
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/877 DELLA COMMISSIONE, 21 marzo 2024
G.U.U.E. 22 marzo 2024, Serie L
Regolamento che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica della Cechia. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 11 aprile 2024
Applicabile dal: 11 aprile 2024
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, primo comma,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. L'articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce tra l'altro che l'immissione sul mercato o eventualmente le esportazioni di bovini, ovini o caprini e loro sperma, embrioni e ovuli sono soggette alle condizioni di cui all'allegato VIII del medesimo regolamento.
2) L'allegato VIII, capitolo A, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce, tra l'altro, le condizioni applicabili all'immissione sul mercato di ovini e caprini e loro sperma ed embrioni. Il punto 2.1 di tale sezione prevede che, se uno Stato membro ritiene che il proprio territorio o parte del suo territorio presenti un rischio trascurabile di scrapie classica, esso deve presentare alla Commissione la documentazione giustificativa appropriata, da cui risulti che i criteri di cui al medesimo punto sono soddisfatti. Inoltre, il punto 2.2 di tale sezione prevede che la Commissione può approvare lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica dello Stato membro o della zona dello Stato membro. Il punto 2.3 della medesima sezione elenca gli Stati membri per i quali è stato riconosciuto lo status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
3) Il 22 maggio 2022 la Cechia ha presentato alla Commissione una domanda per il riconoscimento dello status di rischio trascurabile per la scrapie classica. Il 25 gennaio 2023 la Commissione ha richiesto l'assistenza tecnico-scientifica dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per valutare se nella sua domanda tale Stato membro avesse dimostrato la conformità con l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), e punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
4) Il 24 ottobre 2023 l'EFSA ha pubblicato una relazione scientifica (2) in risposta alla richiesta della Commissione («relazione dell'EFSA»). La relazione dell'EFSA conclude che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dell'Istituto dei materiali e misure di riferimento (IRMM) del Centro comune di ricerca, la Cechia ha dimostrato la conformità all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 per ciascuno dei sette anni precedenti.
5) La relazione dell'EFSA conclude altresì che, in base alla sensibilità dei test emersa dalle precedenti valutazioni dei test di screening svolte dall'EFSA e dall'IRMM, la sorveglianza della scrapie classica che la Cechia si propone di applicare in futuro sarebbe conforme all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.
6) Tenendo conto della relazione dell'EFSA e dell'esito positivo della valutazione della Commissione di tale domanda rispetto agli altri criteri di cui all'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.1, del regolamento (CE) n. 999/2001, la Cechia andrebbe inserita nell'elenco come Stato membro con un rischio trascurabile di scrapie classica.
7) E' pertanto opportuno modificare l'allegato VIII, capitolo A, sezione A, punto 2.3, del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di aggiungere la Cechia all'elenco degli Stati membri con uno status di rischio trascurabile per la scrapie classica.
8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 147 del 31.5.2001, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/999/oj.
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8335.
L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell'allegato VIII del regolamento (EC) n. 999/2001, capitolo A, sezione A, il punto 2.3 è sostituito dal seguente:
"2.3. Gli Stati membri o zone di Stati membri con un rischio trascurabile di scrapie classica sono:
- Austria
- Repubblica ceca
- Finlandia
- Svezia"