
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 29 aprile 2024
- Allegato al Comunicato Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella G.U.R.I. 27 giugno 2024, n. 149
Concessione di un contributo economico per sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione non ancora concluse al 1° gennaio 2024 a causa di specifiche condizioni di criticità dovute alle problematiche e ai rallentamenti conseguenti alla crisi pandemica generata dalla diffusione del COVID-19 nonchè alle particolari situazioni geopolitiche che caratterizzano i rapporti con alcuni Stati.
LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE PARI OPPORTUNITA'
VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata, in particolare, dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 in tema di adozione di minori stranieri", con la quale, fra l'altro, viene istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per le adozioni internazionali, quale Autorità Centrale preposta all'attuazione della sopraindicata convenzione;
VISTA la Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale, stipulata a L'Aja il 29 maggio 1993;
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e s.m.i;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, concernente il "Regolamento recante riordino della Commissione per le adozioni internazionali";
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", cosi come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 luglio 2023;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", e, in particolare, l'articolo 3 concernente il riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'onorevole Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale all'onorevole Eugenia Maria Roccella è stato conferito l'incarico di Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale alla Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, onorevole Eugenia Maria Roccella, sono delegate le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonché quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le Adozioni Internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
RILEVATO che, dal 1° gennaio 2019, la gestione delle risorse assegnate alla Commissione è stata trasferita dal Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri CR 1 "Segretariato Generale" al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche della famiglia CRA 15 "Politiche per la famiglia", per effetto dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per le politiche della famiglia, le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione da parte delle Amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e s.m.i.;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica", e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri", come da ultimo modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019;
VISTO l'articolo 1, co. 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge finanziaria 2016), che, a far data dall'anno 2016, ha previsto l'istituzione del Fondo per le adozioni internazionali, disponendo "Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri";
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti", e s.m.i.;
CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 ha comportato una imprevedibile e straordinaria gravosità per tutte quelle procedure adottive, che, avviate nel periodo antecedente alla crisi pandemica del 2020, hanno scontato, e tuttora scontano, una particolare difficoltà di conclusione per un anomalo prolungarsi dei tempi delle stesse;
CONSIDERATO che l'insorgenza di imprevedibili e straordinarie criticità nei rapporti internazionali con alcuni Paesi di origine dei minori, quali la Cina, l'Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, ha comportato, e tuttora comporta, una situazione di totale stallo delle procedure adottive negli stessi avviate senza che sia, allo stato, possibile prevedere se e quando avverrà la loro ripresa, con conseguenti gravi disagi per le coppie che si trovano nella condizione di dover valutare una possibile modifica del proprio percorso adottivo attraverso l'avvio delle pratiche per il cambio Ente e/o Paese ovvero, in conformità a provvedimenti di autorizzazione emanati dalla Commissione, di avviare un'ulteriore procedura in un secondo Paese;
RITENUTO che, ai fini del presente decreto, per procedure di adozione internazionale pendenti si devono intendere tutte quelle procedure, avviate con il conferimento dell'incarico ad uno degli Enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge n. 184/1983, in relazione alle quali non è stata emessa, alla data del 1° gennaio 2024, l'autorizzazione all'ingresso in Italia ai sensi dell'articolo 32, primo comma, della legge n. 184/1983;
CONSIDERATO che un contributo economico alle coppie con procedure di adozione pendenti, avviate nel periodo antecedente alla crisi pandemica del 2020 e/o instradate in uno dei Paesi critici sopra indicati costituirebbe un utile sostegno economico per assicurare la copertura dei costi aggiuntivi connessi al prolungamento dell'iter adottivo;
RAVVISATE, quindi, l'opportunità e l'urgenza di provvedere;
ACCERTATA la sussistenza delle risorse finanziarie necessarie nell'ambito delle disponibilità finanziarie sul cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di responsabilità amministrativa 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2024;
Decreta:
Soggetti beneficiari
1. E' concesso, a seguito di istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, un contributo economico agli aspiranti genitori adottivi, la cui procedura di adozione internazionale, avviata attraverso il conferimento dell'incarico ad un Ente Autorizzato antecedentemente al 30 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza internazionale di salute pubblica dell'Organizzazione mondiale della sanità), risultava non ancora conclusa alla data del 1° gennaio 2024.
2. E', altresì, concesso, a seguito di istanza presentata in conformità alle disposizioni del presente decreto, un contributo economico agli aspiranti genitori adottivi la cui procedura di adozione internazionale, avviata, attraverso il conferimento dell'incarico ad un Ente Autorizzato, nei seguenti Paesi di origine: Cina, Ucraina, Federazione Russa, Bielorussia, risultava non ancora conclusa alla data del 1° gennaio 2024.
Modalità di presentazione delle istanze
1. L'istanza per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 è presentata congiuntamente dagli aspiranti genitori adottivi mediante il portale della Commissione per le adozioni internazionali, con esclusione di qualsiasi altro mezzo a pena di irricevibilità.
2. L'accesso al sistema è consentito tramite autenticazione con SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica).
Le istanze sono presentate, a pena di irricevibilità, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.
3. La domanda di contributo deve essere presentata secondo le modalità prescritte e, nella stessa, deve essere dichiarato il possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, ovvero, in caso di compresenza di tutti e due i requisiti, il possesso di entrambi.
4. L'istanza di contributo deve essere redatta, a pena di inammissibilità, inserendo tutte le informazioni e i documenti richiesti secondo le modalità operative rese pubbliche sul sito istituzionale della Commissione adozioni internazionali www.commissioneadozioni.it.
Con la sottoscrizione dell'istanza gli aspiranti genitori adottivi prestano, altresì, il consenso al trattamento dei dati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - COM 2016/679) e della normativa nazionale di attuazione.
5. L'istanza per la concessione del contributo di cui all'articolo 1 deve essere corredata dal documento di identità di entrambi i coniugi in corso di validità.
6. Alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con particolare riferimento agli artt. 47, 75 e 76.
7. Le istanze incomplete o prive delle informazioni e/o degli allegati richiesti saranno dichiarate inammissibili.
8. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al di fuori del termine e delle modalità sopra indicate.
Ammontare del contributo
1. I contributi, di cui al precedente articolo 1, verranno erogati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in misura fissa alle coppie che, alla data del 1° gennaio 2024, si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1 o 2 del citato articolo 1, in conseguenza del prolungamento dei tempi di definizione delle procedure.
2. L'ammontare del contributo a favore di ciascuna coppia che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, è pari a euro 3.500,00, e verrà erogato a ciascuna coppia che ne farà istanza nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 2, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto.
3. L'ammontare del contributo, concedibile a ciascuna coppia che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è pari a euro 5.000,00, e verrà erogato a ciascuna coppia che ne farà istanza nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 2, previo accertamento dei requisiti previsti dal presente decreto.
4. Nei casi in cui la coppia richiedente possieda entrambi i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, verrà riconosciuto un contributo complessivo di euro 6.500,00.
5. L'importo del contributo erogato agli aspiranti genitori adottivi, di cui all'articolo 1 del presente decreto, non è soggetto ad imposizione fiscale, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Modalità di erogazione dei contributi
1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla scadenza dei termini per la presentazione delle istanze, la Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali - Ufficio III del Dipartimento della Famiglia - conclude gli accertamenti sulla ammissibilità delle domande.
2. La liquidazione del contributo oggetto di ciascuna istanza è disposta con decreto del Capo Dipartimento delle politiche per la famiglia, successivamente all'esito positivo della relativa istruttoria.
Copertura finanziaria
1. Le risorse destinate al finanziamento del predetto contributo ammontano complessivamente ad euro 4.377.500,00, a valere sul cap. 538 "Spese per il sostegno delle adozioni internazionali" del Centro di responsabilità amministrativa n. 15 "Politiche per la famiglia" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri dell'esercizio finanziario 2024.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e successivamente sul sito della Commissione per le adozioni internazionali.
Roma, 29 aprile 2024
EUGENIA MARIA ROCCELLA