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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 9 maggio 2024, n. 175

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica pubblicato nella G.U.R.I. 15 giugno 2024, n. 139

Approvazione dei corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura degli oneri gestionali e istruttori sostenuti dal GSE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato alla citata decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia e, in particolare la misura di cui alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 (Sviluppo agro-voltaico) che prevede l'erogazione di sovvenzioni e prestiti a sostegno degli investimenti nella costruzione di sistemi agrovoltaici e nell'installazione di strumenti di misurazione per monitorare l'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2 che ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo allo stesso, tra l'altro, le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri" e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato la denominazione di "Ministero della Transizione Ecologica" in "Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili", e in particolare il Titolo II "Regimi di sostegno e strumenti di promozione" che disciplina i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili perseguendo nel contempo, l'armonizzazione con gli strumenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, gli articoli 13 e 14, recanti rispettivamente "Principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali" e "Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali";

VISTO il citato articolo 13 del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale, al comma 1, prevede che "1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento fra gli strumenti di incentivazione di cui al presente Titolo e quelli previsti dal PNRR e garantire una maggiore efficienza amministrativa, i decreti attuativi delle misure del PNRR di cui all'articolo 14 sono adottati secondi i criteri specifici di cui al medesimo articolo e nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) nei casi in cui il soggetto richiedente presenta contemporanea istanza di accesso alle misure di incentivazione tariffaria di cui ai Capi II e III e alle misure del PNRR sono definite condizioni di cumulabilità per favorire l'utilizzo sinergico degli strumenti;

b) la verifica dei requisiti per l'ammissione agli incentivi dei progetti di cui alla lettera a) può essere svolta dal GSE nell'ambito della medesima istruttoria prevista per l'accesso ai meccanismi tariffari previsti dal Capo II e Capo III del presente decreto. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 91 [N.d.R. recte: decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91], convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

c) [...];

d) sono definiti tempi massimi di realizzazione degli interventi, in coerenza con il PNRR;

e) le misure sono adottate in conformità alla disciplina dell'Unione sugli aiuti di Stato.";

VISTO, altresì, il citato articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.1 "Sviluppo agrovoltaico", sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettano l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura e che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui al Capo II del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 25, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, ivi incluse quelle in corso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante "Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014;

VISTO l'articolo 45-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 ai sensi del quale "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità in merito all'attuazione degli interventi stessi nonché delle attività da svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436 recante: «Criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR» (nel seguito, DM 22 dicembre 2023, n. 436) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, che esercita l'opzione legislativa di cui all'art. 45 bis del richiamato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, individuando, ex. articolo 3, comma 1, il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. quale "soggetto gestore" dell'attuazione della misura in discorso;

VISTO l'articolo 1, comma 2 del DM 22 dicembre 2023, n. 436, ai sensi del quale "ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal presente decreto, è riconosciuto un incentivo composto da:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili;

b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2 del richiamato DM 22 dicembre 2023, n. 436 che, nel prevedere le modalità di copertura dei costi sostenuti dal Soggetto Gestore, così dispone: «Alla copertura dei costi connessi all'accordo di cui al primo periodo, sostenuti dal soggetto gestore si provvede mediante un corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi alle agevolazioni secondo le modalità previste dall'articolo 25 del sopra citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

RITENUTO opportuno emanare un nuovo provvedimento di integrazione delle tariffe previste dal richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014 adottato ai sensi del predetto articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 per la copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., al fine di introdurre specifiche tariffe per le misure di incentivazione previste dal DM 22 dicembre 2023, n. 436;

VISTA la proposta del GSE riguardante i corrispettivi a carico dei beneficiari a copertura dei costi per la gestione degli incentivi di cui al decreto 22 dicembre 2023, n. 436, trasmessa in conformità con le previsioni dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, acquisita al prot. MASE n. 76723 del 24 aprile 2024;

VISTA la relazione di congruità tecnico-economica dei costi del GSE stimati per la gestione della misura e dei corrispondenti corrispettivi a carico dei beneficiari, prot. n. 77515 del 24 aprile 2024;

CONSIDERATA inoltre la necessità di modificare il decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436 al fine di risolvere incertezze interpretative derivanti dalla formulazione di alcune disposizioni in esso contenute;

Decreta:

Art. 1

Corrispettivi a carico dei beneficiari previsti dal DM 22 dicembre 2023, n. 436

1. Sono approvati i corrispettivi di cui all'Allegato 1 al presente decreto a copertura degli oneri istruttori e gestionali di cui all'articolo 3, comma 2 del DM 22 dicembre 2023, n. 436 sostenuti dal GSE, a valere su risorse proprie dei soggetti ammessi agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 2 del predetto decreto.

2. Sono approvate le modalità di corresponsione dei corrispettivi di cui al comma 1, riportate all'Allegato 2 al presente decreto.

Art. 2

Modificazioni al DM 22 dicembre 2023, n. 436

1. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 dicembre 2023, n. 436, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

i. alla lettera o), le parole: "corretta per zona geografica di riferimento," sono soppresse;

ii. alla lettera p), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e corretta per zona geografica di riferimento come indicato nell'Allegato 1";

b) all'articolo 6, comma 5, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "novanta";

c) all'articolo 7, comma 7, le parole: "Il GSE pubblica" sono sostituite con le parole: "Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il GSE pubblicano";

d) all'articolo 8, comma 3 le parole: "il GSE dichiara" sono sostituite con le seguenti: "il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in relazione alla componente dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), ed il GSE, in relazione alla componente dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dichiarano".

Art. 3

Disposizioni ulteriori e finali

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Dell'adozione del presente atto è data notizia mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del G.S.E. S.p.a.

GILBERTO PICHETTO FRATIN

ALLEGATO 1

Corrispettivi richiesti per l'accesso ai benefici previsti dal decreto 22 dicembre 2023 n. 436

Ai fini della copertura dei costi GSE sono definiti i seguenti oneri istruttori e gestionali.

A. Oneri istruttori. E' definita la misura di uno specifico corrispettivo richiesto ai soggetti ammessi agli incentivi di cui al DM 22 dicembre 2023, n. 436, con la seguente valorizzazione:

- 100 euro per impianti di potenza nominale fino a 50 kW;

- 320 euro per impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e fino a 200 kW;

- 800 euro per impianti di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 300 kW;

- 2.000 euro per impianti di potenza nominale superiore a 300 kW e fino a 1.000 kW;

- 6.000 euro per impianti di potenza nominale superiore a 1.000 kW e fino a 5.000 kW;

- 25.000 euro per impianti di potenza nominale superiore a 5.000 kW.

B. Oneri gestionali. E' previsto un corrispettivo pari a 0,50 €/MWh applicato all'energia incentivata, richiesto ai soggetti ammessi agli incentivi di cui al DM 22 dicembre 2023, n. 436.

ALLEGATO 2

Modalità di corresponsione dei corrispettivi

a) Per i corrispettivi di cui alla lettera a) dell'Allegato 1, oneri istruttori, il soggetto richiedente l'accesso agli incentivi è tenuto a procedere al pagamento della fattura, relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi indicati in Allegato 1 sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta, tramite il canale PagoPA.

b) Per i corrispettivi di cui alla lettera b) dell'Allegato 1, oneri gestionali, il GSE rende disponibile a ciascun soggetto beneficiario la fattura relativa ai corrispettivi a copertura dei costi del GSE, i cui importi indicati in Allegato 1 sono maggiorati dell'aliquota IVA, se dovuta. La fattura è inviata al soggetto beneficiario tramite il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dall'Agenzia delle Entrate e resa disponibile sul portale GSE. Gli importi fatturati sono oggetto di compensazione sugli incentivi che verranno erogati al soggetto beneficiario.