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DECISIONE (UE) 2024/721 DELLA COMMISSIONE, 27 febbraio 2024

G.U.U.E. 8 marzo 2024, Serie L

Decisione che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'operazione di intercalibrazione e che abroga la decisione (UE) 2018/229 della Commissione[notificata con il numero C(2024) 1113] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 27 febbraio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (1), in particolare l'allegato V, punto 1.4.1, punto ix),

considerando quanto segue:

1) La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di proteggere, migliorare e ripristinare tutti i corpi idrici superficiali al fine di raggiungere un buono stato ecologico e chimico. Essa impone inoltre agli Stati membri di proteggere e migliorare tutti i corpi idrici artificiali e quelli fortemente modificati, al fine di raggiungere un buon potenziale ecologico e un buono stato chimico.

2) Per definire uno dei suoi principali obiettivi ambientali, vale a dire il buono stato ecologico, detta direttiva prevede una procedura per garantire la comparabilità tra i risultati del monitoraggio biologico degli Stati membri e le classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio. E' opportuno che i risultati del monitoraggio biologico ottenuti negli Stati membri e le classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio siano comparati mediante una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in ciascuna ecoregione dell'Unione. A norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere, come opportuno, le informazioni necessarie relative ai siti da inserire nella rete di intercalibrazione per poter valutare la coerenza delle classificazioni dei sistemi nazionali di monitoraggio con le definizioni normative contenute nell'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE. Ai fini dell'operazione di intercalibrazione gli Stati membri sono organizzati in gruppi di intercalibrazione geografici, formati da Stati membri che condividono tipi particolari di corpi idrici superficiali e, se del caso, dalla Norvegia, come definiti nella parte 2 dell'allegato della decisione 2005/646/CE della Commissione.

3) Conformemente alla direttiva 2000/60/CE, l'operazione di intercalibrazione deve essere effettuato a livello degli elementi di qualità biologica, confrontando i risultati della classificazione del sistema nazionale di monitoraggio per ciascun elemento di qualità biologica e per ciascun tipo di corpo idrico superficiale comune tra gli Stati membri. L'operazione deve inoltre garantire la coerenza dei risultati con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, di tale direttiva.

4) La Commissione ha predisposto quattro fasi per l'operazione di intercalibrazione. Nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque sono stati elaborati quattro documenti di orientamento - n. 6 (2), 14 (due versioni (3)) e 30 (4) - al fine di facilitare il processo di intercalibrazione. Questi orientamenti offrono una panoramica dei principi fondamentali del processo di intercalibrazione e delle opzioni per il suo esercizio, comprese le scadenze e gli obblighi in materia di relazioni. Prevedono inoltre una procedura per assicurare che i metodi di classificazione nazionali nuovi o modificati siano coerenti con la definizione armonizzata di buono stato ecologico.

5) La decisione 2008/915/CE della Commissione (5) ha incluso alcuni risultati di intercalibrazione per una serie di elementi di qualità biologica. Detta decisione ha fissato i valori delle delimitazioni tra le classi che gli Stati membri erano tenuti ad utilizzare per le loro classificazioni nazionali dei sistemi di monitoraggio.

6) La prima fase dell'esercizio di intercalibrazione è rimasta incompleta. La Commissione ha quindi avviato una seconda fase del processo. I risultati dell'esercizio sono stati inclusi nella decisione 2013/480/UE della Commissione (6) al fine di colmare le lacune e migliorare la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione in tempo per il secondo piano di gestione dei bacini idrografici previsto per il 2015. I risultati hanno evidenziato che in alcuni casi l'intercalibrazione è stata conseguita solo in parte. Inoltre, per alcuni gruppi geografici di intercalibrazione ed elementi di qualità biologica non vi erano risultati di intercalibrazione da includere nella decisione.

7) Una terza fase dell'esercizio di intercalibrazione era pertanto necessaria per colmare dette lacune e migliorare la comparabilità dei risultati dell'intercalibrazione in tempo per i terzi piani di gestione dei bacini idrografici da presentare nel 2021. I risultati di tale esercizio sono stati inclusi nella decisione (UE) 2018/229 della Commissione (7). Tuttavia i risultati hanno evidenziato ancora una volta che in alcuni casi l'intercalibrazione è stata conseguita solo in parte.

8) E' emersa la necessità di colmare tali lacune e riesaminare alcuni dei risultati precedentemente adottati al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico dei sistemi di monitoraggio e classificazione degli Stati membri. Per questo motivo la Commissione ha avviato una quarta fase dell'operazione di intercalibrazione. I suoi risultati sono riportati nell'allegato 1 della presente decisione.

9) Per elaborare i risultati di cui all'allegato 1, parte 1, tutte le fasi del processo di intercalibrazione descritte nei documenti di orientamento sono state interamente completate. La parte 2 dell'allegato 1 contiene i metodi di classificazione nazionali e i rispettivi valori di delimitazione per i quali non è stato tecnicamente possibile completare la valutazione della comparabilità a causa dell'assenza di tipi comuni, delle diverse pressioni considerate o dei diversi concetti di valutazione. La parte 3 dell'allegato 1 comprende i tipi di corpi idrici superficiali (presenti negli Stati membri e in Norvegia) per i quali un elemento o un sub-elemento di qualità biologica non è applicabile sulla base delle giustificazioni fornite e accettate. Poiché i risultati di cui all'allegato 1, parti 1 e 2, sono coerenti con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE, nei sistemi di monitoraggio e classificazione degli Stati membri dovrebbero essere utilizzati i rispettivi valori di delimitazione.

10) Se i corpi idrici corrispondenti ai tipi intercalibrati sono designati come corpi idrici artificiali o fortemente modificati a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, agli Stati membri dovrebbe essere consentito utilizzare i risultati presentati nell'allegato 1 della presente decisione per ricavare il loro «buon potenziale ecologico». A tal fine essi dovrebbero tenere conto delle modifiche delle loro caratteristiche fisiche e del relativo utilizzo delle acque conformemente alle definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2.5, della direttiva 2000/60/CE.

11) E' necessario che gli Stati membri adottino i risultati dell'esercizio di intercalibrazione nei rispettivi sistemi di classificazione nazionali per fissare la delimitazione tra stato «elevato» e «buono» e tra stato «buono» e «sufficiente» per tutti i rispettivi tipi di corpi idrici nazionali.

12) Le informazioni che saranno rese disponibili nell'ambito dell'istituzione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE nonché del riesame e dell'aggiornamento delle caratteristiche dei distretti idrografici di cui all'articolo 5 di detta direttiva potranno portare nuovi elementi. In alcuni casi, tali informazioni potranno comportare la necessità di adeguare i sistemi di monitoraggio e classificazione nazionali al progresso scientifico e tecnico. Gli Stati membri possono inoltre sviluppare nuovi metodi di classificazione nazionali riguardanti gli elementi di qualità biologica o i sub-elementi di qualità biologica e i rispettivi valori di delimitazione che devono essere coerenti con le definizioni normative di cui all'allegato V, punto 1.2, della direttiva 2000/60/CE.

13) E' necessario pertanto abrogare e sostituire di conseguenza la decisione (UE) 2018/229.

14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 327 del 22.12.2000.

(2)

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), documento di orientamento n. 6, Towards a Guidance on Establishment of the Intercalibration Network and the Process on the Intercalibration Exercise (Verso un orientamento sull'istituzione della rete di intercalibrazione e del processo per l'esercizio di intercalibrazione), Comunità europee, 2003, ISBN 92-894-5126-2.

(3)

Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), documento di orientamento n. 14. Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2004-2006, ISBN: 92-894-9471-9. Strategia comune di attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), documento di orientamento n. 14, Guidance document on the Intercalibration Process (Documento di orientamento sul processo di intercalibrazione) 2008-2011, ISBN: 978-92-79-18997-5.

(4)

Procedura per adattare i metodi di classificazione nuovi o aggiornati ai risultati di un esercizio di intercalibrazione completato, documento di orientamento n. 30. Technical Report (Relazione tecnica) 2015-085, ISBN: 978-92-79-38434-9.

(5)

Decisione 2008/915/CE della Commissione, del 30 ottobre 2008, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione (GU L 332 del 10.12.2008).

(6)

Decisione 2013/480/UE della Commissione, del 20 settembre 2013, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE (GU L 266 dell'8.10.2013).

(7)

Decisione (UE) 2018/229 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione (GU L 47 del 20.2.2018).

Art. 1

1. Ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione gli Stati membri utilizzano i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi indicati nell'allegato 1, parte 1, della presente decisione

2. Qualora una valutazione della comparabilità per un elemento di qualità biologica non sia stata completata nell'ambito di un gruppo di intercalibrazione geografico previsto nell'allegato 2 della presente decisione, nell'ambito dei propri sistemi di monitoraggio e classificazione, ai fini dell'allegato V, punto 1.4.1, punto iii), della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri utilizzano i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato 1, parte 2, della presente decisione.

3. Gli Stati membri possono utilizzare i metodi e i valori che definiscono le delimitazioni tra le classi di cui all'allegato 1 della presente decisione per stabilire il buon potenziale ecologico dei corpi idrici designati come artificiali o fortemente modificati in conformità all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE.

Art. 2

La decisione (UE) 2018/229 è abrogata.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2024

Per la Commissione

VIRGINIUS SINKEVIČIUS

Membro della Commissione