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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/946 DELLA COMMISSIONE, 18 gennaio 2024

G.U.U.E. 26 marzo 2024, Serie L

Regolamento che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 27 marzo 2024

Applicabile dal: 1° gennaio 2024

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (1), in particolare l'articolo 87, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1) A norma dell'articolo 88, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115, nel proprio piano strategico della PAC la Francia ha deciso di utilizzare fino al 5 % delle sue dotazioni riservate ai pagamenti diretti per i tipi di interventi in altri settori di cui al titolo III, capo III, sezione 7, del suddetto regolamento per gli anni civili dal 2024 al 2027. Gli importi corrispondenti dovrebbero pertanto essere dedotti dalle sue dotazioni per i pagamenti diretti.

2) Nel regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione (2) sono rispecchiate le modifiche delle dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti a seguito dell'approvazione dei piani strategici della PAC, ma non figurano le modifiche decise dalla Francia per questo tipo di trasferimento. Per tenere conto di quanto deciso da detto Stato membro, è pertanto necessario adeguare le dotazioni della Francia per i pagamenti diretti di cui agli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115.

3) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115.

4) Poiché il trasferimento di dotazioni deciso dalla Francia riguarda l'attuazione di interventi negli anni civili dal 2024 al 2027, esso prende effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024. Affinché tale modifica sia adeguatamente rispecchiata anche nel regolamento (UE) 2021/2115 e poiché le modifiche apportate dal presente regolamento incidono sull'applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 a partire dal 2024, in particolare per quanto riguarda i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si dovrebbe applicare retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2024,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 435 del 6.12.2021, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

(2)

Regolamento delegato (UE) 2023/813 della Commissione, dell'8 febbraio 2023, che modifica il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le dotazioni degli Stati membri per i pagamenti diretti e la ripartizione annua per Stato membro del sostegno dell'Unione allo sviluppo rurale (GU L 102 del 17.4.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/813/oj).

Art. 1

Gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

URSULA VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e IX del regolamento (UE) 2021/2115 sono così modificati:

1) nell'allegato V, la riga relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

Anno civile 2023 2024 2025 2026 2027 e anni successivi
«Francia 6 736 440 037 6 718 840 037 6 710 740 037 6 705 140 037 7 252 000 537»;

.

2) nell'allegato IX, la riga relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

Anno civile 2023 2024 2025 2026 2027 e anni successivi
«Francia 6 736 440 037 6 718 840 037 6 710 740 037 6 705 140 037 7 252 000 537».

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