di 100 000 EUR per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina. Tali dati non dovrebbero essere pubblicati, in casi debitamente giustificati, quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o delle entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. L'accordo quadro dovrebbe includere norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina, il formato di tali dati e l'accesso della Commissione, dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), della Corte dei conti europea e, se del caso, della Procura europea (EPPO) a tali dati.

85) Nell'ambito del pilastro II dello strumento, dovrebbe essere istituito un quadro per gli investimenti volto a sostenere gli investimenti per la ripresa e la ricostruzione intrapresi dalle autorità ucraine, da imprese del settore privato, dai comuni, da imprese di proprietà statale o da altri attori ("quadro di investimenti per l'Ucraina"). Il quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe affrontare le priorità individuate nel piano per l'Ucraina e sostenerne gli obiettivi e l'attuazione. Detto quadro dovrebbe coinvolgere le autorità ucraine nella sua governance, se del caso.

86) Il quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe costituire un pacchetto finanziario integrato che fornisce capacità di finanziamento sotto forma di strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto in Ucraina. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta, avvalendosi in particolare delle capacità finanziarie e tecniche delle istituzioni finanziarie internazionali, delle istituzioni europee di finanziamento allo sviluppo, delle istituzioni finanziarie bilaterali europee e delle agenzie per il credito all'esportazione, compresa la loro partecipazione con risorse proprie al rischio connesso agli investimenti. Data la portata degli investimenti per la ripresa e la ricostruzione in Ucraina, che richiederanno una condivisione dei rischi, è necessario che l'Unione istituisca una capacità di garanzia dedicata, la garanzia per l'Ucraina. Le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina saranno attuate conformemente all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Le agenzie per il credito all'esportazione e altre istituzioni finanziarie che forniscono sostegno alla facilitazione degli scambi possono operare come intermediari finanziari. Nell'attuare e gestire la garanzia per l'Ucraina, la Commissione dovrebbe garantire uno stretto coordinamento con il sostegno attuato nel quadro del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, istituito dal regolamento (UE) 2021/947. La garanzia per l'Ucraina dovrebbe andare a vantaggio dei soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e del settore privato.

87) Dato il ruolo che le è stato attribuito dai trattati, la BEI dovrebbe essere un partner nell'attuazione delle operazioni nell'ambito della garanzia per l'Ucraina. Per tale motivo è opportuno affidare al Gruppo BEI, fino al 31 dicembre 2025, l'attuazione di un importo indicativo minimo dedicato pari al 25 % della garanzia per l'Ucraina per le operazioni con controparti sovrane e con controparti sub-sovrane non commerciali. Dopo tale data, la parte non utilizzata degli importi dedicati dovrebbe essere messa a disposizione di tutte le controparti ammissibili per tutti i tipi di operazioni al fine di garantire il pieno utilizzo della garanzia per l'Ucraina.

88) Le controparti ammissibili dovrebbero fornire, su richiesta, alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie per adempiere agli obblighi della Commissione a norma del presente regolamento, unitamente a informazioni riguardanti il rispetto dei diritti umani e delle norme sociali, del lavoro e ambientali.

89) Tutte le controparti ammissibili e le entità delegate ammissibili dovrebbero prestare la massima attenzione al fine di evitare, segnalare e contrastare qualsiasi pratica di corruzione, favoritismo o indebita concentrazione regionale o settoriale nell'assegnazione o nell'utilizzo delle risorse e dovrebbero richiedere, se del caso, una rendicontazione e un audit specifici sui suddetti aspetti.

90) La flessibilità del sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe essere potenziata prevedendo l'attuazione flessibile della garanzia per l'Ucraina, che potrebbe essere concessa gradualmente. E' opportuno derogare al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per permettere che la copertura costituita fino al 31 dicembre 2027 sia pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia concessa anziché all'ammontare della copertura globale. Nell'ambito della deroga dovrebbe inoltre essere possibile costituire la copertura gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

91) Al fine di utilizzare in modo efficiente i fondi previsti dal pilastro II, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE concernenti la modifica del tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (33). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

92) Per agevolare gli investimenti privati e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, è necessario destinare almeno il 15 % delle garanzie fornite dalla garanzia per l'Ucraina alle start-up e alle piccole e medie imprese (PMI), quali definite all'articolo 2 dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (34), incluse le start-up, nonché monitorare e comunicare l'assegnazione di tale quota di fondi.

93) Nell'ambito del pilastro III dello strumento, il sostegno dovrebbe mirare principalmente ad allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo all'attuazione del piano per l'Ucraina. In tale processo dovrebbero essere prese in considerazione anche le raccomandazioni pertinenti di organismi internazionali quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. Il sostegno dovrebbe inoltre mirare a rafforzare le istituzioni democratiche e giudiziarie, compresi i tribunali, e le capacità dei portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, anche nella loro funzione di controllo pubblico.

94) Le risorse del pilastro III dovrebbero altresì essere utilizzate per finanziare gli oneri finanziari dello strumento nonché gli oneri finanziari e la copertura delle garanzie di bilancio individuati derivanti da un precedente sostegno a favore dell'Ucraina.

95) In conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (35), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (36), (Euratom, CE) n. 2185/96 (37) e (UE) 2017/1939 (38) del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure efficaci, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine di irregolarità, frodi, corruzione, conflitto di interessi, doppio finanziamento, e al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e misure volte a indagare, perseguire e portare in giudizio efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, all'EPPO è conferito il potere di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. Le autorità ucraine competenti dovrebbero trattare senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.

96) In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'OLAF dovrebbe essere in condizione di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per individuare e accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e segnalare all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939.

97) La Commissione dovrebbe adoperarsi per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato unico e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti nel rispetto dei principi dell'Unione sulla protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina dovrebbe utilizzarlo e inserirvi i dati pertinenti, anche con il sostegno nell'ambito del pilastro III. I dati dovrebbero consentire alla Commissione e alle autorità ucraine competenti incaricate dell'esecuzione e del controllo dei fondi di valutare i rischi e prevenire le irregolarità.

98) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, dovrebbero essere concessi alla Commissione, all'OLAF, alla Corte dei conti europea e all'EPPO i diritti necessari e l'accesso, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi.

99) Il rafforzamento dei sistemi di controllo interno, compresi i controlli ex ante, la lotta contro tutte le forme di corruzione, favoritismo o frode, la promozione della trasparenza, un'amministrazione solida, responsabile e trasparente e la gestione efficiente delle finanze pubbliche sono importanti priorità di riforma per l'Ucraina e dovrebbero ricevere sostegno dallo strumento.

100) La Commissione dovrebbe garantire che nell'ambito dello strumento siano efficacemente tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Dovrebbe pertanto essere istituita una commissione di audit indipendente incaricata di fornire alla Commissione informazioni sull'eventuale cattiva gestione dei fondi. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione dell'OLAF e, se del caso, delle autorità ucraine competenti. La Commissione, con l'assistenza della delegazione dell'Unione, dovrebbe avere il diritto di effettuare controlli regolari sulle modalità di esecuzione dei fondi da parte dell'Ucraina durante tutto il ciclo di vita del progetto. La commissione di audit dovrebbe assicurare un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea nonché con la Camera dei conti dell'Ucraina.

101) Sebbene spetti in primo luogo all'Ucraina garantire che lo strumento sia attuato nel rispetto delle norme applicabili, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche alle quali lo strumento opererà, la Commissione dovrebbe poter ricevere dall'Ucraina garanzie sufficienti al riguardo. A tal fine, l'Ucraina dovrebbe impegnarsi nel piano per l'Ucraina a migliorare il suo attuale sistema di gestione e di controllo e a recuperare gli importi indebitamente utilizzati. Dovrebbe inoltre istituire un sistema di monitoraggio che confluisca in una relazione annuale sui progressi compiuti. L'Ucraina dovrebbe raccogliere dati e informazioni che consentano di prevenire, individuare e rettificare irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi in relazione alle misure sostenute dallo strumento. L'accordo quadro nonché gli accordi di prestito e le convenzioni di finanziamento dovrebbero prevedere l'obbligo per l'Ucraina di garantire la raccolta di dati adeguati e l'accesso agli stessi, nel rispetto dei principi dell'Unione sulla protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, relativi alle persone ed entità che ricevono finanziamenti, comprese le informazioni sulla titolarità effettiva, per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina.

102) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati anche quando i fondi sono eseguiti in regime di gestione diretta tramite sovvenzioni e appalti e in regime di gestione indiretta con entità valutate per pilastro, in particolare nell'ambito dei pilastri II e III dello strumento. Per l'esecuzione dei finanziamenti dell'Unione in regime di gestione indiretta nell'ambito dello strumento dovrebbero essere selezionate solo entità valutate per pilastro.

103) Il sostegno nell'ambito dello strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

104) Le capacità di comunicazione dell'Ucraina dovrebbero essere potenziate al fine di garantire il sostegno e la comprensione dell'opinione pubblica in relazione ai valori dell'Unione nonché ai benefici e agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione, contrastando nel contempo la disinformazione e le ingerenze straniere e salvaguardando media pluralistici forti e liberi. E' inoltre opportuno garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione.

105) La Commissione dovrebbe fare in modo che siano predisposti chiari meccanismi di monitoraggio e valutazione per garantire responsabilità e trasparenza effettive nell'esecuzione del bilancio dell'Unione e al fine di assicurare una valutazione efficace dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

106) La Commissione dovrebbe valutare ogni anno l'attuazione del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Dovrebbe consentire al comitato istituito dal presente regolamento di disporre di informazioni adeguate per assistere la Commissione. Ai fini di un monitoraggio efficace dell'attuazione, l'Ucraina dovrebbe trasmettere ogni anno una relazione annuale sullo stato di attuazione. Tale relazione dovrebbe essere messa a disposizione anche del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali relazioni elaborate dal governo ucraino dovrebbero essere adeguatamente rispecchiate nel piano per l'Ucraina. Ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione attuati nell'ambito dei pilastri II e III dello strumento dovrebbero essere imposti obblighi di informazione proporzionati.

107) E' opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. E' altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (39).

108) In considerazione dell'importanza degli effetti finanziari del sostegno all'Ucraina nell'ambito dello strumento e delle conseguenze di talune decisioni da adottare ai fini dell'attuazione dello strumento alla luce della situazione specifica dell'Ucraina, dovrebbero essere eccezionalmente conferite al Consiglio competenze di esecuzione nei casi individuati dal presente regolamento.

109) La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio (40) e del ruolo del Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, in particolare nel monitorare il rispetto del prerequisito per il sostegno dell'Unione, nella sua valutazione del piano per l'Ucraina e nell'acquisizione di consulenza sul quadro di investimenti per l'Ucraina.

110) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

111) Per garantire la continuità del sostegno fornito nel settore d'intervento pertinente, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

(2)

Posizione del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2024.

(3)

Regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (GU L 322 del 16.12.2022).

(4)

Regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (GU L 209 del 14.6.2021).

(5)

Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021).

(6)

Decisione (PESC) 2022/1968 del Consiglio, del 17 ottobre 2022, relativa a una missione di assistenza militare dell'Unione europea a sostegno dell'Ucraina (EUMAM Ucraina) (GU L 270 del 18.10.2022).

(7)

Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013).

(8)

Regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III) (GU L 330 del 20.9.2021).

(9)

Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021).

(10)

Regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996).

(11)

Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021).

(12)

Regolamento (Euratom) 2021/765 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica per il periodo 2021-2025 che integra il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e abroga il regolamento (Euratom) 2018/1563 (GU L 167 I del 12.5.2021).

(13)

Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021).

(14)

Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell'imposizione fiscale e che abroga il regolamento (UE) n. 1286/2013 (GU L 188 del 28.5.2021).

(15)

Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021).

(16)

Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021).

(17)

Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 («programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 (GU L 107 del 26.3.2021).

(18)

Regolamento (UE) 2021/818 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013 (GU L 189 del 28.5.2021).

(19)

Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021).

(20)

Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021).

(21)

Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021).

(22)

Regolamento (UE) 2021/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma antifrode dell'Unione e abroga il regolamento (UE) n. 250/2014 (GU L 172 del 17.5.2021).

(23)

GU L 161 del 29.5.2014.

(24)

GU L 33 del 7.2.1994.

(25)

GU L 282 del 19.10.2016.

(26)

GU L 309 del 13.12.1993.

(27)

GU L 83 del 19.3.1998.

(28)

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021).

(29)

GU L 23 del 27.1.2010.

(30)

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020).

(31)

GU L 433 I del 22.12.2020.

(32)

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018).

(33)

GU L 123 del 12.5.2016.

(34)

Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003).

(35)

Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013).

(36)

Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995).

(37)

Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996).

(38)

Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017).

(39)

Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011).

(40)

Decisione 2010/427/EU del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce lo strumento per l'Ucraina ("strumento") per il periodo dal 2024 al 2027.

Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il suo finanziamento, il bilancio per il periodo dal 2024 al 2027, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2. Lo strumento fornisce sostegno all'Ucraina nell'ambito dei tre pilastri seguenti:

a) pilastro I: sostegno finanziario fornito all'Ucraina per la realizzazione delle riforme e degli investimenti volti ad attuare il piano per l'Ucraina e mantenere la stabilità macrofinanziaria del paese, come stabilito al capo III;

b) pilastro II: uno specifico quadro di investimenti per l'Ucraina per sostenere gli investimenti e fornire accesso ai finanziamenti, come stabilito al capo IV;

c) pilastro III: assistenza tecnica e relativo sostegno all'Ucraina per l'elaborazione e l'attuazione delle riforme connesse all'adesione all'Unione, la promozione della capacità amministrativa del paese, le sovvenzioni per gli oneri finanziari e la copertura nonché altre attività pertinenti, come stabilito al capo V.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) "misure": le riforme e gli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina;

2) "condizioni": le tappe qualitative o quantitative volte a garantire il mantenimento della stabilità economica e finanziaria o relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti nel piano per l'Ucraina;

3) "operazione di finanziamento misto": un'operazione sostenuta dal bilancio dell'Unione che combina forme di aiuto non rimborsabile, forme di aiuto rimborsabile, o entrambe, dal bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile da istituzioni di finanziamento allo sviluppo o da altri istituti finanziari pubblici o commerciali, comprese le agenzie per il credito all'esportazione, o da investitori.

Art. 3

Obiettivi dello strumento

1. Gli obiettivi generali dello strumento consistono nel sostenere l'Ucraina negli ambiti seguenti:

a) affrontare le conseguenze sociali, economiche e ambientali della guerra di aggressione della Russia, contribuendo così alla ripresa, alla ricostruzione, al ripristino e alla modernizzazione pacifici del paese nonché alla ripresa postbellica della società ucraina, anche creando le condizioni sociali ed economiche per il ritorno degli sfollati interni e delle persone oggetto di protezione temporanea;

b) promuovere la coesione sociale e territoriale, la resilienza democratica, economica, ambientale, la progressiva integrazione nell'economia e nei mercati dell'Unione e mondiali e una convergenza economica, sociale e ambientale ascendente verso le norme dell'Unione;

c) adottare e attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per allineare i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche.

2. Gli obiettivi specifici dello strumento comprendono i seguenti:

a) contribuire a mantenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e ad allentare i vincoli finanziari esterni e interni del paese per assicurare la continuità del funzionamento dello Stato ucraino;

b) ricostruire e modernizzare le infrastrutture danneggiate dalla guerra, quali le infrastrutture energetiche, i sistemi idrici, le reti di trasporto interno e transfrontaliero compresi ferrovie, strade, ponti e valichi di frontiera, nonché le infrastrutture educative e culturali, e promuovere infrastrutture moderne, migliorate e resilienti;

c) contribuire alle attività di sminamento e ad altre azioni antimine; ripristinare le capacità di produzione alimentare; contribuire ad affrontare le sfide sociali e sanitarie, compresa la salute mentale, e migliorare e rafforzare i sistemi di assistenza sociale e la loro accessibilità, in particolare per gruppi specifici quali i veterani, gli sfollati interni, le famiglie monoparentali, le vedove e i vedovi di guerra, i bambini, in particolare quelli privi delle cure genitoriali, le persone con disabilità, le minoranze, i giovani, gli anziani e altre persone in situazioni di vulnerabilità;

d) rafforzare la sicurezza contro le minacce ibride, come le minacce informatiche, nonché rafforzare la resilienza contro la disinformazione, la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri;

e) promuovere la transizione verso un'economia sostenibile, a impatto climatico zero e inclusiva e un contesto stabile per gli investimenti;

f) favorire l'integrazione dell'Ucraina nel mercato interno; riparare, ricostruire, salvaguardare e migliorare le infrastrutture sociali, come gli alloggi, le strutture sociali, sportive, dedicate ai giovani e sanitarie, le scuole e gli istituti di formazione superiore; rafforzare lo sviluppo e l'inclusione economici e sociali, dedicando particolare attenzione alle donne, nonché ai giovani, anche attraverso istruzione, formazione, riqualificazione e miglioramento del livello delle competenze di qualità, come pure attraverso politiche occupazionali, anche per i ricercatori;

g) promuovere la scienza e la ricerca; sostenere il settore creativo e i media indipendenti; sostenere la cultura e il patrimonio culturale, comprese le infrastrutture culturali; rafforzare i settori economici strategici; favorire un quadro istituzionale per gli investimenti e la concorrenza che, promuovendo tra l'altro pari opportunità di accesso ai finanziamenti indipendentemente dalle dimensioni delle imprese, consenta ai singoli e alle imprese, con particolare attenzione alle PMI e all'innovazione, di sviluppare prodotti e servizi moderni, competitivi e sostenibili; sostenere l'agricoltura e lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca sostenibili, compreso l'allineamento alle norme e ai sistemi di controllo dell'Unione in materia di sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante nonché benessere degli animali; riformare il settore finanziario e bancario dell'Ucraina, migliorando l'accesso ai prestiti e la copertura assicurativa;

h) consolidare ulteriormente lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche attraverso il rafforzamento delle istituzioni democratiche, in particolare della Verkhovna Rada, e degli organi rappresentativi regionali e comunali, nonché dei loro poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e l'accesso agli stessi; promuove un sistema giudiziario indipendente, sostenere gli sforzi di deoligarchizzazione, rafforzare la lotta contro la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la frode fiscale, l'elusione fiscale e il traffico illecito di armi da fuoco e beni culturali; rafforzare l'osservanza del diritto internazionale;

i) accrescere la libertà e l'indipendenza dei media nonché la libertà artistica e delle istituzioni accademiche e creare un contesto favorevole alla società civile; favorire il dialogo sociale e il coinvolgimento della società civile; promuovere la non discriminazione per garantire e rafforzare il rispetto dei diritti delle persone appartenenti a tutte le minoranze, la promozione della parità di genere, l'emancipazione generale di donne e ragazze nonché i diritti dei minori e delle persone con disabilità; consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione; incoraggiare l'accesso alle informazioni e la partecipazione della società civile ai processi decisionali e al controllo pubblico e sostenere la trasparenza, le riforme strutturali e il buon governo a tutti i livelli, anche nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici, della concorrenza e degli aiuti di Stato; appoggiare le iniziative, gli organismi e le organizzazioni coinvolti nella promozione e nell'applicazione della democrazia, della giustizia internazionale e degli sforzi anticorruzione in Ucraina;

j) sviluppare e rafforzare la tutela dell'ambiente, una transizione verde sostenibile e giusta in tutti i settori economici, che comprenda la transizione dell'Ucraina verso la neutralità climatica, conformemente all'accordo di Parigi; migliorare la consapevolezza sulla criminalità ambientale e la lotta contro tale fenomeno; promuovere la trasformazione digitale quale fattore abilitante per lo sviluppo sostenibile e la crescita inclusiva; sostenere il risanamento ecologico in seguito ai danni ambientali inflitti dalle operazioni militari e contribuire alla decontaminazione, allo sminamento e alla bonifica di altri residuati bellici esplosivi, nonché all'eliminazione dell'inquinamento causato dalle attività militari;

k) sostenere il decentramento politico e amministrativo e lo sviluppo locale, in particolare supportando una consultazione significativa e condizioni di parità per tutti i livelli di governo nell'accesso ai fondi attraverso procedure aperte, eque, neutrali e trasparenti;

l) sostenere la cooperazione transfrontaliera con gli Stati membri confinanti con l'Ucraina in settori quali il commercio, la tutela dell'ambiente e la lotta contro la criminalità internazionale, a condizione che l'Ucraina resti l'unico beneficiario del finanziamento.

Art. 4

Principi generali

1. La cooperazione nell'ambito dello strumento ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, se del caso, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dell'Ucraina, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. Lo strumento si adopera per garantire un'assegnazione e un utilizzo delle risorse equilibrati e basati sulle esigenze e un adeguato equilibrio geografico dei progetti.

2. Il sostegno proveniente dallo strumento si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Le attività ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento possono ricevere sostegno da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra gli stessi costi.

3. Per promuovere la complementarità, la coerenza e l'efficienza delle loro azioni e iniziative, la Commissione e gli Stati membri cooperano e si adoperano per evitare la duplicazione tra il sostegno fornito nell'ambito del presente regolamento e le altre forme di sostegno fornito dall'Unione, dagli Stati membri, dai paesi terzi, da organizzazioni e organismi multilaterali e regionali, quali le organizzazioni internazionali e le pertinenti istituzioni finanziarie internazionali, dalle agenzie e dai donatori non dell'Unione, in linea con i principi definiti per rafforzare il coordinamento operativo in materia di assistenza esterna, anche mediante un coordinamento rafforzato con gli Stati membri a livello locale, e attraverso l'armonizzazione delle politiche e delle procedure, in particolare dei principi internazionali di efficacia dello sviluppo. Al fine di evitare la duplicazione del sostegno, aumentare la titolarità delle autorità ucraine e semplificare il lavoro amministrativo, il sostegno nell'ambito dello strumento è integrato, per quanto possibile, negli sforzi internazionali verso un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed è coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti.

4. Le attività nell'ambito dello strumento sono conformi, per quanto possibile in un paese dilaniato dalla guerra, alle norme dell'Unione in materia di clima e ambiente. Tali attività integrano la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, i diritti umani, la democrazia, la parità di genere e la non discriminazione, se del caso, la riduzione del rischio di catastrofi e la sicurezza delle infrastrutture energetiche, e favoriscono il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, promuovendo attività integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, contribuendo alla riduzione della povertà e promuovendo società pacifiche e inclusive. Tali attività evitano, nella misura del possibile, gli attivi non recuperabili, sono compatibili con i principi del "non nuocere" nonché con l'approccio relativo all'integrazione della sostenibilità sul quale poggia il Green Deal europeo e sono guidate inoltre dal principio "non lasciare indietro nessuno".

5. Lo strumento non sostiene attività o misure incompatibili con il piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, o con il contributo determinato a livello nazionale nell'ambito dell'accordo di Parigi, che promuovono investimenti nei combustibili fossili o causano effetti negativi significativi sull'ambiente, sul clima o sulla biodiversità, a meno che tali attività o misure siano strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi dello strumento, tenuto conto della necessità di ricostruire e modernizzare in modo resiliente le infrastrutture e di ripristinare l'ambiente naturale, danneggiate dalla guerra, e siano accompagnate, se del caso, da misure adeguate per evitare, prevenire o ridurre e, se possibile, compensare tali effetti negativi.

6. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione si adopera per garantire, ove opportuno, il controllo democratico sotto forma di consultazione da parte del governo ucraino della Verkhovna Rada, conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina, nonché dei pertinenti portatori di interessi, tra cui le autorità locali e regionali, le parti sociali e la società civile, compresi i gruppi vulnerabili, in modo da consentire loro di partecipare alla definizione della progettazione e all'attuazione delle attività ammissibili al finanziamento nell'ambito del presente strumento nonché ai relativi processi di monitoraggio, controllo e valutazione, a seconda dei casi. Tale consultazione mira a rappresentare il pluralismo della società e della comunità imprenditoriale ucraine e l'inclusione delle diverse comunità in Ucraina. Tutte le consultazioni tengono debitamente conto della partecipazione delle donne. La Commissione incoraggia il coordinamento tra i pertinenti portatori di interessi e contribuisce a rafforzare la capacità delle organizzazioni della società civile. La Commissione assicura inoltre che la società civile in Ucraina, comprese le organizzazioni non governative, possa segnalare direttamente alla Commissione eventuali irregolarità individuate per mezzo di canali permanenti adeguati e trasmettere alla Commissione pareri sull'attuazione del piano per l'Ucraina e la valutazione delle sue misure da parte del governo ucraino.

7. La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l'Ucraina, assicura l'attuazione degli impegni dell'Unione a favore dell'aumento della trasparenza e della responsabilità nella prestazione del sostegno, anche promuovendo l'attuazione e il potenziamento dei sistemi di controllo interno e delle politiche antifrode. La Commissione mette a disposizione del pubblico mediante un unico portale web informazioni sul volume e sulla destinazione del sostegno, e garantisce che i dati siano aggiornati, facilmente accessibili e disponibili in formato leggibile meccanicamente.

Art. 5

Prerequisito per il sostegno a titolo dello strumento

1. La concessione del sostegno all'Ucraina a titolo dello strumento è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e a rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

2. La Commissione monitora il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima delle erogazioni all'Ucraina nell'ambito dello strumento e per tutta la durata del sostegno fornito dallo strumento, tenendo debitamente conto della relazione periodica della Commissione sull'allargamento. In tale processo, la Commissione tiene conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Consiglio circa il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1 prima delle erogazioni all'Ucraina. Qualora ritenga che il prerequisito non sia soddisfatto o non sia più soddisfatto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione con cui sospende i pagamenti di cui all'articolo 26, a prescindere dal rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2. Nella sua valutazione la Commissione tiene inoltre conto del contesto in Ucraina e delle conseguenze dell'applicazione della legge marziale in Ucraina. La valutazione della Commissione è trasmessa simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora ritenga, su richiesta dell'Ucraina o di propria iniziativa, che il prerequisito sia nuovamente soddisfatto, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che revoca la sospensione dei pagamenti. Nei casi ai quali si applica il presente paragrafo, il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.

CAPO II

FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE

Art. 6

Bilancio

1. Le risorse per l'attuazione dello strumento sono messe a disposizione attraverso la riserva per l'Ucraina per essere mobilitate nel quadro della procedura di bilancio annuale in conformità dell'articolo 10 ter del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, con la seguente ripartizione indicativa:

a) il 31 % sotto forma di sostegno finanziario a fondo perduto a norma del capo III;

b) il 41 % per le spese a norma del capo IV;

c) il 26 % per le spese a norma del capo V;

d) il 2 % per le spese a norma del paragrafo 5, che può essere aumentato in circostanze eccezionali ma che non può, in alcun caso, superare il 2,5 %.

Le risorse totali rese disponibili a norma del primo comma ammontano a un importo massimo di 17 000 000 000 EUR.

L'assegnazione delle risorse disponibili a norma del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo tiene conto, in particolare, della necessità di coprire le spese in conformità dell'articolo 23.

2. Il sostegno finanziario a norma del capo III sotto forma di prestito reso disponibile per a un importo massimo di 33 000 000 000 EUR per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027.

3. La somma delle risorse messe a disposizione a norma dei paragrafi 1 e 2 non supera 50 000 000 000 EUR per il periodo dal 2024 al 2027.

4. A norma dell'articolo 7, possono essere erogati contributi aggiuntivi per finanziare il sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

5. Le risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), e al paragrafo 4 possono finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa per l'attuazione dello strumento, segnatamente attività preparatorie, attività di monitoraggio, controllo, audit e valutazione necessarie per la gestione dello strumento e il conseguimento dei suoi obiettivi, in particolare studi, riunioni di esperti, consultazioni con le autorità ucraine, conferenze, consultazioni dei portatori di interessi, attività di informazione e comunicazione, comprese attività di sensibilizzazione inclusive, e la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi del presente regolamento, le spese legate a reti informatiche destinate all'elaborazione e allo scambio delle informazioni, strumenti informatici istituzionali, nonché tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione e i costi dello strumento presso la sede centrale e le delegazioni dell'Unione. Le spese possono anche riguardare i costi di altre attività di sostegno, come il controllo di qualità e il monitoraggio dei progetti sul campo e i costi della consulenza inter pares e degli esperti per la valutazione e l'attuazione delle riforme e degli investimenti.

6. Le risorse non assegnate o non utilizzate per le spese di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), del presente articolo e all'articolo 23 sono messe a disposizione per altre spese operative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio e fermo restando il terzo comma del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 7

Risorse finanziarie aggiuntive per lo strumento

1. Gli Stati membri, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altre fonti possono destinare allo strumento contributi finanziari aggiuntivi senza essere vincolati dalla ripartizione indicativa di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Tali contributi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e lettere d) ed e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Gli importi aggiuntivi ricevuti come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a norma dei pertinenti atti giuridici dell'Unione sono sommati alle risorse di cui all'articolo 6 del presente regolamento.

2. All'esecuzione dei contributi di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano le stesse norme e condizioni applicabili all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

3. I contributi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari di cui al capo IV sono versati in conformità dell'articolo 29.

Art. 8

Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in regime di gestione diretta o di gestione indiretta con una delle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), di tale regolamento.

2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsivoglia forma prevista dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare sovvenzioni, premi, appalti, sostegno di bilancio, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, operazioni di finanziamento misto e assistenza finanziaria.

3. Gli strumenti finanziari, le garanzie di bilancio e le operazioni di finanziamento misto che combinano il sostegno degli strumenti finanziari o delle garanzie di bilancio nell'ambito dello strumento sono attuati conformemente ai principi stabiliti al titolo X, in particolare all'articolo 208 e all'articolo 209, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In funzione della capacità operativa e finanziaria necessaria, la controparte della garanzia di bilancio o l'entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari può essere il Gruppo BEI, un'istituzione finanziaria multilaterale europea, come la BERS, o un'istituzione finanziaria bilaterale europea, come le banche di sviluppo o il Gruppo della Banca mondiale. Ogniqualvolta possibile, le istituzioni finanziarie multilaterali non europee possono partecipare allo strumento mediante operazioni congiunte con istituzioni finanziarie europee. L'attuazione degli strumenti finanziari, delle garanzie di bilancio e delle operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento può essere integrata da forme aggiuntive di sostegno finanziario, da parte degli Stati membri o di terzi.

Art. 9

Accordo quadro

1. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo quadro ("accordo quadro") per l'attuazione dello strumento, che stabilisce le modalità specifiche di gestione, controllo, supervisione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e audit dei fondi nell'ambito dello strumento, anche evitando la duplicazione dei finanziamenti, nonché quelle per prevenire, rilevare, indagare e correggere le irregolarità, la frode, la corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, comprese le indagini e le azioni penali efficaci riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'accordo quadro è integrato da convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 10 e da accordi di prestito di cui all'articolo 22, che stabiliscono le disposizioni specifiche di gestione ed esecuzione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. L'accordo quadro, compresa la relativa documentazione, è messo a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente e senza ritardo, previa richiesta.

2. Ad eccezione dei finanziamenti ponte di cui all'articolo 25, i finanziamenti saranno concessi all'Ucraina solo dopo l'entrata in vigore dell'accordo quadro nonché delle convenzioni di finanziamento e degli accordi di prestito applicabili.

3. L'accordo quadro, le convenzioni di finanziamento e l'accordo di prestito sottoscritti con l'Ucraina, nel loro insieme, così come i contratti e gli accordi firmati con persone o entità che ricevono fondi dell'Unione garantiscono che siano rispettati gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

4. L'accordo quadro garantisce l'impegno dell'Ucraina a conseguire un elevato livello di tutela degli interessi finanziari dell'Unione e stabilisce disposizioni dettagliate riguardanti, in particolare:

a) l'impegno dell'Ucraina a compiere progressi sostanziali verso un quadro solido per combattere le frodi e porre in essere sistemi di controllo interni più efficienti ed efficaci, compresi meccanismi adeguati per la protezione degli informatori nonché meccanismi e misure adeguati volti a prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, la corruzione e i conflitti di interesse, nonché sostenere gli sforzi e intensificare la lotta contro il riciclaggio e la criminalità organizzata, e contrastare l'uso improprio dei fondi, il finanziamento del terrorismo, l'elusione, la frode o l'evasione fiscale e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento;

b) le attività connesse al controllo, alla supervisione, al monitoraggio, alla valutazione, alla rendicontazione e all'audit dei fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento, nonché ai rilevamenti, alle indagini, alle azioni penali, alle misure antifrode e alla cooperazione, comprese l'assistenza giudiziaria reciproca in materia penale e l'estradizione;

c) gli obblighi di controllo per il versamento dei finanziamenti a titolo dello strumento all'Ucraina;

d) le norme in materia di imposte, tasse, dazi e oneri di cui all'articolo 27, paragrafi 9 e 10, del regolamento (UE) 2021/947;

e) il riconoscimento delle responsabilità della commissione di audit di cui all'articolo 36 e le modalità di collaborazione dell'Ucraina con tale commissione;

f) l'obbligo per le persone o entità che eseguono i fondi dell'Unione nell'ambito dello strumento di notificare senza ritardo alla commissione di audit, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO i casi presunti o accertati di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interesse e altre attività illecite a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e il relativo follow-up;

g) il diritto della Commissione di monitorare le attività svolte dalle autorità ucraine nell'ambito dello strumento lungo tutto il ciclo del progetto, tra cui la selezione e le procedure di aggiudicazione dei progetti, anche per quanto riguarda gli appalti pubblici, di partecipare a tali attività in qualità di osservatore, se del caso, e di formulare raccomandazioni affinché le attività siano perfezionate, nonché l'impegno delle autorità ucraine ad adoperarsi al massimo per attuare le raccomandazioni della Commissione e riferire in merito a tale attuazione;

h) gli obblighi di cui all'articolo 35, paragrafo 2, comprese norme e tempi precisi per la raccolta dei dati da parte dell'Ucraina e per l'accesso della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO, se del caso, a tali dati;

i) l'obbligo per l'Ucraina di trasmettere per via elettronica alla Commissione i dati di cui all'articolo 27;

j) gli obblighi di cui all'articolo 43, paragrafo 2, in materia di attività di comunicazione e visibilità dei finanziamenti dell'Unione.

Art. 10

Convenzioni di finanziamento

1. Sono concluse convenzioni di finanziamento per i capi III e V. Tali convenzioni definiscono le responsabilità e gli obblighi dell'Ucraina nell'esecuzione dei fondi dell'Unione, compresi gli obblighi di cui all'articolo 129 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Stabiliscono inoltre le condizioni per il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto, anche in relazione all'attuazione dell'accordo quadro, compresi i sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). Le convenzioni di finanziamento definiscono inoltre i diritti e gli obblighi dell'Unione. Esse sono messe a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio simultaneamente, previa richiesta.

2. Le convenzioni di finanziamento comprendono norme sulle comunicazioni alla Commissione riguardanti le modalità di svolgimento delle attività e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Art. 11

Norme in materia di ammissibilità di persone ed entità, origine degli approvvigionamenti e dei materiali e restrizioni nell'ambito dello strumento

1. La partecipazione alle procedure di appalto e di attribuzione di sovvenzioni e premi per attività finanziate nell'ambito dello strumento è aperta alle organizzazioni internazionali e regionali e a tutte le persone fisiche che hanno la cittadinanza di uno dei seguenti paesi o alle persone giuridiche che vi hanno effettivamente sede:

a) Stati membri, Ucraina, partner dei Balcani occidentali, Georgia e Moldova e parti contraenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

b) paesi che forniscono all'Ucraina un livello di sostegno paragonabile a quello fornito dall'Unione, tenendo conto delle dimensioni della loro economia, e per i quali la Commissione stabilisce l'accesso reciproco all'assistenza esterna in Ucraina.

2. L'accesso reciproco di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere concesso per un periodo limitato di almeno un anno, ogniqualvolta un paese riconosce l'ammissibilità a parità di condizioni a entità dell'Unione e di paesi ammissibili nell'ambito dello strumento.

La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, in merito all'accesso reciproco previa consultazione dell'Ucraina. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.

3. Tutti gli approvvigionamenti e i materiali finanziati e acquisiti nell'ambito del presente strumento hanno origine da paesi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), tranne nel caso in cui non sia possibile ottenerli a condizioni ragionevoli in nessuno di essi. Si applicano inoltre le norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7. La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente paragrafo nella relazione annuale di cui all'articolo 39, paragrafo 4.

4. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un appaltatore, o eventualmente un subappaltatore, ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza, salvo nei casi in cui tali limitazioni siano fondate sulle norme di cui al paragrafo 7.

5. Per le attività cofinanziate congiuntamente da un'entità o attuate in regime di gestione diretta o indiretta con entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, o per le attività attuate da entità ucraine a norma del capo III del presente regolamento, si applicano altresì le norme di ammissibilità di dette entità o dell'Ucraina in aggiunta alle norme stabilite dal presente articolo, comprese, se del caso, le restrizioni previste al paragrafo 7 e debitamente rispecchiate nelle convenzioni di finanziamento e nei documenti contrattuali firmati con tali entità.

6. Qualora siano forniti contributi aggiuntivi a norma dell'articolo 7 mediante entrate con destinazione specifica esterne, le norme di ammissibilità contenute nell'accordo con la persona che fornisce il contributo aggiuntivo si applicano insieme alle norme sulle restrizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

7. Le norme di ammissibilità e le norme sull'origine degli approvvigionamenti e dei materiali di cui ai paragrafi 1 e 3 e le norme sulla cittadinanza delle persone fisiche di cui al paragrafo 4 possono essere oggetto di limitazioni riferite alla cittadinanza, all'ubicazione geografica o alla natura dei soggetti giuridici che partecipano alle procedure di appalto nonché all'origine geografica degli approvvigionamenti e dei materiali, nei seguenti casi:

a) se le limitazioni sono imposte dalla natura specifica o dagli obiettivi dell'attività o della specifica procedura di aggiudicazione o se tali limitazioni sono necessarie per l'efficace attuazione dell'attività;

b) se l'attività o le specifiche procedure di aggiudicazione incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Ucraina, compresa la tutela dell'integrità delle infrastrutture digitali, dei sistemi di comunicazione e informazione e delle relative catene di approvvigionamento.

8. Gli offerenti e i candidati di paesi non ammissibili possono essere considerati ammissibili in casi di urgenza o indisponibilità dei servizi sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione delle norme di ammissibilità renda la realizzazione di un'attività impossibile o estremamente difficoltosa.

Art. 12

Riporti, frazioni annue, stanziamenti di impegno, eccedenze della garanzia di bilancio, rimborsi ed entrate generate dagli strumenti finanziari

1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito dello strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati, rispettivamente, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per primo durante l'esercizio successivo.

2. La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni in merito agli stanziamenti di impegno riportati, compresi i relativi importi, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

3. In deroga all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, gli stanziamenti di impegno corrispondenti all'importo dei disimpegni intervenuti in seguito alla non attuazione totale o parziale di un'attività nell'ambito dello strumento sono ricostituiti a beneficio della linea di bilancio d'origine.

4. In deroga all'articolo 209, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le entrate e i rimborsi provenienti dagli strumenti finanziari istituiti a norma del presente regolamento costituiscono entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

5. In deroga all'articolo 213, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, ogni eccedenza degli accantonamenti relativi alla garanzia per l'Ucraina costituisce entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, di tale regolamento, destinate allo strumento o al programma che gli succederà.

6. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Alle attività di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Art. 13

Finanziamenti straordinari

1. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, in particolare qualora un significativo aggravarsi della guerra renda impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate le forme di sostegno previste dal presente regolamento, lo strumento può erogare al paese finanziamenti straordinari destinati a mantenere la sua stabilità macrofinanziaria e promuovere il conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3. Tali finanziamenti straordinari sono erogati per singoli periodi di massimo tre mesi e cessano non appena è nuovamente possibile rispettare le condizioni. I finanziamenti a norma del presente articolo possono essere erogati durante lo stesso periodo dei finanziamenti ponte straordinari erogati a norma dell'articolo 25 e in aggiunta agli stessi.

2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione, qualora ritenga impossibile per l'Ucraina rispettare le condizioni cui sono subordinate al sostegno previsto dal presente regolamento a causa delle suddette circostanze eccezionali debitamente giustificate, può presentare al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che conceda all'Ucraina finanziamenti straordinari nell'ambito dello strumento. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione.

3. I finanziamenti straordinari sono subordinati al rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5 e provengono dalle risorse di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2.

4. La decisione di esecuzione di cui al paragrafo 2 stabilisce le norme in materia di audit, controllo, monitoraggio e rendicontazione nonché le condizioni e le modalità dei finanziamenti straordinari.

CAPO III

PILASTRO I: PIANO PER L'UCRAINA

Art. 14

Elaborazione e presentazione del piano per l'Ucraina

1. Per ricevere sostegno nell'ambito dello strumento, l'Ucraina prepara e presenta alla Commissione un piano per l'Ucraina.

2. Il piano per l'Ucraina è preparato dal governo dell'Ucraina con il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada conformemente all'ordinamento costituzionale dell'Ucraina. L'Ucraina si adopera per presentare il piano per l'Ucraina alla Commissione entro il 2 maggio 2024. L'Ucraina può presentare alla Commissione un progetto di piano per l'Ucraina. La Commissione condivide tale progetto simultaneamente con il Parlamento europeo e il Consiglio.

3. Nel preparare il piano per l'Ucraina in conformità dell'articolo 17, l'Ucraina tiene particolarmente conto della sua situazione a livello regionale, locale e urbano nel paese, alla luce delle loro esigenze specifiche di ripresa e ricostruzione, riforma, modernizzazione e decentramento.

4. La preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina è effettuata di concerto con le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, come pure con le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al principio della governance multilivello e secondo un approccio dal basso verso l'alto. Inoltre, conformemente al suo quadro giuridico nazionale, l'Ucraina garantisce che la Verkhovna Rada svolga il suo ruolo nell'attuazione del piano per l'Ucraina in modo debitamente informato, in linea con le sue prerogative, compreso il suo potere di legiferare, approvare il bilancio dello Stato, controllarne l'esecuzione e sovrintendere al ramo esecutivo.

Art. 15

Relazione tra il piano per l'Ucraina e i pilastri dello strumento

1. Il piano per l'Ucraina delinea un quadro generale per conseguire gli obiettivi stabiliti all'articolo 3.

2. Il piano per l'Ucraina costituisce la base per il sostegno erogato a titolo del pilastro I dello strumento, istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e di cui al presente capo. Il sostegno erogato a titolo dei pilastri II e III dello strumento è coerente ed evita sovrapposizioni con il sostegno da erogare nell'ambito del pilastro I nell'ambito del piano per l'Ucraina ed è in particolare guidato dai principi di cui all'articolo 16.

Art. 16

Principi del finanziamento nell'ambito del piano per l'Ucraina

1. Il piano per l'Ucraina delinea il programma di riforme e investimenti dell'Ucraina, inserito in un quadro di politica economica e di bilancio e volto a conseguire gli obiettivi generali e specifici stabiliti all'articolo 3. Il piano per l'Ucraina comprende misure per l'attuazione di riforme e investimenti pubblici attraverso un pacchetto completo e coerente, che può includere anche regimi pubblici finalizzati a incentivare gli investimenti privati. Il piano per l'Ucraina individua le tappe quantitative e qualitative di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili.

2. Lo strumento eroga i finanziamenti previsti dal presente capo previo rispetto soddisfacente del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, nonché delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, sotto forma di tappe qualitative o quantitative. Dette condizioni rispecchiano i diversi obiettivi dello strumento, stabiliti all'articolo 3, e comprendono condizioni relative a requisiti essenziali, quali il mantenimento della stabilità economica e finanziaria, il controllo del bilancio e la gestione delle finanze pubbliche, nonché condizioni relative all'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal piano per l'Ucraina.

3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo rispecchiano gli importi di cui all'articolo 6, primo comma, lettera a), e all'articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 del medesimo articolo.

4. Un importo pari ad almeno il 20 % del sostegno finanziario a fondo perduto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), è assegnato alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione delle autorità subnazionali dell'Ucraina, in particolare le autonomie locali, in linea con l'articolo 17.

5. In via eccezionale le misure avviate a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono ammissibili, a condizione che soddisfino i requisiti di cui al presente regolamento. Tali misure sono debitamente giustificate e adeguatamente documentate.

6. Il piano per l'Ucraina contribuisce alle pertinenti priorità di riforma individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina ed è coerente con esse, come indicato nel parere della Commissione sulla domanda di adesione dell'Ucraina all'Unione (parere della Commissione), nella relazione analitica a seguito di tale parere (relazione analitica), nella relazione periodica della Commissione sull'allargamento, nelle pertinenti conclusioni del Consiglio e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito. Inoltre contribuisce al contributo dell'Ucraina determinato a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi, agli impegni dell'Ucraina derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e al piano nazionale per l'energia e il clima dell'Ucraina, se disponibile, ed è coerente con essi.

7. Il piano per l'Ucraina rispetta i principi generali enunciati all'articolo 4.

Art. 17

Contenuto del piano per l'Ucraina

1. Il piano per l'Ucraina presenta in particolare gli elementi seguenti, che sono debitamente motivati e giustificati:

a) le misure che costituiscono una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;

b) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito;

c) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;

d) un calendario indicativo e le previste tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili, da attuare entro il 31 dicembre 2027;

e) le modalità per un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano da parte dell'Ucraina, comprese le tappe qualitative e quantitative, che nel caso di riforme e investimenti devono essere misurabili proposte, e i relativi indicatori, come pure per il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada;

f) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina conseguenti alla guerra di aggressione della Russia, rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; tale spiegazione tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni;

g) un'illustrazione della metodologia e dei processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti, compresa la metodologia applicata per tracciare le spese correlate;

h) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina garantisce che i progetti di ricostruzione selezionati e attuati da tali autorità subnazionali rappresentino una quota sufficientemente importante del sostegno; tale spiegazione tiene conto altresì di gemellaggi e partenariati tra città, nonché della cooperazione tra pari e dei programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell'Unione e quelle in Ucraina, se del caso;

i) per la preparazione e l'attuazione del piano per l'Ucraina, una spiegazione dettagliata del processo di consultazione, condotto conformemente al quadro giuridico nazionale, e del coinvolgimento e delle consultazioni, programmati durante l'attuazione, della Verkhovna Rada nonché dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile e il modo in cui il piano tiene conto dei contributi di detti portatori di interessi;

j) un'illustrazione della misura in cui le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire a quanto segue:

i) gli obiettivi climatici e ambientali, compresa la conservazione della biodiversità, in particolare le misure relative alle iniziative e riforme pertinenti, e il modo in cui è garantita la compatibilità con il principio "non arrecare un danno significativo" per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;

ii) la promozione dello Stato di diritto;

iii) gli obiettivi sociali, compresa l'inclusione di gruppi in situazioni di vulnerabilità, e garantire l'interesse superiore dei minori; e

iv) la parità di genere, l'emancipazione di donne e ragazze e la promozione dei diritti di donne e ragazze;

k) un'illustrazione dettagliata riguardo al sistema predisposto e alle misure pianificate dall'Ucraina per prevenire, individuare e correggere efficacemente le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione e i conflitti di interessi, nonché per indagare e perseguire efficacemente i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e le modalità volte a evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione o di altri donatori, come pure a garantire una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri;

l) un'illustrazione del modo in cui il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di contribuire al sostegno delle sue misure;

m) qualsiasi altra informazione pertinente.

2. Il piano per l'Ucraina è un piano basato sui risultati e sull'impatto e comprende indicatori misurabili, come indicatori chiave di prestazione, se del caso per la valutazione dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3.

Art. 18

Valutazione del piano per l'Ucraina da parte della Commissione

1. La Commissione valuta senza indebito ritardo la pertinenza, la completezza e l'adeguatezza del piano per l'Ucraina o, se del caso, della modifica dello stesso di cui all'articolo 20, e presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio conformemente all'articolo 19, paragrafo 1. Nell'effettuare tale valutazione, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina e i partner internazionali che contribuiscono all'attuazione del piano. La Commissione può formulare osservazioni, chiedere informazioni supplementari o chiedere all'Ucraina di modificare il progetto di piano per l'Ucraina di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Nel valutare il piano per l'Ucraina e nel determinare l'importo da assegnare al paese, la Commissione tiene conto delle pertinenti informazioni analitiche disponibili sull'Ucraina, compresa la situazione macroeconomica e la sostenibilità del debito del paese, della motivazione e degli elementi forniti dall'Ucraina, di cui all'articolo 17, paragrafo 1, e di qualsiasi altra informazione pertinente tra cui, in particolare, le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

3. Nella sua valutazione la Commissione tiene conto dei criteri seguenti:

a) se il piano per l'Ucraina rappresenta una risposta fondata sulle esigenze, coerente, completa e adeguatamente equilibrata agli obiettivi enunciati all'articolo 3, comprese le riforme strutturali e le misure volte a promuovere la convergenza con l'Unione, potenziare lo Stato di diritto, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali nonché l'applicazione delle condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 2, affinché nel suo complesso il piano per l'Ucraina innalzi il tasso di crescita dell'economia ucraina, riduca le disuguaglianze economiche e sociali e garantisca il progresso dell'Ucraina verso le norme sociali, economiche e ambientali dell'Unione;

b) se il piano per l'Ucraina contribuisce ad affrontare le sfide pertinenti individuate nel contesto del percorso di adesione dell'Ucraina, ed è coerente con tale finalità, come indicato nel parere della Commissione, nella relazione analitica e nell'accordo di associazione che include un'area di libero scambio globale e approfondito;

c) se il piano per l'Ucraina e le relative misure sono coerenti con i principi generali di cui all'articolo 4, nonché con i requisiti, i piani e i programmi di cui all'articolo 16;

d) se il piano per l'Ucraina risponde alle esigenze di ripresa, ripristino, ricostruzione e modernizzazione conseguenti alla guerra di aggressione della Russia nelle regioni e nei comuni dell'Ucraina rafforzandone così lo sviluppo economico, sociale, ambientale e territoriale inclusivo e sostenibile, accresce la coesione sociale e sostiene la riforma del decentramento in tutta l'Ucraina e la convergenza verso gli standard dell'Unione; se tiene conto dei poteri, dei compiti e delle responsabilità assegnati ai diversi livelli delle amministrazioni; se la metodologia e i processi usati per selezionare e attuare i progetti e dei meccanismi previsti per coinvolgere le autorità subnazionali, in particolare i comuni, e le organizzazioni della società civile nel processo decisionale riguardante l'utilizzo del sostegno nel processo di ricostruzione a livello locale e nel processo di controllo democratico, in particolare l'accesso tempestivo ed equo alle informazioni e ai fondi per le autorità subnazionali competenti sono adeguati; se la metodologia applicata per monitorare le spese correlate ai progetti di ricostruzione selezionati e attuati da dette autorità subnazionali è adeguata e se tali progetti rappresentano una quota sufficientemente importante del sostegno;

e) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad esso, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde, o ad affrontare le sfide che ne conseguono; se le misure incluse nel piano per l'Ucraina sono compatibili con il principio "non arrecare un danno significativo", per quanto possibile in un contesto di ripresa e ricostruzione bellica o postbellica;

f) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire alla promozione dello Stato di diritto;

g) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da contribuire agli obiettivi sociali, compresa l'inclusione dei gruppi in situazioni di vulnerabilità, e a garantire l'interesse superiore dei minori;

h) se le misure previste dal piano per l'Ucraina sono tali da promuovere la parità di genere e l'emancipazione di donne e ragazze;

i) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire un'attuazione, un monitoraggio e una rendicontazione efficaci del piano per l'Ucraina, ed eventuali aggiornamenti dello stesso, in particolare il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada, comprese le tappe qualitative e quantitative misurabili e i relativi indicatori;

j) se le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da garantire efficacemente un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevenendo, individuando e correggendo le irregolarità, la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, i conflitti di interesse o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; se le modalità proposte assicurano l'indagine e il perseguimento efficaci dei reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento e garantiscono una rapida cooperazione giudiziaria con le autorità competenti dell'Unione e dei suoi Stati membri; qualora le modalità proposte dall'Ucraina sono tali da evitare la duplicazione dei finanziamenti da parte dello strumento e di altri programmi dell'Unione, così come di altri donatori;

k) se la Verkhovna Rada è stata debitamente consultata e se il piano per l'Ucraina tiene conto, se del caso, dei contributi dei portatori di interessi, compresi gli organi rappresentativi e le autorità locali e regionali, le parti sociali e le organizzazioni della società civile, conformemente al quadro giuridico nazionale;

l) se il piano per l'Ucraina garantisce che altri donatori siano in grado di sostenere i suoi obiettivi.

4. Ai fini della valutazione del piano per l'Ucraina presentato dall'Ucraina, la Commissione può farsi assistere da esperti.

Art. 19

Decisione di esecuzione del Consiglio

1. In caso di valutazione positiva il Consiglio approva, su proposta della Commissione, mediante decisione di esecuzione, la valutazione del piano per l'Ucraina presentato dal paese a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ovvero, ove applicabile, della modifica dello stesso presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.

2. La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio presentata dalla Commissione stabilisce, per la parte che deve essere finanziata dallo strumento:

a) le riforme e gli investimenti che l'Ucraina deve attuare, le condizioni previste dal piano per l'Ucraina, incluse quelle sotto forma di tappe qualitative e quantitative misurabili corrispondenti alle relative riforme e ai relativi investimenti, di cui all'articolo 16, paragrafo 2, compreso il calendario indicativo;

b) l'importo totale e annuo massimo per il sostegno finanziario a fondo perduto e gli importi totali e annui massimi indicativi per il sostegno sotto forma di prestito di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e dell'articolo 6, paragrafo 2, e i pertinenti contributi a norma del paragrafo 4 di tale articolo.

c) le rate, strutturate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, e alla lettera b) del presente paragrafo, da versare una volta che l'Ucraina avrà conseguito in modo soddisfacente le pertinenti tappe qualitative e quantitative individuate per l'attuazione del piano per l'Ucraina;

d) il calendario previsto per l'erogazione del sostegno e il relativo piano di pagamento;

e) l'importo del sostegno sotto forma di prestito da erogare in forma di prefinanziamento in conformità dell'articolo 24;

f) il termine, non oltre il 31 dicembre 2027, entro cui devono essere completate le tappe qualitative e quantitative sia per i progetti di investimento che per le riforme;

g) le modalità e il calendario per il monitoraggio e l'attuazione del piano per l'Ucraina, compreso il debito coinvolgimento della Verkhovna Rada nonché, se del caso, le misure necessarie per conformarsi all'articolo 35;

h) gli indicatori per valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all'articolo 3;

i) le modalità di pieno accesso da parte della Commissione ai pertinenti dati sottostanti;

j) le informazioni sui contributi effettivi e previsti di altri donatori e una spiegazione delle misure di coordinamento nello sviluppo e nell'attuazione del piano per l'Ucraina che garantirebbero il conseguimento dei suoi obiettivi;

k) un'analisi dell'impatto del piano per l'Ucraina sulla situazione macroeconomica, tenendo conto della sostenibilità del debito dell'Ucraina.

Art. 20

Modifiche del piano per l'Ucraina

1. Qualora il piano per l'Ucraina, comprese le pertinenti tappe qualitative e quantitative, non possa più essere realizzato dall'Ucraina, in tutto o in parte, a causa di circostanze oggettive, le autorità ucraine, previa consultazione della Verkhovna Rada, se del caso, possono proporre modifiche al piano per l'Ucraina.

2. La Commissione, d'intesa con l'Ucraina, può presentare una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, in particolare per tener conto di mutamenti delle circostanze che consentano un aumento dell'ambizione o di una variazione degli importi disponibili, dovuta segnatamente ai contributi aggiuntivi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, provenienti dagli Stati membri o da altre fonti. Il Consiglio può chiedere alla Commissione di valutare se le condizioni di cui al presente paragrafo sono soddisfatte e presentare, se del caso, la pertinente proposta.

3. Se ritiene che i motivi addotti dall'Ucraina giustifichino una modifica del piano, la Commissione valuta il piano per l'Ucraina modificato in conformità dell'articolo 18 e presenta senza indebito ritardo una proposta di modifica della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.

Art. 21

Quadro di valutazione del piano per l'Ucraina

1. La Commissione istituisce un quadro di valutazione del piano per l'Ucraina ("quadro di valutazione"), che illustra i progressi compiuti nell'attuazione del piano per l'Ucraina.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 41 per integrare il presente regolamento definendo gli elementi dettagliati del quadro di valutazione al fine di illustrare i progressi nell'attuazione del piano per l'Ucraina di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il quadro di valutazione è operativo entro il 1° gennaio 2025 ed è aggiornato dalla Commissione due volte l'anno. Il quadro di valutazione è messo a disposizione del pubblico online.

Art. 22

Accordo di prestito, operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti

1. Al fine di finanziare il sostegno nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie conformemente all'articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. Dopo aver adottato la decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1, la Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito per l'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2. L'accordo di prestito stabilisce il periodo di disponibilità e le condizioni dettagliate del sostegno concesso nell'ambito dello strumento sotto forma di prestiti, anche in relazione ai sistemi di controllo interno di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere a) e c). La durata massima dei prestiti è fissata a 35 anni. Oltre agli elementi di cui all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'accordo di prestito stabilisce l'importo del prefinanziamento e norme in materia di liquidazione dei prefinanziamenti.

3. In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne.

4. Non è costituita alcuna copertura per i prestiti a norma del presente regolamento e, in deroga all'articolo 211, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, non è fissato alcun tasso di copertura in percentuale dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

5. L'accordo di prestito è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio, previa richiesta.

Art. 23

Sovvenzione per gli oneri finanziari

1. In deroga all'articolo 220, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e compatibilmente con le risorse disponibili, lo strumento può assumersi i costi di finanziamento, i costi di gestione della liquidità e il costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione dei prestiti ("sovvenzione per gli oneri finanziari"), ad eccezione dei costi relativi al rimborso anticipato del prestito. Per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 la sovvenzione per gli oneri finanziari è disciplinata dal capo V.

2. L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel bilancio annuale.

Art. 24

Prefinanziamento

1. Fatta salva l'adozione da parte del Consiglio della decisione di esecuzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, l'Ucraina può richiedere, nel quadro del piano per l'Ucraina, un prefinanziamento per un importo fino al 7 % del sostegno sotto forma di prestito erogato a norma del capo III.

2. La Commissione può effettuare il versamento del prefinanziamento dopo l'approvazione del piano per l'Ucraina di cui all'articolo 19 e l'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 22. I versamenti sono effettuati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sui mercati dei capitali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e a condizione che sia soddisfatto il prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

3. La Commissione decide il calendario per l'erogazione del prefinanziamento, che può essere versato in una o più frazioni.

Art. 25

Finanziamenti ponte straordinari

1. Fatto salvo l'articolo 24, qualora l'accordo quadro non sia firmato oppure il piano per l'Ucraina non sia adottato entro il 2 marzo 2024, la Commissione può decidere di fornire all'Ucraina un sostegno straordinario limitato sotto forma di prestiti per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, purché siano stati compiuti progressi soddisfacenti nella preparazione del piano per l'Ucraina, in modo da sostenere la stabilità macrofinanziaria del paese, alle condizioni che verranno stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, nel rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 6 e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.

2. Il protocollo d'intesa stabilisce in particolare le condizioni politiche, la pianificazione finanziaria indicativa e gli obblighi di informazione, proporzionati alla durata del finanziamento. Le condizioni politiche comprendono l'impegno a rispettare i principi della sana gestione finanziaria, con particolare attenzione alla lotta contro la corruzione e il riciclaggio, nonché misure volte a migliorare la gestione delle entrate.

Il protocollo d'intesa è adottato e modificato mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42.

3. L'ammontare del sostegno di cui al paragrafo 1 non supera l'importo di 1 500 000 000 EUR su base mensile. La Commissione conclude con l'Ucraina un accordo di prestito conforme all'articolo 21 o all'articolo 23, a seconda dei casi.

Art. 26

Norme relative al pagamento, alla trattenuta e alla riduzione del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti

1. I pagamenti del sostegno finanziario a fondo perduto e dei prestiti all'Ucraina di cui al presente articolo sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. I pagamenti sono effettuati a rate. Una rata può essere erogata in una o più frazioni.

2. Ogni trimestre l'Ucraina presenta una richiesta debitamente motivata di pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del sostegno sotto forma di prestito affinché la Commissione versi tale sostegno finanziario a fondo perduto e il sostegno sotto forma di prestito sulla base della valutazione di cui al paragrafo 3.

3. La Commissione valuta senza indebito ritardo se l'Ucraina ha soddisfatto il prerequisito stabilito all'articolo 5, paragrafo1, e ha conseguito in modo soddisfacente le tappe qualitative e quantitative stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative presuppone che le misure relative alle tappe conseguite dall'Ucraina in modo soddisfacente non siano state annullate dall'Ucraina. La Commissione può farsi assistere da esperti nell'effettuare la propria valutazione.

4. Se effettua una valutazione positiva del conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative, la Commissione presenta al Consiglio senza indebito ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che stabilisce il conseguimento soddisfacente delle condizioni per i pagamenti di cui al paragrafo 3. Il Consiglio delibera, di norma, entro tre settimane dal ricevimento di tale proposta. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione. Sulla base della decisione di esecuzione del Consiglio, la Commissione adotta una decisione che autorizza l'erogazione della parte del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe.

5. Se effettua una valutazione negativa del conseguimento delle tappe qualitative e quantitative secondo il calendario indicativo, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento senza indebito ritardo ed è trattenuto il pagamento del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito corrispondente a tali tappe. In conformità del paragrafo 4, il pagamento trattenuto è erogato soltanto allorché, nell'ambito di una successiva richiesta di pagamento, l'Ucraina comprova di aver adottato le misure necessarie per garantire il conseguimento soddisfacente delle tappe qualitative e quantitative. La Commissione elabora, a titolo di orientamento, una metodologia per il trattamento del conseguimento parziale delle tappe.

6. Se ritiene che l'Ucraina non abbia adottato le misure necessarie entro un periodo di 12 mesi dalla valutazione negativa iniziale di cui al paragrafo 5, la Commissione trasmette all'Ucraina una notifica in tal senso. L'Ucraina può presentare le sue osservazioni entro un termine di due mesi dalla comunicazione della notifica della Commissione. Se conclude che l'Ucraina non ha adottato le misure necessarie, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che riduce l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto e del prestito in modo proporzionale alla parte corrispondente alle pertinenti tappe qualitative e quantitative. Il Consiglio delibera, di norma, entro un mese dal ricevimento della proposta della Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può modificare la proposta della Commissione e adottare la proposta modificata mediante una decisione di esecuzione.

7. In presenza di casi individuati o di gravi timori di irregolarità, frode, corruzione e conflitto di interessi lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante dagli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 del presente regolamento, anche sulla base delle relazioni della commissione di audit di cui all'articolo 36 del presente regolamento o delle informazioni fornite dall'OLAF, la Commissione può ridurre l'importo del sostegno finanziario a fondo perduto, e recuperare qualsiasi importo dovuto al bilancio dell'Unione, anche mediante compensazione in linea con l'articolo 102 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, oppure ridurre l'importo del prestito di cui al paragrafo 4 del presente articolo da erogare all'Ucraina o chiedere il rimborso anticipato del prestito.

8. In deroga all'articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il termine del pagamento di cui all'articolo 116, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento inizia a decorrere dalla data di comunicazione della decisione che autorizza l'erogazione all'Ucraina a norma del paragrafo 4 del presente articolo.

9. L'articolo 116, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 non si applica ai pagamenti effettuati a norma del presente articolo e dell'articolo 24 del presente regolamento.

Art. 27

Trasparenza per quanto riguarda le persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione del piano per l'Ucraina

1. L'Ucraina pubblica dati aggiornati sulle persone e le entità, compresi gli appaltatori, che ricevono finanziamenti superiori all'equivalente di 100 000 EUR, cumulativamente per un periodo di quattro anni, per l'attuazione delle riforme e degli investimenti specificati nel piano per l'Ucraina.

2. Per le persone ed entità di cui al paragrafo 1 sono pubblicate le informazioni seguenti, in formato leggibile meccanicamente su una pagina web, ordinate in base ai fondi totali ricevuti, nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la tutela dei dati personali:

a) nel caso di una persona giuridica, la denominazione legale completa e la partita IVA o codice di identificazione fiscale, se disponibile, o un altro identificativo unico stabilito a livello nazionale;

b) nel caso di una persona fisica, il nome o nomi e il cognome o cognomi del destinatario;

c) l'importo ricevuto dal destinatario, e le riforme e gli investimenti che tale importo contribuisce ad attuare nell'ambito del piano per l'Ucraina.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 2 non sono pubblicate quando la divulgazione rischia di minare i diritti e le libertà delle persone o entità interessate o di ledere gravemente gli interessi commerciali dei destinatari. Tali informazioni sono messe a disposizione della Commissione e della commissione di audit.

4. L'Ucraina trasmette per via elettronica alla Commissione almeno una volta all'anno i dati sulle persone e le entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in un formato leggibile meccanicamente che verrà definito nell'accordo quadro di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettera i).

CAPO IV

PILASTRO II: QUADRO DI INVESTIMENTI PER L'UCRAINA

Art. 28

Ambito di applicazione e struttura

1. Nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione fornisce all'Ucraina il sostegno dell'Unione sotto forma di strumenti finanziari, garanzia di bilancio od operazioni di finanziamento misto, compresa l'assistenza tecnica legata all'attuazione del pilastro II.

2. Nella messa in atto del quadro di investimenti per l'Ucraina, la Commissione è coadiuvata da un comitato direttivo ("comitato direttivo"). Il comitato direttivo adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato direttivo è composto da rappresentanti della Commissione e di ciascuno Stato membro. Alle riunioni del comitato direttivo sono invitate a partecipare, se del caso, le autorità ucraine. Il Parlamento europeo e la Verkhovna Rada partecipano in veste di osservatori. Alle controparti che attuano la garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti dal quadro di investimenti per l'Ucraina può essere riconosciuto lo status di osservatore. La Commissione presiede il comitato direttivo.

4. Il comitato direttivo fornisce orientamenti strategici e operativi e sostegno alla Commissione su diversi aspetti, compresi i profili di rischio, la forma di sostegno, la progettazione dei prodotti finanziari da utilizzare e i settori non ammissibili. Esso formula pareri sull'utilizzo del sostegno dell'Unione tramite la garanzia per l'Ucraina, gli strumenti finanziari e le operazioni di finanziamento misto, compresi i livelli di agevolazione, tenendo conto delle pertinenti valutazioni del rischio. Il comitato direttivo adotta, ove possibile, pareri per consenso.

5. La Commissione provvede affinché il sostegno dell'Unione erogato nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sia coerente con il piano per l'Ucraina e contribuisca alla sua attuazione e sia complementare rispetto al sostegno all'Ucraina concordato nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, tenendo conto della promozione della responsabilità sociale delle imprese e della condotta responsabile delle imprese, in particolare, attraverso il rispetto degli orientamenti, dei principi e delle convenzioni concordati a livello internazionale in materia di investimenti.

6. Almeno il 15 % delle garanzie fornite nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina è utilizzato per fornire sostegno alle microimprese e alle piccole e medie imprese, quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE, comprese le start-up, anche attraverso strumenti finanziari che abbiano come obiettivo la riduzione del rischio connesso alle operazioni di prestito delle banche ucraine.

7. Ai fini dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il requisito relativo alle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari e delle garanzie di bilancio è soddisfatto dalle valutazioni positive del piano per l'Ucraina da parte della Commissione, di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente regolamento.

8. Il sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina contribuisce in particolare all'attuazione del piano per l'Ucraina, integrando nel contempo le fonti di finanziamento stabilite dal presente regolamento.

9. Almeno il 20 % dell'importo complessivo corrispondente al sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina e agli investimenti nell'ambito del piano per l'Ucraina contribuisce, per quanto possibile, in un paese dilaniato dalla guerra, alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ad essi, alla tutela dell'ambiente, compresa la conservazione della biodiversità, e alla transizione verde.

10. La Commissione riferisce annualmente in merito all'attuazione del sostegno nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina a norma dell'articolo 41, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. A tal fine ciascuna controparte della garanzia per l'Ucraina e ciascuna entità incaricata dell'attuazione degli strumenti finanziari fornisce annualmente le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di adempiere i propri obblighi di comunicazione.

Art. 29

Contributi aggiuntivi alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari

1. Gli Stati membri, i paesi terzi e le parti terze possono contribuire alla garanzia per l'Ucraina e agli strumenti finanziari istituiti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina. I contributi alla garanzia per l'Ucraina sono versati a norma dell'articolo 218, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. I contributi alla garanzia per l'Ucraina aumentano l'importo della garanzia senza comportare passività potenziali aggiuntive per l'Unione.

3. Per tutti i contributi di cui al paragrafo 1 la Commissione, a nome dell'Unione, e il donatore concludono un accordo di contributo. L'accordo contiene, in particolare, disposizioni relative alle condizioni di pagamento. La Commissione informa simultaneamente e senza ritardo il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli accordi di contributo conclusi.

Art. 30

Attuazione della garanzia per l'Ucraina e degli strumenti finanziari

1. La garanzia per l'Ucraina e gli strumenti finanziari sostenuti nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono attuati in regime di gestione indiretta a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. Le controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina e le entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari sono quelle di cui all'articolo 208, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, comprese quelle dei paesi terzi che contribuiscono alla garanzia per l'Ucraina a norma dell'articolo 29 del presente regolamento. Inoltre, in deroga all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sono ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina gli organismi di diritto privato di uno Stato membro, o di un paese terzo che abbia contribuito alla garanzia a norma dell'articolo 29 del presente regolamento, che danno assicurazioni sufficienti in merito alla propria capacità finanziaria e operativa.

3. La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente, fondato sulle esigenze ed equo delle risorse disponibili tra le controparti ammissibili e, se del caso, le entità delegate ammissibili, in un approccio inclusivo, e al contempo promuove la collaborazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto, della loro esperienza e capacità di assumere rischi.

4. La Commissione assicura un trattamento equo e trasparente di tutte le controparti ammissibili e di tutte le entità delegate ammissibili e provvede affinché siano evitati conflitti di interessi durante tutto il periodo di attuazione del quadro di investimenti per l'Ucraina. Per garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti ammissibili ai fini della garanzia per l'Ucraina o alle entità delegate ammissibili ai fini degli strumenti finanziari qualsiasi informazione pertinente in merito alle loro operazioni non sostenute dall'Unione.

Art. 31

Garanzia per l'Ucraina

1. E' istituita la garanzia per l'Ucraina pari a 7 800 000 000 EUR a prezzi correnti per garantire le operazioni a sostegno degli obiettivi dello strumento. La garanzia per l'Ucraina è indipendente e autonoma dalla garanzia per le azioni esterne ed è concessa sotto forma di garanzia irrevocabile, incondizionata e su richiesta a norma dell'articolo 219, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

2. La garanzia per l'Ucraina è utilizzata per coprire i rischi inerenti alle tipologie di operazioni seguenti volte a sostenere i soggetti sovrani, sub-sovrani, non commerciali e commerciali e il settore privato:

a) prestiti, compresi i prestiti in valuta locale;

b) garanzie;

c) controgaranzie;

d) strumenti del mercato dei capitali;

e) qualsiasi altra forma di finanziamento o di supporto del credito, assicurazione e partecipazioni azionarie o quasi-azionarie.

3. La Commissione, a nome dell'Unione, conclude con le controparti ammissibili accordi di garanzia per l'Ucraina fino al 31 dicembre 2027. La garanzia per l'Ucraina può essere concessa gradualmente.

La Commissione fornisce informazioni sulla firma di ciascun accordo di garanzia per l'Ucraina nelle relazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 10. Su richiesta, tali accordi sono messi a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio senza indebito ritardo, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili.

4. Allorché conclude gli accordi di garanzia per l'Ucraina, la Commissione tiene debitamente conto della consulenza e degli orientamenti del gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all'articolo 33, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947 e del comitato direttivo.

5. Gli accordi di garanzia per l'Ucraina contengono, in particolare:

a) norme dettagliate sulla copertura della garanzia per l'Ucraina, gli investimenti annuali stimati, i requisiti, l'ammissibilità e le procedure;

b) norme dettagliate sull'erogazione della garanzia per l'Ucraina, ivi comprese le modalità di copertura e la copertura definita dei portafogli e dei progetti di determinati tipi di strumenti, nonché un'analisi del rischio dei progetti e dei portafogli di progetti, anche a livello settoriale, regionale e nazionale;

c) un riferimento agli obiettivi e alle finalità dello strumento, una valutazione delle esigenze e un'indicazione dei risultati attesi;

d) la remunerazione della garanzia per l'Ucraina, che è fissata a condizioni agevolate per riflettere la situazione specifica dell'Ucraina dilaniata dalla guerra, tenendo conto nel contempo dei rispettivi profili di rischio dei programmi di investimento al fine di garantire condizioni di parità;

e) i requisiti per l'uso della garanzia per l'Ucraina, tra cui le condizioni di pagamento riguardanti, ad esempio, scadenze specifiche, interessi da corrispondere sugli importi dovuti, spese e costi di recupero ed eventualmente le necessarie disposizioni in termini di liquidità;

f) le procedure relative ai crediti, ivi compresi, ma non solo, gli eventi attivatori e i periodi di attesa, nonché le procedure relative al recupero dei crediti;

g) gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione, trasparenza e valutazione;

h) procedure chiare e accessibili di reclamo per i terzi che potrebbero risentire dell'attuazione dei progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina.

6. Il Gruppo BEI attua operazioni in Ucraina volte a sostenere i soggetti sovrani e i soggetti sub-sovrani non commerciali ucraini, coperte da un importo indicativo minimo dedicato della garanzia per l'Ucraina pari al 25 % dell'importo di cui al paragrafo 1, concesso in conformità delle procedure di cui al presente regolamento.

7. L'importo dedicato della garanzia per l'Ucraina di cui al paragrafo 6 è disponibile per sostenere le operazioni del Gruppo BEI che sono state approvate dal pertinente consiglio del Gruppo BEI entro il 31 dicembre 2025. Dopo tale data, l'importo dedicato residuo della garanzia per l'Ucraina è disponibile per tutti i tipi di operazioni di cui al paragrafo 6 per tutte le controparti ammissibili a norma del paragrafo 3.

8. La Commissione può utilizzare fino al 30 % dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo per aumentare gli importi della garanzia prevista dagli accordi di garanzia per le azioni esterne conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947, fatto salvo quanto segue:

a) ai fini del presente paragrafo, la garanzia per l'Ucraina è attuata mediante una modifica o un addendum degli accordi conclusi a norma dell'articolo 38 del regolamento (UE) 2021/947 con le controparti ammissibili selezionate a norma dell'articolo 35 di tale regolamento che aumenta l'importo della garanzia nell'ambito di tali accordi, da firmare entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento;

b) le controparti ammissibili utilizzano la garanzia per l'Ucraina ai sensi del presente paragrafo esclusivamente per sostenere l'attuazione delle operazioni in Ucraina, e soltanto le attivazioni della garanzia derivanti da operazioni in Ucraina possono essere ammesse alla copertura da parte della garanzia a norma del presente paragrafo;

c) in deroga all'articolo 36, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/947, le operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo costituiscono un portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina e non sono prese in considerazione ai fini del calcolo della copertura del 65 % di cui all'articolo 36, paragrafo 1, di tale regolamento;

d) la condivisione dei rischi nel portafoglio separato della garanzia per l'Ucraina assicura l'allineamento degli interessi tra la Commissione e la controparte ammissibile a norma dell'articolo 209, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, e la controparte contribuisce con risorse proprie a tale portafoglio a norma dell'articolo 219, paragrafo 4, di tale regolamento;

e) le controparti stabiliscono una contabilità e rendicontazione separate per l'attuazione della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo;

f) alla copertura della garanzia per l'Ucraina a norma del presente paragrafo si applica l'articolo 32 del presente regolamento, che è utilizzata esclusivamente per coprire le perdite nell'ambito della garanzia per l'Ucraina. La copertura stabilita dall'articolo 31, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/947 non è utilizzata per coprire le operazioni nell'ambito della garanzia per l'Ucraina.

9. La controparte ammissibile approva le operazioni di finanziamento e di investimento conformemente alle norme e procedure proprie e nel rispetto dell'accordo di garanzia per l'Ucraina.

10. Il periodo massimo concesso alle controparti ammissibili per firmare contratti con intermediari finanziari o destinatari finali è di tre anni dopo la conclusione del pertinente accordo di garanzia per l'Ucraina, con possibili proroghe in caso di concessione di un importo aggiuntivo di garanzia e di modifica dell'accordo di garanzia per l'Ucraina.

11. La garanzia per l'Ucraina può coprire:

a) per gli strumenti di debito, il capitale e tutti gli interessi e gli importi dovuti alla controparte ammissibile selezionata conformemente ai termini delle operazioni di finanziamento, ma non pervenuti a seguito di un inadempimento;

b) per gli investimenti azionari, gli importi investiti e i costi di finanziamento associati;

c) per le altre operazioni di finanziamento e di investimento di cui al paragrafo 2, gli importi utilizzati e i costi di finanziamento associati;

d) tutte le spese e i costi di recupero relativi a un inadempimento, salvo se dedotti dai proventi del recupero.

12. Per consentire alla Commissione di assolvere i propri obblighi contabili e di riferire su base annua in merito ai rischi coperti dalla garanzia per l'Ucraina al Parlamento europeo e al Consiglio, e conformemente all'articolo 209, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, le controparti ammissibili con cui è stato concluso un accordo di garanzia per l'Ucraina forniscono annualmente alla Commissione e alla Corte dei conti europea i rendiconti finanziari, sottoposti ad audit da parte di un revisore esterno indipendente e contenenti, tra l'altro, informazioni sugli aspetti seguenti:

a) la valutazione del rischio delle operazioni di finanziamento e di investimento delle controparti ammissibili, comprese le informazioni sulle passività dell'Unione misurate in conformità delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dei principi contabili internazionali per il settore pubblico;

b) l'obbligo finanziario esistente dell'Unione, derivante dalla garanzia per l'Ucraina fornita alle controparti ammissibili per operazioni di finanziamento e di investimento, ripartito per singola operazione.

13. La condizione di cui all'articolo 219, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 sui contributi con risorse proprie si applica a ciascuna controparte ammissibile cui è assegnata una garanzia di bilancio nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sulla base del portafoglio.

14. Il quadro per la gestione del rischio del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+), di cui all'articolo 33, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/947, compreso il gruppo tecnico di valutazione del rischio di cui all'articolo 33, paragrafo 8, di tale regolamento, si applicano alla garanzia per l'Ucraina tenendo conto degli obiettivi e dei principi dello strumento. Le valutazioni del rischio per la garanzia per l'Ucraina sono indipendenti dalle valutazioni del rischio dell'EFSD+. Il profilo di rischio complessivo delle operazioni coperte dalla garanzia per l'Ucraina può essere diverso da quello della garanzia per le azioni esterne. La Commissione assicura che il rischio correlato alle operazioni garantite non superi la capacità del bilancio dell'Unione di sostenere tali rischi, determinata dalle risorse di bilancio disponibili e dal tasso di copertura di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del presente regolamento. Nel quadro delle comunicazioni di cui all'articolo 28, paragrafo 10, del presente regolamento, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sulle misure adottate al riguardo.

Art. 32

Copertura

1. Il tasso di copertura della garanzia per l'Ucraina è inizialmente del 70 %.

In deroga all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in relazione al periodo per il quale verrà costituita la copertura globale, la copertura è costituita fino al 31 dicembre 2027, è pari all'ammontare della copertura corrispondente alla garanzia per l'Ucraina concessa e può essere costituita gradualmente per rispecchiare i progressi compiuti nella selezione e nell'attuazione delle operazioni di finanziamento e di investimento a sostegno degli obiettivi dello strumento.

2. Il tasso di copertura è riesaminato almeno una volta all'anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di tale riesame.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 41 del presente regolamento per modificare il tasso di copertura applicando nel contempo i criteri di cui all'articolo 211, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e, se del caso, aumentare o diminuire nella misura massima del 30 % l'importo massimo della garanzia per l'Ucraina di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del presente regolamento. La Commissione può aumentare l'importo massimo della garanzia per l'Ucraina soltanto se il tasso di copertura è diminuito. Fatto salvo l'articolo 31, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione può prevedere che l'importo maggiorato della garanzia per l'Ucraina sia disponibile per la firma di accordi di garanzia gradualmente nell'arco di tre anni.

4. In deroga all'articolo 213 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, il tasso di copertura effettivo non si applica agli accantonamenti nel fondo comune di copertura correlati alla garanzia per l'Ucraina.

Art. 33

Meccanismo relativo a rimostranze e ricorsi

1. In vista di possibili rimostranze da parte di terzi, comprese le comunità e le persone interessate dai progetti sostenuti dalla garanzia per l'Ucraina, la Commissione e le delegazioni dell'Unione in Ucraina pubblicano sui loro siti web i riferimenti diretti ai meccanismi di reclamo delle controparti pertinenti che hanno concluso accordi di garanzia con la Commissione. La Commissione fornisce altresì la possibilità di ricevere direttamente i reclami relativi al trattamento delle rimostranze delle controparti ammissibili. La Commissione tiene conto delle informazioni ricevute attraverso i meccanismi di reclamo ai fini della futura cooperazione con tali controparti.

2. Ogniqualvolta possibile, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili, la Commissione pubblica sul suo portale web le informazioni sulle operazioni di finanziamento e di investimento nonché gli elementi essenziali degli accordi di garanzia per l'Ucraina, comprese le informazioni sulla personalità giuridica delle controparti ammissibili, i vantaggi attesi in termini di sviluppo e le procedure di reclamo.

3. Conformemente alle proprie politiche di trasparenza e alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati e di accesso ai documenti e alle informazioni, le controparti ammissibili mettono a disposizione del pubblico sul loro sito web le informazioni relative a tutte le operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina, in particolare le informazioni relative alle modalità con cui tali operazioni contribuiscono al conseguimento degli obiettivi e all'osservanza degli obblighi del presente regolamento. Ove possibile, tali informazioni sono ripartite a livello di progetto. Esse tengono conto della tutela delle informazioni riservate e commercialmente sensibili. Le controparti ammissibili, inoltre, rendono pubblico il sostegno dell'Unione in tutte le informazioni che pubblicano sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dalla garanzia per l'Ucraina conformemente al presente regolamento.

CAPO V

PILASTRO III: ASSISTENZA E RELATIVE MISURE DI SOSTEGNO ALL'ADESIONE ALL'UNIONE

Art. 34

Assistenza e relative misure di sostegno all'adesione all'Unione

1. L'assistenza di cui al presente capo sostiene l'Ucraina nel conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 3. In particolare, l'assistenza fornita nell'ambito del presente capo è finalizzata a sostenere il progressivo allineamento dell'Ucraina all'acquis dell'Unione in vista della futura adesione, contribuendo così alla stabilità, alla sicurezza, alla pace e alla prosperità reciproche. Il sostegno è destinato a consolidare lo Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, la democrazia, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, a lottare contro la corruzione, a rafforzare l'efficacia della pubblica amministrazione, le capacità istituzionali e la decentralizzazione, a sostenere la trasparenza, le riforme strutturali, le politiche settoriali e il buon governo a tutti i livelli e a contribuire all'attuazione del piano per l'Ucraina.

2. L'assistenza di cui al presente capo ha inoltre lo scopo di garantire il rafforzamento delle capacità dei portatori di interessi, tra cui le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, in particolare attraverso i gemellaggi e i gemellaggi tra città, nonché mediante la cooperazione tra pari e i programmi integrati nei partenariati tra città e regioni nell'Unione e quelle in Ucraina, se del caso.

3. L'assistenza di cui al presente capo potenzia altresì le capacità di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre- e post-crisi, anche attraverso misure volte a rafforzare la fiducia e processi che promuovano la giustizia, la ricerca della verità, il ripristino postbellico totale di una società inclusiva e pacifica, nonché la raccolta di prove dei crimini commessi durante la guerra. Il presente capo può finanziare le iniziative e gli organismi coinvolti nella promozione e nell'applicazione della giustizia internazionale in Ucraina.

4. L'assistenza di cui al presente capo sostiene la creazione e il rafforzamento delle autorità ucraine incaricate di garantire l'uso appropriato dei fondi, l'audit e la lotta efficace contro la cattiva gestione dei finanziamenti pubblici, in particolare la frode, tutte le forme di corruzione, tra cui quella ad alto livello, il conflitto di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento, nonché per sostenere gli sforzi di deoligarchizzazione.

5. La sovvenzione per gli oneri finanziari di cui all'articolo 23 è finanziata nell'ambito del presente capo.

6. Per il periodo dal 2024 al 2027, il sostegno a norma del presente capo finanzia:

a) la copertura delle garanzie di bilancio, che non è contemplata dalla dotazione finanziaria di cui all'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/947 conformemente alle norme di cui all'articolo 31, paragrafo 8, di tale regolamento, per le passività finanziarie coperte nell'ambito del mandato di prestiti esterni in Ucraina a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relative agli importi dei prestiti erogati dopo il 15 luglio 2022 per un importo massimo di 1,586 miliardi di EUR;

b) il contributo in conto interessi per i prestiti di assistenza macrofinanziaria a norma:

i) della decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, della stessa;

ii) della decisione (UE) 2022/1628, in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa;

c) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/947, la copertura versata del 9 % per l'assistenza finanziaria non ancora impegnata alla fine del 2023, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della decisione (UE) 2022/1628.

(1)

Decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina, al rafforzamento del fondo comune di copertura mediante garanzie degli Stati membri e una dotazione specifica per alcune passività finanziarie relative all'Ucraina garantite a norma della decisione n. 466/2014/UE, e che modifica la decisione (UE) 2022/1201 (GU L 245 del 22.9.2022).

(2)

Decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2022, relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria eccezionale all'Ucraina (GU L 186 del 13.7.2022).

CAPO VI

TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

Art. 35

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione 1. Nell'attuare lo strumento la Commissione e l'Ucraina adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto del principio di proporzionalità e delle condizioni specifiche di funzionamento dello strumento, del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e delle condizioni stabilite nell'accordo quadro e nelle convenzioni finanziamento o negli accordi di prestito specifici, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, conflitti di interessi e irregolarità, nonché le indagini e le azioni penali riguardanti i reati a danno dei fondi erogati nell'ambito dello strumento. L'Ucraina si impegna a progredire verso sistemi di gestione e di controllo interno efficaci ed efficienti e a garantire che gli importi indebitamente pagati o non correttamente utilizzati possano essere recuperati. L'Ucraina si impegna inoltre a garantire che le autorità ucraine competenti trattino senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca e le domande di estradizione presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento.

2. Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 contemplano per l'Ucraina gli obblighi seguenti:

a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati in conformità delle norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica di frodi, corruzione, conflitti di interesse e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;

b) proteggere gli informatori;

c) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità, nonché per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, individuare ed evitare la duplicazione dei finanziamenti e intraprendere azioni legali per il recupero dei fondi che siano stati oggetto di appropriazione indebita, anche in relazione a qualsiasi misura volta ad attuare le riforme e i progetti di investimento nell'ambito del piano per l'Ucraina, nonché adottare misure adeguate per trattare senza ritardo le richieste di assistenza giudiziaria reciproca presentate dall'EPPO e dalle autorità competenti degli Stati membri in merito ai reati a danno dei fondi nell'ambito dello strumento;

d) corredare le richieste di pagamento di cui al capo III di una dichiarazione di affidabilità attestante che i fondi sono stati utilizzati nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria e per gli scopi previsti, nonché correttamente gestiti, in particolare secondo la normativa ucraina, integrata dagli standard internazionali, in materia di prevenzione, individuazione e rettifica di irregolarità, frodi, corruzione e conflitti di interessi;

e) ai fini del paragrafo 1, in particolare per i controlli sull'uso dei fondi in relazione all'attuazione delle riforme e degli investimenti del piano per l'Ucraina, garantire la raccolta di dati adeguati, comprese informazioni sulla titolarità effettiva, sulle persone ed entità che ricevono finanziamenti per l'attuazione delle misure del piano per l'Ucraina e l'accesso a tali dati, nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati;

f) autorizzare espressamente la Commissione, l'OLAF e la Corte dei conti europea a esercitare i rispettivi diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, in applicazione del principio di proporzionalità;

g) provvedere affinché le autorità ucraine competenti comunicano all'EPPO qualsiasi condotta criminosa a danno dei fondi nell'ambito dello strumento che possa rientrare nelle sue competenze.

3. La Commissione si adopera per mettere a disposizione dell'Ucraina un sistema integrato e interoperabile di informazione e monitoraggio, comprendente un unico strumento di estrazione di dati e valutazione del rischio, ai fini dell'accesso e dell'analisi dei dati pertinenti nel rispetto dei principi dell'Unione in materia di protezione dei dati e delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, compresi i dati i cui al paragrafo 2, lettera e). Qualora tale sistema sia disponibile, l'Ucraina lo utilizza e vi inserisce i dati pertinenti, anche con l'assistenza garantita di cui al capo V.

4. Gli accordi di cui agli articoli 9, 10 e 22 prevedono inoltre il diritto della Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno erogato nell'ambito dello strumento e di recuperare qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello stesso, oppure di chiedere il rimborso anticipato del prestito in caso di irregolarità, frode, corruzione o conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione qualora non vi sia stata rettifica da parte dell'Ucraina, o di grave violazione di un obbligo derivante da detti accordi. Nel decidere in merito all'importo del recupero e della riduzione o all'importo da rimborsare anticipatamente, la Commissione rispetta il principio di proporzionalità e tiene conto della gravità dell'irregolarità, della frode, della corruzione o del conflitto di interesse lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, o della violazione di un obbligo. All'Ucraina è data l'opportunità di presentare le proprie osservazioni prima che sia effettuata la riduzione o richiesto il rimborso anticipato.

5. Le persone ed entità che eseguono i fondi erogati a titolo dello strumento segnalano senza ritardo alla commissione di audit di cui all'articolo 36, alla Commissione, all'OLAF e, se del caso, all'EPPO qualsiasi caso presunto o accertato di frode, corruzione, conflitto di interessi e irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. Tali persone ed entità devono essere in grado di segnalare efficacemente tali casi attraverso i canali appropriati.

Art. 36

Commissione di audit

1. La Commissione istituisce una commissione di audit prima che l'Ucraina presenti la prima richiesta di pagamento.

2. La commissione di audit è composta da membri indipendenti nominati dalla Commissione. La Commissione può invitare rappresentanti degli Stati membri e altri donatori a partecipare alle attività della commissione di audit. Altri donatori che contribuiscono allo strumento possono essere invitati dalla Commissione a nominare osservatori presso la commissione di audit.

3. La commissione di audit esercita le proprie funzioni in piena obiettività e opera nel rispetto delle migliori prassi e norme internazionali vigenti. Svolge le proprie attività nel rispetto delle competenze della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti europea e dell'EPPO.

4. La commissione di audit assicura un dialogo e una cooperazione regolari con la Corte dei conti europea nonché con la Camera dei conti dell'Ucraina e con altre istituzioni, a seconda dei casi.

5. Nell'adempimento delle proprie funzioni, la commissione di audit, i suoi membri e il suo personale non sollecitano né accettano istruzioni dal governo ucraino o da alcuna istituzione, organismo, ufficio o agenzia. Alla selezione del personale, alla dirigenza e al bilancio si applicano solide garanzie di indipendenza.

6. La commissione di audit assiste la Commissione nel combattere la cattiva gestione dei finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento e, in particolare, le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità verificatisi in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento.

7. A tal fine la commissione di audit riferisce periodicamente alla Commissione e le trasmette senza ritardo tutte le informazioni ottenute o di cui viene a conoscenza in merito a casi individuati o a gravi timori di cattiva gestione dei finanziamenti pubblici in relazione a qualsiasi importo speso per conseguire gli obiettivi dello strumento. La Commissione tiene il Parlamento europeo e il Consiglio tempestivamente informati delle conclusioni e delle raccomandazioni della commissione di audit.

Inoltre la commissione di audit adotta raccomandazioni all'Ucraina su tutti i casi in cui, a suo parere, le autorità ucraine competenti non hanno preso i provvedimenti necessari per prevenire, individuare e rettificare le frodi, la corruzione, i conflitti di interessi e le irregolarità che hanno compromesso o che rischiano seriamente di compromettere la sana gestione finanziaria delle spese finanziate nell'ambito dello strumento e in tutti i casi in cui individua carenze che incidono sulla progettazione e sul funzionamento del sistema di controllo predisposto dalle autorità ucraine. L'Ucraina attua tali raccomandazioni senza indebito ritardo, o fornisce una giustificazione della mancata attuazione.

Le relazioni e le informazioni della commissione di audit sono trasmesse anche all'OLAF e possono essere condivise con le autorità ucraine competenti, in particolare nei casi in cui tali autorità debbano prendere provvedimenti per prevenire, individuare e rettificare frodi, corruzione, conflitti di interesse, irregolarità o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, nonché per indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

8. La commissione di audit ha accesso alle informazioni, alle banche dati e ai registri necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. L'accordo quadro definisce le norme e le modalità di accesso della commissione di audit alle pertinenti informazioni e di comunicazione delle informazioni pertinenti alla commissione di audit da parte dell'Ucraina.

9. Il funzionamento della commissione di audit è finanziato nell'ambito del capo V.

Art. 37

Dialogo sullo strumento per l'Ucraina

1. Almeno ogni quattro mesi la Commissione intrattiene un dialogo con le commissioni competenti del Parlamento europeo, a seconda dei casi, per discutere degli aspetti seguenti:

a) lo stato di avanzamento dell'attuazione dello strumento, in particolare il piano per l'Ucraina e i relativi investimenti e riforme, comprese le riforme a sostegno del progressivo allineamento dell'Ucraina alle norme, ai valori, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis");

b) la valutazione del piano per l'Ucraina, compresa un'eventuale valutazione negativa;

c) le conclusioni principali delle relazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 7;

d) le conclusioni principali delle relazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 4;

e) le procedure di pagamento, trattenuta e riduzione, se del caso, comprese eventuali osservazioni presentate per garantire il rispetto soddisfacente delle condizioni; e

f) qualsiasi altra informazione pertinente fornita dalla Commissione al Parlamento europeo in relazione all'attuazione dello strumento.

2. Il Parlamento europeo può esprimere il proprio parere in risoluzioni sulle questioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sullo strumento per l'Ucraina, comprese, se del caso, le risoluzioni del Parlamento europeo.

CAPO VII

PROGRAMMI DI LAVORO, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE E VALUTAZIONE

Art. 38

Programmi di lavoro

1. Il sostegno a titolo dello strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. I programmi di lavoro sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42 del presente regolamento, ad eccezione delle operazioni previste sulla base dell'articolo 23, paragrafo 2, e dell'articolo 34, paragrafo 6, del presente regolamento.

2. L'assistenza di cui al capo V può essere attuata anche mediante programmi di lavoro specifici quando tale attuazione non richiede la conclusione degli accordi di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 39

Monitoraggio e relazioni

1. La Commissione monitora l'attuazione dello strumento e valuta il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3. Il monitoraggio dell'attuazione è mirato e proporzionato alle attività svolte nell'ambito dello strumento.

2. Le convenzioni di finanziamento di cui all'articolo 10 e l'accordo di prestito di cui all'articolo 22 stabiliscono le norme e le procedure secondo le quali l'Ucraina è tenuta a riferire alla Commissione ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini di tale relazione, le autorità competenti ucraine dovrebbero basarsi sulle consultazioni periodiche con la Verkhovna Rada e altri portatori di interessi, comprese le autorità regionali, locali, urbane e altre autorità pubbliche, nonché con le parti sociali e le organizzazioni della società civile di cui all'articolo 14, paragrafo 3.

3. Le informazioni sul sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del quadro di investimenti per l'Ucraina sono comunicate conformemente all'articolo 28, paragrafo 10.

4. La Commissione presenta simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, integrata da presentazioni trimestrali sullo stato di attuazione dello strumento.

5. La Commissione trasmette la relazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo al comitato di cui all'articolo 42.

Art. 40

Valutazione dello strumento

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione intermedia indipendente sull'attuazione dello strumento entro il 31 dicembre 2026 e una relazione di valutazione ex post indipendente, entro il 31 dicembre 2031.

2. Le relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1 esaminano, in particolare, in che misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti, l'efficienza nell'uso delle risorse istituite dallo strumento, la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il valore aggiunto europeo. Essi valutano inoltre se tutti gli obiettivi e tutte le attività siano ancora pertinenti.

3. Se del caso, la Commissione presenta proposte tenendo conto dei risultati delle relazioni di valutazione di cui al paragrafo 1.

4. La relazione di valutazione ex post fornisce una valutazione globale dello strumento e contiene, per quanto possibile, informazioni sul suo impatto nel lungo periodo.

5. La valutazione ex post si avvale dei principi di buona pratica del comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, allo scopo di verificare il conseguimento degli obiettivi e di formulare raccomandazioni per migliorare le attività future.

La Commissione comunica le risultanze e le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e del seguito che vi è stato dato, al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. Tali valutazioni possono essere discusse su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio e degli Stati membri. I risultati sono tenuti in considerazione al momento di preparare i programmi e le attività e di decidere l'assegnazione delle risorse. Tali valutazioni e il seguito dato sono resi pubblici.

La Commissione coinvolge in misura opportuna tutti i portatori di interessi, compresi i beneficiari, le parti sociali, le organizzazioni della società civile e le autorità locali e regionali, nel processo di valutazione dei finanziamenti dell'Unione erogati ai sensi dello strumento e può se del caso adoperarsi per effettuare valutazioni congiunte con gli Stati membri e altri partner in stretta collaborazione con l'Ucraina.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 21 e 32 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui agli articoli 21 e 32 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 21 e 32 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Art. 42

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Riguardo agli atti di esecuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Laddove il parere del comitato dello strumento per l'Ucraina debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine consentito per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

Art. 43

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. La Commissione può avviare attività di comunicazione per garantire la visibilità dei finanziamenti dell'Unione per il sostegno finanziario previsto nel piano per l'Ucraina, anche attraverso attività di comunicazione condotte insieme all'Ucraina. La Commissione può, se del caso, garantire che il sostegno nell'ambito dello strumento sia comunicato e riconosciuto mediante una dichiarazione di finanziamento.

2. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita "finanziato dall'Unione europea - strumento per l'Ucraina" o "cofinanziato dall'Unione europea - strumento per l'Ucraina", in particolare quando promuovono attività e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

3. La Commissione conduce attività di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle attività intraprese a norma dello stesso e sui risultati ottenuti. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 3.

4. Le informazioni, le comunicazioni e la pubblicità sono fornite in un formato accessibile.

Art. 44

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 29 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. MICHEL