
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 17 maggio 2024, n. 81
G.U.R.I. 18 giugno 2024, n. 141
Regolamento recante modalità di svolgimento delle selezioni interne per l'accesso ai ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 49 e 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, gli articoli 49 e 51;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2005, recante «Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 154 del 5 luglio 2005;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2007, recante «Qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli scritti alla gente di mare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 13 del 16 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2018, recante «Individuazione del percorso professionale integrativo per i possessori dei titoli nazionali per la navigazione costiera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 2018, n. 279;
Considerato che, a norma del comma 5 dell'articolo 49 e del comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per la partecipazione alle selezioni, l'anzianità anagrafica e di servizio dei partecipanti, gli specifici requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la durata e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, le modalità di svolgimento della prova di fine corso, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali;
Effettuata la concertazione con le organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008 e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 27 febbraio 2024;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 4167 in data 24.04.2024;
Adotta
il seguente regolamento:
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 1, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 40 anni;
b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato A, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 1 il personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 8;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato A, rispettivamente parti II e III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di coperta.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di coperta è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta.
2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a selezione.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di coperta ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonchè delle attività di soccorso in mare. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di coperta del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 2 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di coperta del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 7 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 7, comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 7, comma 4;
d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 9, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista nautico. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 9, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 40 anni;
b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato B, parte I, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Non è ammesso alla selezione di cui all'articolo 9 il personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 16;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
Titoli
1. I titoli di studio e i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato B, rispettivamente parti II e III.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Alle qualificazioni professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui ai commi 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei nautici di macchina.
2. L'accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per lo svolgimento dell'attività di nautico di macchina è svolto dagli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
Graduatoria per l'ammissione ai corsi di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina.
2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede ai corsi di formazione in misura non superiore a due volte i posti messi a concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di nautico di macchina ha una durata non inferiore a 3 mesi e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere nautico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, nonchè delle attività di soccorso in mare. Con decreto del direttore centrale per la formazione, d'intesa con il direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, teoriche e pratiche.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento di tutte le verifiche intermedie. L'esame finale è articolato in una prova teorica e una prova pratica. La prova teorica si svolge mediante la risoluzione di domande a risposta multipla o sintetica. La prova pratica è effettuata a bordo delle unità navali antincendio del Corpo nazionale. Le prove dell'esame finale sono finalizzate ad accertare le competenze tecnico-professionali afferenti alla specialità e l'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei nautici di macchina del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 10 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, alle prove. Il voto finale risulta dalla media dei punteggi delle prove. Per il superamento dell'esame, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) in ogni prova.
6. La commissione esaminatrice, sulla base degli esiti dell'esame di fine corso, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 49, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di nautico di macchina del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Dimissioni ed espulsioni dai corsi di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 15 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera le verifiche intermedie di cui all'articolo 15, comma 3;
c) non supera l'esame di fine corso di cui all'articolo 15, comma 4;
d) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al venti per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità alla navigazione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
2. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Modalità di accesso al ruolo
1. Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, l'accesso al ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale, avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. Il bando per la selezione interna di cui al comma 1 è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alle procedure selettive è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.
Commissione esaminatrice
1. Per la procedura selettiva di cui all'articolo 17, la commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento; è presieduta da un dirigente superiore del Corpo nazionale ed è composta, altresì, da un dirigente e da due direttivi che espletano funzioni operative e da uno specialista sommozzatore con qualifica non inferiore a ispettore. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettiva, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.
2. In relazione ad esigenze di carattere logistico e organizzativo, con decreto del Capo del Dipartimento, la commissione di cui al comma 1, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore appartenente ai ruoli degli ispettori del Corpo nazionale oppure da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
Requisiti di partecipazione
1. La selezione interna di cui all'articolo 17, fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è riservata al personale del Corpo nazionale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a 39 anni;
b) anzianità di servizio nel ruolo dei vigili del fuoco non inferiore a 9 mesi. In tale periodo è compreso il corso di formazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale secondo i parametri individuati nell'allegato C, parte I e II, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Non è ammesso alle selezioni di cui all'articolo 18 il personale che:
a) si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
b) sia stato dimesso da precedenti analoghi corsi, salvo quanto indicato nell'articolo 24;
c) sia in possesso di altra specializzazione ovvero frequenti già un corso per il suo conseguimento.
3. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Titoli
1. I titoli di studio ed i titoli professionali sono individuati, con i relativi punteggi, nell'allegato C, rispettivamente parti III e IV.
2. Ai fini della valutazione dei titoli di studio, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. I punteggi dei titoli del presente comma sono cumulabili fino al raggiungimento di un punteggio massimo pari a 4 punti. A tale punteggio si aggiunge quello attribuito alla conoscenza della lingua inglese.
3. Ai titoli professionali è attribuito un solo punteggio e, in caso di possesso di più titoli professionali, è preso in considerazione quello a cui corrisponde il punteggio più alto.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli posseduti alla data di scadenza del termine previsto nei bandi per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 redige, sulla base della somma del punteggio dei titoli di cui al comma 1, una graduatoria provvisoria, prendendo in considerazione tutti i candidati aventi i requisiti richiesti.
Accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale
1. I candidati in posizione utile nella graduatoria provvisoria, in relazione al numero dei candidati da ammettere al corso di formazione, sono sottoposti agli accertamenti finalizzati alla verifica dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso al ruolo dei sommozzatori.
2. L'accertamento dei requisiti d'idoneità fisica e psichica per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura degli Uffici per le attività sanitarie del Dipartimento, che possono avvalersi di altri enti competenti.
3. L'accertamento dei requisiti d'idoneità attitudinale per lo svolgimento dell'attività di sommozzatore è svolto a cura della Direzione centrale per la formazione che si avvale di personale sommozzatore con competenze nella specifica attività formativa.
Graduatoria per l'ammissione al corso di formazione
1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio dei titoli, e previo accertamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale, la graduatoria definitiva per l'ammissione al corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore.
2. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
4. Il bando definisce il numero di candidati che accede al corso di formazione in misura non superiore a quattro volte i posti messi a concorso.
Corso di formazione e graduatoria finale
1. Il corso di formazione per il rilascio del brevetto di sommozzatore ha una durata non inferiore a 20 settimane e si svolge presso le strutture del Corpo nazionale oppure presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.
2. Il corso è articolato in moduli didattici che comprendono insegnamenti di carattere specialistico e operativo finalizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità necessarie per lo svolgimento delle attività di soccorso pubblico in ambito di superficie e subacqueo, imbarcandosi su mezzi aerei o nautici, nonchè alle attività di gestione, sicurezza, qualità, manutenzione, controllo e funzionamento dei nuclei sommozzatori del Corpo nazionale. Con decreto del Direttore centrale per la formazione, d'intesa con il Direttore centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, sono individuate, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, le ulteriori misure attuative e di dettaglio.
3. Durante il corso di formazione gli allievi sostengono verifiche intermedie, distinte in teoriche, pratiche e attitudinali. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in decimi, alle verifiche intermedie. Il voto delle verifiche intermedie risulta dalla media dei punteggi delle singole verifiche. Per il superamento delle verifiche intermedie e il conseguente accesso all'esame finale di cui al comma 4, gli allievi devono conseguire i seguenti punteggi medi minimi: 6/10 (sei/decimi) per le verifiche teoriche; 5/10 (cinque/decimi) per le verifiche pratiche; inoltre, gli allievi devono conseguire il punteggio minimo di 6/10 (sei/decimi) per ogni singola verifica attitudinale. Il voto delle verifiche intermedie è pari alla media dei punteggi delle verifiche intermedie, riparametrato in trentesimi. L'ammissione all'esame finale è subordinata al superamento delle verifiche intermedie.
4. Al termine del corso, gli allievi sostengono un esame finale. L'esame finale è articolato in una prova teorica scritta e in una prova teorica orale finalizzate all'accertamento delle capacità tecnico-professionali acquisite e dell'idoneità ad assolvere le specifiche funzioni del ruolo dei sommozzatori del Corpo nazionale.
5. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 18 attribuisce un punteggio, espresso in trentesimi, sia alla prova teorica scritta che alla prova teorica orale dell'esame finale. Il voto dell'esame finale risulta dalla media dei punteggi delle due prove. Per il superamento dell'esame finale, l'allievo deve riportare un punteggio di almeno 21/30 (ventuno/trentesimi) per ciascuna delle due prove.
6. La commissione esaminatrice, sulla base della media del voto dell'esame finale e del voto delle verifiche intermedie, redige la graduatoria di merito della selezione interna. Il Dipartimento redige la graduatoria finale, tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando della selezione ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.
7. La graduatoria finale di cui al comma 6 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it.
8. Al personale del Corpo nazionale collocato in posizione utile nella graduatoria finale il Capo del Corpo nazionale rilascia il brevetto di sommozzatore del Corpo nazionale.
9. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Dimissioni ed espulsioni dal corso di formazione
1. E' dimesso dal corso di formazione di cui all'articolo 23 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non consegue i punteggi minimi di cui all'articolo 23, comma 3;
c) non supera l'esame finale di cui all'articolo 23, comma 4;
d) sia risultato assente al corso per un numero di giorni, anche non consecutivi, superiore al dieci per cento dei giorni di durata del corso oppure per un numero di giorni consecutivi superiori al cinque per cento dei giorni di durata del corso, salvi i casi dovuti a infermità contratta durante il corso oppure dipendente da causa di servizio e i casi determinati da maternità.
2. Nell'ipotesi di assenza dovuta a infermità contratta durante il corso di formazione oppure dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alla selezione. Nell'ipotesi di assenza o temporanea inidoneità all'immersione determinate da maternità, le allieve sono ammesse a partecipare di diritto, previa verifica dell'idoneità psico-fisica, al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione al concorso.
3. Le facoltà di cui al comma 2 sono concesse per un numero di volte non superiore a due.
4. E' espulso dal corso di formazione il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
Scelta sede
1. Le graduatorie finali di cui agli articoli 7, 15 e 23 determinano l'ordine di scelta delle sedi di assegnazione.
Disposizione di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 maggio 2024
Il Ministro: PIANTEDOSI
Visto, il Guardasigilli: NORDIO
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2508