
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/994 DELLA COMMISSIONE, 2 aprile 2024
G.U.U.E. 2 aprile 2024, Serie L
Regolamento recante i dettagli operativi della banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 22 aprile 2024
Applicabile dal: (vedi nota)
Nota:
Per l'applicabilità si veda l'articolo 20
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
1) In conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369, la Commissione ha creato una banca dati dei prodotti istituendo il registro europeo delle etichette energetiche (EPREL, European Product Registry for Energy Labelling). Il sistema EPREL è composto da due parti: un sistema pubblico, che dà libero accesso a informazioni pubbliche sui modelli di prodotti immessi sul mercato dell'Unione, e un sistema dedicato alla conformità, in cui i fornitori inseriscono sia le informazioni pubbliche che quelle tecniche sui modelli di prodotti e che è accessibile agli Stati membri e alle autorità di vigilanza del mercato.
2) Il sistema EPREL fornisce informazioni sui prodotti connessi all'energia disciplinati dai regolamenti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2017/1369, della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e per gli pneumatici, a norma del regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
3) Per garantire l'autenticità delle informazioni e l'affidabilità delle fonti occorre avvalersi di un sistema mediante il quale verificare l'identità e il diritto di registrare i modelli di prodotti in EPREL. Poiché sono migliaia i fornitori che nei diversi Stati membri registrano modelli di prodotti in EPREL, la verifica della loro identità conformemente alla legislazione dell'UE e alle norme internazionali dovrebbe essere effettuata per via elettronica. Come da definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1369, i fornitori devono essere stabiliti nell'Unione. Anche la prova dello stabilimento del fornitore all'interno dell'Unione dovrebbe essere fornita per via elettronica. Solo i fornitori che hanno superato il processo di verifica in EPREL, dimostrando la loro identità e il paese di stabilimento, dovrebbero poter registrare nuovi modelli di prodotti, modificare le registrazioni esistenti o eseguire qualsiasi altra azione per i modelli che hanno registrato.
4) Esistono pratiche, norme tecniche e disposizioni legislative che consentono di verificare elettronicamente l'identità delle persone giuridiche e delle persone fisiche. E' opportuno dimostrare lo stabilimento dei fornitori nell'Unione dimostrandone l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese o del commercio, in conformità dell'articolo 16 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) («registro delle imprese»). La prova dello stabilimento dovrebbe inoltre essere verificata da un prestatore di servizi fiduciari qualificato mediante un certificato in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
5) La condizione di persona fisica o giuridica del fornitore dovrebbe essere interpretata secondo la legislazione nazionale. E' opportuno che i fornitori eseguano il processo di verifica elettronica al fine di dimostrare la loro identità e il loro stabilimento nell'Unione per registrare i modelli di prodotti prima di immetterne qualsiasi unità sul mercato dell'Unione.
6) Ai fini della registrazione in EPREL le persone fisiche dovrebbero essere considerate fornitori solo se dimostrano di esercitare un'attività economica compatibile con l'immissione di prodotti sul mercato dell'Unione e di essere stabilite nell'Unione. Per le persone fisiche che agiscono in qualità di fornitori, le firme elettroniche qualificate in conformità del regolamento (UE) n. 910/2014 possono essere accettate come mezzo per superare il processo di verifica elettronica dei fornitori. Tuttavia, poiché le firme elettroniche qualificate non dimostrano lo stabilimento delle persone fisiche in uno Stato membro, queste ultime dovrebbero comunque dimostrare di essere stabilite nell'Unione per l'esercizio della loro attività professionale. A tal fine dovrebbe valere l'iscrizione nel registro delle imprese o del commercio di uno Stato membro o nel registro di un'associazione professionale che consente loro di esercitare la professione, purché un'autorità competente o un fornitore di servizi fiduciari qualificato possano confermarla.
7) La firma elettronica qualificata della persona fisica che agisce in qualità di rappresentante legale di una persona giuridica non dovrebbe essere accettabile per verificare che la persona giuridica agisce in qualità di fornitore perché non dimostra che la persona giuridica è stabilita nell'Unione. La norma EN 319 412-1 contiene la sintassi e la semantica per i sigilli elettronici qualificati e per le firme qualificate di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.
8) E' auspicabile che i prestatori di servizi fiduciari qualificati abbiano un tempo ragionevole, a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, per adeguare, se occorre, le procedure e i software che servono a generare i certificati qualificati dei sigilli elettronici contenenti le informazioni necessarie a verificare sia l'identità dei fornitori sia il loro stabilimento nell'UE. Trascorso tale periodo di tempo è opportuno accettare per il processo di verifica EPREL solo i certificati qualificati dei sigilli elettronici che contengono la prova dello stabilimento nell'Unione. Se la persona giuridica rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, il numero di iscrizione e l'identificativo del registro dovrebbero corrispondere all'identificativo unico europeo (European unique identifier, EUID) utilizzato nel sistema di interconnessione dei registri di cui alla suddetta direttiva, noto anche come sistema di interconnessione dei registri delle imprese (Business Registers Interconnection System, BRIS) (6).
9) E' opportuno fissare un secondo termine posteriore per consentire alle persone giuridiche che avevano già completato la verifica, anche volontariamente prima della data di applicazione del presente regolamento, con un sigillo elettronico qualificato non contenente il numero di iscrizione in un registro nazionale delle imprese, di fornire un nuovo sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico che invece lo contiene. Scaduto questo secondo termine, i fornitori che non hanno dimostrato di essere stabiliti nell'Unione dovrebbero diventare «fornitori non verificati».
10) Ai fini della sicurezza e dell'affidabilità delle informazioni messe a disposizione da EPREL, qualsiasi modello di prodotto registrato da una persona che permane non verificata dopo il termine previsto dal presente regolamento, o che diventa non verificata ai sensi del presente regolamento, non dovrebbe figurare tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si scansiona il codice QR sull'etichetta relativa a tale modello dovrebbe comparire un messaggio che informa di questa situazione. Il modello dovrebbe rimanere visibile nella parte dedicata alla conformità, in cui le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri possono vedere anche lo stato del fornitore.
11) EPREL dovrebbe trattare una quantità limitata di dati personali dei fornitori che registrano modelli, pari al minimo indispensabile per assicurare che le informazioni sui modelli inserite da terzi nella banca dati provengano da una fonte affidabile (autenticità) e che sia possibile identificare un operatore economico stabilito nell'Unione così da poter garantire il suo adempimento alle norme. I dati personali inseriti nella banca dati dovrebbero essere trattati esclusivamente in modo conforme all'obiettivo della Commissione di eseguire i propri compiti di mantenimento della banca dati e assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti. I dati personali richiesti per i profili utente non dovrebbero duplicare quelli creati o forniti per accedere a qualsiasi altra risorsa di dati elettronica della Commissione.
12) Per un funzionamento più efficace di EPREL, le autorità nazionali di vigilanza del mercato potrebbero avere la necessità di contattare direttamente i fornitori per chiedere ulteriori informazioni tecniche o porre rimedio ai casi di non conformità. I fornitori dovrebbero pertanto indicare un punto di contatto specifico nella parte di EPREL relativa alla conformità per ciascun modello di prodotto.
13) Per garantire un livello adeguato di protezione degli utenti finali nell'Unione, i fornitori dovrebbero indicare un punto di contatto per il pubblico, che offra assistenza ai clienti. E' possibile indicare un punto di contatto diverso per le diverse regioni, aree linguistiche o i diversi paesi.
14) L'indicazione dei punti di contatto dei fornitori non dovrebbe comportare la condivisione di dati personali, perché la persona che svolge questo particolare compito per conto del fornitore può cambiare nel tempo. E' opportuno fornire recapiti generici, per esempio l'indirizzo di una casella di posta elettronica funzionale o il numero di telefono del servizio, per garantire la continuità nel tempo dei punti di contatto all'interno di EPREL e limitare il trattamento dei dati personali.
15) Vista la potenziale riservatezza dei dati non pubblici e della documentazione associata ai modelli registrati, i conti utente delle autorità di vigilanza del mercato dovrebbero consentire l'identificazione della persona che gestisce il conto. Una volta che la persona smette di svolgere tale mansione, tutti i dati personali dovrebbero essere cancellati, salvo nei casi in cui sia necessario conservarli per garantire la tracciabilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1369. Analogamente, i dati personali associati ai conti utente dei fornitori dovrebbero essere cancellati dal fornitore o dalla Commissione al massimo un anno dopo il blocco del conto, purché sia comunque possibile identificare giuridicamente il fornitore e purché l'utente non abbia effettuato operazioni che devono essere registrate.
16) I soggetti che non hanno superato la verifica entro il termine previsto dal presente regolamento dovrebbero poter trasferire i loro modelli di prodotto registrati a un fornitore verificato che si assumerà la relativa responsabilità. Il trasferimento può essere possibile anche per qualsiasi fornitore verificato in caso di cambiamenti organizzativi quali fusione, scissione o vendita della totalità o di parti del fornitore, cessazione delle attività o altre circostanze.
17) E' possibile che le informazioni tecniche includano dati riservati e che il contenuto sia coperto da diritti di proprietà intellettuale. Le autorità nazionali dovrebbero pertanto limitare l'accesso a queste informazioni sulla base del principio della necessità di conoscere.
18) Prima di poter registrare un modello, un individuo che lavora per il fornitore dovrebbe iscriversi per conto di questi come «fornitore EPREL» e gestire l'intero processo di verifica. Se il fornitore è una persona giuridica, lo stesso individuo dovrebbe anche essere autorizzato a gestire la creazione del profilo utente e i diritti di accesso di altre persone per lo stesso fornitore
19) La Commissione dovrebbe avere la facoltà di riesaminare la situazione dei fornitori, in particolare per quanto riguarda le modifiche derivanti dalla loro iscrizione nei registri pubblici nazionali, e di chiedere un aggiornamento di qualsiasi modifica pertinente, se non comunicata spontaneamente mediante un certificato rinnovato.
20) I fornitori che non rispondono, che potrebbero aver chiuso la loro attività, dichiarato fallimento o essere in situazioni analoghe di non operatività, dovrebbero essere considerati «non verificati». La data di fine dell'immissione sul mercato di tutti i loro modelli registrati dovrebbe essere fissata dal sistema EPREL e contrassegnata come tale.
21) E' opportuno agevolare la scelta dei consumatori identificando e differenziando correttamente i prodotti registrati in EPREL, anche in vista degli appalti pubblici a norma del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Ciò dovrebbe essere fatto offrendo ai fornitori la possibilità di inserire volontariamente i valori di parametri utili, che non figurano nella scheda informativa del prodotto, quali il GTIN (Global Trade Item Number), lo o gli Stati membri in cui essi immettono sul mercato le unità di un modello di prodotto, o le informazioni sulla predisposizione all'intelligenza. In casi debitamente giustificati, è possibile aggiungere parametri necessari a distinguere tra modelli diversi con un uso previsto diverso. I parametri aggiuntivi dovrebbero essere inclusi in EPREL previa consultazione dei portatori di interessi. Questi parametri non dovrebbero gravare sul fornitore e sull'attività di vigilanza del mercato e non dovrebbero rientrare nella valutazione né nella verifica della conformità.
22) All'atto della registrazione di un modello il fornitore non è tenuto a indicare una data di fine immissione sul mercato. In conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1369 il fornitore è però tenuto a indicare nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un modello. La registrazione del modello dovrebbe pertanto essere aggiornata con questa informazione entro un termine ragionevole dopo che il fornitore ha deciso di non immettere più sul mercato alcuna unità del modello. La data di fine immissione sul mercato di tali modelli può anche fungere da riferimento per gli obblighi relativi alla disponibilità di pezzi di ricambio, software, aggiornamenti del firmware e qualsiasi obbligo analogo stabilito nel regolamento emanato su tale gruppo di prodotti a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). Le date di immissione e di fine immissione sul mercato dovrebbero essere accessibili al pubblico in EPREL.
23) L'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/1369 impone ai distributori di esporre in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore e di mettere a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto. Per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti anche requisiti specifici relativi alle informazioni da fornire nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale, nella vendita a distanza e nella televendita, inclusa la vendita a distanza via Internet. Per favorire il rispetto di questi obblighi, i fornitori dovrebbero comunicare ai distributori il numero di registrazione EPREL, necessario per ottenere elettronicamente l'etichetta corretta e la scheda informativa del prodotto, disponibile in EPREL in tutte le lingue ufficiali.
24) Quando espongono l'etichetta del fornitore, specialmente se non è quella fornita nella confezione ma una copia, i distributori dovrebbero assicurarsi che l'eventuale codice QR sia visibile e leggibile, affinché i consumatori possano ottenere le informazioni pertinenti in EPREL e usare applicazioni mobili per fare raffronti.
25) I fornitori possono avvalersi di sistemi automatizzati per caricare simultaneamente molte registrazioni di modelli, utilizzando un formato di dati e una semantica specifici, denominati «modello di scambio dei dati», forniti dalla Commissione. Se la Commissione cambia il modello di scambio dei dati, il fornitore o il suo prestatore di servizi può dover sviluppare e testare il software, ragion per cui è auspicabile stabilire un preavviso ragionevole.
26) E' opportuno prestare assistenza tecnica per l'uso di EPREL ai fornitori e alle autorità di vigilanza del mercato. Pertanto, oltre agli orientamenti e alle istruzioni da mettere a disposizione sul portale online, dovrebbe essere disponibile un servizio di helpdesk nei giorni lavorativi della Commissione, almeno tra le 9:00 e le 17:00 ora dell'Europa centrale (CET) o orario estivo dell'Europa centrale (CEST), a seconda dei casi. Ai fornitori dovrebbero essere date informazioni chiare e corrette sui giorni in cui è disponibile il servizio di helpdesk.
27) Le informazioni utili per gli utenti finali e i distributori dovrebbero essere messe a disposizione come dati aperti nella parte pubblica di EPREL, in modo che gli utenti finali possano agevolmente disporre di strumenti di confronto. E' opportuno facilitare l'accesso diretto alla parte pubblica di EPREL per mezzo di strumenti che consentano ai componenti software di comunicare tra loro utilizzando una serie di definizioni e protocolli, come le interfacce di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interfaces, API).
28) La Commissione dovrebbe poter adottare le misure necessarie se individua attività fraudolente in EPREL, tra le quali può rientrare lo scaricamento inappropriato di informazioni.
29) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 14 dicembre 2023.
30) Il forum consultivo istituito in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1369 è stato consultato.
31) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1369,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 198 del 28.7.2017.
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010).
Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L 177 del 5.6.2020).
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato) (GU L 169 del 30.6.2017).
Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014).
https://e-justice.europa.eu/489/IT/business_registers__search_for_a_company_in_the_eu?init=true
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (GU L 198 del 22.6.2020).
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009).
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018).
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce le modalità operative per il funzionamento della banca dati dei prodotti istituita in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369 e le norme particolareggiate applicabili ai fornitori che immettono sul mercato dell'Unione:
a) i prodotti connessi all'energia disciplinati dagli atti delegati che integrano il regolamento (UE) 2017/1369 e la direttiva 2010/30/UE;
b) gli pneumatici disciplinati dal regolamento (UE) 2020/740 o da atti delegati che lo integrano.
2. Le modalità operative e le norme riguardano:
a) il processo di verifica che consente alle persone fisiche e giuridiche di diventare fornitori verificati e di garantire la riservatezza, l'integrità e l'autenticità delle informazioni da esse registrate;
b) le informazioni necessarie per registrare i modelli di prodotti;
c) i modelli di scambio dei dati e la gestione delle versioni del software;
d) la disponibilità del sistema e dei dati.
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3, punti 5) «autenticazione», 12) «firma elettronica qualificata», 19) «prestatore di servizi fiduciari», 20) «prestatore di servizi fiduciari qualificato», 27) «sigillo elettronico qualificato» e 30) «certificato qualificato di sigillo elettronico», del regolamento (UE) n. 910/2014 e di cui all'articolo 3, punto 16) «distributore», del regolamento (UE) 2020/740.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «EPREL» (European Product Registry for Energy Labelling) o «registro europeo delle etichette energetiche», la banca dati dei prodotti creata e mantenuta dalla Commissione in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369;
2) «processo di verifica», processo mediante il quale la persona fisica o giuridica dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nell'Unione ed è così autorizzata a registrare prodotti in EPREL;
3) «identificativo del registro delle imprese» o «ID del registro», codice alfanumerico assegnato dall'autorità dello Stato membro, o da una persona che agisce per suo conto, alla sezione o all'ufficio del registro delle imprese che assegna il numero di iscrizione dell'impresa alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività professionale quale un'attività imprenditoriale o commerciale. Se la persona giuridica rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell'identificativo unico europeo (EUID) di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all'allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione (1);
4) «numero di iscrizione dell'impresa», codice alfanumerico attribuito da un registro delle imprese a livello nazionale alla persona giuridica o fisica che esercita un'attività professionale e che dimostra la propria identità e il proprio stabilimento nello Stato membro in cui è istituito il registro. Se la persona rientra nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132, tale numero è parte dell'identificativo unico europeo (EUID) di cui all'articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva e all'allegato, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042;
5) «fornitore verificato», fornitore EPREL che ha superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL a norma degli articoli 4, 5, e 6;
6) «fornitore non verificato», fornitore EPREL che non ha ancora superato il processo di verifica del fornitore nel sistema di conformità EPREL, compreso il fornitore che non ha rinnovato il sigillo elettronico qualificato entro il termine prescritto;
7) «fornitore EPREL», persona fisica o giuridica nella veste di fornitore ai fini della registrazione dei modelli di prodotti nella banca dati dei prodotti;
8) «modello di scambio dei dati», modello XML usato per definire la struttura e la semantica dei dati dei prodotti mediante il linguaggio a marcatori XML, che consente di importare i valori parametrici del modello di prodotto dalla banca dati del fornitore alla banca dati dei prodotti;
9) «sistema di conformità EPREL», la banca dati e il software per gestirne il contenuto, accessibili previa autenticazione dell'utente attraverso il sito web EPREL dedicato alla conformità, che consentono ai fornitori di registrare nella banca dati dei prodotti sia i dati pubblici che i dati di conformità e alle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri di svolgere le loro attività;
10) «sito web EPREL dedicato alla conformità», sito web che dà accesso, previa registrazione e autenticazione degli utenti, alla banca dati dei prodotti a fini di verifica della conformità, in cui solo le autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro e il personale della Commissione possono accedere a qualsiasi informazione pubblica e tecnica dei modelli di prodotti registrati e alle informazioni sui fornitori EPREL;
11) «sistema pubblico EPREL», la banca dati e il software per accedere al suo contenuto, accessibili liberamente attraverso il sito web pubblico EPREL, che consentono ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;
12) «sito web pubblico EPREL», il sito web accessibile liberamente che consente ai visitatori di consultare i dati pubblici di qualsiasi modello di prodotto registrato dopo la sua immissione sul mercato;
13) «API» (Application Programming Interface) o «interfaccia di programmazione delle applicazioni», insieme di definizioni e protocolli che servono a programmare e integrare i software applicativi per la condivisione dei dati;
14) «registro delle imprese» o «registro del commercio», organismo nazionale del settore pubblico dello Stato membro che assegna i numeri di iscrizione delle imprese alle persone fisiche o giuridiche che esercitano un'attività professionale quale un'attività imprenditoriale o commerciale e che dimostrano il loro stabilimento nello Stato membro in cui è stabilito l'organismo nazionale del settore pubblico;
15) «GTIN» o «Global Trade Item Number», identificativo unico riconosciuto a livello internazionale assegnato dall'ente internazionale GS1, usato per designare gli articoli di natura commerciale e facilitarne l'accurata identificazione. I GTIN possono essere inseriti in un'etichetta con codice a barre, apposta sui prodotti o sull'imballaggio, o in un'etichetta di identificazione a radiofrequenza (RFID);
16) «data di immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato la prima unità del modello di prodotto;
17) «data di fine immissione sul mercato», data in cui è immessa sul mercato l'ultima unità del modello di prodotto;
18) «modello registrato» o «modello di prodotto registrato», modello di prodotto i cui valori parametrici sono stati inseriti in EPREL. Il modello registrato può non essere necessariamente visibile al pubblico;
19) «sistema di produzione della conformità EPREL», copia del sistema di conformità in cui la Commissione installa le ultime versioni del software e in cui i fornitori registrano i modelli reali di prodotto prima di immetterli sul mercato;
20) «sistema di accettazione della conformità EPREL», sistema in cui la Commissione installa le ultime versioni del software di produzione della conformità e in cui i fornitori possono registrarsi come fornitori fittizi e inserire modelli fittizi di prodotti a fini di prova. Le nuove versioni del software sono messe a disposizione dapprima su questo sistema e solo in un secondo tempo sul sistema di produzione della conformità EPREL, dopo la scadenza del relativo periodo di prova e accettazione;
21) «protocollo di trasferimento», il protocollo di comunicazione elettronica via Internet che consente uno scambio di informazioni sicuro tra i sistemi informatici del fornitore e quelli della Commissione;
22) «portale online», sito web che dà accesso alla parte pubblica e alla parte relativa alla conformità di EPREL e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 2, del regolamento (UE) 2017/1369 e altre informazioni pertinenti sull'efficienza energetica dei prodotti (2);
23) «NTR», acronimo di identificazione basato sull'identificativo del registro nazionale del commercio, di cui al punto 5.1.4 della norma EN 319 412-1.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 della Commissione, del 18 giugno 2021, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2244 della Commissione (GU L 225 del 25.6.2021).
https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/
Obbligo di verifica dei fornitori
1. I fornitori dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), sono fornitori verificati.
2. Solo i fornitori verificati possono registrare modelli di prodotto in EPREL e apportare qualsiasi modifica a quelli esistenti. Questo principio vale sia per le persone giuridiche che per le persone fisiche.
Verifica delle persone giuridiche
1. I fornitori che sono persone giuridiche dimostrano la loro identità e il loro stabilimento nell'Unione presentando un sigillo elettronico qualificato corroborato da un certificato qualificato di sigillo elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato a norma del regolamento (UE) n. 910/2014. Non si ammette la firma elettronica del mandatario di un fornitore che è persona giuridica perché non dimostra lo stabilimento nell'Unione di tale persona giuridica.
2. Il certificato qualificato di sigillo elettronico che corrobora il sigillo elettronico qualificato contiene il nome della persona giuridica esattamente come figura nel registro delle imprese dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato deve essere conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-3.
3. Il campo «Subject» del certificato qualificato di sigillo elettronico ha un attributo «organizationIdentifier» (identificativo dell'organizzazione) che contiene informazioni presentate secondo la struttura e l'ordine seguenti:
a) il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica, impostato sul valore «NTR»;
b) il codice del paese ISO 3166 a due caratteri (1), indicante il paese di stabilimento;
c) trattino/segno meno «-» (U+002D);
d) l'identificativo secondo il riferimento del tipo di identità per «NTR» presentato utilizzando la struttura e l'ordine seguenti, che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1042 indica come identificativo unico europeo (EUID):
i) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l'ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero di iscrizione dell'impresa alla persona giuridica;
ii) punto «.» (U+002E);
iii) numero di iscrizione dell'impresa assegnato alla persona giuridica dal registro nazionale delle imprese di cui al punto i).
Il codice del paese, che fa parte dell'EUID e precede i tre campi summenzionati, così come il carattere di controllo, sono facoltativi.
4. Le persone fisiche che registrano modelli per conto di fornitori che sono persone giuridiche non devono sottoporsi al processo di verifica elettronica al loro posto.
ISO 3166-1, «Codici per la rappresentazione dei nomi dei Paesi e delle loro suddivisioni - parte 1: Codici dei Paesi».
Verifica delle persone fisiche
1. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano la loro identità presentando una firma elettronica qualificata.
2. Il certificato qualificato di firma elettronica che corrobora la firma elettronica qualificata contiene il nome della persona fisica così come figura nel registro delle imprese o del commercio dello Stato membro, compresi eventuali spazi, segni di punteggiatura o altri caratteri speciali. Il certificato è conforme alle norme EN 319 412-1 e EN 319 412-2.
3. I fornitori che sono persone fisiche dimostrano anche di essere stabiliti nell'Unione e, se del caso, di aver ricevuto un mandato scritto di rappresentanza da un fabbricante non stabilito nell'Unione che li autorizza a registrare in EPREL a suo nome i suoi modelli di prodotti, presentando le informazioni supplementari seguenti:
a) identificativo del registro delle imprese, per la sezione o l'ufficio del registro pubblico che ha assegnato il numero del registro delle imprese o del commercio alla persona fisica a livello nazionale;
b) numero di iscrizione dell'impresa assegnato alla persona fisica a livello nazionale;
c) mandato scritto di uno o più fabbricanti che enumera tutte le marche/i marchi a cui si applica il mandato.
Le informazioni di cui alle lettere a) e b) sono comunicate in un documento:
i) firmato digitalmente dalla persona fisica; e
ii) sigillato digitalmente o firmato digitalmente dall'autorità competente a livello nazionale per il registro delle imprese o del commercio oppure, in caso ciò non sia possibile, sigillato digitalmente, con conferma della veridicità, da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
Le informazioni di cui alla lettera c) sono comunicate in un documento:
i) firmato digitalmente da ciascuno dei fabbricanti extra UE; o
ii) firmato digitalmente dal/dai loro rappresentante/i legale/i. (1)
Lettera sostituita da Rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 4 ottobre 2024, Serie L.
Misure transitorie per completare la verifica elettronica delle persone giuridiche
1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, lettere a) e d), e fino al 22 aprile 2025, i fornitori che sono persone giuridiche possono presentare un sigillo elettronico qualificato in cui il riferimento a tre caratteri del tipo di identità della persona giuridica può essere impostato su uno dei seguenti valori:
a) «VAT» per l'identificazione basata sul numero nazionale di identificazione dell'imposta sul valore aggiunto;
b) «PSD» per l'identificazione basata sul numero nazionale di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sui servizi di pagamento);
c) «LEI» per l'identificativo globale della persona giuridica secondo la norma ISO 17442 (2). Il codice paese a due caratteri ISO 3166-1 è impostato su «XG»;
d) due caratteri che, secondo la definizione locale all'interno del paese e l'autorità di registrazione dei nomi, identificano un regime nazionale ritenuto appropriato a livello nazionale ed europeo, seguiti dal carattere «:» (due punti).
L'identificativo (in base al paese e al riferimento del tipo di identità) deve essere coerente con il riferimento a tre caratteri utilizzato per il tipo di identità della persona giuridica.
2. Entro 22 aprile 2027 i fornitori che sono stati verificati con un sigillo elettronico secondo il formato di cui al paragrafo 1 rinnovano la verifica presentando un sigillo elettronico qualificato di cui all'articolo 4.
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015).
ISO 17442, «Financial services - Legal Entity Identifier (LEI)».
Modelli di prodotti registrati da fornitori non verificati
1. I modelli registrati in EPREL da soggetti non verificati non figurano tra i risultati della ricerca sul sito web pubblico di EPREL. Quando si consulta uno di questi modelli in EPREL scansionando un codice QR o con qualsiasi altro mezzo, un testo informa che il modello è stato registrato da un fornitore non verificato.
2. Le informazioni sui modelli registrati da fornitori non verificati non sono esportate mediante interfacce di programmazione di applicazioni né mediante qualsiasi altra funzione di esportazione.
3. Le informazioni e la loro accessibilità nella parte relativa alla conformità rimangono invariate.
Punti di contatto dei fornitori nella parte pubblica e nella parte relativa alla conformità
1. I fornitori indicano come punto di contatto pubblico nella parte pubblica di EPREL i recapiti del dipartimento o del settore addetto alla comunicazione con il pubblico in relazione all'uso del prodotto e all'assistenza, compreso un indirizzo e-mail generico che non contiene dati personali. Nel sito web del fornitore è possibile mettere a disposizione ulteriori punti di contatto per le diverse aree geografiche o linguistiche o per i diversi paesi.
2. I fornitori indicano inoltre come punto di contatto per la conformità nella parte di EPREL relativa alla conformità i recapiti del dipartimento o del settore preposto alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato, compreso un numero di telefono, un indirizzo all'interno dell'UE e un indirizzo e-mail generico che non contiene dati personali.
3. E' possibile indicare punti di contatto diversi per ogni modello di prodotto e nella parte pubblica e in quella dedicata alla conformità.
4. Il fornitore è responsabile della correttezza e aggiorna i recapiti dei punti di contatto indicati.
Trasferimento di modelli registrati tra fornitori
I modelli di prodotti registrati possono essere trasferiti a un fornitore verificato che si assume gli obblighi del fornitore precedente rispetto a tali modelli di prodotti a decorrere dalla data indicata per il trasferimento.
Accesso a EPREL delle autorità di vigilanza del mercato
1. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri hanno accesso alla parte di EPREL relativa alla conformità tramite un amministratore unico nazionale che è l'unico referente ufficiale per la Commissione.
2. Le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e i recapiti dell'amministratore unico nazionale e qualsiasi suo cambiamento. Esse possono a loro volta, e assumendosene la piena responsabilità, delegare i diritti di accesso in considerazione della sicurezza, dell'integrità e della confidenzialità dei dati.
3. I dati personali inclusi nei profili utente dell'autorità di vigilanza del mercato sono gestiti dalla Commissione in linea con il regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati e sono cancellati al momento della cancellazione del conto EPREL corrispondente, a meno che l'utente non abbia effettuato operazioni che devono essere registrate a fini di tracciabilità dell'accesso alla documentazione tecnica dei fornitori.
Gestione dei profili utente del fornitore e verifica
1. Ciascun fornitore è responsabile della gestione dei diritti di accesso ai propri dati da parte dei membri della propria organizzazione registrata in EPREL. Almeno un utente è designato responsabile del fornitore e incaricato della gestione del profilo di altri utenti e dei loro diritti di accesso.
2. Tutti i dati personali inseriti nel profilo utente del fornitore saranno trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati.
3. I dati personali degli utenti sono cancellati insieme al conto utente corrispondente, a meno che:
a) siano necessari per identificare giuridicamente il fornitore;
b) siano necessari per monitorare l'accesso alle informazioni tecniche sul modello.
4. Il profilo utente del fornitore EPREL che è inattivo per oltre un anno è bloccato, dopo una doppia segnalazione via e-mail, a meno che il profilo utente non sia l'unico responsabile all'interno dell'organizzazione del fornitore. Le informazioni personali dell'utente sono eliminate automaticamente un anno dopo il giorno in cui è stato bloccato il conto a meno che:
a) conservare tali dati non sia necessario per identificare giuridicamente il fornitore;
b) l'utente non abbia effettuato operazioni che devono essere registrate in conformità dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1369.
5. Al fornitore spetta gestire il processo di verifica elettronica.
6. Al fornitore spetta garantire che i dati del fornitore EPREL siano aggiornati in caso di modifiche pertinenti, comprese eventuali modifiche del rappresentante legale.
7. La Commissione può riesaminare periodicamente le informazioni associate al processo di verifica. Se le informazioni non corrispondono più a quelle registrate in EPREL, la Commissione chiede al fornitore di superare nuovamente il processo di verifica entro tre mesi.
8. Il fornitore precedentemente verificato perde tale status se, in base ai registri delle attività, risulta inattivo per più di un anno e non risponde dopo una doppia segnalazione via e-mail. In tal caso si applica l'articolo 7.
9. Se il fornitore perde lo status di fornitore verificato a norma del paragrafo 8, la data di fine immissione sul mercato di tutti i suoi modelli registrati è fissata dal sistema EPREL e contrassegnata come tale.
Parametri necessari per identificare o distinguere i modelli di prodotti
1. Per ciascun modello di prodotto registrato la Commissione può offrire ai fornitori la possibilità di indicare volontariamente i valori dei parametri seguenti, se non figurano già nello specifico regolamento delegato sul gruppo di prodotti adottato a norma del regolamento (UE) 2017/1369 o nel regolamento (UE) 2020/740:
a) il GTIN, se del caso;
b) gli Stati membri in cui immettono i loro prodotti sul mercato;
c) in casi debitamente giustificati e previa consultazione dei portatori di interessi, altri parametri che non rientrano nella valutazione di conformità eseguita dal fornitore né nella verifica della conformità eseguita dalle autorità di vigilanza del mercato, e che sono necessari a ottemperare il disposto dell'articolo 12, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2017/1369;
d) le informazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1369.
2. I parametri di cui al paragrafo 1 possono essere resi disponibili nel sito web pubblico di EPREL come informazioni complementari alla scheda informativa del prodotto.
Immissione e fine dell'immissione sul mercato dei modelli di prodotto
1. La registrazione in EPREL effettuata dal fornitore del modello di prodotto si considera completa solo dopo che per ciascun modello sono stati inseriti tutti i valori dei parametri seguenti e sono stati caricati i documenti pertinenti in EPREL:
a) tutti i valori dei parametri e tutti i documenti richiesti a norma dei regolamenti (UE) 2017/1369 e (UE) 2020/740 o di qualsiasi atto delegato adottato a norma di questi regolamenti applicabile al prodotto;
b) la data di immissione sul mercato della prima unità del modello.
2. Il sistema di conformità EPREL conferma la completezza dei valori dei parametri inseriti nell'ambito della registrazione del modello.
3. La data e l'ora dell'immissione sul mercato sono determinate in base all'ora dell'Europa centrale (CET) o all'orario estivo dell'Europa centrale (CEST), a seconda dei casi.
4. A decorrere dalla data di cui al paragrafo 3 le informazioni inserite dal fornitore diventano accessibili alle autorità di vigilanza del mercato e la parte pubblica diventa tale.
5. La data di fine immissione sul mercato di ciascun modello di prodotto può essere inserita in EPREL come data futura oppure deve essere inserita nei 90 giorni successivi alla fine immissione e può essere modificata o cancellata dal fornitore qualora il modello continui ad essere immesso sul mercato.
Facilitare l'accesso alle registrazioni dei modelli in EPREL
1. Per facilitare l'esposizione dell'etichetta o della classe e gamma ivi riportate, anche nelle vendite a distanza online, nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e su Internet, i fornitori comunicano il numero di registrazione EPREL del modello ai distributori.
2. Per permettere di consultare la registrazione di un modello in EPREL, il distributore fa sì che il codice QR sia leggibile quando mette in vendita un modello di prodotto o uno pneumatico.
Modello di scambio dei dati e gestione delle versioni del software
1. I fornitori registrano i modelli di prodotti utilizzando il sito web EPREL interattivo dedicato alla conformità o caricando i dati dei modelli utilizzando l'ultima versione disponibile del modello di scambio dei dati. Ciò vale in particolare per le informazioni contenute nelle tabelle della scheda informativa del prodotto e per le informazioni tecniche contenute nel pertinente atto delegato.
2. Qualsiasi modifica del modello di scambio dei dati che richieda modifiche del software utilizzato dai fornitori è annunciata dalla Commissione e messa a disposizione nel sistema di accettazione della conformità EPREL per le prove preliminari almeno due mesi prima di introdurla nel sistema di produzione della conformità EPREL.
3. Il preavviso è necessario solo se la modifica comporta un malfunzionamento o un errore per il fornitore o il caricamento di dati inesatti nel sistema di conformità EPREL.
4. L'obbligo di caricare i dati dei modelli di prodotto utilizzando un nuovo modello di scambio dei dati si applica solo alla registrazione di nuovi modelli.
5. Qualsiasi modifica del protocollo di trasferimento che richieda modifiche del software utilizzato dai fornitori è annunciata dalla Commissione e messa a disposizione, con la dovuta documentazione, nel sistema di accettazione della conformità EPREL almeno quattro mesi prima di introdurla nel sistema di produzione della conformità EPREL.
Manutenzione, disponibilità del sistema e disponibilità dei dati
1. La Commissione mette a disposizione, attraverso il portale online, gli orientamenti e le istruzioni per registrare e gestire i modelli nel sistema di conformità EPREL.
2. La Commissione offre un servizio di helpdesk per garantire che i fornitori e le autorità di vigilanza del mercato ricevano assistenza tecnica. Il servizio di helpdesk è disponibile durante il normale orario di lavoro nei giorni lavorativi della Commissione, stabiliti annualmente nella decisione della Commissione sui giorni festivi per il personale delle istituzioni europee a Bruxelles e a Lussemburgo. I giorni lavorativi sono pubblicati sul portale online. L'assistenza tecnica per le richieste urgenti è comunque garantita tra il 27 e il 31 dicembre.
3. Gli scambi scritti tra i fornitori e l"helpdesk sono conservati per sei mesi dopo che la questione è stata archiviata e messi a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato su richiesta.
4. La Commissione può sospendere la disponibilità del sistema di conformità o del sistema pubblico EPREL, senza preavviso, a seguito di un malfunzionamento, di un attacco informatico o di qualsiasi misura urgente di sicurezza e mantenere i sistemi inaccessibili fino a quando non sia stata ripristinata la sicurezza.
5. Se la registrazione è impedita da un'indisponibilità temporanea o da un malfunzionamento del sistema di conformità EPREL, la Commissione registra i dati e il momento dell'indisponibilità, conserva questa registrazione e la tiene a disposizione delle autorità di vigilanza del mercato e dei fornitori, che possono accedervi, su richiesta, per almeno cinque anni.
6. Sia il sistema relativo alla conformità che il sistema pubblico EPREL sono accessibili in qualsiasi momento, ad eccezione dei periodi necessari e preannunciati delle attività di manutenzione, come l'introduzione di nuove versioni del software. La Commissione pubblica un preavviso di inaccessibilità sul sito web dedicato alla conformità o sul sito web pubblico, a seconda dei casi.
7. Né la Commissione né i fornitori sono ritenuti responsabili di eventuali perdite di dati inseriti in EPREL dovute a cause indipendenti dalla loro volontà.
Disponibilità dei dati pubblici
La Commissione mette a disposizione i valori parametrici pubblici, l'etichetta e la scheda informativa del prodotto dei modelli registrati mediante interfacce di programmazione delle applicazioni (Application Programming Interfaces, API), previa accettazione delle condizioni d'uso.
Uso improprio o fraudolento di EPREL
Se individua attività improprie o fraudolente, anche inerenti allo scaricamento di quantità enormi di dati, la Commissione adotta le misure necessarie per evitare l'uso abusivo di EPREL.
Dati personali
1. I dati personali seguenti sono conservati in EPREL ai fini della verifica dell'identità dei fornitori:
a) nome e cognome della persona legalmente autorizzata ad agire come rappresentante legale del fornitore;
b) indirizzo e-mail professionale.
2. Gli utenti dei conti EPREL per i fornitori e per le autorità di vigilanza del mercato forniscono le informazioni seguenti:
a) nome e cognome;
b) indirizzo e-mail professionale.
3. I dati personali raccolti a norma del presente regolamento sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, secondo il caso.
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dallo stesso giorno. Gli articoli 3, 4, 5, 7, 11 e 15 si applicano a decorrere dal 22 ottobre 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
URSULA VON DER LEYEN