
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/816 DELLA COMMISSIONE, 5 marzo 2024
G.U.U.E. 7 marzo 2024, Serie L
Decisione che affronta le questioni relative alla seconda valutazione comparativa dei biocidi rodenticidi anticoagulanti in conformità all'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Adottata il: 5 marzo 2024
Entrata in vigore il: 27 marzo 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Nel marzo 2021 tutte le autorità competenti che avevano ricevuto domande di rinnovo per i biocidi rodenticidi anticoagulanti («rodenticidi anticoagulanti») hanno sottoposto alla Commissione una serie di questioni da affrontare a livello di Unione nel contesto della valutazione comparativa da effettuare per tali biocidi.
2) Le questioni sollevate da tutte le autorità competenti riceventi sono state le seguenti:
a) la diversità chimica dei principi attivi nei rodenticidi autorizzati nell'Unione è adeguata a ridurre al minimo lo sviluppo di resistenza da parte degli organismi nocivi bersaglio?
b) Per i diversi usi previsti specificati nelle domande di rinnovo (2) sono disponibili biocidi autorizzati alternativi oppure metodi di contrasto e di prevenzione non chimici?
c) Tali metodi di contrasto e di prevenzione non chimici disponibili sono sufficientemente efficaci?
d) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche non comportano altri svantaggi economici o pratici significativi?
e) I biocidi autorizzati alternativi o le alternative non chimiche presentano un rischio globale molto inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente?
f) Alcuni principi attivi anticoagulanti contenuti nei rodenticidi presenterebbero un rischio globale inferiore per la salute umana, la salute animale e l'ambiente rispetto ad altri?
3) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione ha chiesto all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») un parere in merito a tali questioni.
4) Il 23 novembre 2022 il comitato sui biocidi dell'Agenzia («BPC») ha adottato un parere sulle questioni a), b), c), d) ed e) di cui al considerando 2 relative alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.
5) Il BPC ha risposto alla questione f) di cui al considerando 2, relativa al confronto tra i profili di rischio delle sostanze contenute nei rodenticidi anticoagulanti, dopo la presentazione delle domande di secondo rinnovo dell'approvazione di tali sostanze. Il 7 giugno 2023 il BPC ha adottato un parere riveduto su tutte le questioni (3) («parere del BPC»).
6) Le questioni a), b), d), e) e f) sono pertinenti per le alternative chimiche, mentre solo le questioni b), c), d) ed e) sono pertinenti per le alternative non chimiche.
7) Il 28 giugno e il 27 settembre 2023 la Commissione ha invitato i rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato permanente sui biocidi a esprimere le proprie osservazioni sulle conclusioni del parere del BPC. Vari rappresentanti degli Stati membri hanno espresso preoccupazione per la conclusione secondo cui le trappole meccaniche potrebbero essere considerate un'alternativa adeguata ai rodenticidi anticoagulanti per il controllo dei topi in ambienti chiusi in quanto, secondo tali autorità, essa si basa su un solo studio sul campo che non può essere considerato pertinente per diversi tipi di infestazione di topi. Per contro, alcuni rappresentanti degli Stati membri hanno sostenuto le conclusioni del BPC secondo cui tali trappole costituirebbero un'alternativa efficace. Vari portatori di interessi hanno inoltre contattato la Commissione per condividere le loro preoccupazioni in merito alle risultanze del parere, mentre altri ne hanno sostenuto le conclusioni. La Commissione ha tenuto conto delle diverse posizioni espresse nel corso delle riunioni.
8) Le informazioni di cui all'allegato dovrebbero essere prese in considerazione dalle autorità competenti riceventi di tutti gli Stati membri al fine di decidere se i criteri di cui all'articolo 23, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 528/2012 siano soddisfatti e dunque se vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato o l'uso di rodenticidi anticoagulanti sul proprio territorio.
9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
GU L 167 del 27.6.2012, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj
Gli usi sono quelli autorizzati per i biocidi elencati nel R4BP e quelli elencati nelle nuove domande di rinnovo.
Parere ECHA/BPC/386/2023 del 7 giugno 2023. Disponibile all'indirizzo: https://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation/approval-of-active-substances/opinions-on-article-75-1-g.
Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti riceventi di tutti gli Stati membri tengono conto delle informazioni riportate nell'allegato, che affrontano le questioni sottoposte alla Commissione in merito alla valutazione comparativa dei rodenticidi anticoagulanti.