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DIRETTIVA (UE) 2024/927 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, 13 marzo 2024

G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L

Direttiva che modifica le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sul recepimento

Adottata il: 13 marzo 2024

Entrata in vigore il: 15 aprile 2024

Termine per il recepimento: 16 aprile 2026

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

1) Conformemente alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione ha riesaminato l'applicazione e l'ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che gli obiettivi di integrare il mercato dell'Unione dei fondi di investimento alternativi («FIA»), garantire un elevato livello di tutela degli investitori e salvaguardare la stabilità finanziaria sono stati per lo più raggiunti. Tuttavia nel suo riesame la Commissione ha anche concluso che è necessario armonizzare le norme per i gestori di fondi di investimento alternativi («GEFIA») che gestiscono FIA che concedono prestiti, nonché chiarire le norme applicabili ai GEFIA che delegano le loro funzioni a terzi, assicurare la parità di trattamento dei soggetti che forniscono servizi di custodia, migliorare l'accesso transfrontaliero ai servizi di depositario, ottimizzare la raccolta dei dati di vigilanza e facilitare l'uso di strumenti di gestione della liquidità in tutta l'Unione. Sono pertanto necessarie modifiche per fronteggiare queste esigenze al fine di migliorare il funzionamento della direttiva 2011/61/UE.

2) Un regime di delega robusto, il trattamento equo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, segnalazioni coerenti a fini di vigilanza, in particolare mediante l'eliminazione delle duplicazioni e degli obblighi ridondanti, e un approccio armonizzato all'uso degli strumenti di gestione della liquidità sono parimenti necessari per la gestione degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»). E' pertanto opportuno modificare anche la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che stabilisce norme in materia di autorizzazione e funzionamento degli OICVM e delle loro società di gestione, negli ambiti relativi alla delega, alla custodia delle attività, alle segnalazioni a fini di vigilanza e alla gestione del rischio di liquidità.

3) Alla fine del 2022 il mercato dei FIA dell'Unione ha raggiunto un valore patrimoniale netto di 6,8 bilioni di EUR. Gli investitori professionali rappresentano circa l'86 % del valore patrimoniale netto dei FIA gestiti o commercializzati da GEFIA autorizzati e da GEFIA sotto soglia, ossia i GEFIA di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2011/61/UE, nell'Unione. Il mercato dei FIA dell'Unione fornisce oltre 250 miliardi di EUR alle imprese dell'Unione in crediti privati e gli investitori dell'Unione sono responsabili del 30 % del capitale mondiale assegnato all'intero settore. Le dimensioni del mercato aggregato dei FIA dell'Unione hanno continuato ad aumentare, con una crescita di oltre il 15 % tra il 2020 e il 2022, e alla fine del 2020 i FIA rappresentavano un terzo del settore dei fondi dello Spazio economico europeo. Tuttavia, il settore può crescere ulteriormente offrendo agli investitori istituzionali una scelta più ampia e rafforzando la competitività dell'Unione dei mercati dei capitali.

4) Per aumentare l'efficienza delle attività dei GEFIA, è opportuno ampliare l'elenco dei servizi ausiliari di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2011/61/UE per includere i compiti svolti da un amministratore in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («amministrazione degli indici di riferimento») e le attività di gestione dei crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). A fini di completezza, è opportuno chiarire che il GEFIA, quando svolge i compiti svolti da un amministratore o quando esercita attività di gestione dei crediti, dovrebbe essere soggetto, rispettivamente, al regolamento (UE) 2016/1011 e alla direttiva (UE) 2021/2167.

5) Per rafforzare la certezza del diritto, è opportuno chiarire che la gestione dei FIA può anche comprendere le attività di concessione di prestiti per conto di un FIA e di servizi per le società veicolo di cartolarizzazione.

6) Per rafforzare la certezza del diritto per i GEFIA e le società di gestione di OICVM in merito ai servizi che questi possono prestare a terzi, è opportuno chiarire che i GEFIA e le società di gestione di OICVM sono autorizzati a esercitare, a favore di terzi, le stesse funzioni e attività che già esercitano in relazione ai FIA e agli OICVM che gestiscono, sempre che potenziali conflitti di interessi generati dalla prestazione di tale funzione o attività a terzi siano gestiti in maniera adeguata. Tali funzioni e attività comprendono, ad esempio, servizi alle imprese, come le risorse umane e le tecnologie dell'informazione (IT), nonché servizi informatici per la gestione del portafoglio e la gestione del rischio. Tale possibilità sosterrebbe anche la competitività internazionale dei GEFIA e delle società di gestione di OICVM dell'Unione consentendo economie di scala e contribuendo a diversificare le fonti di reddito.

7) Per garantire la certezza del diritto è opportuno chiarire che i GEFIA che forniscono servizi ausiliari che coinvolgono strumenti finanziari sono soggetti alle norme stabilite dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Per quanto riguarda le attività diverse dagli strumenti finanziari, i GEFIA dovrebbero essere tenuti a rispettare quanto disposto dalla direttiva 2011/61/UE.

8) Per assicurare l'applicazione uniforme degli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE relativi alle risorse umane necessarie ai GEFIA, è necessario chiarire che al momento della domanda di autorizzazione un GEFIA dovrebbe fornire alle autorità competenti informazioni sulle risorse umane e tecniche che impiegherà per svolgere le sue funzioni e, se del caso, per controllare i suoi delegati. E' opportuno che almeno due persone fisiche impiegate dal GEFIA a tempo pieno o che sono membri esecutivi o membri dell'organo di gestione del GEFIA e che sono domiciliate, nel senso che hanno la loro residenza abituale, nell'Unione, siano nominate per condurre l'attività del GEFIA. Indipendentemente da tale minimo legale, potrebbero essere necessarie maggiori risorse a seconda delle dimensioni e della complessità del GEFIA e dei FIA che gestisce.

9) Alcuni Stati membri hanno, nel diritto nazionale o negli standard di settore, requisiti relativi al grado di indipendenza di uno o più membri dell'organo di gestione di un GEFIA o dell'organo di gestione della società di gestione di OICVM, di una società di gestione di OICVM o di una società di investimento. E' opportuno incoraggiare i GEFIA che gestiscono FIA commercializzati presso gli investitori al dettaglio, nonché le società di gestione di OICVM e le società di investimento a nominare come membro del loro organo di gestione almeno un amministratore indipendente o senza incarichi esecutivi, ove possibile ai sensi del diritto nazionale o delle standard di settore dello Stato membro di origine del GEFIA, della società di gestione di OICVM o della società di investimento, al fine di tutelare gli interessi dei FIA e degli OICVM e degli investitori nei FIA che il GEFIA gestisce o nell'OICVM. Nell'effettuare tale nomina, il GEFIA, la società di gestione di OICVM o la società di investimento deve garantire che l'amministratore sia indipendente per natura e giudizio e disponga di competenze ed esperienza sufficienti per poter valutare se il GEFIA, la società di gestione di OICVM o la società di investimento gestisce i FIA o gli OICVM nel migliore interesse degli investitori.

10) La commercializzazione dei FIA non è sempre effettuata direttamente dal GEFIA, ma da uno o più distributori per conto del GEFIA o per proprio conto. In particolare, vi potrebbero essere casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un FIA senza che il GEFIA ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta a requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei loro clienti. La direttiva 2011/61/UE dovrebbe pertanto riconoscere i diversi regimi degli accordi di distribuzione e distinguere tra, da un lato, i regimi in cui un distributore opera per conto del GEFIA, che dovrebbero essere considerati accordi di delega, e dall'altro, i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto quando commercializza il FIA a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita a norma della direttiva (UE) 2016/97, nel qual caso le disposizioni della direttiva 2011/61/UE in materia di delega non dovrebbero applicarsi indipendentemente da accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.

11) La delega può permettere la gestione efficiente dei portafogli di investimento e il reperimento delle competenze necessarie in un particolare mercato geografico o una particolare classe di attività. Tuttavia, è importante che le autorità di vigilanza abbiano informazioni aggiornate sui principali elementi degli accordi di delega. Per ottenere un quadro attendibile delle attività di delega nell'Unione, i GEFIA dovrebbero fornire periodicamente alle autorità competenti informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega delle funzioni di gestione collettiva o individuale del portafoglio o di gestione del rischio. I GEFIA dovrebbero pertanto, in relazione a ogni FIA che gestiscono, segnalare le informazioni concernenti i delegati, l'elenco e la descrizione delle attività delegate, l'importo e la percentuale delle attività dei FIA gestiti che sono soggette ad accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio, una descrizione del modo in cui il GEFIA sorveglia, monitora e controlla il delegato, informazioni sugli accordi di subdelega e la data di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega. A fini di chiarezza, è opportuno specificare che i dati raccolti riguardo al volume e alla percentuale delle attività dei FIA gestiti che sono soggetti ad accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio hanno lo scopo di fornire un quadro più completo del funzionamento della delega e non costituiscono di per sé un indicatore probatorio per determinare l'adeguatezza della sostanza o dei dispositivi di gestione dei rischi, né l'efficacia dei dispositivi di sorveglianza o di controllo a livello del gestore. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti nell'ambito delle segnalazioni a fini di vigilanza disciplinate dalla direttiva 2011/61/UE.

12) Per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 2011/61/UE, è opportuno chiarire che le norme in materia di delega di cui a tale direttiva si applicano a tutte le funzioni elencate nell'allegato I di tale direttiva e all'elenco di servizi ausiliari di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della stessa.

13) I fondi di investimento che erogano prestiti possono essere una fonte di finanziamento alternativo per l'economia reale. Tali fondi possono fornire finanziamenti essenziali alle piccole e medie imprese dell'Unione, per le quali è più difficile accedere alle fonti di prestito tradizionali. Tuttavia, approcci normativi nazionali divergenti possono portare all'arbitraggio regolamentare e a livelli diversi di tutela degli investitori, ostacolando in tal modo la creazione di un mercato interno efficiente per la concessione di prestiti da parte dei FIA. La direttiva 2011/61/UE dovrebbe riconoscere il diritto dei FIA di concedere prestiti. E' inoltre opportuno stabilire norme comuni per creare un mercato interno efficiente per la concessione di prestiti da parte dei FIA, per assicurare un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, per consentire ai FIA di accrescere la propria attività concedendo prestiti in tutti gli Stati membri e per facilitare l'accesso ai finanziamenti da parte delle imprese dell'Unione, un obiettivo chiave dell'Unione dei mercati dei capitali, come indicato nella comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 intitolata «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione». Tuttavia, data la rapida crescita del mercato del credito privato, è necessario affrontare i potenziali rischi microprudenziali e macroprudenziali che potrebbero derivare dalla concessione di prestiti da parte dei FIA e diffondersi all'intero sistema finanziario. Le norme applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti dovrebbero essere armonizzate al fine di migliorare la gestione del rischio in tutto il mercato finanziario e aumentare la trasparenza per gli investitori. A fini di chiarezza, le disposizioni di cui alla presente direttiva applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti non dovrebbero impedire agli Stati membri di stabilire quadri nazionali in materia di prodotti che definiscano determinate categorie di FIA con norme più restrittive.

14) La concessione di prestiti non è sempre effettuata direttamente dal FIA. Può succedere che un FIA conceda un prestito indirettamente tramite un terzo o una società veicolo che concede il prestito per o per conto del FIA, o per o per conto del GEFIA in relazione al FIA, prima di assumere esposizioni sul prestito. Per evitare l'elusione della direttiva 2011/61/UE, qualora tale FIA o GEFIA partecipi alla strutturazione del prestito o definisca o concordi preliminarmente le sue caratteristiche, tali circostanze dovrebbero essere considerate quali attività di concessione di prestiti e dovrebbero essere soggette a tale direttiva.

15) I FIA che concedono prestiti ai consumatori sono soggetti ai requisiti di altri strumenti del diritto dell'Unione applicabili ai prestiti ai consumatori, tra cui la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e la direttiva (UE) 2021/2167. Tali strumenti del diritto dell'Unione definiscono le tutele di base dei debitori a livello dell'Unione. Tuttavia, e per motivi imperativi di interesse pubblico, gli Stati membri dovrebbero poter vietare la concessione di prestiti ai consumatori da parte dei FIA nel loro territorio.

16) Per sostenere la gestione professionale dei FIA e per attenuare i rischi per la stabilità finanziaria, è opportuno che i GEFIA che gestiscono FIA che svolgono attività di concessione di prestiti, indipendentemente dal fatto che tali FIA rientrino o meno nella definizione di FIA concedenti prestiti, dispongano di politiche, procedure e processi efficaci per la concessione di prestiti. Essi dovrebbero inoltre mettere in atto politiche, procedure e processi efficaci per valutare il rischio di credito e gestire e monitorare il loro portafoglio di crediti qualora i FIA che gestiscono svolgano attività di concessione di prestiti, anche nel caso in cui tali FIA assumano esposizioni sui prestiti tramite terzi. Tali politiche, procedure e processi dovrebbero essere proporzionati all'entità della concessione di prestiti e dovrebbero essere sottoposti a riesame.

17) Per contenere il rischio di interconnessione tra i FIA concedenti prestiti e altri partecipanti ai mercati finanziari, i GEFIA di tali FIA dovrebbero, quando il mutuatario è un istituto finanziario, essere tenuti a diversificare il loro rischio e a mantenere la loro esposizione entro limiti specifici.

18) Per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario e introdurre garanzie proporzionate, i FIA concedenti prestiti dovrebbero essere soggetti a un limite di leva finanziaria che varia a seconda che siano di tipo aperto o chiuso. Il rischio per la stabilità finanziaria è maggiore per i FIA di tipo aperto, che possono essere soggetti ad elevati livelli di rimborsi. In linea con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria, il limite di leva finanziaria non dovrebbe dipendere dal fatto che un FIA concedente prestiti sia commercializzato presso investitori professionali e al dettaglio o solo presso investitori professionali. Il metodo degli impegni fornisce un quadro completo e solido per calcolare la leva finanziaria conformemente agli standard internazionali e, in particolare, per tenere conto della leva finanziaria sintetica creata dai derivati. Tali limiti di leva finanziaria non dovrebbero impedire alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA di imporre limiti di leva finanziaria più rigorosi qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario.

19) Per limitare i conflitti di interesse, è opportuno che i GEFIA e il loro personale non ricevano prestiti dai FIA che gestiscono. Analogamente, è opportuno vietare al depositario del FIA e al delegato del depositario, al delegato del GEFIA e al suo personale e alle entità che appartengono allo stesso gruppo del GEFIA di ricevere prestiti dai FIA interessati.

20) Per evitare azzardi morali e mantenere la qualità generale del credito per i prestiti concessi dai FIA, tali prestiti dovrebbero essere soggetti a un obbligo di mantenimento del rischio («risk retention») quando sono trasferiti a terzi. Allo stesso scopo, è opportuno vietare ai GEFIA di gestire un FIA che concede prestiti al solo scopo di venderli a terzi (strategia «originate-to-distribute»), indipendentemente dal fatto che tale FIA rientri o meno nella definizione di FIA concedente prestiti. I prestiti dovrebbero essere concessi al solo scopo di investire il capitale raccolto dal FIA conformemente alla sua strategia di investimento e ai vincoli normativi. Tuttavia, il GEFIA dovrebbe essere in grado di attuare tale strategia di investimento nel migliore interesse degli investitori del FIA. Ciò significa che sono necessarie deroghe alle norme sul mantenimento del rischio, che dovrebbero coprire i casi in cui il mantenimento di una parte del prestito non è compatibile con l'attuazione della strategia di investimento del FIA o con i requisiti normativi, compresi i requisiti sui prodotti, imposti al FIA e al suo gestore. Tali casi comprendono le situazioni in cui il mantenimento di una parte del prestito comporterebbe il superamento dei limiti di investimento o di diversificazione del FIA o una violazione dei requisiti normativi, come le misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), o in cui il FIA sta entrando in liquidazione, o in cui la situazione del mutuatario è cambiata, ad esempio in caso di fusione o di inadempimento del mutuatario se la strategia di investimento del FIA non consiste nel gestire attività deteriorate, o in cui l'allocazione delle attività del FIA è cambiata, con la conseguenza che il FIA non persegue più l'esposizione a un settore specifico o a una specifica classe di attività. Un GEFIA dovrebbe, su richiesta delle autorità competenti del proprio Stato membro di origine, giustificare la propria decisione di avvalersi di tale deroga alle norme sul mantenimento del rischio, e dovrebbe essere tenuto a rispettare su base continuativa il principio generale di divieto delle strategie «originate-to-distribute».

21) I prestiti a lungo termine e illiquidi detenuti da un FIA potrebbero creare disallineamenti di liquidità se la forma aperta del FIA permette agli investitori di riscattare le loro quote o azioni frequentemente. E' quindi necessario attenuare i rischi legati alla trasformazione delle scadenze imponendo una forma chiusa per i FIA concedenti prestiti. Questi ultimi dovrebbero tuttavia poter operare in modo aperto a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti, tra cui un sistema di gestione della liquidità che riduca al minimo i disallineamenti di liquidità, garantisca il trattamento equo degli investitori e sia soggetto alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA. Al fine di garantire criteri coerenti che permettano alle autorità competenti di determinare se un FIA concedente prestiti può mantenere una forma aperta, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire tali criteri, tenendo debitamente conto della natura, del profilo di liquidità e delle esposizioni dei FIA concedenti prestiti.

22) E' opportuno chiarire che se un FIA che concede prestiti o un GEFIA, in relazione alle attività di prestito del FIA dallo stesso gestito, è soggetto agli obblighi di cui alla direttiva 2011/61/UE e agli obblighi di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013 (10), (UE) n. 346/2013 (11) e (UE) 2015/760 (12) del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti specifici sul prodotto di cui al capo II del regolamento (UE) n. 345/2013, al capo II del regolamento (UE) n. 346/2013 e al regolamento (UE) 2015/760 dovrebbero prevalere sulle norme più generali di cui alla direttiva 2011/61/UE.

23) In ragione della natura potenzialmente illiquida e a lungo termine delle attività dei FIA che concedono prestiti, i GEFIA potrebbero avere difficoltà a conformarsi alle modifiche dei requisiti normativi introdotte durante il ciclo di vita dei FIA che gestiscono senza compromettere la fiducia dei loro investitori. E' pertanto necessario applicare disposizioni transitorie a determinati requisiti per i FIA costituiti prima dell'adozione della presente direttiva. Tuttavia, tali FIA e GEFIA dovrebbero altresì poter scegliere di essere soggetti a tali norme, a condizione che le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA ne siano informate. Inoltre, le norme applicabili alla concessione di prestiti e ai FIA concedenti prestiti, ad eccezione dei limiti di leva finanziaria e di investimento e dell'obbligo per i FIA concedenti prestiti di operare come fondi chiusi, dovrebbero applicarsi solo ai prestiti concessi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

24) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza. Per migliorare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi per i GEFIA, potrebbero essere eliminate le duplicazioni degli obblighi di segnalazione che esistono ai sensi del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare i regolamenti (UE) n. 600/2014 (13) e (UE) 2019/834 (14) del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1011/2012 (15) e (UE) n. 1073/2013 (16) della Banca centrale europea. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), l'ESMA (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e la Banca centrale europea (BCE), con il sostegno delle autorità competenti, se necessario, dovrebbero valutare le esigenze in termini di dati delle diverse autorità di vigilanza in modo che le modifiche del modello per le segnalazioni a fini di vigilanza per i GEFIA siano efficaci.

25) Per ridurre le duplicazioni delle segnalazioni e i relativi oneri di segnalazione per i GEFIA e garantire un riutilizzo efficiente dei dati da parte delle autorità, i dati comunicati dai GEFIA alle autorità competenti dovrebbero essere messi a disposizione delle altre autorità competenti interessate, delle AEV e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), come stabilito nella raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 7 dicembre 2017 (19), ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti, così come dei membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a fini esclusivamente statistici.

26) In vista di future modifiche degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno ampliare lo spettro dei dati che possono essere richiesti ai GEFIA, eliminando le limitazioni a tale spettro che si concentrano sulle operazioni e sulle esposizioni o sulle controparti principali e aggiungendo altre categorie di dati da fornire alle autorità competenti. Se l'ESMA ritiene che sia opportuno fornire periodicamente alle autorità di vigilanza un'informativa completa sul portafoglio, le disposizioni della direttiva 2011/61/UE dovrebbero consentire il necessario ampliamento della portata delle segnalazioni.

27) Al fine di garantire l'armonizzazione coerente degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza da parte dei GEFIA, sostituendo in tal modo il modello di segnalazione stabilito nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 24 della direttiva 2011/61/UE, nonché la frequenza e le tempistiche della segnalazione. Per quanto riguarda le informazioni da comunicare sugli accordi di delega, le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero limitarsi a stabilire il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare. Le norme tecniche di regolamentazione non dovrebbero aggiungere elementi non previsti dalla direttiva 2011/61/UE.

28) Per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda i formati, standard relativi ai dati, i metodi e le modalità per la segnalazione da parte dei GEFIA. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

29) Al fine di garantire una risposta più efficace alle pressioni sulla liquidità in periodi di stress del mercato e meglio tutelare gli investitori, la direttiva 2011/61/UE dovrebbe stabilire norme per attuare la raccomandazione del CERS del 7 dicembre 2017.

30) Per consentire ai GEFIA di FIA di tipo aperto stabiliti in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, i GEFIA dovrebbero essere tenuti a selezionare e includere nel regolamento o nei documenti costitutivi del FIA almeno due strumenti di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato V, punti da 2 ad 8, della direttiva 2011/61/UE. A titolo di deroga, se gestisce un FIA autorizzato come fondo del mercato monetario a norma del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), il GEFIA dovrebbe poter decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità da tale elenco. Tali strumenti di gestione della liquidità dovrebbero essere adeguati alla strategia di investimento, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del FIA. I GEFIA dovrebbero attivare tali strumenti di gestione della liquidità quando necessario per tutelare gli interessi degli investitori in FIA. Inoltre, i GEFIA di FIA di tipo aperto dovrebbero sempre avere la possibilità di sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi, o di attivare i conti side pocket, in circostanze eccezionali e se giustificato tenuto conto degli interessi degli investitori in FIA. Quando un GEFIA decide di sospendere le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi, dovrebbe informarne senza indebito ritardo le autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Quando un GEFIA decide di attivare o disattivare i conti side pocket, dovrebbe notificarlo alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'attivazione o disattivazione di tale strumento di gestione della liquidità. Un GEFIA dovrebbe inoltre notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine se attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell'attività previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.

31) In particolare, e per rafforzare la tutela degli investitori, è opportuno specificare che l'uso del rimborso in natura non è adatto agli investitori al dettaglio e dovrebbe pertanto essere attivato solo per soddisfare le richieste di rimborso degli investitori professionali. Allo stesso tempo, dovrebbero essere affrontati i rischi di disparità di trattamento tra gli investitori che riscattano e gli altri detentori di quote o azionisti.

32) Per poter prendere una decisione d'investimento in linea con la loro propensione al rischio e le loro esigenze di liquidità, è opportuno che gli investitori siano informati delle condizioni per l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità.

33) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte dei GEFIA dei fondi di tipo aperto e di facilitare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V della direttiva 2011/61/UE, tenendo debitamente conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti dei FIA. E' opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA e che non limitino la capacità dei GEFIA di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attivi, le giurisdizioni e le condizioni di mercato. Al fine di garantire un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, è opportuno che l'ESMA elabori orientamenti sulla selezione e la calibrazione degli strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA. Tali orientamenti dovrebbero riconoscere che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA.

34) I depositari rivestono un ruolo importante nella salvaguardia degli interessi degli investitori e dovrebbero essere in grado di svolgere i loro compiti indipendentemente dal tipo di soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività dei FIA. E' pertanto necessario, quando forniscono servizi di custodia ai FIA, includere i depositari centrali di titoli (CSD) nella catena di custodia al fine di garantire che, in tutti i casi, vi sia un flusso di informazioni stabile tra il soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività di un FIA e il depositario. Per evitare un lavoro inutile, i depositari non dovrebbero esercitare ex ante la dovuta diligenza quando intendono delegare la custodia ai CSD.

35) Per migliorare l'efficacia e la cooperazione in materia di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un GEFIA dovrebbero poter presentare alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA in questione una richiesta motivata di intraprendere un'azione di vigilanza nei suoi confronti.

36) Per migliorare la cooperazione in materia di vigilanza l'ESMA dovrebbe inoltre poter richiedere alle autorità competenti di portare alla sua attenzione i casi connotati da implicazioni transfrontaliere e che possono influire sulla tutela degli investitori o sulla stabilità finanziaria. L'esame di questi casi da parte dell'ESMA fornirebbe alle altre autorità competenti una migliore comprensione delle questioni discusse e contribuirebbe a prevenire casi simili in futuro e a tutelare l'integrità del mercato dei FIA.

37) Per sostenere la convergenza in materia di vigilanza per quanto riguarda le deleghe, l'ESMA dovrebbe ricevere informazioni più complete sull'applicazione della presente direttiva, anche nel settore della vigilanza e del controllo adeguati degli accordi di delega, in tutti gli Stati membri. A tal fine dovrebbe basarsi sugli obblighi di segnalazione alle autorità competenti e sull'esercizio, nel settore della delega, dei suoi poteri di convergenza in materia di vigilanza, prima dei successivi riesami delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. L'ESMA dovrebbe fornire una relazione che analizzi le prassi di mercato relative alla delega, il rispetto delle norme in materia di delega e i requisiti di sostanza, come quelli relativi alle risorse umane e tecniche che i GEFIA, le società di gestione e i loro delegati impiegano per svolgere le loro funzioni.

38) Il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (21) stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l'integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari. E' importante adottare un approccio orizzontale alle norme in materia trasparenza sulla sostenibilità per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari. I FIA e gli OICVM possono apportare un contributo importante agli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali. La crescita del mercato dei FIA e degli OICVM deve inoltre essere coerente con altri obiettivi dell'Unione e dovrebbe pertanto essere indirizzata verso la promozione di una crescita sostenibile. I GEFIA e le società di gestione degli OICVM dovrebbero essere in grado di dimostrare di rispettare su base continuativa gli obblighi che loro incombono a norma del regolamento (UE) 2019/2088. Di conseguenza, i GEFIA e le società di gestione degli OICVM dovrebbero integrare i parametri ambientali, sociali e di governance (ESG) nelle norme in materia di governance e di gestione del rischio utilizzate a sostegno delle loro decisioni di investimento. I GEFIA e le società di gestione degli OICVM dovrebbero inoltre applicare le norme in materia di governance e di gestione del rischio alle loro decisioni di investimento e alla loro valutazione dei rischi pertinenti, compresi i rischi ambientali, sociali e di governance. Ciò è ancora più importante quando i GEFIA e le società di gestione degli OICVM formulano dichiarazioni sulle politiche di investimento sostenibile dei FIA e degli OICVM che gestiscono. Tali decisioni di investimento e valutazioni del rischio dovrebbero essere adottate nel migliore interesse degli investitori in FIA e OICVM. L'ESMA dovrebbe aggiornare i suoi orientamenti sulle politiche retributive sane a norma delle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE per quanto riguarda l'allineamento degli incentivi ai rischi ESG nelle politiche retributive.

39) La commercializzazione degli OICVM non è sempre effettuata direttamente dalla società di gestione, ma da uno o più distributori per conto della società di gestione o per proprio conto. In particolare, vi potrebbero essere casi in cui un consulente finanziario indipendente commercializza un OICVM senza che la società di gestione ne sia a conoscenza. La maggior parte dei distributori di fondi è soggetta ai requisiti normativi a norma della direttiva 2014/65/UE o della direttiva (UE) 2016/97, che definiscono l'ambito e la portata delle loro responsabilità nei confronti dei propri clienti. La direttiva 2009/65/CE dovrebbe pertanto riconoscere la diversità dei regimi di distribuzione e distinguere tra, da un lato, i regimi in cui un distributore opera per conto della società di gestione, che dovrebbero essere considerati accordi di delega, e dall'altro i regimi in cui un distributore agisce per proprio conto quando commercializza gli OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi vita a norma della direttiva (UE) 2016/97, nel qual caso le disposizioni della direttiva 2009/65/CE in materia di delega non dovrebbero applicarsi indipendentemente da eventuali regimi di distribuzione tra la società di gestione e il distributore.

40) In alcuni mercati concentrati manca un'offerta competitiva di servizi di depositario. Per far fronte a tale carenza, che può comportare un aumento dei costi per i GEFIA e ridurre l'efficienza del mercato dei FIA, gli Stati membri dovrebbero poter autorizzare le loro autorità competenti a consentire la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro. Tale possibilità dovrebbe essere utilizzata solo quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente direttiva e previa approvazione delle autorità competenti del FIA. Poiché la decisione di autorizzare la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro non dovrebbe essere automatica, anche quando tali condizioni sono soddisfatte, le autorità competenti dovrebbero adottare tale decisione solo dopo aver effettuato una valutazione caso per caso della mancanza di pertinenti servizi di depositario nello Stato membro di origine del FIA, tenendo conto della strategia di investimento di tale fondo.

41) Nel contesto del suo riesame della direttiva 2011/61/UE, la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del funzionamento della deroga che consente la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro e dei potenziali vantaggi e rischi, tra cui l'incidenza sulla tutela degli investitori, sulla stabilità finanziaria, sull'efficienza della vigilanza e sulla disponibilità delle scelte di mercato, della modifica della portata di tale deroga, in linea con gli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali.

42) La possibilità di nominare un depositario stabilito in un altro Stato membro dovrebbe essere accompagnata da un maggiore raggio d'azione della vigilanza. I depositari dovrebbero pertanto essere tenuti a cooperare non solo con le proprie autorità competenti, ma anche con le autorità competenti del FIA per il quale i depositari sono stati nominato e con le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA, se tali autorità competenti sono situate in uno Stato membro diverso da quello del depositario.

43) Per meglio tutelare gli investitori, è opportuno incrementare il flusso di informazioni dai GEFIA agli investitori. Per consentire agli investitori in FIA di seguire meglio le spese del FIA, i GEFIA dovrebbero individuare le commissioni, gli oneri e le spese a carico del GEFIA e che successivamente sono direttamente o indirettamente imputati al FIA o a uno dei suoi investimenti. I GEFIA dovrebbero riferire periodicamente in merito a tali commissioni, oneri e spese. E' inoltre opportuno che i GEFIA siano tenuti a comunicare agli investitori la composizione del portafoglio dei prestiti concessi.

44) Per aumentare la trasparenza del mercato e utilizzare efficacemente i dati di mercato sui FIA disponibili, l'ESMA dovrebbe essere autorizzata a divulgare i dati di mercato a sua disposizione in forma aggregata o sintetica ed è quindi opportuno allentare il livello di riservatezza per consentire tale uso dei dati.

45) Gli obblighi per i soggetti di paesi terzi con accesso al mercato interno dovrebbero essere allineati alle norme di cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (22). Dovrebbero inoltre essere allineati alle norme stabilite nell'azione comune intrapresa dagli Stati membri per quanto riguarda le giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, come indicato nelle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. In particolare, i FIA non UE, i GEFIA non UE che sono attivi in singoli Stati membri e i depositari stabiliti in un paese terzo non dovrebbero essere situati in un paese terzo ad alto rischio ai sensi della direttiva (UE) 2015/849, né in un paese terzo considerato non cooperativo in materia fiscale, fatto salvo, in alcuni casi, un periodo di tolleranza qualora un paese sia successivamente identificato come paese terzo ad alto rischio ai sensi di tale direttiva o sia aggiunto alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali. I requisiti dovrebbero inoltre garantire uno scambio adeguato ed efficace di informazioni in materia fiscale, in linea con le norme internazionali quali quelle di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

46) La direttiva 2009/65/CE dovrebbe garantire che le condizioni per le società di gestione degli OICVM siano comparabili a quelle per i GEFIA, laddove non vi sia motivo di mantenere differenze normative tra gli OICVM e i GEFIA. Tale sarebbe il caso per il regime di delega, il trattamento normativo dei soggetti che esercitano le funzioni di custodia, gli obblighi in materia di segnalazioni a fini di vigilanza e la disponibilità e l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità.

47) Per assicurare l'applicazione uniforme dei requisiti di sostanza per le società di gestione degli OICVM, è opportuno chiarire che al momento di presentare la domanda di autorizzazione, una società di gestione dovrebbe fornire alle autorità competenti informazioni sulle risorse umane e tecniche che impiega per svolgere le sue funzioni e, se del caso, per controllare i suoi delegati. E' opportuno che almeno due persone fisiche impiegate a tempo pieno dalla società di gestione o che sono dirigenti o membri dell'organo di gestione della società di gestione e che sono domiciliate, nel senso che hanno la loro residenza abituale, nell'Unione, siano nominate per condurre le attività della società di gestione. Indipendentemente da tale minimo legale, potrebbero essere necessarie maggiori risorse a seconda delle dimensioni e della complessità della società di gestione e degli OICVM che la stessa gestisce.

48) Per allineare i quadri giuridici delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la delega, alle società di gestione degli OICVM dovrebbe essere imposto di giustificare alle autorità competenti la delega delle loro funzioni e fornire ragioni obiettive per la delega.

49) La delega può permettere la gestione efficiente dei portafogli di investimento e il reperimento delle competenze necessarie in un particolare mercato geografico o una particolare classe di attività. Tuttavia, è importante che le autorità di vigilanza dispongano di informazioni aggiornate sui principali elementi degli accordi di delega. Per ottenere un quadro attendibile delle attività di delega nell'Unione, le società di gestione dovrebbero fornire periodicamente alle autorità competenti informazioni sugli accordi di delega che comportano la delega delle funzioni di gestione collettiva o individuale del portafoglio o di gestione del rischio. Le società di gestione dovrebbero pertanto, in relazione a ciascuno degli OICVM che gestiscono, comunicare informazioni sui delegati, un elenco e la descrizione delle attività delegate, l'importo e la percentuale delle attività dell'OICVM gestito che sono oggetto di accordi di delega per quanto riguarda la funzione di gestione del portafoglio, una descrizione del modo in cui la società di gestione sorveglia, monitora e controlla il delegato, informazioni sugli accordi di subdelega e la data di inizio e di scadenza degli accordi delega e di subdelega. A fini di chiarezza, è opportuno precisare che i dati raccolti riguardo all'importo e alla percentuale delle attività degli OICVM gestiti che sono oggetto di accordi di delega per quanto riguarda la funzione di gestione del portafoglio hanno lo scopo di fornire un quadro più completo del funzionamento della delega e non costituiscono di per sé un indicatore probatorio per determinare l'adeguatezza della sostanza o gli accordi di gestione del rischio, né l'efficacia dei meccanismi di vigilanza o di controllo a livello del gestore. Tali informazioni dovrebbero essere comunicate alle autorità competenti nell'ambito del regime delle segnalazioni a fini di vigilanza disciplinato dalla direttiva 2009/65/CE.

50) Per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 2009/65/CE è opportuno chiarire che le norme in materia di delega di cui a tale direttiva si applicano a tutte le funzioni elencate nell'allegato II di tale direttiva e all'elenco di servizi ausiliari di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della stessa.

51) Al fine di allineare ulteriormente le norme sulla delega applicabili ai GEFIA e agli OICVM e di ottenere un'applicazione più uniforme delle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per specificare le condizioni per la delega da una società di gestione di OICVM a un terzo e le condizioni alle quali una società di gestione di OICVM può essere considerata una società fantasma e pertanto non può più essere considerata il gestore dell'OICVM. E' di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (23). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

52) La presente direttiva dovrebbe attuare la raccomandazione del CERS del 7 dicembre 2017 relativa all'armonizzazione degli strumenti di gestione della liquidità e al loro utilizzo da parte dei gestori di fondi aperti, che includono gli OICVM, per consentire una risposta più efficace alle pressioni sulla liquidità in tempi di stress del mercato e una migliore tutela degli investitori.

53) Per consentire agli OICVM stabiliti in qualsiasi Stato membro di far fronte alle pressioni per i rimborsi in condizioni di stress del mercato, essi dovrebbero essere tenuti a selezionare e includere nel loro regolamento o nei documenti costitutivi almeno due strumenti di gestione della liquidità dall'elenco armonizzato di cui all'allegato IIA, punti da 2 ad 8, della direttiva 2009/65/CE. A titolo di deroga, un OICVM autorizzato come fondo del mercato monetario a norma del regolamento (UE) 2017/1131 dovrebbe poter decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità da tale elenco. Tali strumenti di gestione della liquidità dovrebbero essere adeguati alla strategia di investimento, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso dell'OICVM. Gli OICVM dovrebbero attivare tali strumenti di gestione della liquidità quando necessario per tutelare gli interessi degli investitori in OICVM. Inoltre, gli OICVM dovrebbero sempre avere la possibilità di sospendere temporaneamente le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi, o di attivare i conti side pocket, in circostanze eccezionali e se giustificato tenuto conto degli interessi degli investitori in OICVM. Quando un OICVM decide di sospendere le sottoscrizioni, i riacquisti e i rimborsi, dovrebbe informarne senza indebito ritardo le autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Quando un OICVM decide di attivare o disattivare i conti side pocket, dovrebbe notificarlo alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine entro un periodo di tempo ragionevole prima dell'attivazione o disattivazione di tale strumento di gestione della liquidità. Un OICVM dovrebbe inoltre notificare alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine se attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell'attività previsto dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi dell'OICVM. Ciò permetterebbe alle autorità di vigilanza di gestire meglio le potenziali ricadute delle tensioni di liquidità sul mercato nel suo complesso.

54) In particolare, e per rafforzare la tutela degli investitori, è opportuno specificare che l'uso del rimborso in natura non è adatto agli investitori al dettaglio e dovrebbe pertanto essere attivato solo per soddisfare le richieste di rimborso degli investitori professionali. Allo stesso tempo, dovrebbero essere affrontati i rischi di disparità di trattamento tra gli investitori che riscattano e gli altri detentori di quote.

55) Per poter prendere una decisione d'investimento in linea con la loro propensione al rischio e le loro esigenze di liquidità, è opportuno che gli investitori in OICVM siano informati delle condizioni per l'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità.

56) Al fine di garantire un'armonizzazione coerente in materia di gestione del rischio di liquidità da parte degli OICVM e di facilitare la convergenza del mercato e in materia di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato IIA della direttiva 2009/65/CE, tenendo debitamente conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti degli OICVM. E' opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA e che non limitino la capacità degli OICVM di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attivi, le giurisdizioni e le condizioni di mercato. Al fine di garantire un livello uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, è opportuno che l'ESMA elabori orientamenti sulla selezione e la calibrazione degli strumenti di gestione della liquidità da parte delle società di gestione. Tali orientamenti dovrebbero riconoscere che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM.

57) Per favorire il monitoraggio del mercato da parte delle autorità di vigilanza, è opportuno migliorare la raccolta e la condivisione delle informazioni ottenute mediante le segnalazioni a fini di vigilanza, imponendo agli OICVM obblighi di segnalazione a fini di vigilanza. Per migliorare l'efficienza e ridurre gli oneri amministrativi per le società di gestione, potrebbero essere eliminate le duplicazioni degli obblighi di segnalazione che esistono a norma della legislazione dell'Unione e nazionale, in particolare il regolamento (UE) n. 600/2014, il regolamento (UE) 2019/834, il regolamento (UE) n. 1011/2012 e il regolamento (UE) n. 1073/2013. Le AEV e la BCE, con il sostegno delle autorità competenti, ove necessario, dovrebbero valutare le esigenze in materia di dati delle diverse autorità di vigilanza, in modo da garantire che le informazioni da comunicare nell'ambito del modello per le segnalazioni a fini di vigilanza per gli OICVM siano sufficienti.

58) Per ridurre le duplicazioni delle segnalazioni e i relativi oneri di segnalazione per gli OICVM e garantire un riutilizzo efficiente dei dati da parte delle autorità, i dati comunicati dagli OICVM alle autorità competenti dovrebbero essere messi a disposizione delle altre autorità competenti interessate, dell'ESMA, delle altre AEV e del CERS, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento dei loro compiti, così come dei membri del SEBC a fini esclusivamente statistici.

59) Al fine di garantire l'armonizzazione coerente degli obblighi di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 e all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per specificare il contenuto, i formati e le procedure per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza da parte delle società di gestione, come pure la frequenza e le tempistiche della segnalazione. Per quanto riguarda le informazioni da comunicare sugli accordi di delega, le norme tecniche di regolamentazione dovrebbero limitarsi a stabilire il livello adeguato di standardizzazione delle informazioni da comunicare. E' opportuno che tali norme tecniche di regolamentazione siano adottate sulla base di un progetto elaborato dall'ESMA. Le norme tecniche di regolamentazione non dovrebbero aggiungere elementi non previsti dalla direttiva 2009/65/CE.

60) Per standardizzare il processo di segnalazione a fini di vigilanza, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le norme tecniche di attuazione elaborate dall'ESMA per quanto riguarda il formato, le norme relative ai dati, i metodi e le modalità per la segnalazione da parte delle società di gestione. La Commissione dovrebbe adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

61) Per garantire la tutela degli investitori, e in particolare per garantire che, in tutti i casi, vi sia un flusso di informazioni stabile tra il soggetto che esercita le funzioni di custodia delle attività degli OICVM e il depositario, è opportuno ampliare il regime applicabile al depositario al fine di includere i CSD nella catena di custodia quando forniscono servizi di custodia agli OICVM. Per evitare un lavoro inutile, i depositari non dovrebbero esercitare ex ante la dovuta diligenza quando intendono delegare la custodia ai CSD.

62) Per migliorare l'efficacia e la cooperazione in materia di vigilanza, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM dovrebbero poter presentare all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM una richiesta motivata di intraprendere un'azione di vigilanza nei confronti di tale OICVM.

63) Per migliorare la cooperazione in materia di vigilanza l'ESMA dovrebbe inoltre poter richiedere alle autorità competenti di portare alla sua attenzione i casi connotati da implicazioni transfrontaliere e che potrebbero influire sulla tutela degli investitori o sulla stabilità finanziaria. L'esame di questi casi da parte dell'ESMA fornirebbe alle altre autorità competenti una migliore comprensione delle questioni discusse e contribuirebbe a prevenire casi simili in futuro e a tutelare l'integrità del mercato degli OICVM.

64) Fatte salve le norme sulla segretezza applicabili attualmente, è opportuno migliorare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali. Tali scambi dovrebbero essere conformi al diritto nazionale e le informazioni, se provengono da un altro Stato membro, dovrebbero essere comunicate solo con l'esplicito accordo dell'autorità competente che le ha comunicate.

65) Le direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE impongono alle società di gestione dei GEFIA e degli OICVM di agire con la competenza, l'impegno e la diligenza necessari, nel miglior interesse dei fondi di investimento che gestiscono e dei loro investitori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto imporre alle società di gestione dei GEFIA e degli OICVM di agire in modo onesto ed equo per quanto riguarda le commissioni e gli oneri addebitati agli investitori. Nel 2020 l'ESMA ha elaborato una nota informativa sulla vigilanza per promuovere la convergenza in materia di vigilanza sui costi nei FIA e negli OICVM e per sviluppare un insieme di criteri al fine di sostenere le autorità competenti nella valutazione del concetto di «costi ingiustificati» ("undue cost») e nella vigilanza sull'obbligo di impedire che agli investitori vengano addebitati costi ingiustificati. Tali criteri sono intesi a fornire orientamenti alle autorità competenti, promuovendo al contempo la convergenza in materia di vigilanza nel contesto dell'Unione dei mercati dei capitali. Tuttavia, a causa della mancanza di una definizione chiara di costi ingiustificati, attualmente esistono pratiche di mercato e di vigilanza divergenti per quanto riguarda i costi che il settore e le autorità di vigilanza potrebbero considerare ingiustificati, ed elementi di prova hanno dimostrato una disparità tra i costi applicati nei diversi Stati membri e tra i costi addebitati agli investitori al dettaglio e quelli addebitati agli investitori professionali. Le modifiche proposte alle direttive 2011/61/UE e 2009/65/CE, nel contesto della strategia dell'Unione per gli investimenti al dettaglio, intendono affrontare tale questione, imponendo ai gestori dei fondi di stabilire un solido processo di determinazione dei prezzi, che comprenda l'individuazione, l'analisi e il riesame dei costi addebitati, direttamente o indirettamente, ai fondi di investimento o ai detentori di loro quote e introducendo un obbligo di compensare gli investitori se sono stati loro addebitati costi ingiustificati. L'ESMA dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in cui valuta l'entità, i motivi e le differenze dei costi addebitati agli investitori al dettaglio, incluse le differenze derivanti dalla natura dei FIA e degli OICVM interessati, e analizza se i criteri indicati nella nota informativa sulla vigilanza devono essere integrati in relazione al concetto di costi ingiustificati. Al fine di sostenere le autorità competenti nella vigilanza dei costi e l'ESMA nella sua analisi delle questioni connesse ai costi, le autorità competenti dovrebbero raccogliere dati sui costi da condividere con l'ESMA una tantum. Tale raccolta di dati aumenterebbe le competenze dell'ESMA nell'ambito della segnalazione sui costi, al fine di fornire al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alle autorità competenti una consulenza tecnica sulla raccolta di dati sui costi nel contesto della strategia dell'Unione per gli investimenti al dettaglio. Sulla base di tale relazione, l'ESMA dovrebbe svolgere attività, in conformità dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, per sviluppare un'interpretazione comune del concetto di costi ingiustificati.

66) La denominazione di un FIA e di un OICVM è un elemento distintivo che influenza le scelte degli investitori e dà una prima impressione della strategia e degli obiettivi di investimento del fondo. Sebbene la denominazione di un FIA e di un OICVM faccia già parte delle informazioni precontrattuali fornite agli investitori, è utile sottolineare l'importanza della denominazione mettendo in evidenza in modo specifico che essa costituisce un'informazione precontrattuale essenziale nelle informazioni chiave e nel prospetto, che dovrebbero essere forniti agli investitori al dettaglio prima che essi investano in tale FIA e agli investitori prima che essi investano in tale OICVM. In conformità della direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio (24), a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli OICVM commercializzati presso gli investitori al dettaglio sono soggetti agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). A decorrere da tale data, l'obbligo per una società di gestione di OICVM o una società di investimento di elaborare un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (key investor information document - KIID) è stato sostituito dall'obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave (key information document - KID) in conformità del regolamento (UE) n. 1286/2014. Inoltre, i GEFIA che gestiscono FIA che sono commercializzati presso gli investitori al dettaglio sono anch'essi soggetti agli obblighi di cui a tale regolamento. Di conseguenza, ove i FIA e gli OICVM siano commercializzati presso gli investitori al dettaglio, i GEFIA e gli OICVM sono tenuti a includere nel documento contenente le informazioni chiave la denominazione del fondo e a garantire che tali informazioni siano accurate, corrette e chiare e non trasmettano un messaggio fuorviante o tale da creare confusione che indurrebbe in errore gli investitori. E' pertanto essenziale sottolineare che la denominazione di un FIA o di un OICVM è considerata altrettanto importante di qualsiasi altro documento precontrattuale ed è soggetta alle stesse norme di equità e trasparenza. Al fine di garantire un livello elevato e uniforme di tutela degli investitori nell'Unione, è opportuno che l'ESMA elabori orientamenti per specificare le situazioni in cui la denominazione di un FIA o di un OICVM potrebbe essere scorretta, poco chiara o fuorviante per l'investitore. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.

67) Nell'esercizio delle sue funzioni a norma delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, l'ESMA dovrebbe adottare un approccio basato sul rischio,

68) La BCE ha formulato il suo parere il 9 agosto 2022 (26),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

(1)

Posizione del Parlamento europeo del 7 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 febbraio 2024.

(2)

Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011).

(3)

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009).

(4)

Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016).

(5)

Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021).

(6)

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).

(7)

Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016).

(8)

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008).

(9)

Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(10)

Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013).

(11)

Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013).

(12)

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015).

(13)

Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014).

(14)

Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019).

(15)

Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca centrale europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli (GU L 305 dell'1.11.2012).

(16)

Regolamento (UE) n. 1073/2013 della Banca centrale europea, del 18 ottobre 2013, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi di investimento (GU L 297 del 7.11.2013).

(17)

Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(18)

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).

(19)

Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 7 dicembre 2017, relativa al rischio di liquidità e di leva finanziaria nei fondi di investimento (CERS/2017/6) (GU C 151 del 30.4.2018).

(20)

Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017).

(21)

Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).

(22)

Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).

(23)

GU L 123 del 12.5.2016.

(24)

Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 455 del 20.12.2021).

(25)

Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014).

(26)

GU C 379 del 3.10.2022.

Art. 1

Modifiche della direttiva 2011/61/UE

La direttiva 2011/61/UE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) la lettera ag) è sostituita dalla seguente:

«ag) «investitore professionale», l'investitore che sia considerato un cliente professionale o possa, su richiesta, essere trattato come cliente professionale ai sensi dell'allegato II della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

_______________

(*1) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014).»;"

b) sono aggiunte le lettere seguenti:

«ap) «depositario centrale di titoli», il depositario centrale di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

aq) «capitale del FIA», conferimenti di capitale aggregati e capitale impegnato non richiamato per un FIA, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori;

ar) «concessione del prestito» o «concedere un prestito», la concessione di un prestito:

i) direttamente da parte di un FIA in qualità di prestatore originario; oppure

ii) indirettamente attraverso un terzo o una società veicolo che concede un prestito per un FIA o per conto dello stesso, oppure per un GEFIA o per conto dello stesso rispetto al FIA, quando il GEFIA o il FIA partecipa alla strutturazione del prestito, o all'accordo preliminare delle sue caratteristiche o alla loro definizione, prima di assumere esposizioni sul prestito;

as) «prestito di azionista», un prestito concesso da un FIA a un'impresa nella quale detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto e che non può essere venduto a terzi indipendentemente dagli strumenti di capitale detenuti dal FIA nella stessa impresa;

at) «FIA concedente prestiti», un FIA:

i) la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti; oppure

ii) i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del suo valore patrimoniale netto;

au) «FIA che utilizza la leva finanziaria», un FIA le cui esposizioni sono aumentate dal GEFIA che lo gestisce, sia tramite il prestito di contante o di titoli oppure tramite la leva finanziaria inclusa in posizioni derivate o mediante qualsiasi altro mezzo.

_______________

(*2) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014).»;"

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 4, lettera b) è aggiunto il punto seguente:

«iv) qualsiasi altra funzione o attività già svolta dal GEFIA in relazione a un FIA da lui gestito a norma del presente articolo, o in relazione ai servizi che fornisce a norma del presente paragrafo, a condizione che eventuali conflitti di interesse creati dalla fornitura di tale funzione o attività ad altre parti siano gestiti in modo adeguato.»;

b) al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) l'amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;

d) le attività di gestione di crediti in conformità della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

_______________

(*3) Direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (GU L 438 dell'8.12.2021).»;"

c) il paragrafo 5 è così modificato:

i) la lettera b) è soppressa;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) l'amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011 che sono utilizzati nei FIA che gestiscono.»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'articolo 15, l'articolo 16, ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano nel caso in cui i servizi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b), del presente articolo, concernenti uno o più degli strumenti elencati nell'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE, siano prestati dai GEFIA.»

;

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri dispongono che il GEFIA che presenta domanda di autorizzazione fornisca alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine le seguenti informazioni relative al GEFIA:

a) informazioni sulle persone che conducono di fatto l'attività del GEFIA, in particolare per quanto riguarda le funzioni di cui all'allegato I, comprese:

i) una descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità di tali persone;

ii) una descrizione delle linee di riporto e delle responsabilità di tali persone all'interno e all'esterno del GEFIA;

iii) una visione globale dell'ammontare di tempo che ciascuna di tali persone dedica a ciascuna responsabilità;

iv) una descrizione delle risorse umane e tecniche che sostengono le attività di tali persone;

a bis) la denominazione legale e il codice identificativo giuridico pertinente del GEFIA;

b) informazioni sull'identità degli azionisti o dei soci del GEFIA, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che detengono partecipazioni qualificate, nonché gli importi delle partecipazioni;

c) un programma di attività che delinei la struttura organizzativa del GEFIA, ivi comprese informazioni sul modo in cui il GEFIA intende conformarsi agli obblighi cui è tenuto ai sensi dei capi II, III e IV e, laddove applicabili, dei capi da V a VIII della presente direttiva, e agli obblighi cui è tenuto a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4), e una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche idonee che il GEFIA impiegherà a tale scopo;

d) informazioni in materia di politiche e prassi remunerative del GEFIA ai sensi dell'articolo 13;

e) informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni in conformità dell'articolo 20, fra cui almeno:

i) per ciascun delegato:

- la denominazione legale e il codice identificativo pertinente,

- la giurisdizione in cui è stato istituito e

- se del caso, la sua autorità di vigilanza;

ii) una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA utilizza per:

- svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio nell'ambito del GEFIA e

- monitorare l'attività delegata;

iii) per ciascuno dei FIA che il GEFIA gestisce o che intende gestire:

- una breve descrizione della funzione di gestione del portafoglio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale e

- una breve descrizione della funzione di gestione del rischio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale;

iv) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza svolte dal GEFIA per monitorare l'attività delegata.

_______________

(*4) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).»;"

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le autorità competenti informano, su base trimestrale, l'AESFEM delle autorizzazioni rilasciate o ritirate conformemente al presente capo e di qualsiasi cambiamento dell'elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell'Unione da parte di GEFIA autorizzati.

L'AESFEM tiene un registro centrale pubblico che identifica ciascun GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva, le autorità competenti per ciascuno di tali GEFIA e un elenco dei FIA gestiti o commercializzati nell'Unione da detto GEFIA. Il registro è reso pubblicamente accessibile in formato elettronico.»

;

c) i paragrafi 6 e 7 sono soppressi;

d) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. Entro il 16 aprile 2029, l'AESFEM presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che analizza le prassi di mercato in materia di delega e la conformità ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e all'articolo 20, anche sulla base dei dati comunicati alle autorità competenti a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera d), e dell'esercizio dei poteri di convergenza dell'AESFEM in materia di vigilanza. La relazione analizza inoltre la conformità ai requisiti sostanziali della presente direttiva.»

;

4) all'articolo 8, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) le persone che conducono di fatto l'attività del GEFIA abbiano i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto alle strategie di investimento perseguite dai FIA gestiti dal GEFIA, i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica sono comunicati immediatamente alle autorità competenti degli Stati membri d'origine del GEFIA e l'attività del GEFIA è decisa da almeno due persone fisiche che soddisfino tali requisiti e che siano impiegate a tempo pieno dal GEFIA in questione o siano membri esecutivi o membri dell'organo direttivo del GEFIA impegnati a tempo pieno nella conduzione della sua attività e che siano domiciliate nell'Unione;»

5) all'articolo 12, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera f), l'AESFEM, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati dai GEFIA agli investitori dei FIA che gestiscono e spiega i motivi dell'entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura del FIA interessato. Nell'ambito di tale valutazione, l'AESFEM analizza, nel quadro dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'adeguatezza e l'efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell'AESFEM in materia di vigilanza sui costi.

Ai fini di tale relazione e a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all'AESFEM una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o del GEFIA in relazione alle operazioni del FIA, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell'AESFEM nell'ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare i GEFIA a fornire le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva.»

;

6) all'articolo 14 è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Se un GEFIA gestisce o intende gestire un FIA su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui tale FIA utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui un GEFIA nomina un terzo iniziatore come delegato in conformità dell'articolo 20, il GEFIA, tenendo conto di eventuali conflitti di interesse, presenta spiegazioni dettagliate e dimostra la propria conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine. In particolare, il GEFIA precisa le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interesse, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interesse per evitare che incidano negativamente sugli interessi del FIA e dei suoi investitori.»

;

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) è aggiunta la lettera seguente:

«d) per quanto riguarda le attività di concessione di prestiti, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la concessione del prestito.»;

ii) sono aggiunti i commi seguenti:

«Ai fini del primo comma, lettera d), qualora i GEFIA gestiscano FIA che svolgono attività di concessione di prestiti, incluso quando tali FIA assumono esposizioni sui prestiti tramite terzi, attuano politiche, procedure e processi efficaci per la valutazione del rischio di credito e per la gestione e il monitoraggio del loro portafoglio di crediti, mantengono aggiornati ed efficaci tali politiche, procedure e processi e li riesaminano periodicamente, con frequenza almeno annuale.

Fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), i requisiti di cui al primo comma, lettera d), e al secondo comma del presente paragrafo non si applicano alla concessione di prestiti di azionista qualora il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.»;

b) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«4 bis. Il GEFIA garantisce che, qualora un FIA da esso gestito conceda prestiti, il valore nozionale dei prestiti concessi da tale FIA a ogni singolo mutuatario non superi in totale il 20 % del capitale del FIA qualora il mutuatario sia uno dei soggetti seguenti:

a) un'impresa finanziaria quale definita all'articolo 13, punto 25, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*5);

b) un FIA; oppure

c) un OICVM.

La restrizione di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013 (*6), (UE) n. 346/2013 (*7) e (UE) 2015/760 (*8) del Parlamento europeo e del Consiglio.

4 ter. Un GEFIA assicura che la leva finanziaria di un FIA da lui gestito concedente prestiti non rappresenti più del:

a) 175 %, qualora il FIA sia di tipo aperto;

b) 300 %, qualora il FIA sia di tipo chiuso.

La leva finanziaria di un FIA concedente prestiti è espressa come il rapporto tra l'esposizione del FIA, calcolata secondo il metodo degli impegni definito mediante gli atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e il suo valore patrimoniale netto.

Gli accordi di assunzione in prestito interamente coperti dagli impegni di capitale contrattuali degli investitori del FIA concedente prestiti non sono considerati come esposizione ai fini del calcolo del rapporto di cui al secondo comma.

Qualora un FIA concedente prestiti violi i requisiti di cui al presente paragrafo e la violazione sia al di fuori del controllo del GEFIA che lo gestisce, il GEFIA, entro un periodo adeguato, adotta le misure che sono necessarie per rettificare la posizione, tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA concedente prestiti.

Fatti salvi i poteri delle autorità competenti di cui all'articolo 25, paragrafo 3, i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo non si applicano a un FIA concedente prestiti le cui attività di prestito consistono unicamente nel concedere prestiti di azionisti, a condizione che il valore nozionale di tali prestiti non superi in totale il 150 % del capitale del FIA.

4 quater. Il limite di investimento del 20 % di cui al paragrafo 4 bis:

a) si applica entro la data specificata nel regolamento, nei documenti costitutivi o nel prospetto del FIA, che non è posteriore a 24 mesi dalla data della prima sottoscrizione delle quote o delle azioni del FIA;

b) cessa di essere applicato quando il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA; e

c) è temporaneamente sospeso se il capitale del FIA è aumentato o ridotto.

La sospensione di cui al primo comma, lettera c), è limitata nel tempo al periodo che è strettamente necessario tenendo in debito conto gli interessi degli investitori nel FIA e, in ogni caso, non ha una durata superiore a 12 mesi.

4 quinquies. La data di applicazione di cui al paragrafo 4 quater, primo comma, lettera a), tiene conto delle specificità e delle caratteristiche delle attività in cui il FIA deve investire. In circostanze eccezionali, le autorità competenti del GEFIA, dietro presentazione di un piano di investimento debitamente giustificato, possono approvare una proroga di tale termine non superiore a 12 mesi.

4 sexies. Il GEFIA assicura che un FIA da esso gestito non conceda prestiti ai soggetti seguenti:

a) il GEFIA o il personale di tale GEFIA;

b) il depositario del FIA o i soggetti ai quali il depositario ha delegato funzioni in relazione al FIA in conformità dell'articolo 21;

c) un soggetto cui il GEFIA ha delegato funzioni in conformità dell'articolo 20 o il personale di tale soggetto;

d) un soggetto appartenente allo stesso gruppo, quale definito all'articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), cui appartiene il GEFIA, tranne nel caso in cui tale soggetto sia un'impresa finanziaria che finanzia esclusivamente debitori non menzionati alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

4 septies. Qualora un FIA conceda prestiti, i proventi dei prestiti, al netto di eventuali commissioni consentite per la loro amministrazione, sono attribuiti integralmente a tale FIA. Tutti i costi e le spese collegati all'amministrazione dei prestiti sono comunicati in conformità dell'articolo 23.

4 octies. Fatti salvi altri strumenti del diritto dell'Unione, uno Stato membro può vietare ai FIA che concedono prestiti di concedere prestiti nel loro territorio ai consumatori quali definiti all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*10) e può vietare ai FIA di esercitare attività di gestione dei crediti concessi a tali consumatori nel loro territorio. Tale divieto non pregiudica la commercializzazione nell'Unione di FIA che concedono prestiti ai consumatori o esercitano attività di gestione dei crediti concessi ai consumatori.

4 nonies. Gli Stati membri vietano ai GEFIA di gestire FIA che svolgono attività di concessione di prestiti nel caso in cui la strategia di investimento di tali FIA consista, del tutto o in parte, nel concedere prestiti al solo scopo di trasferire tali prestiti o esposizioni a terzi.

4 decies. Il GEFIA garantisce che il FIA gestito conservi il 5 % del valore nozionale di ciascun prestito che il FIA ha concesso e successivamente trasferito a terzi. Tale percentuale di ciascun prestito è trattenuta:

a) fino alla scadenza, per i prestiti la cui scadenza ha un termine massimo di otto anni, o per i prestiti concessi ai consumatori indipendentemente dalla loro scadenza; e

b) per un periodo di almeno otto anni per gli altri prestiti.

In deroga al primo comma, il requisito ivi stabilito non si applica se:

a) il GEFIA inizia a vendere attività del FIA in modo da rimborsare le quote o le azioni nel quadro della liquidazione del FIA;

b) la cessione è necessaria ai fini della conformità alle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE o per rispettare i requisiti del prodotto;

c) la vendita del prestito è necessaria per consentire al GEFIA di attuare la strategia di investimento del FIA gestito nel migliore interesse degli investitori del FIA; oppure

d) la vendita del prestito è dovuta a un peggioramento del rischio associato al prestito, rilevato dal GEFIA nell'ambito delle sue attività di dovuta diligenza e della procedura di gestione del rischio di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e l'acquirente è informato di tale peggioramento al momento dell'acquisto del prestito.

Su richiesta delle autorità competenti del suo Stato membro d'origine, il GEFIA dimostra di soddisfare le condizioni per l'applicazione della pertinente deroga di cui al secondo comma.

_______________

(*5) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009)."

(*6) Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013)."

(*7) Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013)."

(*8) Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del 19.5.2015)."

(*9) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013)."

(*10) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133 del 22.5.2008).»;"

8) all'articolo 16 sono inseriti i paragrafi seguenti:

«2 bis. Un GEFIA garantisce che il FIA concedente prestiti da esso gestito sia di tipo chiuso.

In deroga al primo comma, un FIA che concede prestiti può essere di tipo aperto a condizione che il GEFIA che lo gestisce sia in grado di dimostrare alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA che il sistema di gestione del rischio di liquidità del FIA è compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA.

Il requisito di cui al primo comma del presente paragrafo non pregiudica le soglie, le restrizioni e le condizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) 2015/760.

2 ter. Al fine di assicurare la conformità ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto seleziona almeno due strumenti di gestione della liquidità adeguati, fra quelli di cui all'allegato V, punti da 2 a 8, dopo aver valutato l'idoneità di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al profilo di liquidità e alla politica di rimborso del FIA. Il GEFIA include tali strumenti nel regolamento o nell'atto costitutivo del FIA ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori del FIA. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all'allegato V, punti 5 e 6.

In deroga al primo comma, un GEFIA può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità fra quelli di cui all'allegato V, punti da 2 a 8, per il FIA gestito, se tale FIA è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).

Il GEFIA attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA.

Il rimborso in natura di cui all'allegato V, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA.

In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dal FIA se tale FIA è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento di tale FIA è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale FIA è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all'articolo 4, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.

2 quater. Un GEFIA che gestisce un FIA di tipo aperto può, nell'interesse degli investitori del FIA, sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle quote o azioni del FIA di cui all'allegato V, punto 1, o, qualora tali strumenti siano contemplati dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA, attivare o disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati fra quelli di cui all'allegato V, punti da 2 a 8, conformemente al paragrafo 2 ter del presente articolo. Il GEFIA può anche attivare, nell'interesse degli investitori del FIA, i conti side pocket di cui all'allegato V, punto 9.

Un GEFIA ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi, o ai conti side pocket di cui al primo comma soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando ciò sia giustificato, tenuto conto degli interessi degli investitori del FIA.

2 quinquies. Un GEFIA informa senza indugio le autorità competenti del suo Stato membro d'origine:

a) se il GEFIA attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato V, punto 1;

b) se il GEFIA attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato V, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell'attività previsto dal regolamento o dai documenti costitutivi del FIA.

Entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato V, punto 9, il GEFIA notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indugio le autorità competenti di uno Stato membro ospitante del GEFIA, l'AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12) in merito a qualsiasi notifica ricevuta in conformità del presente paragrafo. L'AESFEM ha il potere di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.

2 sexies. Gli Stati membri garantiscono che per i GEFIA che gestiscono FIA di tipo aperto siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.

2 septies. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i requisiti che un FIA concedente prestiti deve rispettare per poter mantenere una forma aperta. Tali requisiti comprendono un robusto sistema di gestione della liquidità, la disponibilità di attività liquide e prove di stress, nonché un'adeguata politica di rimborso che tenga conto del profilo di liquidità dei FIA concedenti prestiti. Tali requisiti tengono altresì debitamente conto delle esposizioni creditizie sottostanti, del tempo medio di rimborso dei prestiti e della granularità e composizione complessive dei portafogli dei FIA concedenti prestiti.

2 octies. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'AESFEM tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti dei FIA. Le norme in oggetto non limitano la capacità dei GEFIA di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attività, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.

2 nonies. Entro il 16 aprile 2025 l'AESFEM elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA ai fini della gestione del rischio di liquidità e dell'attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all'allegato V, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo idoneo per l'adeguamento prima della loro applicazione, in particolare per i FIA esistenti.

2 decies. L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies del presente articolo entro il 16 aprile 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui ai paragrafi 2 septies e 2 octies conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

_______________

(*11) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017)."

(*12) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010).»;"

9) l'articolo 20 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«I GEFIA che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni di cui all'allegato I o di fornire uno o più servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d'origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;

ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) il GEFIA deve essere in grado di dimostrare che il delegato è qualificato e capace di esercitare le funzioni e fornire i servizi in questione, che è stato scelto con tutta la dovuta cura e che il GEFIA è in grado di controllare in modo effettivo in qualsiasi momento l'attività delegata, di dare in ogni momento istruzioni ulteriori al delegato e di revocare la delega con effetto immediato ove ciò sia nell'interesse degli investitori.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La responsabilità del GEFIA nei confronti dei propri clienti, del FIA e dei suoi investitori non è pregiudicata dal fatto che il GEFIA abbia delegato delle funzioni o dei servizi a un terzo, o da qualsiasi ulteriore subdelega. Il GEFIA non delega le sue funzioni o i suoi servizi in misura tale da non poter essere più considerato, in sostanza, il gestore del FIA o il prestatore dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e fino al punto di diventare una società fantasma.

3 bis. Il GEFIA provvede a che l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato I e la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 4, siano conformi alla presente direttiva. Tale obbligo si applica indipendentemente dallo status normativo o dall'ubicazione di qualsiasi delegato o subdelegato.»

;

c) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il terzo può subdelegare le funzioni o i servizi che gli sono stati delegati purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»;

d) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora il subdelegato deleghi a sua volta una qualsiasi delle funzioni o dei servizi che gli sono stati delegati, le condizioni di cui al paragrafo 4 si applicano mutatis mutandis.

6 bis. In deroga ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato I, punto 2, lettera b), è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e commercializzano i FIA in conformità della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra il GEFIA e il distributore.

_______________

(*13) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016).»;"

10) l'articolo 21 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis. In deroga al paragrafo 5, lettera a), lo Stato membro di origine di un FIA UE può autorizzare le sue autorità competenti a permettere che un ente di cui al paragrafo 3, primo comma, lettera a), e stabilito in un altro Stato membro sia nominato depositario, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le autorità competenti hanno ricevuto dal GEFIA una richiesta motivata di permettere la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro e tale richiesta dimostra la mancanza, nello Stato membro di origine del FIA, di servizi di depositario idonei a soddisfare efficacemente le esigenze del FIA tenendo conto della sua strategia di investimento; e

b) nel mercato dei depositari nazionali dello Stato membro di origine del FIA, l'importo aggregato delle attività affidate a fini di custodia di cui al paragrafo 8 del presente articolo per conto di FIA UE autorizzati o registrati a norma del diritto nazionale applicabile conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k), punto i), e gestite da un GEFIA UE, non supera i 50 miliardi di EUR o il controvalore in qualsiasi altra valuta.

Le attività affidate a fini di custodia ai depositari che agiscono a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), e le attività proprie dei depositari non sono prese in considerazione per determinare se sia soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo.

Anche quando le condizioni di cui al primo e al secondo comma sono soddisfatte, le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro solo dopo aver effettuato una valutazione caso per caso della mancanza di pertinenti servizi di depositario nello Stato membro di origine del FIA, tenendo conto della strategia di investimento del FIA.

Se le autorità competenti permettono la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro ne informano l'AESFEM.

Il presente paragrafo non pregiudica l'applicazione degli altri paragrafi del presente articolo, ad eccezione del paragrafo 5, lettera a).»

;

b) il paragrafo 6 è così modificato:

i) al primo comma, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) il paese terzo in cui è stabilito il depositario non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);

d) gli Stati membri in cui è prevista la commercializzazione delle quote o azioni del FIA non UE e, nel caso in cui siano diversi, lo Stato membro d'origine del GEFIA abbiano sottoscritto con il paese terzo in cui è stabilito il depositario un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi gli eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figuri nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

_______________

(*14) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015).»;"

ii) dopo il primo comma è inserito il seguente comma:

«In deroga alla frase introduttiva del primo comma, le condizioni di cui alle lettere c) e d) di tale comma si applicano al momento della nomina del depositario. Se il paese terzo in cui è stabilito il depositario è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, di cui al primo comma, lettera c), o è aggiunto all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, di cui al primo comma, lettera d), dopo il momento della nomina del depositario, è nominato un nuovo depositario entro un periodo di tempo appropriato, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori. La durata di tale periodo non supera due anni.»;

c) il paragrafo 11 è così modificato:

i) al secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle dispositivi da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli;»;

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente quale definito nell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte di un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.»;

d) il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:

«16. Il depositario, su richiesta, fornisce alle sue autorità competenti, alle autorità competenti del FIA e alle autorità competenti del GEFIA qualsiasi informazione abbia ottenuto nell'esercizio delle sue mansioni.

Se le autorità competenti del FIA o del GEFIA sono diverse da quelle del depositario:

a) le autorità competenti del depositario condividono senza indugio con le autorità competenti del FIA e del GEFIA qualsiasi informazione pertinente per l'esercizio dei poteri di vigilanza di tali autorità; e

b) le autorità competenti del FIA o del GEFIA condividono senza indugio con le autorità competenti del depositario qualsiasi informazione pertinente per l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte di tali autorità.»

;

e) al paragrafo 17, lettera c), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii) le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale di titoli; e»;

11) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la denominazione del FIA, una descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, informazioni su dove il FIA di destinazione è stabilito e su dove sono stabiliti i fondi sottostanti se il FIA è un fondo di fondi, una descrizione dei tipi di attività in cui il fondo può investire, le tecniche che può utilizzare e tutti i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'investimento applicabile, le circostanze in cui il FIA può utilizzare la leva finanziaria, i tipi e le fonti di leva finanziaria autorizzati e i rischi associati, ogni eventuale restrizione all'utilizzo della leva finanziaria e tutte le disposizioni relative al riutilizzo di garanzie finanziarie e di attività, nonché il livello massimo di leva finanziaria che il GEFIA è autorizzato ad utilizzare per conto del FIA;»;

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) una descrizione della gestione del rischio di liquidità del FIA, inclusi i diritti di rimborso in circostanze normali e in circostanze eccezionali, degli accordi esistenti con gli investitori in materia di rimborso, nonché delle possibilità e delle condizioni relative all'utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2 ter.»;

iii) è inserito il punto seguente:

«i bis) un elenco delle commissioni, degli oneri e delle spese che sono a carico del GEFIA in relazione al funzionamento del FIA e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti al FIA;»;

b) al paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) la composizione del portafoglio dei prestiti concessi;

e) su base annuale, tutte le commissioni, gli oneri e le spese che sono stati direttamente o indirettamente a carico degli investitori;

f) su base annuale, qualsiasi impresa madre, impresa figlia o società veicolo utilizzata in relazione agli investimenti del FIA dal GEFIA o per conto del GEFIA.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle norme relative alla denominazione del FIA, entro il 16 aprile 2026, l'EASFEM elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui la denominazione di un FIA è scorretta, poco chiara o fuorviante. Tali orientamenti tengono conto della pertinente legislazione settoriale. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.»

;

12) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il GEFIA comunica regolarmente alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto dei FIA che gestisce.

Il GEFIA, rispetto a ogni FIA che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e sugli attivi di ogni FIA. Tali informazioni includono i codici identificativi necessari per collegare i dati forniti sugli attivi, i FIA e i GEFIA ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.»

;

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) l'attuale profilo di rischio del FIA, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte, gli altri rischi, incluso il rischio operativo, e l'importo totale della leva finanziaria utilizzata dal FIA;

d) le informazioni sugli accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, come segue:

i) le informazioni sui delegati, specificandone nominativo e domicilio o la sede legale o filiale, se hanno stretti legami con il GEFIA, se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione di attività, la loro autorità di vigilanza, se del caso, e compresi i codici identificativi dei delegati necessari per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o accessibili al pubblico;

ii) il numero delle risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dal GEFIA per lo svolgimento dei compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio all'interno del GEFIA in questione;

iii) l'elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono delegate;

iv) se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l'importo e la percentuale delle attività del FIA che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;

v) il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dal GEFIA per monitorare gli accordi di delega;

vi) il numero e le date dei riesami periodici di dovuta diligenza effettuati dal GEFIA per monitorare l'attività delegata, un elenco dei problemi individuati e, se del caso, delle misure adottate per farvi fronte e la data entro la quale tali misure devono essere attuate;

vii) se sono in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti i), iii) e iv) in merito ai subdelegati e alle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e del rischio che sono subdelegate;

viii) le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega.»;

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«f) l'elenco degli Stati membri in cui le quote o azioni del FIA sono effettivamente commercializzate dal GEFIA o da un distributore che agisce per conto di tale GEFIA.»;

c) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l'AESFEM può richiedere, previa consultazione del CERS, alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA di imporre ulteriori obblighi di informazione.»;

d) sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i dettagli delle informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) ed f);

b) l'adeguato livello di standardizzazione delle informazioni che sono comunicate a norma del paragrafo 2, lettera d);

c) la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.

Nell'elaborazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera b), l'AESFEM non introduce obblighi di segnalazione in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 2, lettera d).

Nell'elaborazione del progetto di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), l'AESFEM tiene conto di altri obblighi di segnalazione cui sono soggetti i GEFIA, degli sviluppi e delle norme internazionali e delle conclusioni della relazione pubblicata conformemente all'articolo 69 -bis, paragrafo 2.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5 ter. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) gli identificativi necessari per collegare i dati sulle attività, i GEFIA e i FIA nelle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 ad altre fonti di dati di vigilanza o disponibili al pubblico;

c) i metodi e le modalità per presentare le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i metodi e le modalità per migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale, tenuto conto dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 69 -bis, paragrafo 2;

d) il modello, compresi gli obblighi minimi di comunicazione aggiuntivi, che deve essere utilizzato dai GEFIA nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 5, secondo comma.

L'AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»

;

e) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 56 e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 57 e 58 al fine di integrare la presente direttiva specificando quando si considera che la leva finanziaria sia utilizzata su base sostanziale ai fini del paragrafo 4 del presente articolo.»

;

13) all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA assicurano che tutte le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 24, relative a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza, e le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 7 siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell'AESFEM, dell'ABE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15) (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e del CERS, ove necessario ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, tramite le procedure stabilite all'articolo 50.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma dell'articolo 24 in relazione a tutti i GEFIA soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione del SEBC, esclusivamente a fini statistici, mediante le procedure di cui all'articolo 50.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all'articolo 50 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora un GEFIA sotto la loro responsabilità, o un FIA gestito da tale GEFIA, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.

_______________

(*15) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).»;"

14) all'articolo 35, paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d'origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;

15) all'articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

d) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro d'origine del GEFIA autorizzato e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;

16) all'articolo 37, il paragrafo 7 è così modificato:

a) al primo comma, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

«e) il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

f) il paese terzo in cui il GEFIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;»

b) è aggiunto il comma seguente:

«Se il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849, di cui al primo comma, lettera e), o è aggiunto all'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali di cui al primo comma, lettera f), dopo il momento dell'autorizzazione del GEFIA non UE, il GEFIA non UE adotta, entro un periodo di tempo adeguato, le misure necessarie per rettificare la situazione in relazione ai FIA che gestisce, tenendo debitamente conto degli interessi degli investitori. La durata di tale periodo non supera i due anni.»;

17) all'articolo 40, paragrafo 2, primo comma, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;

c) il paese terzo in cui il FIA non UE è stabilito ha firmato con lo Stato membro di riferimento e con ogni altro Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e tale paese terzo non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;

18) all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE non è catalogato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849;»

d) il paese terzo in cui è stabilito il GEFIA non UE o il FIA non UE ha firmato con lo Stato membro in cui si intendono commercializzare le quote o azioni del FIA non UE un accordo che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali, e il paese terzo in questione non figura nell'allegato I delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.»;

19) all'articolo 43, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Gli Stati membri assicurano che un GEFIA UE autorizzato sia in grado di commercializzare quote o azioni di un FIA UE che investe prevalentemente nelle azioni di una determinata società, presso i dipendenti di tale società o delle sue entità affiliate nel quadro di regimi di risparmio o di partecipazione dei dipendenti, su base nazionale o transfrontaliera.

Qualora tale FIA sia commercializzato presso i dipendenti su base transfrontaliera, lo Stato membro in cui ha luogo la commercializzazione non impone obblighi aggiuntivi rispetto a quelli applicabili nello Stato membro di origine del FIA.»

;

20) all'articolo 46, paragrafo 2, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) imporre ai GEFIA, nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione del GEFIA, di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato V, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole e bilanciata, richiedono tale attivazione o disattivazione.»;

21) l'articolo 47 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'obbligo del segreto d'ufficio si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l'AESFEM, per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l'AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori dei conti e gli esperti assunti a contratto dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto d'ufficio non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie o a casi contemplati dal diritto tributario.»

;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutte le informazioni scambiate in applicazione della presente direttiva tra le autorità competenti, le AEV e il CERS sono considerate riservate, salvo nei casi seguenti:

a) l'AESFEM o l'autorità competente o un'altra autorità o un altro organismo interessati dichiarino al momento della comunicazione che le informazioni possono essere divulgate;

b) la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie; oppure

c) le informazioni divulgate siano utilizzate in forma sintetica o aggregata, in modo che non sia possibile identificare singoli partecipanti ai mercati finanziari.

Il paragrafo 2 e il primo comma del presente paragrafo non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali situate nello stesso Stato membro. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate conformemente alla prima frase del presente comma solo con l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno comunicate.»

;

c) al paragrafo 4 è aggiunta la lettera seguente:

«d) imporre ai GEFIA non UE che commercializzano nell'Unione FIA da essi gestiti o ai GEFIA UE che gestiscono FIA non UE, nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione del GEFIA, di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità figurante nell'allegato V, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole ed equilibrata, richiedono tale attivazione o disattivazione.»;

22) l'articolo 50 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno motivi ragionevoli per sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati commessi da GEFIA non sottoposti alla loro vigilanza, lo notificano all'AESFEM e alle autorità competenti dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante del GEFIA interessato con la maggiore precisione possibile. Queste autorità competenti adottano misure appropriate e comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento e, nella misura del possibile, l'esito della misura adottata. Il presente paragrafo fa salve le competenze dell'autorità competente notificante.

5 bis. Quando esercitano i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un GEFIA ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l'AESFEM e, qualora sussistano rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

5 ter. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un GEFIA possono chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), precisando i motivi della richiesta e informandone l'AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

5 quater. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 5 ter, ne informano le autorità competenti richiedenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l'AESFEM e il CERS, qualora quest'ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 5 ter, esponendo le motivazioni del disaccordo.

5 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 5 ter e 5 quater, l'AESFEM fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA un parere sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j). L'AESFEM comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA.

5 sexies. Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA non agiscano conformemente al parere dell'AESFEM di cui al paragrafo 5 quinquies o non intendano conformarsi ad esso, ne informano l'AESFEM e le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. In caso di una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso, e a meno che tale pubblicazione non sia in conflitto con l'interesse legittimo dei detentori di quote o azionisti di FIA o del pubblico, l'AESFEM può rendere pubblico il fatto che le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA non si conformano o non intendono conformarsi al suo parere, unitamente alle motivazioni addotte da tali autorità competenti della loro non conformità o intenzione di non conformarsi. L'AESFEM analizza se i benefici della pubblicazione siano maggiori rispetto all'amplificazione delle minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso derivanti dalla pubblicazione e informa preliminarmente le autorità competenti dello Stato membro di origine del GEFIA di tale pubblicazione.

5 septies. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante di un GEFIA possono, qualora sussistano motivi ragionevoli, chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA di esercitare senza indugio i poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, ad eccezione della lettera j) di tale paragrafo, precisando i motivi della loro richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l'AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA informano senza indebito ritardo le autorità competenti dello Stato membro ospitante del GEFIA, l'AESFEM e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle loro risultanze.

5 octies. Se uno Stato membro si è avvalso della deroga che consente la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all'articolo 21, paragrafo 5 bis, e se le autorità competenti dello Stato membro d'origine di un FIA o, nel caso in cui il FIA non sia regolamentato, le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA che gestisce il FIA hanno fondati motivi di sospettare che atti contrari alla presente direttiva siano o siano stati compiuti da un depositario non soggetto alla vigilanza di tali autorità competenti, dette autorità competenti ne informano senza indugio l'AESFEM e le autorità competenti del depositario interessato nel modo più specifico possibile. Le autorità competenti riceventi adottano misure appropriate e comunicano all'AESFEM e alle autorità competenti notificanti il risultato dell'intervento. Il presente paragrafo fa salve le competenze delle autorità competenti notificanti.

5 nonies. L'AESFEM può chiedere che le autorità competenti le forniscano, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.»

;

b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva relativamente allo scambio di informazioni, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per determinare le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, l'AESFEM, il CERS e i membri del SEBC, fatte salve le disposizioni applicabili della presente direttiva.»;

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Entro il 16 aprile 2026 l'AESFEM elabora orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera j), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui ai paragrafi 5 ter e 5 septies. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'AESFEM tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta ai GEFIA.»

;

23) L'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Articolo 60

Comunicazione di informazioni sulle deroghe

Qualora uno Stato membro si avvalga di una deroga o di un'opzione ai sensi degli articoli 6 o 9, dell'articolo 15, paragrafo 4 octies, o degli articoli 21, 22, 28 o 43 ne informa la Commissione, comunicandole altresì eventuali modifiche successive. La Commissione rende pubbliche le informazioni su un sito web o con altri mezzi facilmente accessibili.»

;

24) l'articolo 61 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. I GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024 sono considerati conformi all'articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all'articolo 16, paragrafo 2 bis, fino al 16 aprile 2029.

Fino al 16 aprile 2029, se il valore nozionale dei prestiti concessi da un FIA a un solo mutuatario o la leva finanziaria di un FIA è superiore ai limiti di cui rispettivamente all'articolo 15, paragrafi 4 bis e 4 ter, i GEFIA che gestiscono tali FIA non aumentano tale valore o tale leva finanziaria. Se il valore nozionale dei prestiti concessi da un FIA a un solo mutuatario o la leva finanziaria di un FIA è inferiore ai limiti di cui rispettivamente all'articolo 15, paragrafi 4 bis e 4 ter, i GEFIA che gestiscono tali FIA non aumentano tale valore o tale leva finanziaria al di sopra di tali limiti.

I GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti, che sono stati costituiti anteriormente al 15 aprile 2024 e che non raccolgono capitale aggiuntivo dopo il 15 aprile 2024 sono considerati conformi all'articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all'articolo 16, paragrafo 2 bis, per quanto riguarda tali FIA.

Fatti salvi il primo, il secondo e il terzo comma del presente paragrafo, un GEFIA che gestisce FIA che concedono prestiti e che sono stati costituiti prima del 15 aprile 2024 può scegliere di essere soggetto all'articolo 15, paragrafi da 4 bis a 4 quinquies, e all'articolo 16, paragrafo 2 bis, a condizione che le autorità competenti dello Stato membro d'origine del GEFIA ne siano informate.

Se i FIA concedono prestiti prima del 15 aprile 2024, il GEFIA può continuare a gestire tali FIA senza rispettare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera d), e l'articolo 15, paragrafo 4 sexies, 4 septies, 4 octies, 4 nonies e 4 decies, per quanto riguarda tali prestiti.»

;

25) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 69 -bis

Altro riesame

1. Entro il 16 aprile 2029 e in seguito alla relazione elaborata dall'AESFEM in conformità dell'articolo 7, paragrafo 8, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:

a) l'impatto sulla stabilità finanziaria della disponibilità e dell'attivazione di strumenti di gestione della liquidità da parte dei GEFIA;

b) l'efficacia dei requisiti per l'autorizzazione dei GEFIA di cui agli articoli 7 e 8 in relazione alla delega di cui all'articolo 20 della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della costituzione di società fantasma nell'Unione;

c) l'adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono FIA che concedono prestiti di cui all'articolo 15 e all'articolo 16, paragrafi 2 bis e 2 septies;

d) il funzionamento della deroga che consente la nomina di un depositario stabilito in un altro Stato membro di cui all'articolo 21, paragrafo 5 bis, e i potenziali vantaggi e rischi, tra cui l'impatto sulla tutela degli investitori, sulla stabilità finanziaria, sull'efficienza della vigilanza e sulla disponibilità delle scelte di mercato, della modifica della portata di tale deroga, in linea con gli obiettivi dell'unione dei mercati dei capitali;

e) l'adeguatezza degli obblighi applicabili ai GEFIA che gestiscono un FIA su iniziativa di terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis, e la necessità di ulteriori garanzie per impedire l'elusione di tali obblighi e, in particolare, se le disposizioni della presente direttiva sui conflitti di interesse sono efficaci e appropriate per individuare, gestire, monitorare e, se del caso, comunicare i conflitti di interesse derivanti dal rapporto tra il GEFIA e il terzo iniziatore;

f) l'adeguatezza e l'incidenza sulla tutela degli investitori della nomina di almeno un amministratore non esecutivo o indipendente in seno all'organo direttivo del GEFIA, se questo gestisce FIA commercializzati presso investitori al dettaglio.

2. Entro il 16 aprile 2026 l'AESFEM presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo della raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:

a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell'industria finanziaria e

b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale; e

3. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2, l'AESFEM collabora strettamente con la Banca centrale europea, le altre AEV e le autorità nazionali competenti.

4. In seguito al riesame di cui al paragrafo 1 e dopo aver consultato l'AESFEM, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esponga le conclusioni di tale riesame.»

;

26) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva;

27) il testo di cui all'allegato II della presente direttiva è aggiunto come allegato V.

Art. 2

Modifiche della direttiva 2009/65/EC

La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«u) «depositario centrale di titoli», il depositario centrale di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16).

_______________

(*16) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014).»;"

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i) al primo comma, lettera b), sono aggiunti i punti seguenti:

«iii) ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari;

iv) qualsiasi altra funzione o attività già svolta dalla società di gestione in relazione a un OICVM che essa stessa gestisce a norma del presente articolo, o in relazione ai servizi che fornisce a norma del presente paragrafo, a condizione che eventuali conflitti di interesse creati dalla fornitura di tale funzione o attività ad altre parti siano gestiti in modo adeguato.»;

ii) al primo comma è aggiunta la lettera seguente:

«c) l'amministrazione degli indici di riferimento in conformità del regolamento (UE) 2016/1011;»;

iii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le società di gestione non sono autorizzate ai sensi della presente direttiva a prestare unicamente i servizi di cui al presente paragrafo. Le società di gestione non sono autorizzate a prestare i servizi di cui al primo comma, lettera c), che sono utilizzati negli OICVM che gestiscono.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'articolo 15, l'articolo 16 ad eccezione del paragrafo 5, primo comma, e gli articoli 23, 24 e 25 della direttiva 2014/65/UE si applicano qualora i servizi di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo siano prestati da società di gestione.»

;

3) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

i) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) le persone che dirigono di fatto la società di gestione hanno i requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di OICVM gestiti dalla società di gestione i cui nominativi e i nominativi di chiunque subentri loro nella carica sono comunicati immediatamente all'autorità competente; l'attività della società di gestione è decisa da almeno due persone fisiche che soddisfino tali requisiti e che siano impiegate a tempo pieno dalla società di gestione in questione o che siano membri esecutivi o membri dell'organo di gestione della società di gestione impegnati a tempo pieno nella conduzione dell'attività della stessa e che siano domiciliate nell'Unione;

c) la domanda di autorizzazione è corredata di un programma di attività indicante quanto meno la struttura organizzativa della società di gestione e che specifichi le risorse umane e tecniche che saranno impiegate per l'esercizio dell'attività della società di gestione e informazioni sulle persone che dirigono di fatto la società di gestione in questione, comprese:

i) una descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità di tali persone;

ii) una descrizione delle linee di riporto e delle responsabilità di tali persone all'interno e all'esterno della società di gestione;

iii) una panoramica del tempo che ciascuna di tali persone dedica a ciascuna responsabilità;

iv) informazioni sul modo in cui la società di gestione intende conformarsi agli obblighi derivanti dalla presente direttiva e agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*17), nonché una descrizione dettagliata delle idonee risorse umane e tecniche che la società di gestione impiegherà a tale scopo;

_______________

(*17) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019).»;"

ii) è aggiunta la lettera seguente:

«e) «la società di gestione fornisce informazioni sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi funzioni in conformità dell'articolo 13, fra cui almeno:

i) la denominazione legale e il codice identificativo pertinente della società di gestione;

ii) per ciascun delegato:

- la denominazione legale e il codice identificativo pertinente,

- la giurisdizione in cui è stata istituita e

- se del caso, la sua autorità di vigilanza;

iii) una descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che la società di gestione utilizza per:

- svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio nell'ambito della società di gestione e

- monitorare l'attività delegata;

iv) per ciascuno degli OICVM che gestisce o che intende gestire:

- una breve descrizione della funzione di gestione del portafoglio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale, e

- una breve descrizione della funzione di gestione del rischio delegata, specificando se tale delega equivale a una delega parziale o totale;

v) una descrizione delle misure periodiche di dovuta diligenza svolte dalla società di gestione per monitorare l'attività delegata.»;

«b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«7. Gli Stati membri esigono che le società di gestione notifichino, prima dell'attuazione, alle autorità competenti del loro Stato membro d'origine ogni cambiamento sostanziale delle condizioni per la concessione dell'autorizzazione iniziale, in particolare i cambiamenti significativi in relazione alle informazioni fornite ai sensi del presente articolo.»

;

4) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Le società di gestione che intendono delegare a terzi il compito di eseguire per loro conto una o più funzioni di cui all'allegato II o di fornire uno o più servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ne informano le autorità competenti del loro Stato membro d'origine prima che decorrano gli effetti degli accordi di delega. Sono soddisfatte le condizioni seguenti:»;

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il mandato non deve pregiudicare l'efficacia della vigilanza della società di gestione e in particolare non deve impedire a questa di agire, né agli OICVM di essere gestiti, nel migliore interesse degli investitori e dei clienti;»;

iii) le lettere g), h) e i) sono sostituite dalle seguenti:

«g) il mandato non deve impedire alle persone che dirigono la società di gestione di impartire in qualsiasi momento ulteriori istruzioni all'impresa cui sono delegate funzioni o la prestazione di servizi e di revocare il mandato stesso con effetto immediato, ove ciò sia nell'interesse degli investitori e dei clienti;

h) tenuto conto della natura delle funzioni e della prestazione di servizi da delegare, l'impresa alla quale le funzioni o la prestazione di servizi sono delegate deve essere qualificata e idonea a svolgere le funzioni o a prestare i servizi di cui trattasi;

i) i prospetti dell'OICVM devono specificare i servizi e le funzioni che la società di gestione è autorizzata a delegare ai sensi del presente articolo e

j) la società di gestione deve essere in grado di giustificare l'intera struttura della delega sulla base di motivi oggettivi.»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La responsabilità della società di gestione o del depositario non è pregiudicata dal fatto che la società di gestione abbia delegato a terzi alcune sue funzioni o servizi. La società di gestione non delega le proprie funzioni o servizi in misura tale da non poter essere più considerata, in sostanza, il gestore dell'OICVM o il fornitore dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e in misura tale da diventare una società fantasma.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, se la funzione di commercializzazione di cui all'allegato II, terzo trattino, è svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto e che commercializzano gli OICVM a norma della direttiva 2014/65/UE o attraverso prodotti di investimento assicurativi a norma della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (*18), tale funzione non è considerata una delega soggetta agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, a prescindere da eventuali accordi di distribuzione tra la società di gestione e il distributore.

4. La società di gestione provvede a che l'esercizio delle funzioni di cui all'allegato II e la prestazione dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, siano conformi alla presente direttiva. Tale obbligo si applica indipendentemente dallo status normativo o dall'ubicazione di qualsiasi delegato o subdelegato.

5. La Commissione adotta, mediante atti delegati conformemente all'articolo 112 bis, misure che specificano:

a) le condizioni per soddisfare le prescrizioni di cui al paragrafo 1;

b) le condizioni alle quali si considera che la società di gestione dell'OICVM abbia delegato le sue funzioni in misura tale da diventare una società fantasma e da non poter più essere considerata il gestore dell'OICVM o il fornitore dei servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, ai fini del paragrafo 2.

6. Entro il 16 aprile 2029, l'ESMA presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione che analizza le prassi di mercato in materia di delega e conformità all'articolo 7 e ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, anche sulla base dei dati comunicati alle autorità competenti a norma dell'articolo 20 bis, paragrafo 2, lettera d), e dell'esercizio dei poteri di convergenza dell'ESMA in materia di vigilanza. Tale relazione analizza inoltre la conformità ai requisiti sostanziali della presente direttiva.

_______________

(*18) Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016).»;"

5) l'articolo 14 è così modificato:

a) è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis. Se una società di gestione gestisce o intende gestire un OICVM su iniziativa di un terzo, compresi i casi in cui un OICVM utilizza il nome di un terzo iniziatore o in cui una società di gestione nomina un terzo iniziatore come delegato ai sensi dell'articolo 13, la società di gestione, tenendo conto di eventuali conflitti di interesse, presenta spiegazioni dettagliate e dimostra la propria conformità al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo alle autorità competenti del proprio Stato membro d'origine. In particolare, la società di gestione precisa le misure ragionevoli adottate per prevenire i conflitti di interesse derivanti dai rapporti con il terzo o, qualora non sia possibile prevenire tali conflitti di interesse, le modalità con cui individua, gestisce, monitora e, se del caso, divulga tali conflitti di interesse per evitare che incidano negativamente sugli interessi dell'OICVM e dei suoi investitori.»

;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l'ESMA, entro il 16 ottobre 2025 presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione in cui valuta i costi addebitati agli investitori dagli OICVM e dalle società di gestione e spiega i motivi dell'entità di tali costi e di eventuali differenze tra di essi, comprese le differenze derivanti dalla natura dell'OICVM interessato. Nell'ambito di tale valutazione, l'ESMA analizza, nel quadro dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'adeguatezza e l'efficacia dei criteri stabiliti negli strumenti di convergenza dell'ESMA in materia di vigilanza sui costi.

Ai fini di tale relazione e a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti forniscono all'ESMA una tantum i dati sui costi, tra cui tutti i costi, gli oneri e le spese direttamente o indirettamente a carico degli investitori o della società di gestione in relazione alle operazioni dell'OICVM, e che devono essere direttamente o indirettamente attribuiti all'OICVM. Le autorità competenti mettono tali dati a disposizione dell'ESMA nell'ambito dei loro poteri, tra cui il potere di obbligare le società di gestione a fornire le informazioni di cui all'articolo 98, paragrafo 2, della presente direttiva.»

;

6) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 18 bis

1. Gli Stati membri garantiscono che agli OICVM siano disponibili almeno gli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis.

2. Un OICVM seleziona almeno due idonei strumenti di gestione della liquidità tra quelli di cui all'allegato II bis, punti da 2 a 8, a seguito della valutazione dell'adeguatezza di tali strumenti in relazione alla strategia di investimento perseguita, al suo profilo di liquidità e alla sua politica di rimborso. L'OICVM include tali strumenti nel suo regolamento o nell'atto costitutivo ai fini del possibile utilizzo nell'interesse degli investitori dell'OICVM. Tale selezione non può comprendere soltanto gli strumenti di cui all'allegato II bis, punti 5 e 6.

In deroga al primo comma, un OICVM può decidere di selezionare un solo strumento di gestione della liquidità tra quelli citati nell'allegato II bis, punti da 2 a 8, se l'OICVM in questione è autorizzato come fondo comune monetario conformemente al regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (*19).

L'OICVM attua politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione di qualsiasi strumento di gestione della liquidità selezionato e modalità operative e amministrative per l'utilizzo di tale strumento. La selezione di cui al primo e al secondo comma e le politiche e procedure dettagliate per l'attivazione e la disattivazione sono comunicate alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM.

Il rimborso in natura di cui all'allegato II bis, punto 8, è attivato soltanto per far fronte ai rimborsi richiesti da investitori professionali e se il rimborso in natura corrisponde a una quota proporzionale delle attività detenute dall'OICVM.

In deroga al quarto comma del presente paragrafo, il rimborso in natura non deve corrispondere a una quota proporzionale delle attività detenute dall'OICVM se tale OICVM è commercializzato esclusivamente presso investitori professionali o se lo scopo della politica di investimento dell'OICVM è quello di riprodurre la composizione di un determinato indice azionario o obbligazionario, e se tale OICVM è un fondo indicizzato quotato (Exchange Traded Fund) quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 46, della direttiva 2014/65/UE.

3. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le caratteristiche degli strumenti di gestione della liquidità di cui all'allegato V.

Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ESMA tiene conto della diversità delle strategie di investimento e delle attività sottostanti degli OICVM. Le norme in oggetto non limitano la capacità degli OICVM di utilizzare qualsiasi strumento di gestione della liquidità appropriato per tutte le categorie di attivi, le giurisdizioni e le condizioni di mercato.

4. Entro il 16 aprile 2025 l'ESMA elabora orientamenti relativi alla selezione e alla calibrazione di strumenti di gestione della liquidità da parte degli OICVM ai fini della gestione del rischio della liquidità e dell'attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM. Essi includono indicazioni sulle circostanze in cui possono essere attivati i conti side pocket di cui all'allegato II bis, punto 9. Essi prevedono un periodo di tempo adeguato per l'adattamento prima della loro applicazione, in particolare per gli OICVM esistenti.

5. L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il 16 aprile 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 3, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

_______________

(*19) Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari (GU L 169 del 30.6.2017).»;"

7) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 20 bis

1. La società di gestione comunica regolarmente alle autorità competenti dell'OICVM informazioni sui mercati e gli strumenti in cui negozia per conto degli OICVM che gestisce.

La società di gestione, rispetto a ogni OICVM che gestisce, fornisce informazioni sugli strumenti in cui negozia, sui mercati di cui è membro o in cui negozia attivamente e sulle esposizioni e sugli attivi di ogni OICVM. Tali informazioni includono i codici identificativi necessari per collegare i dati forniti sugli attivi, sugli OICVM e sulle società di gestione ad altre fonti di dati di vigilanza o pubblicamente disponibili.

2. Per ogni OICVM che gestisce, la società di gestione comunica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM:

a) le modalità di gestione della liquidità dell'OICVM, tra cui l'attuale selezione degli strumenti di gestione della liquidità, e la loro eventuale attivazione o disattivazione;

b) l'attuale profilo di rischio dell'OICVM, tra cui il rischio di mercato, il rischio di liquidità, il rischio di controparte e gli altri rischi, compreso il rischio operativo, nonché l'importo totale della leva finanziaria utilizzata dall'OICVM;

c) i risultati delle prove di stress effettuate ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1.

d) le informazioni sugli accordi di delega riguardanti le funzioni di gestione del portafoglio o di gestione del rischio, come segue:

i) le informazioni sui delegati, specificandone nominativo e domicilio o la sede legale o succursale, se hanno stretti legami con la società di gestione, se sono soggetti autorizzati o regolamentati ai fini della gestione di attivi, la loro autorità di vigilanza, se del caso, e compresi i codici identificativi dei delegati necessari per collegare le informazioni fornite ad altre fonti di dati di vigilanza o accessibili al pubblico;

ii) il numero delle risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dalla società di gestione per lo svolgimento dei compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio in seno alla società di gestione in parola;

iii) l'elenco e la descrizione delle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono delegate;

iv) se la funzione di gestione del portafoglio è delegata, l'importo e la percentuale delle attività dell'OICVM che sono oggetto di accordi di delega riguardanti la funzione di gestione del portafoglio;

v) il numero di risorse umane equivalenti a tempo pieno impiegate dalla società di gestione per monitorare gli accordi di delega;

vi) il numero e le date dei riesami periodici della dovuta diligenza effettuati dalla società di gestione per monitorare l'attività delegata, un elenco dei problemi individuati e, se del caso, delle misure adottate per farvi fronte e la data entro la quale tali misure devono essere attuate;

vii) se sono in vigore accordi di subdelega, le informazioni richieste ai punti i), iii) e iv) in merito ai subdelegati e alle attività relative alle funzioni di gestione del portafoglio e di gestione del rischio che sono subdelegate;

viii) le date di inizio e di scadenza degli accordi di delega e di subdelega.

e) l'elenco degli Stati membri in cui le quote dell'OICVM sono effettivamente commercializzate dalla sua società di gestione o da un distributore che agisce per conto di tale società di gestione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in relazione a tutti gli OICVM soggetti alla loro vigilanza e le informazioni raccolte a norma dell'articolo 7 siano messe a disposizione di altre autorità competenti interessate, dell'ESMA, dell'ABE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*20) (denominate collettivamente «autorità europee di vigilanza» o «AEV») e del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), ove necessario ai fini dell'esercizio delle loro funzioni, mediante le procedure di cui all'articolo 101.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM provvedono a che tutte le informazioni raccolte a norma del presente articolo in relazione a tutti gli OICVM soggetti alla loro vigilanza siano messe a disposizione del SEBC, esclusivamente a fini statistici, mediante le procedure di cui all'articolo 101.

Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM forniscono tempestivamente informazioni mediante le procedure di cui all'articolo 101 e bilateralmente alle autorità competenti degli altri Stati membri direttamente interessati, qualora una società di gestione sotto la loro responsabilità, o un OICVM gestito da tale società di gestione, possa potenzialmente costituire una fonte importante di rischio di controparte per un ente creditizio o per altri istituti di importanza sistemica in altri Stati membri, o per la stabilità del sistema finanziario in un altro Stato membro.

4. Ove necessario per l'efficace monitoraggio del rischio sistemico, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM possono richiedere informazioni aggiuntive rispetto a quelle descritte al paragrafo 1, su base periodica o ad hoc. Le autorità competenti informano l'ESMA in merito a tali requisiti aggiuntivi di comunicazione.

In circostanze eccezionali e quando ciò sia necessario per assicurare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario o per promuovere una crescita sostenibile a lungo termine, l'ESMA, previa consultazione del CERS, può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM di imporre ulteriori obblighi di informazione.

5. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino:

a) i dettagli delle informazioni da comunicare conformemente al paragrafo 1, al paragrafo 2, lettere a), b), c) ed e), e al paragrafo 4;

b) l'adeguato livello di standardizzazione delle informazioni che sono comunicate a norma del paragrafo 2, lettera d);

c) la frequenza e le tempistiche delle segnalazioni.

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettera b), l'ESMA non introduce obblighi di segnalazione in aggiunta a quelli di cui al paragrafo 2, lettera d).

Nell'elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), l'ESMA tiene conto di altri obblighi di segnalazione cui sono soggette le società di gestione, degli sviluppi e delle norme internazionali e delle conclusioni della relazione pubblicata conformemente all'articolo 20 ter.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6. L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino:

a) il formato e le norme relative ai dati per le segnalazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4;

b) gli identificativi necessari per collegare i dati sulle attività, sugli OICVM e sulle società di gestione nelle segnalazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4, ad altre fonti di dati di vigilanza o disponibili al pubblico;

c) i metodi e le modalità per presentare le segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, compresi i metodi e le modalità per migliorare la standardizzazione dei dati, nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già trasmessi nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, a livello di Unione o nazionale, tenuto conto dei risultati della relazione pubblicata in conformità dell'articolo 20 ter;

d) il modello, compresi gli obblighi minimi di comunicazione aggiuntivi, che deve essere utilizzato dalle società di gestione nelle circostanze eccezionali di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 16 aprile 2027.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 20 ter

1. Entro il 16 aprile 2026 l'ESMA presenta alla Commissione una relazione riguardante lo sviluppo della raccolta integrata di dati di vigilanza che si concentri sulle modalità per:

a) ridurre le aree di duplicazione e le incoerenze tra i quadri in materia di segnalazione nel settore della gestione di attività e in altri settori dell'industria finanziaria; e

b) migliorare la standardizzazione dei dati nonché la condivisione e l'utilizzo efficienti dei dati già segnalati nel contesto di qualsiasi quadro in materia di segnalazione dell'Unione da parte di qualsiasi autorità competente pertinente, tanto dell'Unione quanto nazionale.

In tale relazione, l'ESMA effettua anche un confronto delle migliori prassi riguardo alla raccolta dei dati nell'Unione e negli altri mercati dei fondi di investimento al dettaglio.

2. Nell'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 1, l'ESMA collabora strettamente con la Banca centrale europea, le altre AEV e le autorità nazionali competenti.

_______________

(*20) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).»;"

8) l'articolo 22 bis è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, tranne nel caso in cui il terzo in questione sia un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore come definito all'atto delegato adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e dei dispositivi da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD emittente ai sensi dell'atto delegato adottato a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, e dell'articolo 48, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 non è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario. Ai fini del presente articolo, la prestazione di servizi da parte un depositario centrale di titoli che agisce in veste di CSD investitore quale definito in tale atto delegato è considerata una delega delle funzioni di custodia del depositario.»

;

9) all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli esponenti aziendali della società di investimento devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di esperienza sufficienti anche in rapporto al tipo di affari gestiti dalla società di investimento e, a tal fine: i nominativi degli esponenti aziendali e di chiunque subentri loro nella loro carica devono essere comunicati quanto prima all'autorità competente; la scelta dell'attività di una società di investimento deve essere deciso da almeno due persone fisiche che soddisfano tali condizioni, che sono impiegate a tempo pieno dalla società di investimento o sono membri esecutivi o membri dell'organo di gestione della società di investimento impegnati a tempo pieno a svolgere l'attività di tale società di investimento e che sono domiciliate nell'Unione; si intende per esponente aziendale la persona che, a norma di legge o dell'atto costitutivo, rappresenta la società di investimento o determina effettivamente l'indirizzo dell'attività.»;

10) all'articolo 57, è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Qualora un OICVM attivi i conti side pocket di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a), mediante la separazione delle attività, le attività separate possono essere escluse dal calcolo dei limiti di cui al presente capo.»

;

11) all'articolo 69, è aggiunto il paragrafo seguente:

«6. Per assicurare l'applicazione uniforme delle norme relative al nome dell'OICVM, l'ESMA entro il 16 aprile 2026 elabora orientamenti per specificare le circostanze in cui la denominazione di un OICVM è scorretta, poco chiara o fuorviante. Tali orientamenti tengono conto della pertinente legislazione settoriale. La legislazione settoriale che stabilisce le norme relative alla denominazione o alla commercializzazione dei fondi prevale su tali orientamenti.»

;

12) all'articolo 79, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le informazioni chiave per gli investitori, compreso il nome dell'OICVM, costituiscono informazioni precontrattuali. Esse sono corrette, chiare e non fuorvianti. Esse sono conformi alle corrispondenti parti del prospetto.»

;

13) all'articolo 84, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. In deroga al paragrafo 1:

a) un OICVM può, nell'interesse dei detentori di quote, sospendere provvisoriamente la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso delle proprie quote di cui all'allegato II bis, punto 1, o attivare oppure disattivare altri strumenti di gestione della liquidità selezionati dai punti 2 a 8 di tale allegato in conformità dell'articolo 18 bis, paragrafo 2. L'OICVM può anche, nell'interesse dei suoi detentori di quote, attivare i conti side pocket di cui all'allegato II bis, punto 9;

b) nell'interesse degli investitori, in circostanze eccezionali e previa consultazione dell'OICVM, le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM possono imporre a un OICVM di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis, punto 1, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o la stabilità finanziaria che, secondo una visione ragionevole e bilanciata, richiedano tale attivazione o disattivazione.

L'OIVCM ricorre alla sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi o ai conti side pocket di cui al primo comma, lettera a), soltanto in casi eccezionali, quando le circostanze lo richiedano e quando sia giustificato tenuto conto degli interessi dei suoi detentori di quote.

3. L'OICVM notifica senza ritardo alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine una delle seguenti circostanze:

a) se l'OICVM attiva o disattiva lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis, punto 1;

b) se l'OICVM attiva o disattiva qualsiasi altro strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis, punti da 2 a 8, secondo modalità che non rientrano nel normale svolgimento dell'attività previsto dal regolamento del fondo o dai documenti costitutivi dell'OICVM.

L'OICVM notifica tale attivazione o disattivazione alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine entro un termine ragionevole prima di attivare o disattivare lo strumento di gestione della liquidità di cui all'allegato II bis, punto 9.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM informa senza ritardo l'autorità competente dello Stato membro di origine della società di gestione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM, l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS, di ogni eventuale notifica ricevuta a norma del presente paragrafo. L'ESMA ha la facoltà di condividere le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo con le autorità competenti.

3 bis. Quando esercitano i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM ne danno notifica alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM, alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione, all'ESMA e, qualora sussistano rischi potenziali per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, al CERS.

3 ter. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM o le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'OICVM di esercitare i poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), precisando i motivi della richiesta e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

3 quater. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non concordino con la richiesta di cui al paragrafo 3 ter, ne informano le autorità competenti richiedenti, l'ESMA e il CERS, qualora quest'ultimo sia stato informato della richiesta di cui al paragrafo 3 ter, esponendo le motivazioni del disaccordo.

3 quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 3 ter e 3 quater, l'ESMA fornisce senza indebito ritardo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM un parere sull'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b). L'ESMA comunica tale parere alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell'OICVM.

3 sexies. Qualora le autorità competenti dello Stato membro di origine dell'OICVM non agiscano conformemente al parere dell'ESMA di cui al paragrafo 5 quinquies, o non intendano conformarsi a tale parere, ne informano l'ESMA e l'autorità competente richiedente, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non adempiere. In caso di una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso, e a meno che tale pubblicazione sia in conflitto con l'interesse legittimo dei detentori di quote di OICVM o del pubblico, l'ESMA può rendere pubblico il fatto che un'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM non si conforma o non intende conformarsi al suo parere, unitamente alle motivazioni addotte dall'autorità competente di tale non conformità o di tale intenzione. L'ESMA analizza se i benefici della pubblicazione siano maggiori rispetto all'amplificazione delle minacce alla protezione degli investitori, all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione, o di parte di esso, derivanti dalla pubblicazione, e ne dà preavviso alle autorità competenti.

3 septies. Entro il 16 aprile 2026, l'ESMA elabora orientamenti che forniscono indicazioni alle autorità competenti nell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 2, lettera b), nonché indicazioni sulle situazioni che potrebbero portare alla presentazione delle richieste di cui al paragrafo 3 ter del presente articolo e all'articolo 98, paragrafo 3. Nell'elaborazione di tali orientamenti, l'ESMA tiene conto delle potenziali implicazioni di tale intervento di vigilanza per la tutela degli investitori e la stabilità finanziaria in un altro Stato membro o nell'Unione. Tali orientamenti riconoscono che la responsabilità primaria della gestione del rischio di liquidità spetta agli OICVM.»

;

14) all'articolo 98 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«3. L'autorità competente dello Stato membro ospitante di un OICVM può, qualora sussistano motivi ragionevoli, chiedere all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di esercitare senza ritardo i poteri di cui al paragrafo 2, ad eccezione della lettera j) di tale paragrafo, precisando i motivi della sua richiesta nel modo più specifico possibile e informandone l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS.

L'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM informa senza indebito ritardo l'autorità competente dello Stato membro ospitante dell'OICVM, l'ESMA e, in presenza di potenziali rischi per la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, il CERS dei poteri esercitati e delle loro risultanze.

4. L'ESMA può chiedere che l'autorità competente le fornisca, senza indebito ritardo, spiegazioni in relazione a casi specifici che presentano una grave minaccia per la tutela degli investitori, per il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o che comportano rischi per la stabilità dell'intero sistema finanziario dell'Unione o di parte di esso.»

;

15) L'articolo 101 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le autorità competenti degli Stati membri cooperano tra di loro e con l'ESMA e il CERS ogni qualvolta ciò si renda necessario per l'esercizio dei compiti loro assegnati dalla presente direttiva o dei poteri loro conferiti dalla presente direttiva o dal diritto nazionale.»;

b) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e dell'articolo 20 bis, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire procedure comuni affinché le autorità competenti:

a) cooperino alle verifiche in loco e alle indagini di cui ai paragrafi 4 e 5; e

b) determinino le procedure per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti, le AEV, il CERS e i membri del SEBC, fatte salve le disposizioni applicabili della presente direttiva.»;

16) l'articolo 102 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri impongono l'obbligo del segreto d'ufficio a carico di tutti coloro che lavorano o hanno lavorato per conto delle autorità competenti, nonché a carico dei revisori o degli esperti che agiscono per conto delle autorità competenti. Tale obbligo significa che le informazioni riservate, ricevute da tali persone nell'esercizio delle proprie funzioni, non siano divulgate a persone o autorità se non in forma sommaria o aggregata, in modo che gli OICVM, le società di gestione e i depositari ("imprese che concorrono all'attività dell'OICVM»), non possano essere identificati individualmente, fatti salvi i casi disciplinati dal diritto penale o fiscale.»;

b) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Il paragrafo 1 e il primo e secondo comma del presente paragrafo non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità fiscali situate nello stesso Stato membro. Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate conformemente alla prima frase del presente comma solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno comunicate.»;

17) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 110 bis

Entro il 16 aprile 2029 e in seguito alla relazione elaborata dall'ESMA in conformità dell'articolo 13, paragrafo 6, la Commissione avvia un riesame del funzionamento delle norme contenute nella presente direttiva e dell'esperienza acquisita nella loro applicazione. Tale riesame comprende una valutazione degli aspetti seguenti:

a) l'efficacia dei requisiti per l'autorizzazione di cui agli articoli 7 e 8 in relazione alla delega di cui all'articolo 13 della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della costituzione di società fantasma nell'Unione;

b) l'adeguatezza e l'incidenza sulla tutela degli investitori della nomina di almeno un amministratore non esecutivo o indipendente in seno all'organo di gestione delle società di gestione o delle società di investimento dell'OICVM;

c) l'adeguatezza degli obblighi applicabili alle società di gestione di un OICVM su iniziativa di terzi di cui all'articolo 14, paragrafo 2 bis, e la necessità di ulteriori garanzie per impedire l'elusione di tali obblighi e, in particolare, se le disposizioni della presente direttiva sui conflitti di interesse sono efficaci e appropriate per individuare, gestire, monitorare e, se del caso, rivelare i conflitti di interesse derivanti dal rapporto tra la società di gestione e il terzo iniziatore;»;

18) l'articolo 112 bis è così modificato:

a) al paragrafo 2, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

«Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 15 aprile 2024.».

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La delega di potere di cui agli articoli 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»

;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. «L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 e 111 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»

;

19) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva;

20) il testo di cui all'allegato IV della presente direttiva è inserito come allegato II bis.

Art. 3

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 16 aprile 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni dal 16 aprile 2026, ad eccezione delle misure di recepimento dell'articolo 1, paragrafo 12, e delle misure di recepimento dell'articolo 2, paragrafo 7, per quanto riguarda l'articolo 20 bis della direttiva 2009/65/CE, che si applicano a decorrere dal 16 aprile 2027.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Art. 4

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Art. 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 marzo 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB

ALLEGATO I

All'allegato I, punto 2, sono aggiunte le lettere seguenti:

«d) Concessione di prestiti per conto del FIA;

e) Servizi per le società veicolo di cartolarizzazione.».

ALLEGATO II

«ALLEGATO V

STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' A DISPOSIZIONE DEI GEFIA CHE GESTISCONO FIA DI TIPO APERTO

1. Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi: per sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi si intende il divieto temporaneo di sottoscrivere, riacquistare e rimborsare le quote o le azioni del fondo.

2. Restrizioni al rimborso (gates): per restrizione al rimborso si intende una restrizione temporanea e parziale del diritto dei detentori di quote o degli azionisti di ottenere il rimborso delle loro quote o azioni, in modo che gli investitori possono ottenere il rimborso solo di una determinata parte delle loro quote o azioni.

3. Proroga dei termini di preavviso: per proroga dei termini di preavviso si intende l'estensione del termine di preavviso che i detentori di quote o gli azionisti devono concedere ai gestori di fondi, oltre un periodo minimo adeguato al fondo, quando chiedono il rimborso delle loro quote o azioni.

4. Commissioni di rimborso: per commissione di rimborso si intende una commissione, entro un intervallo predeterminato che tiene conto del costo della liquidità, che è versata al fondo dai detentori di quote o dagli azionisti al momento del rimborso di quote o azioni, e che garantisce che i detentori di quote o gli azionisti che rimangono nel fondo non siano ingiustamente svantaggiati.

5. Oscillazione dei prezzi: per oscillazione dei prezzi si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale il valore patrimoniale netto delle quote o azioni di un fondo di investimento è rettificato applicando un fattore («fattore di oscillazione») che riflette il costo della liquidità.

6. Doppia tariffazione: per doppia tariffazione si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale i prezzi di sottoscrizione, di riacquisto e di rimborso delle quote o azioni di un fondo di investimento sono fissati rettificando il valore patrimoniale netto per azione o quota mediante l'applicazione di un fattore che riflette il costo della liquidità.

7. Prelievo antidiluizione: per prelievo antidiluizione si intende una commissione versata al fondo da un detentore di quote o da un azionista al momento della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso delle quote o azioni, che compensa il costo della liquidità sostenuto dal fondo a causa delle dimensioni dell'operazione e che garantisce che gli altri detentori di quote o azionisti non siano ingiustamente svantaggiati.

8. Rimborsi in natura: per rimborso in natura si intende il trasferimento di attività detenute dal fondo, anziché in contanti, per soddisfare le richieste di rimborso dei detentori di quote o degli azionisti.

9. Conti side pocket: per conti side pocket si intende la separazione di talune attività, le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono cambiate in modo significativo o sono diventate incerte a causa di circostanze eccezionali, dalle altre attività del fondo.

»

ALLEGATO III

All'allegato I, schema A, il punto 1.13 è sostituito dal seguente:

"1.13. Modalità e condizioni di riacquisto e di rimborso delle quote e circostanze in cui la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso può essere sospeso o possono essere attivati altri strumenti di gestione della liquidità.   1.13. Modalità e condizioni di riacquisto e di rimborso delle quote e circostanze in cui la sottoscrizione, il riacquisto e il rimborso può essere sospeso o possono essere attivati altri strumenti di gestione della liquidità. Per le società di investimento che hanno più comparti, informazioni sul modo in cui i detentori di quote possono passare da un comparto all'altro e sugli oneri addebitati in tale caso.»

.

ALLEGATO IV

«ALLEGATO II bis

STRUMENTI DI GESTIONE DELLA LIQUIDITA' A DISPOSIZIONE DEGLI OICVM

1. Sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi: per sospensione delle sottoscrizioni, dei riacquisti e dei rimborsi si intende il divieto temporaneo di sottoscrizione, di riacquisto e di rimborso delle quote o delle azioni del fondo.

2. Restrizioni al rimborso (gates): per restrizione al rimborso si intende una restrizione temporanea e parziale del diritto dei detentori di quote o degli azionisti di ottenere il rimborso delle loro quote o azioni, in modo che gli investitori possono ottenere il rimborso solo di una determinata parte delle loro quote o azioni.

3. Proroga dei termini di preavviso: per proroga dei termini di preavviso si intende l'estensione del termine di preavviso che i detentori di quote o gli azionisti devono concedere ai gestori di fondi, oltre un periodo minimo adeguato al fondo, quando chiedono il rimborso delle loro quote o azioni.

4. Commissioni di rimborso: per commissione di rimborso si intende una commissione, entro un intervallo predeterminato che tiene conto del costo della liquidità, che è versata al fondo dai detentori di quote o dagli azionisti al momento del rimborso di quote o azioni, e che garantisce che i detentori di quote o gli azionisti che rimangono nel fondo non siano ingiustamente svantaggiati.

5. Oscillazione dei prezzi: per oscillazione dei prezzi si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale il valore patrimoniale netto delle quote o azioni di un fondo di investimento è rettificato applicando un fattore («fattore di oscillazione») che riflette il costo della liquidità.

6. Doppia tariffazione: per doppia tariffazione si intende un meccanismo predeterminato mediante il quale i prezzi di sottoscrizione, di riacquisto e di rimborso delle quote o azioni di un fondo di investimento sono fissati rettificando il valore patrimoniale netto per azione o quota mediante l'applicazione di un fattore che riflette il costo della liquidità.

7. Prelievo antidiluizione: per prelievo antidiluizione si intende una commissione versata al fondo da un titolare di quote o da un azionista al momento della sottoscrizione, del riacquisto o del rimborso delle quote o azioni, che compensa il costo della liquidità sostenuto dal fondo a causa delle dimensioni dell'operazione e che garantisce che gli altri detentori di quote o azionisti non siano ingiustamente svantaggiati.

8. Rimborsi in natura: per rimborso in natura si intende il trasferimento di attività detenute dal fondo, anziché in contanti, per soddisfare le richieste di rimborso dei detentori di quote o degli azionisti.

9. Conti side pocket: per conti side pocket si intende la separazione di talune attività, le cui caratteristiche economiche o giuridiche sono cambiate in modo significativo o sono diventate incerte a causa di circostanze eccezionali, dalle altre attività del fondo.

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